CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]SJorge Alberto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/11/2021 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo - relativi al rigetto dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di accedere alla messa prova non sono proponibili i r questa sede, posto che, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilita di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova; in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al bagimento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1