CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 26 maggio 2021, che aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di 29,7 grammi di hashish e 41,20 grammi di marijuana, commessa in data 5 maggio 2021) e che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e 2.000 euro di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione. Si contesta la sentenza impugnata in quanto frutto di un ragionamento del primo giudice non condivisibile all'esito della ricostruzione dei fatti e delle prove assunte. La Corte di appello ha omesso di valutare tutti i parametri previsti nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per la condanna, limitandosi a considerare il solo dato ponderale. L'imputato era stato sorpreso infatti mentre a bordo di uno scooter faceva rientro nella sua abitazione con la droga appena acquistata. Sia le circostanze emerse nell'immediatezza dei fatti sia il quantitativo della droga sequestrata erano compatibili con l'uso personale (la somma di danaro sequestrata era destinata alla iscrizione alla scuola guida; l'imputato svolgeva due lavori; il THC era di appena 6,04 e 9,14 rispettivamente per la marijuana e per l'hashish; la perquisizione domiciliare non ha evidenziato alcuna destinazione della droga allo spaccio; la droga era ancora confezionata in blocchi; all'esito del drug test l'imputato è risultato positivo al THC; le due sostanze erano riferibili alla stessa dipendenza). Lo stesso ragionamento in via subordinata doveva portare al riconoscimento quantomeno della ipotesi del fatto di lieve entità. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo profilo (destinazione delle sostanze detenute alla finalità di spaccio) il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata là dove ha spiegato le ragioni per le quali non era accoglibile la tesi difensiva, in questa sede meramente ribadita. La Corte di appello ha infatti esaminato gli elementi che il ricorrente ha dedotto come preternnessi, ritenendo assorbente non il mero dato ponderale, bensì la circostanza che il quantitativo sequestrato di stupefacente, pari a 608 dosi, fosse incompatibile con la ipotesi di una scorta destinata all'uso personale, in ragione della degradazione delle sostanze rispetto al tempo di conservazione (calcolato in circa 10 mesi) e del mancato reperimento di strumentazione nella disponibilità del ricorrente per una più lunga conservazione. Su tale ragionamento il ricorrente in questa sede non ha formulato alcuna critica, risultando il motivo quindi aspecifico. Quanto poi alla capacità reddituale (dimostrata dalla somma di danaro, restituita in quanto non pertinente con il reato di detenzione, e dall'attività lavorativa), la Corte di appello ha rilevato che proprio la stabilità della situazione economica del ricorrente dimostrasse ulteriormente la non necessità di un acquisto per una "riserva" così estesa e destinata al progressivo deperimento. 3. In ordine all'altro profilo di censura, relativo alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorso declina critiche del tutto generiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che ha giustificato tale statuizione con ragionamento congruo e non errato in diritto. In particolare, la Corte di appello, nel valutare complessivamente il fatto, alla luce dei parametri indicati dalla citata norma, ha ritenuto che assumesse valore negativo assorbente il dato del quantitativo elevato di sostanze, tra l'altro diverse, che, alla luce della rilevata loro deperibilità, escludeva la ridotta offensività della condotta, quanto alla ampiezza della platea dei destinatari. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciscyil 16/09/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] „ Ersilia qWanese Orlando VMon