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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03612/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tate/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , Cik `1 :E5ZalIZzgegg l'inammissibilita' del ricorso . udito il difensore: —e'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame formulata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 27.1.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al capo 42 della provvisoria contestazione (reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 629 cpv., in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416 -bis 1 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '76 e [OSCURATO:PERSONA] cl.'87, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno mediante violenza e/o minaccia, consistita nel presentarsi dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] quali referenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, nell'avere mandato dei loro sodali in tale veste e, quindi, avvalendosi della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo, si facevano consegnare dal predetto una somma a titolo di "pizzo", riscuotendo anche la parte spettante alla cosca [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di avere commesso il fatto con metodo mafioso, al fine di agevolare l'attività della cosca [OSCURATO:PERSONA], nonché con l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da componenti di detta consorteria).

2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione; travisamento della prova in ordine alla gravità indiziaria per i reati di cui al capo 42) della rubrica; violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 110, 629 cpv., in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.".

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un evidente errore ricostruttivo, che si sarebbe tradotto in un vero e proprio travisamento della prova laddove il Tribunale del riesame, richiamando la motivazione del G.I.P., aveva affermato che "si comprendeva dalle risultanze del procedimento Ares che il ritrovamento del mezzo in oggetto era avvenuto in esito all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Cimato per cui era ragionevole ipotizzare che il Cimato fosse protetto dalla cosca [OSCURATO:PERSONA] quale contropartita del pizzo corrisposto a detta consorteria mafiosa"; e ciò in quanto, come era stato rappresentato nella memoria depositata, la conversazione richiamata nell'ordinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta alle ore 12,27 del 31.1.2018, quando cioè il Cimato aveva già dichiarato (ore 11,57) di avere ritrovato il mezzo rubatogli, con la conseguenza che non sarebbero state spiegate le ragioni per cui, anche in un momento successivo al ritrovamento del mezzo in parola, [OSCURATO:PERSONA] avesse ancora manifestato interesse al recupero dello stesso; inoltre, l'ordinanza impugnata aveva richiamato, come aveva fatto in precedenza il G.I.P., l'informativa del [OSCURATO:PERSONA] del Gruppo di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si faceva riferimento all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attraverso la quale era emerso come la persona offesa era riuscita a recuperare il mezzo a seguito del "doppio gioco" realizzato da qualcuno indicato dai conversanti come facente parte della "stessa comitiva"; conseguentemente, non si comprenderebbe, tenuto conto di tale evenienza, come il Tribunale avesse potuto sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un ruolo nel ritrovamento del mezzo rubato al Cimato; ancora, il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia contraddittorio in ordine alle emergenze indiziarie di segno contrario, le quali, oltre a quanto già rappresentato, avrebbero consentito di chiarire l'estraneità dell'indagato alla vicenda descritta al capo 42 della rubrica, "anche per stessa ammissione della persona offesa che, all'uopo escussa dall'Ufficio di Procura, introduceva elementi diametralmente opposti all'impianto accusatorio".

Sempre secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte relativa all'individuazione del soggetto con cui [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 aveva dichiarato di volersi confrontare per la vicenda Cimato; l'ordinanza impugnata aveva, infatti, evidenziato che "si comprendeva che il Cimato avesse già pagato il pizzo ai referenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] [...], il [OSCURATO:PERSONA], in particolare, lasciando intendere di avere previsto quanto avvenuto, affermava di volersi confrontare con l'esponente della consorteria rivale, il figlio di un certo Mario (successivamente individuato in [OSCURATO:PERSONA] cl. '76)", sicché non si comprenderebbe "come siffatto elemento potesse suffragare la contestazione mossa all'indagato [OSCURATO:PERSONA], posto che anche il suddetto argomento deponeva per una chiara estranità di quest'ultimo in danno di altri soggetti chiaramente identificati all'interno della consorteria stessa (id est [OSCURATO:PERSONA] cl. 76, figlio di Mario, anch'egli indagato per il medesimo fatto)"; il Tribunale, inoltre, non avrebbe spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto che la conversazione del 23 luglio 2018 progr. n. 2282, pur priva di elementi specifici in ordine all'oggetto di riferimento, fosse da ricondurre alla vicenda Cimato; ancora, con riguardo a detta conversazione, la frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] "ho parlato con Rocco e so che devo dare conto solo a lui" sarebbe stata erroneamente riportata; l'esatta espressione utilizzata nella citata conversazione, infatti, sarebbe stata: "ho parlato con Rocco e so che deve dare conto solo a lui"; l'utilizzo della terza persona singolare indicherebbe chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a colloquiare direttamente con il Cimato, bensì, al più, che egli si era fatto latore di rivelazioni ricevute da altri, con evidenti riflessi sulla tenuta logica dell'ordinanza; ancora, l'ordinanza impugnata, esaminando il patito danneggiamento subito dal Cimato il 3 luglio 2018, aveva valorizzato il contenuto di altra conversazione (la n. 2294 del 23.7.2018), in virtù del quale, secondo il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] "riconduceva il movente del danneggiamento al tentativo dei sardignoli di destabilizzare la loro fazione, creando contrasti con i [OSCURATO:PERSONA] a cui si era prontamente rivolto il Cimato"; conseguentemente, poiché le due conversazioni (la n. 2282 e n. la 2294) erano avvenute nello stesso giorno, il citato Rocco sarebbe stata persona del tutto diversa dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, sarebbe sfuggito al Tribunale un ulteriore elemento e cioè l'espressione "a questo non lo avevamo ancora chiamato", che precede quella "ha detto: no, io ho parlato con Rocco e so che deve dare conto solo a lui", non potrebbe essere riferita al Cimato, posto che risultavano in atti i molteplici contatti registrati tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Cimato e che vi era un evidente scarto temporale (da gennaio a luglio) rispetto alla captazione del 31.1.2018.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 56, comma 3, cod. pen.".

Secondo la difesa, dall'intercettazione progr. n. 2282 emergerebbe l'intenzione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Domenico di non volersi intromettere nelle vicende per le quali il [OSCURATO:PERSONA] manifestava interesse, offrendo, al più, quale alternativa che venisse incaricata una persona con il compito di operare nell'interesse di entrambe le parti, ipotesi questa scartata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva detto ai [OSCURATO:PERSONA] che se ne sarebbe occupato personalmente; detto scambio di battute, quant'anche fosse effettivamente riferibile alla vicenda Cimato, potrebbe ragionevolmente essere inteso nel senso che "detto incontro fosse finalizzato a individuare la corretta gestione delle attività estorsive nel territorio rosarnese con modalità differenti rispetto a quelle utilizzate in passato, con riflessi in punto di verifica dell'istituto della desistenza volontaria".

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto violazione di legge, nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen..

Quanto all'aggravante in parola, nella sua contestazione della c.d. agevolazione mafiosa, proprio le intercettazioni valorizzate nell'impugnata ordinanza, dalle quali emergerebbe una mancata adesione del ricorrente all'opera spartitoria fra le diverse supposte consorterie, deporrebbero nel senso che l'assunto accusatorio sarebbe rimasto indimostrato e che lo stesso sarebbe, soprattutto, contraddittorio; quanto al profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, non si avrebbe contezza delle specifiche modalità della condotta adoperate per raggiungere il risultato.

2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.".Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a osservare che non risulterebbe vinta la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che, pertanto, nel caso di specie, la stessa doveva ritenersi operativa; non sarebbe stata individuata alcuna esigenza sottesa alla misura, con la conseguenza che la motivazione sarebbe del tutto apparente; si sarebbe fatto generico riferimento alla pericolosità dell'indagato e, in buona sostanza, alla gravità del resto contestato, senza considerare che l'ultima delle condotte concretamente contestate risaliva al 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Il primo motivo di impugnazione non è fondato.

L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invero, ha giustificato la propria valutazione indiziaria con motivazione che si sottrae a censure nel presente scrutinio di legittimità.

I giudici di merito hanno, infatti, riscontrato l'ipotesi accusatoria relativa al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un esaustivo esame degli elementi di indagine, criticamente valutati, rappresentati dal contenuto di una serie di conversazioni captate, testualmente riportato alle pagg. 3, 4 e 5 dell'ordinanza e logicamente interpretato anche alla luce dei rapporti tra le cosche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di ciò, la difesa ha, innanzitutto, sostenuto che la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata da un evidente "errore ricostruttivo", che si sarebbe tradotto in "un vero e proprio travisamento della prova", nella parte in cui aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato interesse al recupero del mezzo meccanico, rubato al Cimato la notte del 31.1.2018, nonostante che detto mezzo era stato già ritrovato dallo stesso Cimato al momento della conversazione intercettata il 31.1.2018 alle ore 12,27 tra [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] cl.

80. Tuttavia, va, al riguardo, rilevato che la vicenda del furto del mezzo meccanico presso il cantiere edile del Cimato è, all'evidenza, una vicenda di contorno che non è neppure oggetto della provvisoria contestazione, relativa alla imposizione del "pizzo" ai danni del suddetto imprenditore nei mesi di giugno e luglio 2018; peraltro, la circostanza tratta dall'indicata conversazione del 31.1.2018 e cioè che il Cimato fosse soggetto "protetto" dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essere manifestamente illogica, ha trovato conforto, secondo la valutazione effettuata dal Tribunale, nel tenore delle successive captazioni riportate nell'ordinanza medesima.Del tutto generiche, poi, sono, a giudizio del Collegio, le doglianze difensive secondo cui, alla stregua delle altre emergenze e, in particolare, delle stesse ammissioni della persona offesa, sarebbe risultata l'estraneità dell'indagato alla vicenda estorsiva in parola; mentre, sostanzialmente riproduttive di profili già valutati, sono da ritenersi quelle afferenti alla individuazione del "Rocco", citato da [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, con l'esponente della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

La questione è stata trattata a pag. 6 dell'ordinanza impugnata, in cui è stato spiegato, con motivazione esente da vizi logici rilevabili in sede di legittimità, che: il dialogo intecettato si apriva con la confidenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, ai propri interlocutori, circa l'incontro avvenuto presso il bar "Kristal" con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '87, in occasione della avvertita necessità di risolvere la problematica attinente alla gestione dell'attività estorsiva e la divisione dei relativi proventi tra le due famiglie mafiose - quella dei [OSCURATO:PERSONA] e quella dei [OSCURATO:PERSONA] - nell'ambito del territorio di rispettiva competenza; alla luce di detta premessa, era possibile sostenere, ragionevolmente, che il "Rocco" cui il [OSCURATO:PERSONA] si riferiva nei passaggi immediatamente successivi del dialogo con riguardo all'estorsione ai danni del Cimato fosse proprio l'esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA] che, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '76 e [OSCURATO:PERSONA] cl. '89, operava attivamente nel settore estorsivo ai danni di imprenditori locali, come, del resto, era risultato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricondotto l'indagato alla cosca [OSCURATO:PERSONA], ove lo stesso aveva titolo per riscuotere i proventi delle attività illecite.

Sempre con riguardo alla suddetta individuazione, la censura difensiva secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente riportato la frase captata nella conversazione del 23 luglio 2018, progr. n. 2294 "ho parlato con Rocco e so che devo dare conto solo a lui", anziché "ho parlato con Rocco e so che deve dare conto solo a lui", con la conseguenza che l'argomentare, sul punto, sarebbe stato inficiato nella sua tenuta logica, non è fondata.

Risulta, infatti, a una attenta lettura dell'ordinanza impugnata, che il Tribunale ha correttamente riportato la frase in questione a pag. 5, salvo, poi, alla successiva pag. 6 trascrivere "devo" anziché "deve"; tuttavia, è evidente che quest'ultima trascrizione sia frutto di un mero errore di battitura, atteso che l'interpretazione della conversazione accreditata dal Tribunale (dall'intercettazione si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 aveva riferito ai suoi interlocutori di avere appreso che [OSCURATO:PERSONA] aveva detto al Cimato di rendere conto solo a lui anche per la quota estorsiva spettante ai [OSCURATO:PERSONA]) è stata effettuata sulla base dell'esatto tenore del dialogo in questione.

2. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso.Senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata, il ricorrente ripropone profili di doglianza già adeguatamente valutati dai giudici di merito.

E, in vero, il Tribunale, valorizzando il contenuto delle conversazioni intercettate, ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che l'intenzione manifestata a [OSCURATO:PERSONA] dai due fratelli [OSCURATO:PERSONA] di non intromettersi nelle vicende per le quali l'esponente dell'opposto clan mafioso riponeva interesse non poteva integrare l'ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 56 cod. pen., in quanto detta condotta si inseriva in un momento successivo rispetto a quello in cui si era sviluppata l'azione estorsiva ai danni del Cimato, rappresentando la proposta dei [OSCURATO:PERSONA] di lasciare alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] la riscossione dei proventi delittuosi sul territorio rosarnese solo l'esito della diatriba generatasi tra le due cosche mafiose di riferimento.

3. Quanto al terzo motivo di impugnazione, con il quale l'ordinanza impugnata è stata censurata con specifico riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., va osservato che il Tribunale ha messo, innanzitutto, in rilevo che la condotta estorsiva, così come ricostruita sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, era risultata finalizzata ad assicurare ai sodalizi dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un disegno di natura spartitoria, sia profitti illeciti, sia a rafforzare l'immagine sul territorio dell'operatività degli stessi; ha, altresì, valorizzato le modalità mafiose della condotta medesima, come emergente sempre dal compendio captativo, che si era estrinsecata anche attraverso l'evocazione del nome di uno dei rappresentanti del clan [OSCURATO:PERSONA].

Tale valutazione è esente da vizi logici ed è assolutamente congrua rispetto al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e resiste alle censure difensive, che sono, in parte, generiche e, in parte, non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata.

4. Quanto alle esigenze cautelari, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha dato conto della loro sussistenza non solo rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., non emergendo ragioni tali da smentire l'effetto della stessa, ma anche evidenziando il ruolo dell'indagato nella vicenda oggetto di contestazione, alla stregua delle emergenze investigative che davano conto di come [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 si fosse relazionato proprio con il ricorrente, unitamente al fratello, [OSCURATO:PERSONA] cl. '87, e al cugino [OSCURATO:PERSONA] cl. '76, peraltro in perfetta armonia con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale - come in precedenza cennato - aveva ricondotto l'indagato alla cosca [OSCURATO:PERSONA], ove lo stesso aveva titolo per riscuotere i proventi delle attività illecite.ce) cki cfs

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna r: r del ricorrente al pagamento delle spese processuali. tr)

6. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente;:.ti provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter,0 , 1111: disp. att. cod. proc. pen.. ti) u.) o P.Q.M. g: ct Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tate/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , Cik `1 :E5ZalIZzgegg l'inammissibilita' del ricorso . udito il difensore: —e'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di riesame formulata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 27.1.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui al capo 42 della provvisoria contestazione (reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 629 cpv., in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416 -bis 1 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '76 e [OSCURATO:PERSONA] cl.'87, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno mediante violenza e/o minaccia, consistita nel presentarsi dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] quali referenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, nell'avere mandato dei loro sodali in tale veste e, quindi, avvalendosi della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo, si facevano consegnare dal predetto una somma a titolo di "pizzo", riscuotendo anche la parte spettante alla cosca [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di avere commesso il fatto con metodo mafioso, al fine di agevolare l'attività della cosca [OSCURATO:PERSONA], nonché con l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da componenti di detta consorteria). 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione; travisamento della prova in ordine alla gravità indiziaria per i reati di cui al capo 42) della rubrica; violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 110, 629 cpv., in riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.". Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un evidente errore ricostruttivo, che si sarebbe tradotto in un vero e proprio travisamento della prova laddove il Tribunale del riesame, richiamando la motivazione del G.I.P., aveva affermato che "si comprendeva dalle risultanze del procedimento Ares che il ritrovamento del mezzo in oggetto era avvenuto in esito all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Cimato per cui era ragionevole ipotizzare che il Cimato fosse protetto dalla cosca [OSCURATO:PERSONA] quale contropartita del pizzo corrisposto a detta consorteria mafiosa"; e ciò in quanto, come era stato rappresentato nella memoria depositata, la conversazione richiamata nell'ordinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta alle ore 12,27 del 31.1.2018, quando cioè il Cimato aveva già dichiarato (ore 11,57) di avere ritrovato il mezzo rubatogli, con la conseguenza che non sarebbero state spiegate le ragioni per cui, anche in un momento successivo al ritrovamento del mezzo in parola, [OSCURATO:PERSONA] avesse ancora manifestato interesse al recupero dello stesso; inoltre, l'ordinanza impugnata aveva richiamato, come aveva fatto in precedenza il G.I.P., l'informativa del [OSCURATO:PERSONA] del Gruppo di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si faceva riferimento all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attraverso la quale era emerso come la persona offesa era riuscita a recuperare il mezzo a seguito del "doppio gioco" realizzato da qualcuno indicato dai conversanti come facente parte della "stessa comitiva"; conseguentemente, non si comprenderebbe, tenuto conto di tale evenienza, come il Tribunale avesse potuto sostenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un ruolo nel ritrovamento del mezzo rubato al Cimato; ancora, il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia contraddittorio in ordine alle emergenze indiziarie di segno contrario, le quali, oltre a quanto già rappresentato, avrebbero consentito di chiarire l'estraneità dell'indagato alla vicenda descritta al capo 42 della rubrica, "anche per stessa ammissione della persona offesa che, all'uopo escussa dall'Ufficio di Procura, introduceva elementi diametralmente opposti all'impianto accusatorio". Sempre secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte relativa all'individuazione del soggetto con cui [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 aveva dichiarato di volersi confrontare per la vicenda Cimato; l'ordinanza impugnata aveva, infatti, evidenziato che "si comprendeva che il Cimato avesse già pagato il pizzo ai referenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] [...], il [OSCURATO:PERSONA], in particolare, lasciando intendere di avere previsto quanto avvenuto, affermava di volersi confrontare con l'esponente della consorteria rivale, il figlio di un certo Mario (successivamente individuato in [OSCURATO:PERSONA] cl. '76)", sicché non si comprenderebbe "come siffatto elemento potesse suffragare la contestazione mossa all'indagato [OSCURATO:PERSONA], posto che anche il suddetto argomento deponeva per una chiara estranità di quest'ultimo in danno di altri soggetti chiaramente identificati all'interno della consorteria stessa (id est [OSCURATO:PERSONA] cl. 76, figlio di Mario, anch'egli indagato per il medesimo fatto)"; il Tribunale, inoltre, non avrebbe spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto che la conversazione del 23 luglio 2018 progr. n. 2282, pur priva di elementi specifici in ordine all'oggetto di riferimento, fosse da ricondurre alla vicenda Cimato; ancora, con riguardo a detta conversazione, la frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] "ho parlato con Rocco e so che devo dare conto solo a lui" sarebbe stata erroneamente riportata; l'esatta espressione utilizzata nella citata conversazione, infatti, sarebbe stata: "ho parlato con Rocco e so che deve dare conto solo a lui"; l'utilizzo della terza persona singolare indicherebbe chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a colloquiare direttamente con il Cimato, bensì, al più, che egli si era fatto latore di rivelazioni ricevute da altri, con evidenti riflessi sulla tenuta logica dell'ordinanza; ancora, l'ordinanza impugnata, esaminando il patito danneggiamento subito dal Cimato il 3 luglio 2018, aveva valorizzato il contenuto di altra conversazione (la n. 2294 del 23.7.2018), in virtù del quale, secondo il Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] "riconduceva il movente del danneggiamento al tentativo dei sardignoli di destabilizzare la loro fazione, creando contrasti con i [OSCURATO:PERSONA] a cui si era prontamente rivolto il Cimato"; conseguentemente, poiché le due conversazioni (la n. 2282 e n. la 2294) erano avvenute nello stesso giorno, il citato Rocco sarebbe stata persona del tutto diversa dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, sarebbe sfuggito al Tribunale un ulteriore elemento e cioè l'espressione "a questo non lo avevamo ancora chiamato", che precede quella "ha detto: no, io ho parlato con Rocco e so che deve dare conto solo a lui", non potrebbe essere riferita al Cimato, posto che risultavano in atti i molteplici contatti registrati tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Cimato e che vi era un evidente scarto temporale (da gennaio a luglio) rispetto alla captazione del 31.1.2018. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 56, comma 3, cod. pen.". Secondo la difesa, dall'intercettazione progr. n. 2282 emergerebbe l'intenzione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Domenico di non volersi intromettere nelle vicende per le quali il [OSCURATO:PERSONA] manifestava interesse, offrendo, al più, quale alternativa che venisse incaricata una persona con il compito di operare nell'interesse di entrambe le parti, ipotesi questa scartata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva detto ai [OSCURATO:PERSONA] che se ne sarebbe occupato personalmente; detto scambio di battute, quant'anche fosse effettivamente riferibile alla vicenda Cimato, potrebbe ragionevolmente essere inteso nel senso che "detto incontro fosse finalizzato a individuare la corretta gestione delle attività estorsive nel territorio rosarnese con modalità differenti rispetto a quelle utilizzate in passato, con riflessi in punto di verifica dell'istituto della desistenza volontaria". 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto violazione di legge, nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen.. Quanto all'aggravante in parola, nella sua contestazione della c.d. agevolazione mafiosa, proprio le intercettazioni valorizzate nell'impugnata ordinanza, dalle quali emergerebbe una mancata adesione del ricorrente all'opera spartitoria fra le diverse supposte consorterie, deporrebbero nel senso che l'assunto accusatorio sarebbe rimasto indimostrato e che lo stesso sarebbe, soprattutto, contraddittorio; quanto al profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, non si avrebbe contezza delle specifiche modalità della condotta adoperate per raggiungere il risultato. 2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.".Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a osservare che non risulterebbe vinta la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che, pertanto, nel caso di specie, la stessa doveva ritenersi operativa; non sarebbe stata individuata alcuna esigenza sottesa alla misura, con la conseguenza che la motivazione sarebbe del tutto apparente; si sarebbe fatto generico riferimento alla pericolosità dell'indagato e, in buona sostanza, alla gravità del resto contestato, senza considerare che l'ultima delle condotte concretamente contestate risaliva al 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo di impugnazione non è fondato. L'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invero, ha giustificato la propria valutazione indiziaria con motivazione che si sottrae a censure nel presente scrutinio di legittimità. I giudici di merito hanno, infatti, riscontrato l'ipotesi accusatoria relativa al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un esaustivo esame degli elementi di indagine, criticamente valutati, rappresentati dal contenuto di una serie di conversazioni captate, testualmente riportato alle pagg. 3, 4 e 5 dell'ordinanza e logicamente interpretato anche alla luce dei rapporti tra le cosche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò, la difesa ha, innanzitutto, sostenuto che la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata da un evidente "errore ricostruttivo", che si sarebbe tradotto in "un vero e proprio travisamento della prova", nella parte in cui aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato interesse al recupero del mezzo meccanico, rubato al Cimato la notte del 31.1.2018, nonostante che detto mezzo era stato già ritrovato dallo stesso Cimato al momento della conversazione intercettata il 31.1.2018 alle ore 12,27 tra [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 80. Tuttavia, va, al riguardo, rilevato che la vicenda del furto del mezzo meccanico presso il cantiere edile del Cimato è, all'evidenza, una vicenda di contorno che non è neppure oggetto della provvisoria contestazione, relativa alla imposizione del "pizzo" ai danni del suddetto imprenditore nei mesi di giugno e luglio 2018; peraltro, la circostanza tratta dall'indicata conversazione del 31.1.2018 e cioè che il Cimato fosse soggetto "protetto" dalla cosca [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essere manifestamente illogica, ha trovato conforto, secondo la valutazione effettuata dal Tribunale, nel tenore delle successive captazioni riportate nell'ordinanza medesima.Del tutto generiche, poi, sono, a giudizio del Collegio, le doglianze difensive secondo cui, alla stregua delle altre emergenze e, in particolare, delle stesse ammissioni della persona offesa, sarebbe risultata l'estraneità dell'indagato alla vicenda estorsiva in parola; mentre, sostanzialmente riproduttive di profili già valutati, sono da ritenersi quelle afferenti alla individuazione del "Rocco", citato da [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, con l'esponente della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La questione è stata trattata a pag. 6 dell'ordinanza impugnata, in cui è stato spiegato, con motivazione esente da vizi logici rilevabili in sede di legittimità, che: il dialogo intecettato si apriva con la confidenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] cl. '93, ai propri interlocutori, circa l'incontro avvenuto presso il bar "Kristal" con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '87, in occasione della avvertita necessità di risolvere la problematica attinente alla gestione dell'attività estorsiva e la divisione dei relativi proventi tra le due famiglie mafiose - quella dei [OSCURATO:PERSONA] e quella dei [OSCURATO:PERSONA] - nell'ambito del territorio di rispettiva competenza; alla luce di detta premessa, era possibile sostenere, ragionevolmente, che il "Rocco" cui il [OSCURATO:PERSONA] si riferiva nei passaggi immediatamente successivi del dialogo con riguardo all'estorsione ai danni del Cimato fosse proprio l'esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA] che, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] cl. '76 e [OSCURATO:PERSONA] cl. '89, operava attivamente nel settore estorsivo ai danni di imprenditori locali, come, del resto, era risultato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ricondotto l'indagato alla cosca [OSCURATO:PERSONA], ove lo stesso aveva titolo per riscuotere i proventi delle attività illecite. Sempre con riguardo alla suddetta individuazione, la censura difensiva secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente riportato la frase captata nella conversazione del 23 luglio 2018, progr. n. 2294 "ho parlato con Rocco e so che devo dare conto solo a lui", anziché "ho parlato con Rocco e so che deve dare conto solo a lui", con la conseguenza che l'argomentare, sul punto, sarebbe stato inficiato nella sua tenuta logica, non è fondata. Risulta, infatti, a una attenta lettura dell'ordinanza impugnata, che il Tribunale ha correttamente riportato la frase in questione a pag. 5, salvo, poi, alla successiva pag. 6 trascrivere "devo" anziché "deve"; tuttavia, è evidente che quest'ultima trascrizione sia frutto di un mero errore di battitura, atteso che l'interpretazione della conversazione accreditata dal Tribunale (dall'intercettazione si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 aveva riferito ai suoi interlocutori di avere appreso che [OSCURATO:PERSONA] aveva detto al Cimato di rendere conto solo a lui anche per la quota estorsiva spettante ai [OSCURATO:PERSONA]) è stata effettuata sulla base dell'esatto tenore del dialogo in questione. 2. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso.Senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata, il ricorrente ripropone profili di doglianza già adeguatamente valutati dai giudici di merito. E, in vero, il Tribunale, valorizzando il contenuto delle conversazioni intercettate, ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che l'intenzione manifestata a [OSCURATO:PERSONA] dai due fratelli [OSCURATO:PERSONA] di non intromettersi nelle vicende per le quali l'esponente dell'opposto clan mafioso riponeva interesse non poteva integrare l'ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 56 cod. pen., in quanto detta condotta si inseriva in un momento successivo rispetto a quello in cui si era sviluppata l'azione estorsiva ai danni del Cimato, rappresentando la proposta dei [OSCURATO:PERSONA] di lasciare alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] la riscossione dei proventi delittuosi sul territorio rosarnese solo l'esito della diatriba generatasi tra le due cosche mafiose di riferimento. 3. Quanto al terzo motivo di impugnazione, con il quale l'ordinanza impugnata è stata censurata con specifico riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., va osservato che il Tribunale ha messo, innanzitutto, in rilevo che la condotta estorsiva, così come ricostruita sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, era risultata finalizzata ad assicurare ai sodalizi dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un disegno di natura spartitoria, sia profitti illeciti, sia a rafforzare l'immagine sul territorio dell'operatività degli stessi; ha, altresì, valorizzato le modalità mafiose della condotta medesima, come emergente sempre dal compendio captativo, che si era estrinsecata anche attraverso l'evocazione del nome di uno dei rappresentanti del clan [OSCURATO:PERSONA]. Tale valutazione è esente da vizi logici ed è assolutamente congrua rispetto al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e resiste alle censure difensive, che sono, in parte, generiche e, in parte, non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata. 4. Quanto alle esigenze cautelari, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha dato conto della loro sussistenza non solo rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., non emergendo ragioni tali da smentire l'effetto della stessa, ma anche evidenziando il ruolo dell'indagato nella vicenda oggetto di contestazione, alla stregua delle emergenze investigative che davano conto di come [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 si fosse relazionato proprio con il ricorrente, unitamente al fratello, [OSCURATO:PERSONA] cl. '87, e al cugino [OSCURATO:PERSONA] cl. '76, peraltro in perfetta armonia con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale - come in precedenza cennato - aveva ricondotto l'indagato alla cosca [OSCURATO:PERSONA], ove lo stesso aveva titolo per riscuotere i proventi delle attività illecite.ce) cki cfs 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna r: r del ricorrente al pagamento delle spese processuali. tr) 6. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente;:.ti provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter,0 , 1111: disp. att. cod. proc. pen.. ti) u.) o P.Q.M. g: ct Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 03612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris