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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20534/2026

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to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAntonio Barra;- controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimate -Numero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4138/2020depositata il 01/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA];uditi per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” diAvellino e dell’ASL di Avellino, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il giudizio incardinato con precedente ricorso dinanzi al TARCampania-Napoli, chiedendo al Tribunale di Avellino di disapplicare ildecreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] (‘DPGR’) n.9276 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - emesso sulla scorta di un precedente attodeliberativo (n. 26 del 12.04.1996) dell’ASL-AV - nella parte in cuiaveva trasferito all’A.O.

“Moscati” di Avellino alcuni terreni facenti partedel patrimonio del Comune di Monteforte; per l’effetto, chiedevadichiararsi il diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ad esserericonosciuto quale legittimo proprietario dei beni e terreni in questione,in quanto rientranti nel patrimonio del Comune senza vincolo didestinazione.A sostegno della sua pretesa, esponeva l’attore che il [OSCURATO:DATA_NASCITA],allorquando era stato deciso il trasferimento dei beni dal disciolto EnteOspedaliero Generale Zonale S. Giacomo, veniva redatto appositoverbale in cui era stato inventariato il patrimonio mobiliare eimmobiliare che dal suddetto ente ospedaliero transitava al Comune inproprietà, senza alcun vincolo di destinazione, distinto dal patrimoniotrasferito alla USL; di avere appreso, solo in data 01.07.1998, che ilNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con il menzionatodecreto n. 9276 del 04.06.1996, nel costituire il patrimonio dellaAzienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino sulla base del provvedimenton. 26/95 del [OSCURATO:PERSONA] ex UU.SS.LL. nn. 3 e 4, avevatrasferito alla stessa anche alcuni beni da anni sussunti nel patrimoniodel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; aggiungeva che, pertanto, la deliberacon cui tali terreni erano stati trasferiti al patrimonio dell’A.O.

Moscatiera stata emessa in violazione degli artt. 65 e 66 della legge n. 833/78,della l.r. 57/80, dell’art. 5 del d.lgs. 502/92, nonché della l.r. n. 32/94,in violazione dei principi in materia di costituzione di patrimoni pubblici.Si costituivano in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], la ASL di Avellinononché l’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino,quest’ultima spiegando domanda riconvenzionale con cui chiedeva lacondanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al versamento delle sommeacquisite dall’ente a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali redditi provenientidal cespite, con interessi legali e rivalutazione monetaria.Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda del Comune diMonteforte Irpino sostenendo che dalla lett. b) dell’art. 66 legge n.833/1978, unitamente all’assenza di specifica norma che prevedal’attribuzione di tutti i beni degli enti sciolti, si evince che iltrasferimento non comprenderebbe tutti i beni degli enti ospedalieri,anche a prescindere dalla loro effettiva destinazione pregressa, equindi anche in assenza di un qualsiasi collegamento di caratterefunzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL. dalla stessalegge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA].

In conseguenza,dichiarava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proprietario a titolo originariodei beni di cui al DPGR n. 9276 del 04.06.1996.Numero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026La pronuncia veniva impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe Moscati innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che – con lasentenza in epigrafe - accoglieva il gravame sostenendo che:- dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 264/74 (convertito inlegge n. 364/1974), in vista della progettata istituzione del ServizioSanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti entiospedalieri, era stato imposto il divieto di alienazione e di costituzionedi diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli entipredetti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, con espressaprevisione che gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sononulli (art. 7, d.l. n. 264/1974);- con la legge n. 833/1978 è stata prevista una procedurafinalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione anzidetto, suproposta dall'assemblea generale della USL, previa autorizzazione delPresidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunaledell'ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti.

Conl'ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall'alienazioneo trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità833/1978);- dal quadro normativo appena riassunto discende che i benicompresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non solo hanno unvincolo di destinazione impresso dalla legge del 1974, ma non sonosuscettibili di possesso ad usucapionem, a prescindere dalla loroeffettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero (cfr. Cass.30720/18);- va disattesa la domanda riconvenzionale già spiegata in primecure dall’[OSCURATO:PERSONA] di condanna del Comune alla restituzionedi redditi e cespiti provenienti dai beni di cui è causa, attesa la suaNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026genericità, stante anche la natura esplorativa della CTU richiesta in viaistruttoria ai fini della quantificazione.La suddetta sentenza è stata impugnata per la cassazione dalComune di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso affidato a tre motivi e illustratoda memoria.Ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] di Avellinocon controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.La causa era stata assegnata all’adunanza del 4 giugno 2025.

Nonravvisando evidenza decisoria e ritenendo opportuna la trattazione inPubblica Udienza, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo.

La causaveniva riassegnata alla Pubblica Udienza del 19 marzo 2026.In prossimità dell’udienza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.Il Pubblico Ministero si è espresso per l’accoglimento del ricorsoprincipale e per il rigetto del ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA].

RICORSO PRINCIPALE1.

Con il primo motivo si deduce error in iudicando et inprocedendo.

Violazione e falsa applicazione della disposizione di cuiall’art. 7 del d.l. n. 264/1974.

Violazione e falsa applicazione delladisposizione di cui all’ art. 66 della legge n. 833/1979 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

Omesso esame di un documentodecisivo costituito dal verbale del 17.07.1982.

Osserva il ricorso chesecondo la Corte d’Appello di Napoli, tutti i beni degli enti ospedalierioggi disciolti, a prescindere dalla loro funzionalità rispetto al pubblicoservizio sanitario, sono sottratti al commercio, e quindi inseriti nelpatrimonio indisponibile per espressa previsione di legge.

A giudizio deiricorrenti, tale interpretazione delle disposizioni di legge sarebbeerrata, in quanto non tiene conto dell’art. 66, comma 2, lett. b) leggeNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026n. 833 del 1978, che prevede l’affidamento alle ASL della gestionesoltanto «[…] dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinatiai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzionidei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria», cosìstabilendo - sul piano gestionale - un rapporto diretto tra le USL e ibeni e le attrezzature aventi tali specifiche destinazioni.

Inoltre,lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha omesso di valutare ilverbale del 17.07.1982, con il quale il Comune ha acquisito i beni inquestione senza alcun vincolo di destinazione, tant’è che una parte diessi è stata trasferita al MEF per la realizzazione di una caserma; altrisono stati adibiti al taglio boschivo su autorizzazione della Regione.2.

Con il secondo motivo si deduce error in iudicando et error inprocedendo.

Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui dicui all’art. 7 del d.l. n. 264/1974.

Violazione e falsa applicazione delladisposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 502/92 e all’art. 26 della l.r.[OSCURATO:PERSONA] n. 32/94 istitutiva delle ASL.

Mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice diseconde cure ritiene, sostanzialmente nell’unica argomentazione, chelo scioglimento dell’Ente ospedaliero sia di per sé sufficiente a costituireil patrimonio in capo all’A.O.

Osserva il ricorrente che la costituzionedel patrimonio vincolato non avviene solo ex lege, ma occorre appositoprovvedimento (qual è il DPGR di cui si è chiesta la disapplicazione),che costituisce titolo per la trascrizione dei beni de qua.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto entrambi censurano la sentenza impugnata per avereerroneamente applicato la normativa in materia sanitaria in materia ditrasferimento e dotazione del patrimonio delle aziende sanitarie.Entrambi sono infondati per le ragioni che seguono.Numero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026Occorre innanzitutto precisare che la fattispecie in esame,trattandosi di beni già appartenenti al disciolto ente ospedaliero S.Giacomo, è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 66, comma 2, lett.b) legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Attribuzione, per i servizi delleunità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali), vigente al17.07.1982 (data in cui era stato verbalizzato il trasferimento dei beniin questione dal disciolto [OSCURATO:PERSONA] S. Giacomoal Comune di [OSCURATO:PERSONA]), applicabile ai beni di cui è causa;norma che così recita:«Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, convincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri,degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igienementale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalleistituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimocomma dell'articolo 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e curae dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o daconsorzi di enti locali.I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitariaper territorio.È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili edimmobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari deicomuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi inmateria igienico-sanitaria.Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessariper realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolareNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui allelettere a) e b) del primo comma.Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con lemodalità e nei termini previsti dall'articolo 61.Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istitutidi cui alle lettere a) e b) del primo comma perdono, ove l'abbiano, lapersonalità giuridica.Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione deibeni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in operedi realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitaliricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela deibeni culturali eventualmente ad essi connessi».Come ha puntualizzato la Corte costituzionale (cfr.

Corte cost. n.98/1997), la legge n. 833/1978 aveva istituito le unità sanitarie localiquali strutture organizzative di funzioni comunali, prive di personalitàgiuridica e quindi di patrimonio proprio (v. gli artt. 10 e 13 dellamenzionata legge).

Nelle unità sanitarie locali sono venute a confluirele funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da unaserie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge (entiospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari), altre (comele province) private delle loro precedenti funzioni in materia.Poiché anche i comuni esercitavano funzioni in materia igienico-sanitaria e, dunque, esistevano beni destinati all'esercizio di talifunzioni già ricompresi nel patrimonio comunale, il comma 3 dell'art.66 legge n. 833 del 1978 ne ha previsto l'affidamento alla gestionedelle unità sanitarie locali (Cass. Sez. 2, n. 4187 del 25/02/2026),escludendoli - tuttavia - dal predetto trasferimento.In questo duplice modo - il vincolo di destinazione e l'affidamentoin gestione - le unità sanitarie venivano a disporre, per le loro finalitàNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026istituzionali, di beni patrimoniali intestati ai comuni.

La l.r.

Campaniaallora vigente aveva poi previsto, in attuazione della normativaistitutiva del SSN, il trasferimento al patrimonio del Comune in cui sonocollocati i beni mobili ed immobili, nonché le attrezzature degli enti edistituti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) e b) legge 1978, n. 833, convincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale,gradualmente e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge (art. 43, comma 1).

Inoltre, ai fini della gestioneaffidata alle USL ai sensi dell'art. 66, comma 3, legge 1978 n. 833, glienti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 66, comma 1 e i comuni eranochiamati a provvedere ad una ricognizione straordinaria dei beni mobilied immobili destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico- sanitari.In seguito, con la legge n. 421/1992 e con il d.lgs. n. 502/1992 leunità sanitarie locali sono venute a differenziarsi giuridicamentedall'organizzazione dei comuni, essendo state configurate comeaziende dotate di personalità giuridica pubblica.A tale nuova definizione è seguita la necessità della costituzione diun patrimonio di cui esse assumessero la titolarità.

A questo fine, gliartt. 1, lett. p) della legge n. 421/92 e 5 del d.lgs. n. 502/92 vigentiratione temporis hanno previsto il trasferimento alle aziende - il primo- del patrimonio immobiliare, già di proprietà dei disciolti entiospedalieri e mutualistici, che alla data di entrata in vigore della leggefacesse parte del patrimonio dei comuni; il secondo, di «tutti» i beniimmobili che, alla data di entrata in vigore del decreto, fosserocompresi nel patrimonio dei comuni e delle province con vincolo didestinazione alle unità sanitarie locali.Dunque, il vincolo di destinazione dei beni a favore delle USL - dicui era stata originariamente prevista la costituzione secondo leNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026modalità stabilite dagli artt. 65 e 66 legge n. 833 del 1978 - è statoconfermato e chiarito dalla legislazione successiva, in particolare dalcitato art. 5 d.lgs. del 1992, n. 502, ove si stabilisce (nella formulazionevigente al momento della emissione del DPGR n. 9276 del 04.06.96)che «Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili,immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla datadi entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimoniodei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unitàsanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie localie delle aziende ospedaliere [...]».In linea con quest’ultima norma, l’art. 26 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] 3novembre 1994, n. 32 stabilisce che: «[Patrimonio delle aziende] 1.Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, le1992 facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo didestinazione alle UU.SS.LL., sono trasferiti al patrimonio delle aziendesanitarie locali e delle aziende ospedaliere […]».Più precisamente, i beni di cui al comma 1, art. 26 l.r.

Campaniaoggetto quindi di trasferimento al patrimonio delle ASL, sonoesplicitamente classificati (comma 2) in: a) beni destinatiall’erogazione di servizi sanitari; b) beni destinati a fornire renditepatrimoniali nonché beni culturali ed artistico-monumentali.

Infine, ilcomma 4 precisa (in linea con il comma 2 dell’art. 5 d.lgs. n. 502/1992,vigente ratione temporis): «Il trasferimento dei beni di cui al presentearticolo è effettuato, al termine le operazioni di cui al comma 3, condecreto del presidente della giunta regionale che costituisce titolo perl'apposita trascrizione dei beni».Nel caso che ci occupa, come anticipato in parte narrativa, ilComune di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di vedersi riconosciuto comeNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026legittimo proprietario dei beni e terreni originariamente appartenentiall’[OSCURATO:PERSONA], poi trasferiti al Comune senza vincolo didestinazione a seguito dello scioglimento dell’ente ospedaliero.Emerge, però, dalla normativa sopra richiamata che: a) per iltrasferimento al Comune dei beni di cui è causa non era necessarioalcun atto, essendo a ciò sufficiente il contenuto immediatamentetraslativo dell’art. 5 d.lgs. del 1992, n. 502, reso operativo in Campaniadalla l.r. 3 novembre 1994, n. 32 (Sez. 2, Sentenza n. 1895 del25/01/2017, Rv. 642483 – 01); b) il vincolo di destinazione – peraltroanticipato dall'art. 7 del d.l. n. 264/1974 (convertito nella legge n.386/1974) che ha introdotto, in vista della progettata istituzione delServizio [OSCURATO:PERSONA], con correlata liquidazione dei preesistentienti ospedalieri, il divieto di alienazione e di costituzione di diritti realiminori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti –impresso dall’art. 5 d.lgs. n. 502 del 1992 vigente al tempo del DPGR,di trasferimento in favore delle aziende sanitarie dotate di personalitàgiuridica, era stato già previsto, sebbene con formula più generica,dalla legge del 1978 n. 833 (vigente all’epoca del trasferimento deibeni di cui si discute).

Detto vincolo include «tutti» i beni, mobili eimmobili, anche «da reddito», purché appartenenti – come nel caso dispecie – agli enti disciolti al momento dell’istituzione del ServizioSanitario Nazionale, e a prescindere dalla effettiva destinazione di dettibeni al pubblico servizio ospedaliero.

Né può essere un vincolo didestinazione impresso dalla legge essere limitato o, peggio, esautoratoda un verbale di acquisizione, quale il verbale del 17.07.1982 con ilquale al Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito il patrimoniodell’ente ospedaliero dismesso.Del resto, anche il comma 7 dell’art. 66 legge n. 833 del 1978(sopra riportato) rinvia alla legge regionale (l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 57 delNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/20261980, art. 43 vigente ratione temporis) la disciplina dello svincolo didestinazione dei beni di cui al primo comma – come trasferiti ai Comuniai sensi del comma 4 del medesimo articolo – ai fini del reimpiego edil reinvestimento, in opere di realizzazione e di ammodernamento deipresidi sanitari, dei capitali ricavati dalla loro alienazione otrasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente adessi connessi.In conclusione, ritiene il Collegio – discostandosi da un precedenteorientamento di questa Sezione (Cass., Sez. 2, n. 1957 del30/01/2007, Rv. 594943 - 01; conf.: Cass. Sez. 2, n. 30953 del7/11/2023; Cass. Sez. 2, n. 7059 del 24/03/2010) - che il vincolo didestinazione originariamente impresso dall’art. 66, comma 1, lett. b)legge n. 833/1978 e dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 vigenteratione temporis, riguardava tutti i beni già di proprietà di entiospedalieri disciolti prima dell’istituzione del Servizio SanitarioNazionale, oggetto del trasferimento attuato ope legis, inclusi mobili eimmobili appartenenti alla tipologia di beni destinati a fornire renditepatrimoniali a servizio delle finalità perseguite dalla legge istitutiva delServizio [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie, pertanto, devono ritenersi legittimamentetrasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], con DPGR n.9276 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i terreni già facenti parte del patrimonio delComune di [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquandoera stato deciso il trasferimento ope legis degli immobili in questionedal disciolto [OSCURATO:PERSONA] S. Giacomo.3.

Con il terzo motivo si deduce error in iudicando.

Violazione efalsa applicazione della disposizione di cui all’art. 1159 cod. civ., nellaparte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che i beni in questione hannoun vincolo di destinazione impresso dalla legge e, quindi, non sonoNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026usucapibili.

Sostiene il ricorrente che anche se si trattasse di beni dareddito con vincolo di destinazione essi sarebbero comunqueusucapibili, in quanto beni patrimoniali.Anche il terzo motivo è infondato.In ordine alla condizione giuridica dei beni già appartenenti agliormai disciolti enti ospedalieri, questa Corte ha reiteratamentesostenuto che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n.264 del 1974, convertito dalla l. n. 386 del 1974, detti beni sono statiespressamente sottratti al commercio ed inseriti nel patrimonioindisponibile, con la conseguenza che gli stessi non sono suscettibili dipossesso ad usucapionem, indipendentemente dalla loro effettivadestinazione al pubblico servizio ospedaliero; con la precisazione chese non si attiva la procedura finalizzata alla rimozione del suddettovincolo di destinazione (cfr. artt. 39 e 40 legge n. 833/1978), tali beninon sono suscettibili di possesso ad usucapionem, sempre aprescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizioospedaliero (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30720 del 27/11/2018, Rv.651532 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 34123 del 23.12.2024; Sez.2, Ordinanza n. 29560 del 25.10.2023; Sez. 2, Sentenza n. 39596 del13.12.2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21572/3 del 07.10.2020).Il principio sopra riportato trova applicazione al caso in esame,disciolto [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima quindiche entrasse in vigore dal 31.07.1999 il nuovo testo dell’art. 5, d.lgs.n. 502 del 1992 (come novellato dal d.lgs. n. 229 del 1999), il quale alcomma secondo circoscrive il patrimonio indisponibile – e quindi nonusucapibile - ai soli beni mobili e immobili che «le unità sanitarie localiutilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali».II.

RICORSO INCIDENTALENumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/20264.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraMoscati censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatola domanda, reiterata in appello, di quantificazione del suo creditorelativo alla restituzione delle rendite e cespiti provenienti dai benidestinati alla retrocessione nel patrimonio dell’[OSCURATO:PERSONA].

In particolare,sostiene la ricorrente incidentale che - non permanendo alcun dubbioin merito all’obbligo di restituzione di cosa determinata e delcorrispettivo conseguito, ai sensi degli artt. 2037, 2038 c.c., a caricodel Comune - restava da chiarire l’ammontare delle restituzioni (adecorrere dall’incipit della vicenda in fatto, ossia da quando il Comune,in data 01.07.1998, aveva avuto notizia della necessità di procedere altrasferimento dei beni di cui si discute tramite il geometra incaricatodalla ASL, o comunque a far data dal 01.01.1995) tramite consulenzatecnica che non può definirsi esplorativa, in quanto mirante a fornireun esame contabile ai fini della determinazione dell’ammontare delcredito a favore dell’[OSCURATO:PERSONA].Il motivo non può trovare accoglimento, perché investel’accertamento di merito sulla genericità della domanda.Peraltro, come rilevato dal PM, la doglianza presenta aspetti diinammissibilità per difetto di specificità ed autosufficienza, atteso cheprospetta per la prima volta in questa sede la questione dell’indebito,ex artt. 2037 e 2038 c.c., non affrontata nella pronuncia oggetto diimpugnazione.

Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarireche «ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni dicui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della partericorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità pernovità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto delNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminareil merito della suddetta questione» (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 449dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 1, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166- 01; Cass. Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019; Cass. Sez. 2, n. 20694 del09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Cass. Sez. 1, n. 23675 del 18/10/2013,Rv. 627975 - 01).5.

In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale e il ricorsoincidentale.In considerazione della reciproca soccombenza, le spese delpresente giudizio sono compensate.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorsoincidentale.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dientrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAntonio Barra;- controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimate -Numero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4138/2020depositata il 01/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA];uditi per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti dellaRegione [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” diAvellino e dell’ASL di Avellino, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] il giudizio incardinato con precedente ricorso dinanzi al TARCampania-Napoli, chiedendo al Tribunale di Avellino di disapplicare ildecreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] (‘DPGR’) n.9276 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - emesso sulla scorta di un precedente attodeliberativo (n. 26 del 12.04.1996) dell’ASL-AV - nella parte in cuiaveva trasferito all’A.O. “Moscati” di Avellino alcuni terreni facenti partedel patrimonio del Comune di Monteforte; per l’effetto, chiedevadichiararsi il diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ad esserericonosciuto quale legittimo proprietario dei beni e terreni in questione,in quanto rientranti nel patrimonio del Comune senza vincolo didestinazione.A sostegno della sua pretesa, esponeva l’attore che il [OSCURATO:DATA_NASCITA],allorquando era stato deciso il trasferimento dei beni dal disciolto EnteOspedaliero Generale Zonale S. Giacomo, veniva redatto appositoverbale in cui era stato inventariato il patrimonio mobiliare eimmobiliare che dal suddetto ente ospedaliero transitava al Comune inproprietà, senza alcun vincolo di destinazione, distinto dal patrimoniotrasferito alla USL; di avere appreso, solo in data 01.07.1998, che ilNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con il menzionatodecreto n. 9276 del 04.06.1996, nel costituire il patrimonio dellaAzienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino sulla base del provvedimenton. 26/95 del [OSCURATO:PERSONA] ex UU.SS.LL. nn. 3 e 4, avevatrasferito alla stessa anche alcuni beni da anni sussunti nel patrimoniodel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; aggiungeva che, pertanto, la deliberacon cui tali terreni erano stati trasferiti al patrimonio dell’A.O. Moscatiera stata emessa in violazione degli artt. 65 e 66 della legge n. 833/78,della l.r. 57/80, dell’art. 5 del d.lgs. 502/92, nonché della l.r. n. 32/94,in violazione dei principi in materia di costituzione di patrimoni pubblici.Si costituivano in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], la ASL di Avellinononché l’[OSCURATO:PERSONA] di Avellino,quest’ultima spiegando domanda riconvenzionale con cui chiedeva lacondanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al versamento delle sommeacquisite dall’ente a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali redditi provenientidal cespite, con interessi legali e rivalutazione monetaria.Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda del Comune diMonteforte Irpino sostenendo che dalla lett. b) dell’art. 66 legge n.833/1978, unitamente all’assenza di specifica norma che prevedal’attribuzione di tutti i beni degli enti sciolti, si evince che iltrasferimento non comprenderebbe tutti i beni degli enti ospedalieri,anche a prescindere dalla loro effettiva destinazione pregressa, equindi anche in assenza di un qualsiasi collegamento di caratterefunzionale con le competenze attribuite alle UU.SS.LL. dalla stessalegge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA]. In conseguenza,dichiarava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proprietario a titolo originariodei beni di cui al DPGR n. 9276 del 04.06.1996.Numero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026La pronuncia veniva impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe Moscati innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, che – con lasentenza in epigrafe - accoglieva il gravame sostenendo che:- dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 264/74 (convertito inlegge n. 364/1974), in vista della progettata istituzione del ServizioSanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti entiospedalieri, era stato imposto il divieto di alienazione e di costituzionedi diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli entipredetti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, con espressaprevisione che gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sononulli (art. 7, d.l. n. 264/1974);- con la legge n. 833/1978 è stata prevista una procedurafinalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione anzidetto, suproposta dall'assemblea generale della USL, previa autorizzazione delPresidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunaledell'ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti. Conl'ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall'alienazioneo trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità833/1978);- dal quadro normativo appena riassunto discende che i benicompresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non solo hanno unvincolo di destinazione impresso dalla legge del 1974, ma non sonosuscettibili di possesso ad usucapionem, a prescindere dalla loroeffettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero (cfr. Cass.30720/18);- va disattesa la domanda riconvenzionale già spiegata in primecure dall’[OSCURATO:PERSONA] di condanna del Comune alla restituzionedi redditi e cespiti provenienti dai beni di cui è causa, attesa la suaNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026genericità, stante anche la natura esplorativa della CTU richiesta in viaistruttoria ai fini della quantificazione.La suddetta sentenza è stata impugnata per la cassazione dalComune di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso affidato a tre motivi e illustratoda memoria.Ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] di Avellinocon controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.La causa era stata assegnata all’adunanza del 4 giugno 2025. Nonravvisando evidenza decisoria e ritenendo opportuna la trattazione inPubblica Udienza, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo. La causaveniva riassegnata alla Pubblica Udienza del 19 marzo 2026.In prossimità dell’udienza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria.Il Pubblico Ministero si è espresso per l’accoglimento del ricorsoprincipale e per il rigetto del ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA]. RICORSO PRINCIPALE1. Con il primo motivo si deduce error in iudicando et inprocedendo. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cuiall’art. 7 del d.l. n. 264/1974. Violazione e falsa applicazione delladisposizione di cui all’ art. 66 della legge n. 833/1979 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame di un documentodecisivo costituito dal verbale del 17.07.1982. Osserva il ricorso chesecondo la Corte d’Appello di Napoli, tutti i beni degli enti ospedalierioggi disciolti, a prescindere dalla loro funzionalità rispetto al pubblicoservizio sanitario, sono sottratti al commercio, e quindi inseriti nelpatrimonio indisponibile per espressa previsione di legge. A giudizio deiricorrenti, tale interpretazione delle disposizioni di legge sarebbeerrata, in quanto non tiene conto dell’art. 66, comma 2, lett. b) leggeNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026n. 833 del 1978, che prevede l’affidamento alle ASL della gestionesoltanto «[…] dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinatiai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzionidei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria», cosìstabilendo - sul piano gestionale - un rapporto diretto tra le USL e ibeni e le attrezzature aventi tali specifiche destinazioni. Inoltre,lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha omesso di valutare ilverbale del 17.07.1982, con il quale il Comune ha acquisito i beni inquestione senza alcun vincolo di destinazione, tant’è che una parte diessi è stata trasferita al MEF per la realizzazione di una caserma; altrisono stati adibiti al taglio boschivo su autorizzazione della Regione.2. Con il secondo motivo si deduce error in iudicando et error inprocedendo. Violazione e falsa applicazione della disposizione di cui dicui all’art. 7 del d.l. n. 264/1974. Violazione e falsa applicazione delladisposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 502/92 e all’art. 26 della l.r.[OSCURATO:PERSONA] n. 32/94 istitutiva delle ASL. Mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice diseconde cure ritiene, sostanzialmente nell’unica argomentazione, chelo scioglimento dell’Ente ospedaliero sia di per sé sufficiente a costituireil patrimonio in capo all’A.O. Osserva il ricorrente che la costituzionedel patrimonio vincolato non avviene solo ex lege, ma occorre appositoprovvedimento (qual è il DPGR di cui si è chiesta la disapplicazione),che costituisce titolo per la trascrizione dei beni de qua.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto entrambi censurano la sentenza impugnata per avereerroneamente applicato la normativa in materia sanitaria in materia ditrasferimento e dotazione del patrimonio delle aziende sanitarie.Entrambi sono infondati per le ragioni che seguono.Numero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026Occorre innanzitutto precisare che la fattispecie in esame,trattandosi di beni già appartenenti al disciolto ente ospedaliero S.Giacomo, è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 66, comma 2, lett.b) legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Attribuzione, per i servizi delleunità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali), vigente al17.07.1982 (data in cui era stato verbalizzato il trasferimento dei beniin questione dal disciolto [OSCURATO:PERSONA] S. Giacomoal Comune di [OSCURATO:PERSONA]), applicabile ai beni di cui è causa;norma che così recita:«Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, convincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri,degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igienementale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalleistituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimocomma dell'articolo 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e curae dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o daconsorzi di enti locali.I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitariaper territorio.È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili edimmobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari deicomuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi inmateria igienico-sanitaria.Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessariper realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolareNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui allelettere a) e b) del primo comma.Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con lemodalità e nei termini previsti dall'articolo 61.Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istitutidi cui alle lettere a) e b) del primo comma perdono, ove l'abbiano, lapersonalità giuridica.Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione deibeni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in operedi realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitaliricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela deibeni culturali eventualmente ad essi connessi».Come ha puntualizzato la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n.98/1997), la legge n. 833/1978 aveva istituito le unità sanitarie localiquali strutture organizzative di funzioni comunali, prive di personalitàgiuridica e quindi di patrimonio proprio (v. gli artt. 10 e 13 dellamenzionata legge). Nelle unità sanitarie locali sono venute a confluirele funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da unaserie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge (entiospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari), altre (comele province) private delle loro precedenti funzioni in materia.Poiché anche i comuni esercitavano funzioni in materia igienico-sanitaria e, dunque, esistevano beni destinati all'esercizio di talifunzioni già ricompresi nel patrimonio comunale, il comma 3 dell'art.66 legge n. 833 del 1978 ne ha previsto l'affidamento alla gestionedelle unità sanitarie locali (Cass. Sez. 2, n. 4187 del 25/02/2026),escludendoli - tuttavia - dal predetto trasferimento.In questo duplice modo - il vincolo di destinazione e l'affidamentoin gestione - le unità sanitarie venivano a disporre, per le loro finalitàNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026istituzionali, di beni patrimoniali intestati ai comuni. La l.r. Campaniaallora vigente aveva poi previsto, in attuazione della normativaistitutiva del SSN, il trasferimento al patrimonio del Comune in cui sonocollocati i beni mobili ed immobili, nonché le attrezzature degli enti edistituti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) e b) legge 1978, n. 833, convincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale,gradualmente e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge (art. 43, comma 1). Inoltre, ai fini della gestioneaffidata alle USL ai sensi dell'art. 66, comma 3, legge 1978 n. 833, glienti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 66, comma 1 e i comuni eranochiamati a provvedere ad una ricognizione straordinaria dei beni mobilied immobili destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico- sanitari.In seguito, con la legge n. 421/1992 e con il d.lgs. n. 502/1992 leunità sanitarie locali sono venute a differenziarsi giuridicamentedall'organizzazione dei comuni, essendo state configurate comeaziende dotate di personalità giuridica pubblica.A tale nuova definizione è seguita la necessità della costituzione diun patrimonio di cui esse assumessero la titolarità. A questo fine, gliartt. 1, lett. p) della legge n. 421/92 e 5 del d.lgs. n. 502/92 vigentiratione temporis hanno previsto il trasferimento alle aziende - il primo- del patrimonio immobiliare, già di proprietà dei disciolti entiospedalieri e mutualistici, che alla data di entrata in vigore della leggefacesse parte del patrimonio dei comuni; il secondo, di «tutti» i beniimmobili che, alla data di entrata in vigore del decreto, fosserocompresi nel patrimonio dei comuni e delle province con vincolo didestinazione alle unità sanitarie locali.Dunque, il vincolo di destinazione dei beni a favore delle USL - dicui era stata originariamente prevista la costituzione secondo leNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026modalità stabilite dagli artt. 65 e 66 legge n. 833 del 1978 - è statoconfermato e chiarito dalla legislazione successiva, in particolare dalcitato art. 5 d.lgs. del 1992, n. 502, ove si stabilisce (nella formulazionevigente al momento della emissione del DPGR n. 9276 del 04.06.96)che «Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili,immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla datadi entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimoniodei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unitàsanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie localie delle aziende ospedaliere [...]».In linea con quest’ultima norma, l’art. 26 della l.r. [OSCURATO:PERSONA] 3novembre 1994, n. 32 stabilisce che: «[Patrimonio delle aziende] 1.Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, le1992 facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo didestinazione alle UU.SS.LL., sono trasferiti al patrimonio delle aziendesanitarie locali e delle aziende ospedaliere […]».Più precisamente, i beni di cui al comma 1, art. 26 l.r. Campaniaoggetto quindi di trasferimento al patrimonio delle ASL, sonoesplicitamente classificati (comma 2) in: a) beni destinatiall’erogazione di servizi sanitari; b) beni destinati a fornire renditepatrimoniali nonché beni culturali ed artistico-monumentali. Infine, ilcomma 4 precisa (in linea con il comma 2 dell’art. 5 d.lgs. n. 502/1992,vigente ratione temporis): «Il trasferimento dei beni di cui al presentearticolo è effettuato, al termine le operazioni di cui al comma 3, condecreto del presidente della giunta regionale che costituisce titolo perl'apposita trascrizione dei beni».Nel caso che ci occupa, come anticipato in parte narrativa, ilComune di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di vedersi riconosciuto comeNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026legittimo proprietario dei beni e terreni originariamente appartenentiall’[OSCURATO:PERSONA], poi trasferiti al Comune senza vincolo didestinazione a seguito dello scioglimento dell’ente ospedaliero.Emerge, però, dalla normativa sopra richiamata che: a) per iltrasferimento al Comune dei beni di cui è causa non era necessarioalcun atto, essendo a ciò sufficiente il contenuto immediatamentetraslativo dell’art. 5 d.lgs. del 1992, n. 502, reso operativo in Campaniadalla l.r. 3 novembre 1994, n. 32 (Sez. 2, Sentenza n. 1895 del25/01/2017, Rv. 642483 – 01); b) il vincolo di destinazione – peraltroanticipato dall'art. 7 del d.l. n. 264/1974 (convertito nella legge n.386/1974) che ha introdotto, in vista della progettata istituzione delServizio [OSCURATO:PERSONA], con correlata liquidazione dei preesistentienti ospedalieri, il divieto di alienazione e di costituzione di diritti realiminori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti –impresso dall’art. 5 d.lgs. n. 502 del 1992 vigente al tempo del DPGR,di trasferimento in favore delle aziende sanitarie dotate di personalitàgiuridica, era stato già previsto, sebbene con formula più generica,dalla legge del 1978 n. 833 (vigente all’epoca del trasferimento deibeni di cui si discute). Detto vincolo include «tutti» i beni, mobili eimmobili, anche «da reddito», purché appartenenti – come nel caso dispecie – agli enti disciolti al momento dell’istituzione del ServizioSanitario Nazionale, e a prescindere dalla effettiva destinazione di dettibeni al pubblico servizio ospedaliero. Né può essere un vincolo didestinazione impresso dalla legge essere limitato o, peggio, esautoratoda un verbale di acquisizione, quale il verbale del 17.07.1982 con ilquale al Comune di [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito il patrimoniodell’ente ospedaliero dismesso.Del resto, anche il comma 7 dell’art. 66 legge n. 833 del 1978(sopra riportato) rinvia alla legge regionale (l.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 57 delNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/20261980, art. 43 vigente ratione temporis) la disciplina dello svincolo didestinazione dei beni di cui al primo comma – come trasferiti ai Comuniai sensi del comma 4 del medesimo articolo – ai fini del reimpiego edil reinvestimento, in opere di realizzazione e di ammodernamento deipresidi sanitari, dei capitali ricavati dalla loro alienazione otrasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente adessi connessi.In conclusione, ritiene il Collegio – discostandosi da un precedenteorientamento di questa Sezione (Cass., Sez. 2, n. 1957 del30/01/2007, Rv. 594943 - 01; conf.: Cass. Sez. 2, n. 30953 del7/11/2023; Cass. Sez. 2, n. 7059 del 24/03/2010) - che il vincolo didestinazione originariamente impresso dall’art. 66, comma 1, lett. b)legge n. 833/1978 e dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 vigenteratione temporis, riguardava tutti i beni già di proprietà di entiospedalieri disciolti prima dell’istituzione del Servizio SanitarioNazionale, oggetto del trasferimento attuato ope legis, inclusi mobili eimmobili appartenenti alla tipologia di beni destinati a fornire renditepatrimoniali a servizio delle finalità perseguite dalla legge istitutiva delServizio [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie, pertanto, devono ritenersi legittimamentetrasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], con DPGR n.9276 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i terreni già facenti parte del patrimonio delComune di [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquandoera stato deciso il trasferimento ope legis degli immobili in questionedal disciolto [OSCURATO:PERSONA] S. Giacomo.3. Con il terzo motivo si deduce error in iudicando. Violazione efalsa applicazione della disposizione di cui all’art. 1159 cod. civ., nellaparte in cui il giudice d’appello ha ritenuto che i beni in questione hannoun vincolo di destinazione impresso dalla legge e, quindi, non sonoNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026usucapibili. Sostiene il ricorrente che anche se si trattasse di beni dareddito con vincolo di destinazione essi sarebbero comunqueusucapibili, in quanto beni patrimoniali.Anche il terzo motivo è infondato.In ordine alla condizione giuridica dei beni già appartenenti agliormai disciolti enti ospedalieri, questa Corte ha reiteratamentesostenuto che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n.264 del 1974, convertito dalla l. n. 386 del 1974, detti beni sono statiespressamente sottratti al commercio ed inseriti nel patrimonioindisponibile, con la conseguenza che gli stessi non sono suscettibili dipossesso ad usucapionem, indipendentemente dalla loro effettivadestinazione al pubblico servizio ospedaliero; con la precisazione chese non si attiva la procedura finalizzata alla rimozione del suddettovincolo di destinazione (cfr. artt. 39 e 40 legge n. 833/1978), tali beninon sono suscettibili di possesso ad usucapionem, sempre aprescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizioospedaliero (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30720 del 27/11/2018, Rv.651532 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 34123 del 23.12.2024; Sez.2, Ordinanza n. 29560 del 25.10.2023; Sez. 2, Sentenza n. 39596 del13.12.2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21572/3 del 07.10.2020).Il principio sopra riportato trova applicazione al caso in esame,disciolto [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima quindiche entrasse in vigore dal 31.07.1999 il nuovo testo dell’art. 5, d.lgs.n. 502 del 1992 (come novellato dal d.lgs. n. 229 del 1999), il quale alcomma secondo circoscrive il patrimonio indisponibile – e quindi nonusucapibile - ai soli beni mobili e immobili che «le unità sanitarie localiutilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali».II. RICORSO INCIDENTALENumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/20264. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraMoscati censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettatola domanda, reiterata in appello, di quantificazione del suo creditorelativo alla restituzione delle rendite e cespiti provenienti dai benidestinati alla retrocessione nel patrimonio dell’[OSCURATO:PERSONA]. In particolare,sostiene la ricorrente incidentale che - non permanendo alcun dubbioin merito all’obbligo di restituzione di cosa determinata e delcorrispettivo conseguito, ai sensi degli artt. 2037, 2038 c.c., a caricodel Comune - restava da chiarire l’ammontare delle restituzioni (adecorrere dall’incipit della vicenda in fatto, ossia da quando il Comune,in data 01.07.1998, aveva avuto notizia della necessità di procedere altrasferimento dei beni di cui si discute tramite il geometra incaricatodalla ASL, o comunque a far data dal 01.01.1995) tramite consulenzatecnica che non può definirsi esplorativa, in quanto mirante a fornireun esame contabile ai fini della determinazione dell’ammontare delcredito a favore dell’[OSCURATO:PERSONA].Il motivo non può trovare accoglimento, perché investel’accertamento di merito sulla genericità della domanda.Peraltro, come rilevato dal PM, la doglianza presenta aspetti diinammissibilità per difetto di specificità ed autosufficienza, atteso cheprospetta per la prima volta in questa sede la questione dell’indebito,ex artt. 2037 e 2038 c.c., non affrontata nella pronuncia oggetto diimpugnazione. Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarireche «ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni dicui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della partericorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità pernovità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto delNumero registro generale 15258/2021Numero sezionale 681/2026Numero di raccolta generale 20534/2026Data pubblicazione 18/06/2026giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminareil merito della suddetta questione» (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 449dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 1, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166- 01; Cass. Sez. 2, n. 2038 del 24/01/2019; Cass. Sez. 2, n. 20694 del09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Cass. Sez. 1, n. 23675 del 18/10/2013,Rv. 627975 - 01).5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale e il ricorsoincidentale.In considerazione della reciproca soccombenza, le spese delpresente giudizio sono compensate.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorsoincidentale.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dientrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20534/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris