CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15386 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo difensore; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 85/21/2012, depositata in data 11 dicembre 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni 2004 e 2005, aveva accertato una maggiore base imponibile ai fini Irpeg, Irap e Iva, avendo contestato maggiori valori dei prezzi di vendita di beni immobili, ed irrogato le conseguenti sanzioni; erano stati, altresì, notificati rispettivi avvisi di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, a titolo di maggior reddito di distribuzione dei maggiori utili conseguiti dalla società a ristretta base sociale; la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati parzialmente accolti dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che, pur riconoscendo la legittimità della pretesa impositiva, aveva comunque ritenuto di ridurre la misura del maggior valore dei prezzi di vendita contestati dall'amministrazione finanziaria; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società ed i soci avevano proposto appello principale e l'Agenzia delle entrate appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello principale della società e dei soci ed ha accolto parzialmente quello incidentale dell'Agenzia delle entrate, rideterminando in aumento il valore dei prezzi di vendita delle unità immobiliari; la società ed i soci hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, anche in relazione all'art. 24, legge n. 4/1929, ed ai principi di affidamento, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente, nonché ai principi costituzionali di imparzialità dell'amministrazione (art. 97, Cost.) e di ragionevolezza del prelievo (artt. 3 e 53, Cost.); in particolare, i ricorrenti lamentano che: pur essendo iniziata la verifica nei confronti della società, la stessa non si era conclusa con un processo verbale di constatazione, sicchè la società non aveva potuto formulare le proprie osservazioni in ordine agli esiti della verifica; la mancata emissione del processo verbale di constatazione non aveva consentito alla società di definire il rapporto fiscale e di fruire, quindi, della riduzione della sanzione; il motivo è infondato; va osservato che, secondo la stessa ricostruzione compiuta dalla parte ricorrente, l'Agenzia delle entrate aveva invitato la società a fornire i registri, libri e documenti concernenti i periodi sottoposti a verifica e successivamente, una volta acquisita la documentazione richiesta, si erano tenuti due incontri, in esito ai quali la società aveva immediatamente replicato e depositato successiva memoria; nella fattispecie, quindi, si è al di fuori della specifica previsione contenuta nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, che ha riguardo unicamente alle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche.° professionali; né può ragionarsi in termini di accesso mirato, cioè finalizzato all'acquisizione di documentazione, in relazione al quale questa Corte ha più volte precisato che, ove l'accesso ossia finalizzato all'acquisizione di documentazione presso i locali aziendali, benchè esso sia stato diretto alla mera acquisizione di documentazione, trova comunque applicazione l'art. 12, comma 7, cit. (Cass. civ., 5 maggio 2021, n. 11694); in realtà, alla fattispecie va applicato il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui, in tema di violazione di norme finanziarie, il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell'amministrazione finanziaria prima e dell'autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo alla emissione di avvisi di accertamento (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31120); pertanto, in siffatti casi, la redazione di un processo verbale di constatazione non è necessaria per rendere legittimo un successivo avviso di accertamento, perchè è in esso che si esterna ciò che si è constatato e quel che in sostanza rileva è il profilo relativo al rispetto delle garanzie del contraddittorio preventivo; va quindi ribadito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria, sia per i tributi armonizzati che per quelli non armonizzati, è gravata dall'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, ma sempre che tale obbligo risulti specificamente sancito (Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 701); la circostanza che, dunque, nella fattispecie, non si è provveduto ad un accesso, ispezione o verifica fiscale nei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale esclude in radice l'applicabilità del principio del contraddittorio per i tributi non armonizzati; con riferimento all'Iva, inoltre, per la quale si impone necessariamente l'obbligo del contraddittorio preventivo, dallo stesso ricorso si evince che il suddetto contraddittorio è stato debitamente compiuto, atteso che risulta che l'ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, aveva notificato alla società un invito a comparire ed erano avvenuti successivi incontri, consentendo in tal modo alla parte di formulare le proprie contestazioni presentando memoria; la non obbligatorietà, nel caso di specie, del processo verbale di constatazione rende privo di rilievo l'ulteriore profilo di doglianza relativo al fatto che parte ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di presentare istanza di adesione e di beneficiare della riduzione della sanzione; né può ragionarsi in termini di violazione del principio di affidamento collaborazione e buona fede nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e dei principi di imparzialità e ragionevolezza del prelievo; è la stessa contribuente che evidenzia che, "una volta acquisita la documentazione richiesta (..), l'Ufficio incontrava i responsabili della società in due occasioni: in particolare, in data 20 maggio 2008 veniva prospettata alla società l'esistenza di scostamenti tra i valori unitari al metro quadro degli immobili ceduti ed il valore normale dei medesimi, rilievo cui la società immediatamente replicava riservandosi di produrre un'ulteriore memoria (..); in data 26 giugno 2008, la società depositava una memoria nella quale riferiva le caratteristiche della propria attività e le ragioni degli scostamenti rilevati dall'ufficio, relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005"; quel che rileva, dunque, è il fatto che l'amministrazione finanziaria ha reso edotta parte ricorrente in ordine alla prospettazione fondante la successiva pretesa contenuta negli avvisi di accertamento, cioè la sussistenza di scostamenti tra i valori unitari a metro quadro degli immobili ceduti ed il valore normale degli stessi ed è su di essa che, quindi, può dirsi validamente instaurato il contraddittorio, avendo avuto parte ricorrente la possibilità di interloquire, come ha fatto, depositando due successive memorie; irrilevante, sotto tale profilo, è la considerazione della mancata prosecuzione dell'eventuale attività istruttoria, dovendosi ritenere che l'amministrazione finanziaria, anche alla luce del contraddittorio instaurato e della possibilità data a parte ricorrente di prospettare le proprie ragioni difensive mediante il deposito di proprie memorie e documenti, abbia ritenuto di per sé sufficiente il materiale probatorio acquisito e non idonee le tesi difensive dei contribuenti; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012, per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel verbale di contraddittorio del 26 giugno 2008, in relazione al quale avrebbe dovuto far seguito un separato ed autonomo verbale di constatazione, posto che nello stesso non erano stati indicati gli esiti finali dell'attività istruttoria che avrebbero potuto consentire alla contribuente di potere svolgere le proprie difese; le considerazioni espresse in sede di esame del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del presente motivo; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 42, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 56, d.P.R. n. 633/1972, e dell'art. 25, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, anche in relazione all'art. 7, legge n. 212/2000, per avere erroneamente ritenuto che gli atti impositivi erano motivati mediante il mero riferimento ai valori OMI anche ove, come nel caso di specie, la conoscibilità degli stessi dipendeva da un attivazione onerosa della società contribuente, in violazione del principio di difesa e di buon andamento ed imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione; il motivo è infondato; questa Corte ha, invero, ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere, solo iuris tantum, conosciuti dal destinatario dell'accertamento (Cass. civ., 17 dicembre 2014, n. 26527; Cass. civ., 27 novembre 2015, n. 24254; Cass. civ., 30 ottobre 2018, n.27628), e ritenuto sufficiente che gli atti non allegati siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest'ultimo (Cass. civ., 12 dicembre 2018, n. 32127; Cass. civ., 24 novembre 2017, n. 28060; Cass. civ., 4 giugno 2018, n. 14275); invero, è stato precisato (Cass. civ., 12 novembre 2020, n. 25523) che l'interpretazione giurisprudenziale della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ultimo periodo, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, ultimo periodo e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, nel senso che non sia nullo l'accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizzi un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e quindi di buon andamento dell'amministrazione, ex art. 97 Cost.), che giustificano l'ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem, ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricerca complessa; nella specie, il giudice del gravame ha compiuto un accertamento in fatto, precisando che "nel caso della società appellante, trattasi di società di costruzioni la quale svolge la sua attività nel settore immobiliare-edilizio, per cui è impensabile che non operi abitualmente utilizzando, tra l'altro, anche le banchi dati OMI e quelle aventi i valori FIAP", ritenendo, in tal modo, superata la questione della difficoltà di conoscenza dei suddetti valori da parte della società contribuente; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, d.P.R. n. 633/1972, anche in relazione agli artt. 2727 e 2729, cod. civ., ed ai principi di proporzionalità dell'onere probatorio, di parità delle parti del processo e di disponibilità dei mezzi di prova; in particolare, lamenta parte ricorrente che il giudice di gravame avrebbe fondato l'accertamento di maggior imponibile nei confronti della società facendo riferimento ai soli valori OMI e FIAIP ed alle indagini finanziarie sui conti correnti degli acquirenti di quattro delle tredici unità abitative vendute; in particolare, si evidenzia che i suddetti elementi sarebbero privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, in quanto: i valori OMI sono meri valori indicativi per i quali occorre che gli stessi siano conferenti agli immobili oggetto di vendita; non rivestono valore indiziario gli esiti delle indagini finanziarie, poiché hanno riguardato solo quattro delle tredici posizioni esaminate dall'ufficio e, peraltro, tre dei quattro acquirenti hanno escluso di avere utilizzato le somme prelevate per pagare "in nero" i presunti corrispettivi, sicchè, in sostanza, l'accertamento sarebbe basato su di un unico elemento presuntivo; infine, si evidenzia che il confronto dei prezzi praticati nelle annualità 2004-2005 ed il corrispettivo di una compravendita avvenuta nel 2011, riconosciuto congruo dall'amministrazione finanziaria, attesterebbero che non vi fosse alcuna anomalia nei prezzi praticati, e, inoltre, che l'ufficio non avrebbe supportato i propri addebiti dimostrando materialmente l'occultamento di ricavi, onerando, in tal modo, la società ad una impossibile prova negativa; il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile; va precisato, in generale, che in tema di accertamento induttivo, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, come modificati dalla L. n. 88 del 2009, art. 24, hanno effetto retroattivo, in considerazione della finalità della citata L. n. 88, di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, sicchè, venuta meno ex tunc la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, introdotta nel menzionato D.L. n. 223 del 2006, artt. 39 e 54, (conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006), la prova dell'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. civ., 18 novembre 2016, n. 23485, Cass. civ., 15 marzo 2017, n. 6736; Cass. civ., 21 marzo 2018, n. 7025; Cass. Civ., 6 aprile 2020, n. 7689); sicché, una volta che l'ufficio ha assolto all'onere di prova su di esso gravante, spetta al contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia peraltro sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. civ., 31 ottobre 2018, n. 27804; si veda, altresì Cass. civ., 22 dicembre 2017, n. 30803, la quale chiarisce che il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa); con particolare riferimento, poi, ai valori OMI, questa Corte ha costantemente precisato che, nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, (conv. in L. n. 248 del 2006), non impedisce al Giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purchè dotato dei requisiti di precisione e di gravità. Tale elemento, tuttavia, non può, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass. civ., 7 settembre 2018, n. 21813); con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame non ha basato la proprio decisione unicamente sui dati OMI, ma ha specificamente valutato anche la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dagli acquirenti di taluni immobili, evidenziando che, sebbene le dichiarazioni riguardassero tre compravendite su dodici, le stesse erano comunque significative al fine di dare rilievo alla vendita ad un prezzo maggiore rispetto a quello dichiarato e, sotto tale profilo, ha evidenziato che: a) due degli acquirenti avevano prelevato somme rilevanti in coincidenza della data di stipula dei contratti e non avevano saputo fornire congrue spiegazioni; b) il terzo acquirente aveva espressamente riconosciuto di avere effettuato una parte dei pagamenti in nero; c) anche relativamente all'anno 2005, l'unica compravendita si era accompagnata ad un prelievo in contanti da parte dell'acquirente e questi aveva fornito giustificazioni generiche ed incongrue; in sostanza, il giudice del gravame ha compiuto una valutazione complessiva del materiale probatorio posto alla sua attenzione ed ha valorizzato, oltre che le risultanze OMI, anche ulteriori elementi presuntivi basati sulla coincidenza di rilevanti prelievi con la data di stipula dei contratti e con l'esplicito riconoscimento, per uno degli acquirenti, di avere corrisposto somme "in nero"; sotto tale profilo, non può ritenersi che gli elementi presuntivi, valorizzati dal giudice del gravame, non abbiano valenza inferenziale rispetto all'accertamento del fatto non noto, cioè della vendita ad un prezzo maggiore rispetto a quello dichiarato; nella valutazione compiuta dal giudice del gravame, nonostante il fatto che le dichiarazioni non avessero riguardato tutti gli acquisti compiuti, emerge la considerazione che gli elementi indiziari 4z,z. valorizzati avessero una valenza generalizzata anche le ulteriori vendite, sicchè non può ragionarsi in termini di violazione dei principi di cui agli artt. 2727 e 2729, cod. civ.;inammissibile, inoltre, è il profilo di censura che ha riguardo al fatto che il confronto dei prezzi praticati nelle annualità 2004-2005 ed il corrispettivo di una compravendita avvenuta nel 2011, riconosciuto congruo dall'amministrazione finanziaria, attesterebbero che non vi fosse alcuna anomalia nei prezzi praticati, posto che attiene ad una circostanza di fatto che implica una rivalutazione degli elementi probatori presi in considerazione dal giudice del gravame, non conferente, quindi, con il presente motivo di ricorso, che ha riguardo alla violazione di legge; parimenti inammissibile è il profilo di censura relativo al fatto che l'ufficio non avrebbe supportato i propri addebiti dimostrando materialmente l'occultamento di ricavi, onerando, in tal modo, la società ad una impossibile prova negativa: in realtà, come osservato, una volta che l'ufficio, secondo l'accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame, ha fornito elementi di prova ritenuti idonei ai fini dell'accertamento del maggior valore del prezzo di vendita, è il contribuente che è tenuto a fornire la prova contraria, non potendosi, sotto quest'ultimo profilo, ragionarsi in termini di violazione del diritto di difesa o di "prova negativa impossibile da procurare"; con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.5), cod. proc. civ., per omessa motivazione e, comunque, per omesso esame di una circostanza decisiva e controversa, consistente nell'esistenza di un precedente procedimento a carico della società, in cui l'ufficio aveva ritenuto congruo il prezzo di euro 1.803,00 a metro quadro; il motivo è inammissibile; va ribadito il principio, da tempo puntualizzato dalle Sezioni unite della Corte (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), secondo cui l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia di un vizio relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indicare il fatto storico, dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività; va quindi ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, sia quando continui a censurare la sentenza impugnata alla stregua del vecchio testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando semplicemente il vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente, sia quando il ricorso, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, come pure di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476); con riferimento al caso di specie, a parte la considerazione che la stessa parte ricorrente evidenzia che la circostanza è stata posta all'attenzione del giudice del gravame con la memoria in secondo grado, va rilevato che il giudice del gravame, come visto, ha esaminato la questione relativa alla sussistenza degli elementi presuntivi in ragione dei quali ha ritenuto che il prezzo dichiarato fosse inferiore a quello effettivo: l'introduzione, in questa sede, della ulteriore circostanza rappresentata con il presente motivo implica una non consentita rivalutazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame; con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 2697, cod. civ., anche in relazione all'art. 163, d.P.R. n. 917/1986 e all'art. 67, d.P.R. n. 600/1973; in particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto legittima la pretesa fatta valere nei confronti dei soci a titolo di distribuzione degli utili, non essendo sufficiente la ristrettezza della base societaria e considerato che non poteva dirsi sussistente nel caso di specie il requisito del controllo sociale; inoltre, vi sarebbe una duplicazione di imposizione, in quanto non dovrebbe essere preteso nei confronti dei soci l'intero utile accertato nei confronti della società, ma, eventualmente, al netto dell'imposta societaria; infine, si evidenzia che solo a seguito di accertamento definitivo nei confronti della società potrebbe essere fatta valere la pretesa nei confronti dei soci; il motivo è infondato per plurime ragioni; è principio consolidato di questa Corte quello per cui l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (da ultimo, Cass. civ., 24 febbraio 2022, n. 6120); partendo dal dato di esperienza che nella generalità dei casi le società di capitali a ristretta base partecipativa sono composte da soci legati da rapporti di coniugio o di stretta parentela, il che comporta un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e al reciproco controllo tra i soci medesimi, questa Corte ha avuto modo di completare il principio sopra enunciato precisando che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente dimostrando l'estraneità alla gestione e alla conduzione societaria; la circostanza, dunque, addotta dai ricorrenti, della non applicabilità al caso di specie della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in favore dei soci di una società a ristretta base partecipativa non solo è in contrasto con il suddetto principio, ma non consente di ritenere, altresì, assolta la prova contraria che, eventualmente, deve essere fornita, non essendo rilevante la circostanza che "il controllo della società spettava al solo [OSCURATO:PERSONA]; tant'è che, se anche gli altri due soci si fossero voluti opporre in qualche determinazione o atto gestorio, non avrebbero avuto strumenti legali per farlo", in quanto non idonea a dimostrare l'estraneità alla gestione ed alla conduzione societaria; infondato è, poi, l'ulteriore profilo di censura che attiene alla doppia imposizione; questa Corte, anche di recente, ha ribadito il principio secondo cui "nel caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR, di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in quanto, essendo conseguiti "in nero" e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati" (Cass. n. 26317 del 2020); la Corte ha chiarito che il disposto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibere formali dell'assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, non menzionati nella contabilità societaria; infine, anche la questione relativa alla necessità dell'accertamento definitivo nei confronti della società recede in considerazione del fatto che i soci hanno partecipato al presente giudizio e prospettato, unitamente alla società, le ragioni di doglianza al fine di rendere non estensibile nei propri confronti l'accertamento nei confronti della società; con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 295, cod. civ., per non avere sospeso il giudizio relativo alla pretesa fatta valere nei confronti dei soci in attesa della definizione del giudizio nei confronti della società; il motivo è infondato, stante le considerazioni espresse in sede di esame dell'ultimo profilo di censura già esaminato in sede di esame del sesto motivo di ricorso;con l'ottavo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112, 'cod. proc. civ., in relazione alla denunciata violazione del contraddittorio nel contesto del procedimento di accertamento con adesione, nonché in relazione alla questione della illegittimità ed infondatezza dell'applicazione della sanzione; il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile; con riguardo alla questione relativa alla mancata pronuncia sulla violazione del contraddittorio in sede di accertamento con adesione, va osservato che parte ricorrente ha assolto all'onere di specificità del motivo, riproducendo il passaggio della deduzione della questione sia in primo grado che in appello (vd. pagg. 52 e 53 del ricorso); pur rilevandosi che il giudice del gravame non si è pronunciato sul punto, questa Corte ritiene di potere pronunciare sulla questione, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 384, cod. proc. civ., non essendo necessari accertamenti in fatto e ponendosi solo una questione in diritto; ciò precisato, ciò che, in sostanza, i ricorrenti lamentano è il fatto che la mancata confutazione delle eccezioni espresse in sede di accertamento per adesione "appare essere assimilabile alla mancata convocazione del contribuente ex art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 218/1997, il che determina una causa di nullità dell'atto impugnato (...). Tale comportamento è inoltre assimilabile al mancato rispetto del principio generale del giusto procedimento, ex art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, sopra richiamato"; va quindi osservato che, a parte la non corretta assimilabilità della mancata confutazione, in sede di accertamento per adesione, alle deduzioni espresse dalla parte, alla mancata convocazione, questa Corte ha più volte precisato che la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza, D.Lgs. 18 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass. civ., 17 marzo 2020, n. 7369); inconferente, poi, è il riferimento alla violazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, posto che, come già precisato, nella fattispecie si è correttamente attivato il contraddittorio nei confronti dei ricorrenti; con riguardo, poi, alla omessa pronuncia sulle sanzioni, il motivo difetta di specificità, atteso che non solo parte ricorrente ha riprodotto un mero passaggio dell'atto di appello in cui, genericamente, risulta dedotta la richiesta di "dichiarare non dovute le sanzioni irrogate dall'ufficio accertatore, in quanto non esistono í presupposti voluti dal D. Lgs. n. 472/1997", senza ulteriore specificazione, ma si è limitata a evidenziare che la questione era stata prospettata "in termini analoghi, conclusioni dei ricorsi in primo grado della società e dei soci", senza alcun altro specifico riferimento; con il nono motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, d.lgs. n. 218/1997, e dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, prospettato ove si dovesse intendere, in relazione alla questione già esposto in sede di esame dell'ottavo motivo, che il giudice abbia pronunciato implicitamente; le considerazioni espresse in sede di esame dell'ottavo motivo di ricorso hanno valore assorbente del presente motivo; in conclusione, sono infondati il primo, terzo, sesto e settimo motivo, sono in parte inammissibili ed in parte infondati il quarto e ottavo motivo, è inammissibile il quinto, sono assorbiti il secondo ed il nono, con conseguente rigetto del ricorso e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro