CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché ai fini della determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; considerato che, nel caso di specie, l'onere argomentativo gravante sul giudice è stato adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, valorizzando, in particolare, la personalità dell'imputato e la gravità della condotta protrattasi nel tempo (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M