CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 4/07/2019, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285, per aver circolato alla guida del veicolo BMW targato [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 2 g/I. Fatto commesso in Visano il 26 novembre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova desumibile dal verbale di pronto soccorso, dal verbale di contravvenzione del 29 novembre 2016 e dall'annotazione preliminare del 12 dicembre 2016 con riferimento al raggiungimento della prova di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge al momento dell'ultimo atto di guida, alla luce del tempo trascorso tra il sinistro stradale e il prelievo ematico e della mancanza di altra sintomatologia riconducibile a uno stato di alterazione alcolica, con conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Con un secondo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod.proc. pen. e degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in relazione al reato contestato sul punto inerente all'inutilizzabilità del referto di accertamento della presenza di alcol nel sangue per nullità del prelievo ematico a causa dell'omesso avviso del diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, sono comparse le parti, che hanno assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tende a fornire e a chiedere alla Corte di legittimità una rilettura delle risultanze istruttorie già valutate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi. 4.1. Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe ignorato le possibili cause alternative della verificazione del sinistro stradale (alta velocità e condizioni del manto stradale) e l'assenza di elementi sintomatici, tanto più rilevanti atteso il tempo trascorso tra l'ultimo atto di guida e l'esame del tasso alcolemico nel sangue eseguito in pronto soccorso; tuttavia, tale deduzione non è idonea a evidenziare alcun travisamento della prova. Tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n.35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 28015501; Sez. 5, n.48050 del 2/07/2019, S., Rv. 27775801). Ed è anche necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento nell'economia della motivazione (Sez.6, n.36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.28011701). 4.2. Nel motivo di ricorso in esame il ricorrente chiede, in realtà, che sia attribuita diversa valenza agli atti istruttori già valutati, con esito conforme, dai giudici di merito. In particolare, la Corte di appello ha ricordato come, in assenza di adeguati riferimenti in ordine al momento esatto dell'assunzione alcolica, il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento del tasso alcolemico non valga ad inficiare la validità di quest'ultimo; inoltre, ha rilevato la Corte, l'incidenza della curva alcolemica non può essere predicata in astratto e, nel caso concreto, il lasso di tempo intercorso tra la condotta di guida e l'accertamento si doveva considerare esiguo. I giudici di appello hanno aggiunto, infatti, che il tasso etilico accertato dovesse considerarsi in linea con quello presente al momento della condotta di guida, connotata dalla perdita di controllo del veicolo lungo un tratto rettilineo e dalla fuoriuscita dell'autovettura dalla carreggiata di oltre sei metri con abbattimento di una pianta, così fornendo motivazione non manifestamente illogica in relazione agli elementi istruttori ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità. Non costituisce, d'altro canto, vizio di motivazione l'omesso esame di tutte le risultanze istruttorie dedotte dall'appellante, essendo sufficiente che il giudice di appello indichi gli elementi ritenuti dirimenti. 5. Con riferimento al secondo motivo, si tratta di censura manifestamente infondata, essendo pacifica nella giurisprudenza della corte di legittimità che la nullità derivante dall'omissione dell'avviso circa la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia previsto dall'art.114 disp. att. cod. proc. pen. al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, sia di ordine generale a regime intermedio; tale nullità può, quindi, essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d