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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07105/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 10597/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello StatoConsiglio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcura Generale della Repubblica presso La Corte d'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 645/2023depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, ha conclusoper il rigetto del ricorsoUdito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrete e l'Avvocato e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] distrettuale di Milano.Il 26 luglio 2019, nel corso dell’attività ispettiva relativa al biennio2016/2017, sono stati verbalizzati gli esiti del controllo agli atti erepertori del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA].Sono state mosse al Notaio incolpato due contestazioni:1) la prima, relativa alla mancata tenuta a raccolta di n. 30.782 atti diquietanza di mutui che sono stati estinti anticipatamente rispetto altermine di scadenza per effetto del meccanismo della surrogazione,soggetti a pubblicità immobiliare;2) la seconda, relativa alla mancata annotazione a repertorio, inriferimento a n. 30.809 dei predetti atti di quietanza, dei parametrirepertoriali per il calcolo dei contributi da versare agli Enti dicategoria e per il calcolo della tassa da versare all’[OSCURATO:PERSONA], con conseguentemente omissione dei relativiversamenti; con riguardo alla scrittura privata autenticata n. 100669di repertorio era inoltre contestata la mancata indicazione arepertorio del nome delle parti (per un totale di n. 30.810 atti).Per queste ragioni, l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano richiedeva allaCo.Re.Di.

Lombardia l’apertura di un procedimento disciplinare aNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026carico del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’operato dello stessointegrasse violazione degli artt. 72 e 62, 2° comma.Al riguardo, sono state formulate le seguenti richieste sanzionatorie:a) condannare il Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 137, 1°comma, l. not., per n. 30.782 violazioni dell’art. 72 della medesimalegge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 153.910,00 o nellamaggiore somma ritenuta congrua;b) condannare lo stesso Notaio, ai sensi dell’art. 137, 1° comma, l.not., per n. 30.810 violazioni dell’art. 62 della medesima legge, allasanzione pecuniaria nella misura di € 154.050,00 o nella maggioresomma ritenuta congrua.Il Consiglio notarile di Milano, intervenuto nel procedimento, facevapropri i capi di incolpazione formulati dall’Archivio notarile di Milano,ai quali aggiungeva, in via subordinata, rispetto al secondo capo diincolpazione, la violazione dell’art. 147, lett. a), l. not.Con decisione n. 242 emessa in data 8 ottobre 2021 e depositata incancelleria in data 20 gennaio 2022, la Co.Re.Di.

Lombardia ritenevail Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione delle norme dicui agli artt. 72 e 62, 2° comma, l. not.Quanto alla misura della sanzione, veniva inflitta al Notaio incolpatola sanzione pecuniaria di € 153.910,00 per l’incolpazione di cui al n. 1e la sanzione pecuniaria di € 154.050,00 per l’incolpazione di cui al n.La decisione veniva impugnata con reclamo dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Milano e nel relativo procedimento sicostituivano sia l’Archivio notarile di Milano, sia il Consiglio notarile diMilano.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 645 del 24 febbraio2023, confermava integralmente la decisione della Co.Re.Di.Lombardia.Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, notificata in data28 febbraio 2019, ha proposto ora ricorso per Cassazione il notaioGenghini sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.Il Consiglio notarile di Milano ha resistito con controricorso.Ha depositato controricorso anche il Ministero della Giustizia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 47, comma2, CDFUE; art. 6, par. 1, CEDU; artt. 97 e 111, comma 2, Cost. insubordine: questione di legittimità costituzionale.

Il motivo censura ladecisione nella parte in cui la Corte d’appello di Milano non ha datoseguito all’eccezione del notaio in ordine al difetto strutturale deirequisiti di terzietà, indipendenza e imparzialità in capo alla Co.Re.Di.,In particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che, pereffetto delle modifiche apportate alla legge notarile successivamenteall’istituzione delle Co.Re.Di., «ormai v’è perfetta coincidenza tra laCircoscrizione territoriale di competenza della Co.Re.Di. e diprovenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambitoterritoriale in cui il notaio incolpato opera, dall’altro.

Di conseguenza,il notaio incolpato è sempre giudicato da un Collegio composto perdue terzi da colleghi operanti nel suo stesso ambito territoriale».In via subordinata, per l’ipotesi che la Suprema corte non ritenesse dipoter fare applicazione diretta del citato art. 47, comma 2, CDFUE, ilricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 148 e 152 legge n. 89/1913, per contrastocon l’art. 6, par. 1, CEDU, e con gli artt. 97 e 111, comma 2, Cost.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1.

Il motivo è infondato.

Questa Corte è stata già investita di unacensura analoga, con la quale il notaio incolpato lamentava laviolazione dell’art. 151, il quale prevede che i collegi giudicanti dellaCo.Re.Di. debbano essere formati, in quanto possibile, da notai chedevono appartenere a distretti notarili diversi al fine di rafforzare lagaranzia di imparzialità dell’organo giudicante.

In quel caso la Corteha ritenuto che quel “in quanto possibile” contenuto nel testo dell’art.151 l. not. riferito alla composizione omogenea del collegiogiudicante, mitigato dalla possibilità - sempre riconosciuta nella leggenotarile - di ricusare il notaio membro del collegio e dall’obbligo diastensione che grava sul membro Co.Re.Di. nei casi previsti dallenorme, non sia in grado di incidere sulla validità della decisione finale,fino al punto da determinarne una totale invalidità.

«In assenza,quindi, di una diversa opzione normativa, deve ritenersi che ilmancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizionedel collegio giudicante della Co.Re.Di., in ragione della provenienzadel notaio coinvolto, non determini alcuna invalidità sulla decisionealla quale abbia concorso un notaio appartenente al medesimodistretto del notaio sub iudice, le cui garanzie appaionoadeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione edell'astensione» (così testualmente Cass. n. 4527/2021).Le considerazioni, proposte con il motivo in esame, tese asottolineare coincidenza tra la Circoscrizione territoriale dicompetenza della Co.Re.Di. e di provenienza dei notai che lacompongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il notaioincolpato opera, dall’altro, non giustificano una conclusione diversarispetto a quella fatta propria dal precedente di questa Corte.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026È noto che per rafforzare il loro ruolo e la loro funzione, le professionida tempo si sono confrontate con i principi costituzionali e hannocondiviso, ad esempio, la necessità di assicurare la terzietà delgiudice, essendo inaccettabile attribuire l’intera potestà disciplinare(comprendente il potere inquirente, istruttorio e decisorio) ai Consiglidell’ordine.

Per primi sono intervenuti i notai, con il D. Lgs. 1° agosto2006, n. 249, che ha rimodellato ampiamente la vecchia disciplinacontenuta nella legge notarile del 1913 e ha separato nettamente lefunzioni: il Consiglio notarile può promuovere il giudizio disciplinare,ma la decisione è affidata in primo grado alla CO.RE.

DI. (laCommissione Amministrativa Distrettuale di Disciplina), che èpresieduta da un magistrato di Corte d’Appello, e quest’ultima decidedopo avere valutato le prove addotte nell’ambito del procedimento econ il contraddittorio più pieno, come riconosciuto dalla Cortemilanese con il provvedimento impugnato (Cass. n. 2526/2017; Sez.Un., n. 1415/291; n. 3458/2020).2.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.50 CDFUE; art. 4 Prot. 7 CEDU; art. 649 c.p.; art. 2909 c.c. in viapreliminare, il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito davanti alla Corte d’appellodi Milano l’improcedibilità dell’azione disciplinare per ne bis in idem.L’odierno ricorrente, infatti, in relazione alle quietanze di surroga dimutuo fondiario autenticate nel biennio ispettivo 2014/2015, è statogià sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato per imedesimi comportamenti che formano oggetto del presenteprocedimento.

Secondo il ricorrente le quietanze di surrogaautenticate dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nel biennio ispettivo 2016/2017,costituiscono espressione dei medesimi comportamenti del notaio, giàNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026valutati nella loro organizzazione e sistematicità nell’ambito di unprimo procedimento disciplinare.2.1.

Il motivo è infondato.

Sul tema disciplinare del cumulo giuridico,questa Corte, con orientamento costante, sostiene che il cumulogiuridico di sanzioni si applica solo nel caso in cui con un’unica azioneo omissione vengano più violate più disposizioni di legge, mentre incaso di una pluralità di condotte che comportino violazione dellamedesima norma o di disposizioni diverse si applicano tante sanzioniquante siano le infrazioni.

La tesi secondo cui dovrebbe guardarsiall’unicità dell’errore comune alle diverse violazioni e mitigare iltrattamento sanzionatorio per esigenze di ragionevolezza, nonconsidera che l’unicità dell’errore non elimina sul piano oggettivo lapluralità delle azioni lesive, né incide sulla loro gravità: ciascuna diesse conserva il medesimo tasso di offensività e di disvalore pur segenerate da un errore iniziale, essendo indubbio che la diligenza delprofessionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento aciascuno degli atti compiuti, dovendosi sempre verificare la bontàdelle soluzioni accolte ed eventualmente emendarle, specie sedestinate ad essere applicate in un numero rilevantissimo di casi.

Sultema si legge testualmente in Cass. n. 4527/2021, «[...] il Collegiointende assicurare continuità [alla costante giurisprudenza della Cortedecidente] secondo cui (Cass. n. 11507/2016) è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’operativitàdel regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell’ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute inalla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità diNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026trattamento rispetto ad altri settori dell’ordinamento in virtù dellespecificità della professione notarile, degli interessi protetti e deivalori di riferimento.

La Corte in tale occasione, nel confermare a suavolta la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9177/2013), ha preso in esame gli argomenti qui proposti dallaricorrente, escludendo la possibilità di invocare per l’illecitodisciplinare regole dettate per altri settori dell’ordinamento, ed inparticolare per l’illecito penale, mancando le condizioni perun’applicazione in via analogica attesa la diversità morfologica tra ledue tipologie di illecito che ben giustificano un diverso trattamento sulpiano sanzionatorio.

Va per l’effetto ribadito il principio secondo cui(Cass. n. 16519/2020) l’art. 135, comma 4, della legge notarile,secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di unostesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, siapplica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimoprevisto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazionicommesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiutein atti diversi , non potendo il giudice interferire nella discrezionalitàdel legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinariquanto previsto, in tema di continuazione, da altri settoridell’ordinamento».3.

Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art.153, comma 2, legge n. 89/1913.Si sostiene che tanto l’Archivio notarile Milano, quanto il Consiglionotarile di Milano erano al corrente da anni del modus operandi delnotaio [OSCURATO:PERSONA] in materia di quietanze, anche con riferimento aquelle autenticate nel biennio 2016/2017.

Nondimeno gli stessi organititolari dell’azione disciplinare hanno atteso la sottoscrizione delNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026verbale ispettivo relativo al biennio 2016/2017, avvenuta soltanto il26 luglio 2019, per rilevare le infrazioni oggetto del presenteprocedimento.I rilievi proposti dalla Corte d’appello al fine di giustificare il rigettodell’eccezione – e cioè a) che l’art. 153 legge n. 89/1913 non prevedeun termine perentorio per l’esercizio dell’azione disciplinare; b) e che,comunque, il ritardo nella richiesta di avvio del presenteprocedimento sarebbe giustificato da talune circostanze, quali ilperiodo epidemiologico, la sostituzione del responsabile delprocedimento e i precedenti del notaio [OSCURATO:PERSONA] – non considerano,quanto al rilievo sub a), il nuovo corso della giurisprudenza dilegittimità inaugurato dalla sentenza n. 7051 del 12 marzo 2021 e,quanto al rilievo sub b), che le relative circostanze si collocano in unlasso di tempo successivo alla sottoscrizione del verbale ispettivo2016/2017.3.1.

Il motivo, nella parte in cui si dirige contro il rilievo sub a), èinfondato.

Il nuovo corso di giurisprudenza cui allude il ricorrente, èrimasto isolato nella giurisprudenza questa Corte, la quale ha intesodare continuità al tradizionale principio secondo cui, pur disponendol’art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913 che il soggetto dotatodell'iniziativa disciplinare debba procedere senza indugio, tutti itermini della fase amministrativa del procedimento disciplinare neiconfronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un'espressaqualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabilealcuna decadenza o estinzione per intempestività dell'azionedisciplinare (Cass. n. 15963/2011; n. 9041/2016).

Invero leprecisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, richiamata dal ricorrente -secondo la quale «la circostanza che i termini siano ordinatori nonNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata inogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall'avvenutaconoscenza del fatto disciplinarmente rilevante.

Una tale estremainterpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con ildiritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersiben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata» - non sono stateritenute persuasive.

La natura ordinatoria dei termini della faseamministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai,riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, non consente introdurrelimiti temporale all’avvio dell’azione disciplinare, salva la prescrizione(Cass. n. 20650/2025; n.22573/2025).Il motivo in esame, nella parte in cui si dirige contro l’affermazionesub b) della decisione, è invece inammissibile, in quanto le relativecensure investono un’argomentazione aggiuntiva della decisione, giàautonomamente giustificata sulla base del riconoscimento dellanatura ordinatoria del termine.

Costituisce principio acquisito che leaffermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, inquanto prive efficacia determinante sulla decisione, sono estraneealla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte,all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n.10420/2005).4.

Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione delleseguenti norme di diritto: artt. 1202 e 2843 c.c.; art. 120-quater,comma 3, tub; art. 3, comma 2, decreto inter-dirigenziale 26 giugno2012 (modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto disurrogazione di cui all’art. 120-quater del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385); art. 72, comma 3, e 137, comma 1, leggen. 89/1913.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026La decisione è censurata nella parte in cui la Corte d’appellomilanese, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, ha fattopropria la tesi secondo la quale la quietanza autenticata dal notaiosarebbe indispensabile ai fini dell’annotazione ipotecaria di surroga.5.

Il quinto motivo denunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione, sotto ulteriori, diversi eautonomi profili, degli artt. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n.89/1913.

In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità dellasentenza per omessa motivazione.Il ricorrente, in aggiunta alla censura riguardante l’interpretazionesecondo cui la quietanza di surroga sarebbe indispensabile perl’annotazione ipotecaria, aveva proposto ulteriori e autonomi rilievigiuridici, sui quali la Corte d’appello di Milano non ha speso neppureuna parola.

I rilievi tendevano a negare la sussistenza dellaviolazione, in rapporto alle modalità seguite per la conservazionedegli atti, che rimasero per la pressoché totalità nella disponibilità delnotaio incolpato, seppure, quanto alle quietanze redatta in formatoelettronico, non messe a raccolta ai sensi dell’art. 62-bis della leggen. 89/1913.5.1.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.

Come si ammette anche da parte del ricorrente, questaCorte, già intervenuta in vicende del tutto analoghe, ha riconosciutoche la tesi giuridica, sottesa al modus operandi seguito dal notaioGenghini (secondo il quale l’atto di quietanza non sarebbe soggettoa pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo ditrattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale) è priva difondamento, sia in considerazione delle singole disposizioni di legge,sia in ordine al sistema della pubblicità immobiliare.

Infatti, laNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026quietanza è elemento necessario e imprescindibile della surrogazioneper volontà del debitore: in presenza di un atto portante solo il nuovomutuo, sottoscritto unicamente dal debitore/mutuatario e dalla‘nuova’ banca, in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario(la ‘vecchia’ banca) l’atto separato di quietanza, la surrogazione nonha effetto, la ‘portabilità’ del mutuo non può in alcun modo operare, eciò fino a quando non viene sottoscritto anche quest’ultimo atto (la‘quietanza’)”.

Dal che scaturisce l’obbligo dell’annotamento neiRegistri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B.e 1202 c.c. e, per conseguenza, l’obbligo per il notaio, ex art. 72 L.N.,di conservare l’atto a raccolta (v. da ultimo Cass. n. 418/2025, cheha confermato i principi già espressi in ambito disciplinare da Cass. n.4526, n. 4527 e n. 4841 del 2021).Quanto all’obbligo di conservar a raccolta le scrittura private soggettea pubblicità commerciale o immobiliare (art. 72 della legge notarile)giova ulteriormente richiamare lo studio del Consiglio nazionale delnotariato n. 65/2006/C., il quale, in linea con gli approdi dellagiurisprudenza concludeva di legittimità riferite alle quietanze disurrogazione, chiarisce che «queste scritture autenticate, dato il lorooggetto e le formalità cui sono preordinate, debbano essereconservate a raccolta come gli atti pubblici, rispettando tutte le regoleprescritte per queste modalità di conservazione».6.

Il sesto motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.

In relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti normedi diritto, comportanti la nullità del procedimento e della sentenza:art. 24 Cost.; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.;Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026artt. 3, 24, 25, comma 2, 97 e 111 Cost.; art. 3, comma 2, legge n.689/1981”.

La Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto assolvere ilnotaio da ogni incolpazione in base al principio del legittimoaffidamento, in presenza di elemento positivi idonei ad ingenerarenell’autore la convinzione della liceità della propria condotta.

Adimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’operatività delprincipio del legittimo affidamento il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha allegato ledichiarazioni rese dal dr. [OSCURATO:PERSONA], allora Sovrintendentedell’Archivio notarile, il dr. [OSCURATO:PERSONA], e confermate dal notaioVincenzo Rozza di Lodi, entrambi sentiti a sommarie informazioninell’ambito delle indagini svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano; hainoltre chiesto l’escussione dello stesso Sovrintendente in ordine allecircostanze su cui si è formato e si è manifestato il suo convincimentoin merito alla liceità del modus operandi in materia di quietanze disurroga.

La Corte d’appello, nonostante tali specifiche deduzioni, nonha preso in considerazione le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], né haammesso la prova per testimoni, incorrendo così nei vizi censuraticon il motivo.7.

Il settimo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme didiritto: artt. 3, 25, comma 2, e 97 cost.; art. 1, commi 1 e 2, legge n.689/1981. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

In relazione all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti.In via subordinata il notaio andava assolto dall’addebito disciplinareper obiettiva incertezza delle norme in materia di quietanze disurroga di mutuo fondiario.

Prima delle sentenze della Suprema CorteNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026del febbraio 2021, l’interpretazione e la prassi applicativa in materiadi quietanze, tanto dei notai italiani quanto degli Enti di vigilanza(Archivi notarili e Consigli notarili), erano assolutamente ondivaghe enon uniformi, come risultava dalle prove prodotte dal notaio sia inrelazione alla messa a raccolta, sia in riferimento alla tassazione, chela Corte d’appello ha ingiustamente ritenuto irrilevanti.7.1.

Il sesto e il settimo motivo, da esaminare congiuntamente, sonoinfondati.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, infatti, ènecessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpaall’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio,l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante)solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di noncolpevolezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità daparte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell’autoritàgiudiziaria), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’usodell’ordinaria diligenza (Cass. n. 6383/2001).

Se quindi l’indaginesull’elemento oggettivo dell’illecito è focalizzata essenzialmentesull’accertamento della condotta inosservante, ne discende che,integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipicadell’illecito, grava sul trasgressore, ai sensi dell’art. 3, L. n.689/1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza(Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 13610/2007; Cass. n. 9862/2006).L’errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile,occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autoredell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità dellacondotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto ilpossibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possaessergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissivaNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass. n. 33441/2019).

In questo senso, come già chiarito da questaCorte (Cass. n. 4527/2021), la dottrina formatasi in occasione dellanovella del 2007 in tema di c.d. portabilità dei mutui ed in ordine allanecessità di indicare i parametri repertoriali aveva optato per lesoluzioni contrarie a quelle adottate dal ricorrente e che l’opinioneespressa in proposito dal Capo dell’Archivio notarile era inidonea arassicurare i notai incolpati circa la bontà delle proprie tesi.

In effetti,già la circ. n. 2007 9/T dell’Agenzia delle Entrate, diretta a darerisposta ai dubbi posti dal D.L. n. 7/2007, si era inequivocabilmenteespressa in favore della soluzione accolta dalla Co.Re.Di.,evidenziando che “ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione edell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificarela compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dalcreditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo conespressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate perl’estinzione di un precedente finanziamento”.

In tale contesto nessunesimente poteva trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altreispezioni dell’Archivio notarile, non fossero stati mossi analoghi rilievi:il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude chel’inerzia dell’autorità investita del potere disciplinare possa far sorgereun legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessacontrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice dicomportamento o dalla contrattazione collettiva (così, in materia dilavoro subordinato, Cass. n. 8722/2017; n. 14245/2019).Conclusivamente, anche in ordine a tale aspetto, la decisioneimpugnata è esente dalle censure mosse dal ricorrente.

La prova pertestimoni, di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, èpalesemente priva di decisività.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20268.

L’ottavo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (sub specie del travisamento dellaprova). in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, leggen. 89/1913.”Con riguardo all’addebito di mancata messa a raccolta dellequietanze, in subordine alla richiesta di assoluzione, il notaio Genghiniha chiesto anche il riconoscimento degli effetti della circostanzal’avvenuto caricamento di tutte le quietanze di surroga informaticheautenticate nel biennio 2016/2017 sulla piattaforma gestita dalConsiglio nazionale del notariato (Notartel), ai sensi dell’art. 62-bislegge n. 89/1913.La Corte d’appello ha disatteso la suddetta richiesta asserendo: a)che il notaio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito la prova dell’avvenutocaricamento sulla piattaforma gestita dal CNN, non di tutte lequietanze informatiche autenticate nel biennio 2016/2017, masoltanto di «poche decine di atti»; b) che, in ogni caso, il suoravvedimento operoso sarebbe tardivo rispetto alla contestazionedisciplinare.Secondo il ricorrente la sentenza è errata sotto entrambi i profili,tenuto conto, da un lato, del reale contenuto dei documenti prodotti,che la Corte d’appello non avrebbe correttamente percepito,dall’altro, del principio di giurisprudenza in base al quale ilcomportamento integrante il ravvedimento operoso può essere tenutoanche dopo che la Co.Re.Di. abbia assunto la sua decisione.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20268.

Il motivo è infondato.

Non ricorre, sulla base della documentazioneprodotta, l’ipotesi della contraddizione fra l’informazione probatoriaindotta dal documento e l’affermazione della Corte d’appello, nellaparte in cui questa ha riconosciuto la “non completezza” della provadel preteso “ravvedimento”.

In questo senso la censura finisce perintrodurre inammissibilmente in questa sede un nuovo accertamentodi merito.

Si deve aggiungere che la più recente giurisprudenza haprecisato che l'attenuante non è compatibile con la sistematicità delleinfrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolarenegligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (Cass. n.8033/2015; n. 23947/2019).

Merita di essere condiviso, quindi, ilrilievo del Procuratore generale, laddove sottolinea che l’attenuanteinvocata sarebbe comunque incompatibile che la riconosciutasistematicità delle infrazioni.

Si ricorda infine che, secondo lagiurisprudenza di questa Suprema Corte, la concessione dellediscrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede dilegittimità (Cass. n. 1439/2023; n. 18578/2022; n. 2138/2020.9.

Il ricorso va dunque rigettato, con addebito di spese.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per ilricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PROFESSIONISTIGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMauro [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 10597/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello StatoConsiglio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcura Generale della Repubblica presso La Corte d'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 645/2023depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, ha conclusoper il rigetto del ricorsoUdito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrete e l'Avvocato e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] distrettuale di Milano.Il 26 luglio 2019, nel corso dell’attività ispettiva relativa al biennio2016/2017, sono stati verbalizzati gli esiti del controllo agli atti erepertori del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA].Sono state mosse al Notaio incolpato due contestazioni:1) la prima, relativa alla mancata tenuta a raccolta di n. 30.782 atti diquietanza di mutui che sono stati estinti anticipatamente rispetto altermine di scadenza per effetto del meccanismo della surrogazione,soggetti a pubblicità immobiliare;2) la seconda, relativa alla mancata annotazione a repertorio, inriferimento a n. 30.809 dei predetti atti di quietanza, dei parametrirepertoriali per il calcolo dei contributi da versare agli Enti dicategoria e per il calcolo della tassa da versare all’[OSCURATO:PERSONA], con conseguentemente omissione dei relativiversamenti; con riguardo alla scrittura privata autenticata n. 100669di repertorio era inoltre contestata la mancata indicazione arepertorio del nome delle parti (per un totale di n. 30.810 atti).Per queste ragioni, l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano richiedeva allaCo.Re.Di.

Lombardia l’apertura di un procedimento disciplinare aNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026carico del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’operato dello stessointegrasse violazione degli artt. 72 e 62, 2° comma.Al riguardo, sono state formulate le seguenti richieste sanzionatorie:a) condannare il Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 137, 1°comma, l. not., per n. 30.782 violazioni dell’art. 72 della medesimalegge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 153.910,00 o nellamaggiore somma ritenuta congrua;b) condannare lo stesso Notaio, ai sensi dell’art. 137, 1° comma, l.not., per n. 30.810 violazioni dell’art. 62 della medesima legge, allasanzione pecuniaria nella misura di € 154.050,00 o nella maggioresomma ritenuta congrua.Il Consiglio notarile di Milano, intervenuto nel procedimento, facevapropri i capi di incolpazione formulati dall’Archivio notarile di Milano,ai quali aggiungeva, in via subordinata, rispetto al secondo capo diincolpazione, la violazione dell’art. 147, lett. a), l. not.Con decisione n. 242 emessa in data 8 ottobre 2021 e depositata incancelleria in data 20 gennaio 2022, la Co.Re.Di.

Lombardia ritenevail Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione delle norme dicui agli artt. 72 e 62, 2° comma, l. not.Quanto alla misura della sanzione, veniva inflitta al Notaio incolpatola sanzione pecuniaria di € 153.910,00 per l’incolpazione di cui al n. 1e la sanzione pecuniaria di € 154.050,00 per l’incolpazione di cui al n.La decisione veniva impugnata con reclamo dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Milano e nel relativo procedimento sicostituivano sia l’Archivio notarile di Milano, sia il Consiglio notarile diMilano.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 645 del 24 febbraio2023, confermava integralmente la decisione della Co.Re.Di.Lombardia.Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, notificata in data28 febbraio 2019, ha proposto ora ricorso per Cassazione il notaioGenghini sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.Il Consiglio notarile di Milano ha resistito con controricorso.Ha depositato controricorso anche il Ministero della Giustizia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 47, comma2, CDFUE; art. 6, par. 1, CEDU; artt. 97 e 111, comma 2, Cost. insubordine: questione di legittimità costituzionale.

Il motivo censura ladecisione nella parte in cui la Corte d’appello di Milano non ha datoseguito all’eccezione del notaio in ordine al difetto strutturale deirequisiti di terzietà, indipendenza e imparzialità in capo alla Co.Re.Di.,In particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che, pereffetto delle modifiche apportate alla legge notarile successivamenteall’istituzione delle Co.Re.Di., «ormai v’è perfetta coincidenza tra laCircoscrizione territoriale di competenza della Co.Re.Di. e diprovenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambitoterritoriale in cui il notaio incolpato opera, dall’altro.

Di conseguenza,il notaio incolpato è sempre giudicato da un Collegio composto perdue terzi da colleghi operanti nel suo stesso ambito territoriale».In via subordinata, per l’ipotesi che la Suprema corte non ritenesse dipoter fare applicazione diretta del citato art. 47, comma 2, CDFUE, ilricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 148 e 152 legge n. 89/1913, per contrastocon l’art. 6, par. 1, CEDU, e con gli artt. 97 e 111, comma 2, Cost.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1.

Il motivo è infondato.

Questa Corte è stata già investita di unacensura analoga, con la quale il notaio incolpato lamentava laviolazione dell’art. 151, il quale prevede che i collegi giudicanti dellaCo.Re.Di. debbano essere formati, in quanto possibile, da notai chedevono appartenere a distretti notarili diversi al fine di rafforzare lagaranzia di imparzialità dell’organo giudicante.

In quel caso la Corteha ritenuto che quel “in quanto possibile” contenuto nel testo dell’art.151 l. not. riferito alla composizione omogenea del collegiogiudicante, mitigato dalla possibilità - sempre riconosciuta nella leggenotarile - di ricusare il notaio membro del collegio e dall’obbligo diastensione che grava sul membro Co.Re.Di. nei casi previsti dallenorme, non sia in grado di incidere sulla validità della decisione finale,fino al punto da determinarne una totale invalidità.

«In assenza,quindi, di una diversa opzione normativa, deve ritenersi che ilmancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizionedel collegio giudicante della Co.Re.Di., in ragione della provenienzadel notaio coinvolto, non determini alcuna invalidità sulla decisionealla quale abbia concorso un notaio appartenente al medesimodistretto del notaio sub iudice, le cui garanzie appaionoadeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione edell'astensione» (così testualmente Cass. n. 4527/2021).Le considerazioni, proposte con il motivo in esame, tese asottolineare coincidenza tra la Circoscrizione territoriale dicompetenza della Co.Re.Di. e di provenienza dei notai che lacompongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il notaioincolpato opera, dall’altro, non giustificano una conclusione diversarispetto a quella fatta propria dal precedente di questa Corte.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026È noto che per rafforzare il loro ruolo e la loro funzione, le professionida tempo si sono confrontate con i principi costituzionali e hannocondiviso, ad esempio, la necessità di assicurare la terzietà delgiudice, essendo inaccettabile attribuire l’intera potestà disciplinare(comprendente il potere inquirente, istruttorio e decisorio) ai Consiglidell’ordine.

Per primi sono intervenuti i notai, con il D. Lgs. 1° agosto2006, n. 249, che ha rimodellato ampiamente la vecchia disciplinacontenuta nella legge notarile del 1913 e ha separato nettamente lefunzioni: il Consiglio notarile può promuovere il giudizio disciplinare,ma la decisione è affidata in primo grado alla CO.RE.

DI. (laCommissione Amministrativa Distrettuale di Disciplina), che èpresieduta da un magistrato di Corte d’Appello, e quest’ultima decidedopo avere valutato le prove addotte nell’ambito del procedimento econ il contraddittorio più pieno, come riconosciuto dalla Cortemilanese con il provvedimento impugnato (Cass. n. 2526/2017; Sez.Un., n. 1415/291; n. 3458/2020).2.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.50 CDFUE; art. 4 Prot. 7 CEDU; art. 649 c.p.; art. 2909 c.c. in viapreliminare, il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito davanti alla Corte d’appellodi Milano l’improcedibilità dell’azione disciplinare per ne bis in idem.L’odierno ricorrente, infatti, in relazione alle quietanze di surroga dimutuo fondiario autenticate nel biennio ispettivo 2014/2015, è statogià sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato per imedesimi comportamenti che formano oggetto del presenteprocedimento.

Secondo il ricorrente le quietanze di surrogaautenticate dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nel biennio ispettivo 2016/2017,costituiscono espressione dei medesimi comportamenti del notaio, giàNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026valutati nella loro organizzazione e sistematicità nell’ambito di unprimo procedimento disciplinare.2.1.

Il motivo è infondato.

Sul tema disciplinare del cumulo giuridico,questa Corte, con orientamento costante, sostiene che il cumulogiuridico di sanzioni si applica solo nel caso in cui con un’unica azioneo omissione vengano più violate più disposizioni di legge, mentre incaso di una pluralità di condotte che comportino violazione dellamedesima norma o di disposizioni diverse si applicano tante sanzioniquante siano le infrazioni.

La tesi secondo cui dovrebbe guardarsiall’unicità dell’errore comune alle diverse violazioni e mitigare iltrattamento sanzionatorio per esigenze di ragionevolezza, nonconsidera che l’unicità dell’errore non elimina sul piano oggettivo lapluralità delle azioni lesive, né incide sulla loro gravità: ciascuna diesse conserva il medesimo tasso di offensività e di disvalore pur segenerate da un errore iniziale, essendo indubbio che la diligenza delprofessionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento aciascuno degli atti compiuti, dovendosi sempre verificare la bontàdelle soluzioni accolte ed eventualmente emendarle, specie sedestinate ad essere applicate in un numero rilevantissimo di casi.

Sultema si legge testualmente in Cass. n. 4527/2021, «[...] il Collegiointende assicurare continuità [alla costante giurisprudenza della Cortedecidente] secondo cui (Cass. n. 11507/2016) è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’operativitàdel regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell’ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute inalla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità diNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026trattamento rispetto ad altri settori dell’ordinamento in virtù dellespecificità della professione notarile, degli interessi protetti e deivalori di riferimento.

La Corte in tale occasione, nel confermare a suavolta la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9177/2013), ha preso in esame gli argomenti qui proposti dallaricorrente, escludendo la possibilità di invocare per l’illecitodisciplinare regole dettate per altri settori dell’ordinamento, ed inparticolare per l’illecito penale, mancando le condizioni perun’applicazione in via analogica attesa la diversità morfologica tra ledue tipologie di illecito che ben giustificano un diverso trattamento sulpiano sanzionatorio.

Va per l’effetto ribadito il principio secondo cui(Cass. n. 16519/2020) l’art. 135, comma 4, della legge notarile,secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di unostesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, siapplica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimoprevisto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazionicommesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiutein atti diversi , non potendo il giudice interferire nella discrezionalitàdel legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinariquanto previsto, in tema di continuazione, da altri settoridell’ordinamento».3.

Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art.153, comma 2, legge n. 89/1913.Si sostiene che tanto l’Archivio notarile Milano, quanto il Consiglionotarile di Milano erano al corrente da anni del modus operandi delnotaio [OSCURATO:PERSONA] in materia di quietanze, anche con riferimento aquelle autenticate nel biennio 2016/2017.

Nondimeno gli stessi organititolari dell’azione disciplinare hanno atteso la sottoscrizione delNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026verbale ispettivo relativo al biennio 2016/2017, avvenuta soltanto il26 luglio 2019, per rilevare le infrazioni oggetto del presenteprocedimento.I rilievi proposti dalla Corte d’appello al fine di giustificare il rigettodell’eccezione – e cioè a) che l’art. 153 legge n. 89/1913 non prevedeun termine perentorio per l’esercizio dell’azione disciplinare; b) e che,comunque, il ritardo nella richiesta di avvio del presenteprocedimento sarebbe giustificato da talune circostanze, quali ilperiodo epidemiologico, la sostituzione del responsabile delprocedimento e i precedenti del notaio [OSCURATO:PERSONA] – non considerano,quanto al rilievo sub a), il nuovo corso della giurisprudenza dilegittimità inaugurato dalla sentenza n. 7051 del 12 marzo 2021 e,quanto al rilievo sub b), che le relative circostanze si collocano in unlasso di tempo successivo alla sottoscrizione del verbale ispettivo2016/2017.3.1.

Il motivo, nella parte in cui si dirige contro il rilievo sub a), èinfondato.

Il nuovo corso di giurisprudenza cui allude il ricorrente, èrimasto isolato nella giurisprudenza questa Corte, la quale ha intesodare continuità al tradizionale principio secondo cui, pur disponendol’art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913 che il soggetto dotatodell'iniziativa disciplinare debba procedere senza indugio, tutti itermini della fase amministrativa del procedimento disciplinare neiconfronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un'espressaqualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabilealcuna decadenza o estinzione per intempestività dell'azionedisciplinare (Cass. n. 15963/2011; n. 9041/2016).

Invero leprecisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, richiamata dal ricorrente -secondo la quale «la circostanza che i termini siano ordinatori nonNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata inogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall'avvenutaconoscenza del fatto disciplinarmente rilevante.

Una tale estremainterpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con ildiritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersiben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata» - non sono stateritenute persuasive.

La natura ordinatoria dei termini della faseamministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai,riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, non consente introdurrelimiti temporale all’avvio dell’azione disciplinare, salva la prescrizione(Cass. n. 20650/2025; n.22573/2025).Il motivo in esame, nella parte in cui si dirige contro l’affermazionesub b) della decisione, è invece inammissibile, in quanto le relativecensure investono un’argomentazione aggiuntiva della decisione, giàautonomamente giustificata sulla base del riconoscimento dellanatura ordinatoria del termine.

Costituisce principio acquisito che leaffermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, inquanto prive efficacia determinante sulla decisione, sono estraneealla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte,all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n.10420/2005).4.

Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione delleseguenti norme di diritto: artt. 1202 e 2843 c.c.; art. 120-quater,comma 3, tub; art. 3, comma 2, decreto inter-dirigenziale 26 giugno2012 (modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto disurrogazione di cui all’art. 120-quater del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385); art. 72, comma 3, e 137, comma 1, leggen. 89/1913.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026La decisione è censurata nella parte in cui la Corte d’appellomilanese, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, ha fattopropria la tesi secondo la quale la quietanza autenticata dal notaiosarebbe indispensabile ai fini dell’annotazione ipotecaria di surroga.5.

Il quinto motivo denunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione, sotto ulteriori, diversi eautonomi profili, degli artt. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n.89/1913.

In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità dellasentenza per omessa motivazione.Il ricorrente, in aggiunta alla censura riguardante l’interpretazionesecondo cui la quietanza di surroga sarebbe indispensabile perl’annotazione ipotecaria, aveva proposto ulteriori e autonomi rilievigiuridici, sui quali la Corte d’appello di Milano non ha speso neppureuna parola.

I rilievi tendevano a negare la sussistenza dellaviolazione, in rapporto alle modalità seguite per la conservazionedegli atti, che rimasero per la pressoché totalità nella disponibilità delnotaio incolpato, seppure, quanto alle quietanze redatta in formatoelettronico, non messe a raccolta ai sensi dell’art. 62-bis della leggen. 89/1913.5.1.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.

Come si ammette anche da parte del ricorrente, questaCorte, già intervenuta in vicende del tutto analoghe, ha riconosciutoche la tesi giuridica, sottesa al modus operandi seguito dal notaioGenghini (secondo il quale l’atto di quietanza non sarebbe soggettoa pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo ditrattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale) è priva difondamento, sia in considerazione delle singole disposizioni di legge,sia in ordine al sistema della pubblicità immobiliare.

Infatti, laNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026quietanza è elemento necessario e imprescindibile della surrogazioneper volontà del debitore: in presenza di un atto portante solo il nuovomutuo, sottoscritto unicamente dal debitore/mutuatario e dalla‘nuova’ banca, in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario(la ‘vecchia’ banca) l’atto separato di quietanza, la surrogazione nonha effetto, la ‘portabilità’ del mutuo non può in alcun modo operare, eciò fino a quando non viene sottoscritto anche quest’ultimo atto (la‘quietanza’)”.

Dal che scaturisce l’obbligo dell’annotamento neiRegistri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B.e 1202 c.c. e, per conseguenza, l’obbligo per il notaio, ex art. 72 L.N.,di conservare l’atto a raccolta (v. da ultimo Cass. n. 418/2025, cheha confermato i principi già espressi in ambito disciplinare da Cass. n.4526, n. 4527 e n. 4841 del 2021).Quanto all’obbligo di conservar a raccolta le scrittura private soggettea pubblicità commerciale o immobiliare (art. 72 della legge notarile)giova ulteriormente richiamare lo studio del Consiglio nazionale delnotariato n. 65/2006/C., il quale, in linea con gli approdi dellagiurisprudenza concludeva di legittimità riferite alle quietanze disurrogazione, chiarisce che «queste scritture autenticate, dato il lorooggetto e le formalità cui sono preordinate, debbano essereconservate a raccolta come gli atti pubblici, rispettando tutte le regoleprescritte per queste modalità di conservazione».6.

Il sesto motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.

In relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti normedi diritto, comportanti la nullità del procedimento e della sentenza:art. 24 Cost.; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.;Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026artt. 3, 24, 25, comma 2, 97 e 111 Cost.; art. 3, comma 2, legge n.689/1981”.

La Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto assolvere ilnotaio da ogni incolpazione in base al principio del legittimoaffidamento, in presenza di elemento positivi idonei ad ingenerarenell’autore la convinzione della liceità della propria condotta.

Adimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’operatività delprincipio del legittimo affidamento il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha allegato ledichiarazioni rese dal dr. [OSCURATO:PERSONA], allora Sovrintendentedell’Archivio notarile, il dr. [OSCURATO:PERSONA], e confermate dal notaioVincenzo Rozza di Lodi, entrambi sentiti a sommarie informazioninell’ambito delle indagini svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano; hainoltre chiesto l’escussione dello stesso Sovrintendente in ordine allecircostanze su cui si è formato e si è manifestato il suo convincimentoin merito alla liceità del modus operandi in materia di quietanze disurroga.

La Corte d’appello, nonostante tali specifiche deduzioni, nonha preso in considerazione le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], né haammesso la prova per testimoni, incorrendo così nei vizi censuraticon il motivo.7.

Il settimo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme didiritto: artt. 3, 25, comma 2, e 97 cost.; art. 1, commi 1 e 2, legge n.689/1981. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

In relazione all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti.In via subordinata il notaio andava assolto dall’addebito disciplinareper obiettiva incertezza delle norme in materia di quietanze disurroga di mutuo fondiario.

Prima delle sentenze della Suprema CorteNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026del febbraio 2021, l’interpretazione e la prassi applicativa in materiadi quietanze, tanto dei notai italiani quanto degli Enti di vigilanza(Archivi notarili e Consigli notarili), erano assolutamente ondivaghe enon uniformi, come risultava dalle prove prodotte dal notaio sia inrelazione alla messa a raccolta, sia in riferimento alla tassazione, chela Corte d’appello ha ingiustamente ritenuto irrilevanti.7.1.

Il sesto e il settimo motivo, da esaminare congiuntamente, sonoinfondati.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, infatti, ènecessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpaall’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio,l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante)solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di noncolpevolezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità daparte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell’autoritàgiudiziaria), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’usodell’ordinaria diligenza (Cass. n. 6383/2001).

Se quindi l’indaginesull’elemento oggettivo dell’illecito è focalizzata essenzialmentesull’accertamento della condotta inosservante, ne discende che,integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipicadell’illecito, grava sul trasgressore, ai sensi dell’art. 3, L. n.689/1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza(Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 13610/2007; Cass. n. 9862/2006).L’errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile,occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autoredell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità dellacondotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto ilpossibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possaessergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissivaNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass. n. 33441/2019).

In questo senso, come già chiarito da questaCorte (Cass. n. 4527/2021), la dottrina formatasi in occasione dellanovella del 2007 in tema di c.d. portabilità dei mutui ed in ordine allanecessità di indicare i parametri repertoriali aveva optato per lesoluzioni contrarie a quelle adottate dal ricorrente e che l’opinioneespressa in proposito dal Capo dell’Archivio notarile era inidonea arassicurare i notai incolpati circa la bontà delle proprie tesi.

In effetti,già la circ. n. 2007 9/T dell’Agenzia delle Entrate, diretta a darerisposta ai dubbi posti dal D.L. n. 7/2007, si era inequivocabilmenteespressa in favore della soluzione accolta dalla Co.Re.Di.,evidenziando che “ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione edell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificarela compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dalcreditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo conespressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate perl’estinzione di un precedente finanziamento”.

In tale contesto nessunesimente poteva trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altreispezioni dell’Archivio notarile, non fossero stati mossi analoghi rilievi:il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude chel’inerzia dell’autorità investita del potere disciplinare possa far sorgereun legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessacontrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice dicomportamento o dalla contrattazione collettiva (così, in materia dilavoro subordinato, Cass. n. 8722/2017; n. 14245/2019).Conclusivamente, anche in ordine a tale aspetto, la decisioneimpugnata è esente dalle censure mosse dal ricorrente.

La prova pertestimoni, di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, èpalesemente priva di decisività.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20268.

L’ottavo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (sub specie del travisamento dellaprova). in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, leggen. 89/1913.”Con riguardo all’addebito di mancata messa a raccolta dellequietanze, in subordine alla richiesta di assoluzione, il notaio Genghiniha chiesto anche il riconoscimento degli effetti della circostanzal’avvenuto caricamento di tutte le quietanze di surroga informaticheautenticate nel biennio 2016/2017 sulla piattaforma gestita dalConsiglio nazionale del notariato (Notartel), ai sensi dell’art. 62-bislegge n. 89/1913.La Corte d’appello ha disatteso la suddetta richiesta asserendo: a)che il notaio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito la prova dell’avvenutocaricamento sulla piattaforma gestita dal CNN, non di tutte lequietanze informatiche autenticate nel biennio 2016/2017, masoltanto di «poche decine di atti»; b) che, in ogni caso, il suoravvedimento operoso sarebbe tardivo rispetto alla contestazionedisciplinare.Secondo il ricorrente la sentenza è errata sotto entrambi i profili,tenuto conto, da un lato, del reale contenuto dei documenti prodotti,che la Corte d’appello non avrebbe correttamente percepito,dall’altro, del principio di giurisprudenza in base al quale ilcomportamento integrante il ravvedimento operoso può essere tenutoanche dopo che la Co.Re.Di. abbia assunto la sua decisione.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20268.

Il motivo è infondato.

Non ricorre, sulla base della documentazioneprodotta, l’ipotesi della contraddizione fra l’informazione probatoriaindotta dal documento e l’affermazione della Corte d’appello, nellaparte in cui questa ha riconosciuto la “non completezza” della provadel preteso “ravvedimento”.

In questo senso la censura finisce perintrodurre inammissibilmente in questa sede un nuovo accertamentodi merito.

Si deve aggiungere che la più recente giurisprudenza haprecisato che l'attenuante non è compatibile con la sistematicità delleinfrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolarenegligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (Cass. n.8033/2015; n. 23947/2019).

Merita di essere condiviso, quindi, ilrilievo del Procuratore generale, laddove sottolinea che l’attenuanteinvocata sarebbe comunque incompatibile che la riconosciutasistematicità delle infrazioni.

Si ricorda infine che, secondo lagiurisprudenza di questa Suprema Corte, la concessione dellediscrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede dilegittimità (Cass. n. 1439/2023; n. 18578/2022; n. 2138/2020.9.

Il ricorso va dunque rigettato, con addebito di spese.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per ilricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 10597/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello StatoConsiglio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcura Generale della Repubblica presso La Corte d'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 645/2023depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, ha conclusoper il rigetto del ricorsoUdito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrete e l'Avvocato e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] distrettuale di Milano.Il 26 luglio 2019, nel corso dell’attività ispettiva relativa al biennio2016/2017, sono stati verbalizzati gli esiti del controllo agli atti erepertori del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA].Sono state mosse al Notaio incolpato due contestazioni:1) la prima, relativa alla mancata tenuta a raccolta di n. 30.782 atti diquietanza di mutui che sono stati estinti anticipatamente rispetto altermine di scadenza per effetto del meccanismo della surrogazione,soggetti a pubblicità immobiliare;2) la seconda, relativa alla mancata annotazione a repertorio, inriferimento a n. 30.809 dei predetti atti di quietanza, dei parametrirepertoriali per il calcolo dei contributi da versare agli Enti dicategoria e per il calcolo della tassa da versare all’[OSCURATO:PERSONA], con conseguentemente omissione dei relativiversamenti; con riguardo alla scrittura privata autenticata n. 100669di repertorio era inoltre contestata la  mancata indicazione arepertorio del nome delle parti (per un totale di n. 30.810 atti).Per queste ragioni, l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano richiedeva allaCo.Re.Di.  Lombardia l’apertura di un procedimento disciplinare aNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026carico del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’operato dello stessointegrasse violazione degli artt. 72 e 62, 2° comma.Al riguardo, sono state formulate le seguenti richieste sanzionatorie:a) condannare il Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 137, 1°comma, l. not., per n. 30.782 violazioni dell’art. 72 della medesimalegge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 153.910,00 o nellamaggiore somma ritenuta congrua;b) condannare lo stesso Notaio, ai sensi dell’art. 137, 1° comma, l.not., per n. 30.810 violazioni dell’art. 62 della medesima legge, allasanzione pecuniaria nella misura di € 154.050,00 o nella maggioresomma ritenuta congrua.Il Consiglio notarile di Milano, intervenuto nel procedimento, facevapropri i capi di incolpazione formulati dall’Archivio notarile di Milano,ai quali aggiungeva, in via subordinata, rispetto al secondo capo diincolpazione, la violazione dell’art. 147, lett. a), l. not.Con decisione n. 242 emessa in data 8 ottobre 2021 e depositata incancelleria in data 20 gennaio 2022, la Co.Re.Di. Lombardia ritenevail Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione delle norme dicui agli artt. 72 e 62, 2° comma, l. not.Quanto alla misura della sanzione, veniva inflitta al Notaio incolpatola sanzione pecuniaria di € 153.910,00 per l’incolpazione di cui al n. 1e la sanzione pecuniaria di € 154.050,00 per l’incolpazione di cui al n.La decisione veniva impugnata con reclamo dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Milano e nel relativo procedimento sicostituivano sia l’Archivio notarile di Milano, sia il Consiglio notarile diMilano.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 645 del 24 febbraio2023, confermava integralmente la decisione della Co.Re.Di.Lombardia.Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, notificata in data28 febbraio 2019, ha proposto ora ricorso per Cassazione il notaioGenghini sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.Il Consiglio notarile di Milano ha resistito con controricorso.Ha depositato controricorso anche il Ministero della Giustizia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art.  47, comma2, CDFUE; art. 6, par. 1, CEDU; artt. 97 e 111, comma 2, Cost. insubordine: questione di legittimità costituzionale. Il motivo censura ladecisione nella parte in cui la Corte d’appello di Milano non ha datoseguito all’eccezione del notaio in ordine al difetto strutturale deirequisiti di terzietà, indipendenza e imparzialità in capo alla Co.Re.Di.,In  particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che, pereffetto delle modifiche apportate alla legge notarile successivamenteall’istituzione delle Co.Re.Di., «ormai v’è perfetta coincidenza tra laCircoscrizione territoriale di competenza della Co.Re.Di. e diprovenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambitoterritoriale in cui il notaio incolpato opera, dall’altro. Di conseguenza,il notaio incolpato è sempre giudicato da un Collegio composto perdue terzi da colleghi operanti nel suo stesso ambito territoriale».In via subordinata, per l’ipotesi che la Suprema corte non ritenesse dipoter fare applicazione diretta del citato art. 47, comma 2, CDFUE, ilricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 148 e 152 legge n. 89/1913, per contrastocon l’art. 6, par. 1, CEDU, e con gli artt. 97 e 111, comma 2, Cost.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Il motivo è infondato. Questa Corte è stata già investita di unacensura analoga, con la quale il notaio incolpato  lamentava laviolazione dell’art. 151, il quale prevede che i collegi giudicanti dellaCo.Re.Di. debbano essere formati, in quanto possibile, da notai chedevono appartenere a distretti notarili diversi al fine di rafforzare lagaranzia di imparzialità dell’organo giudicante. In quel caso la  Corteha ritenuto che quel “in quanto possibile” contenuto nel testo dell’art.151 l. not. riferito alla composizione omogenea del collegiogiudicante, mitigato dalla possibilità - sempre riconosciuta nella leggenotarile - di ricusare il notaio membro del collegio e dall’obbligo diastensione che grava sul membro Co.Re.Di. nei casi previsti dallenorme, non sia in grado di incidere sulla validità della decisione finale,fino al punto da determinarne una totale invalidità. «In assenza,quindi, di una diversa opzione normativa, deve ritenersi che ilmancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizionedel collegio giudicante della Co.Re.Di., in ragione della provenienzadel notaio coinvolto, non determini alcuna invalidità sulla decisionealla quale abbia concorso un notaio appartenente al medesimodistretto del notaio sub  iudice, le cui garanzie appaionoadeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione edell'astensione» (così testualmente Cass. n. 4527/2021).Le considerazioni, proposte con il motivo in esame, tese asottolineare coincidenza tra la Circoscrizione territoriale dicompetenza della Co.Re.Di. e di provenienza dei notai che lacompongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il notaioincolpato opera, dall’altro, non giustificano una conclusione diversarispetto a quella fatta propria dal precedente di questa Corte.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026È noto che per rafforzare il loro ruolo e la loro funzione, le professionida tempo si sono confrontate con i principi costituzionali e hannocondiviso, ad esempio, la necessità di assicurare la terzietà delgiudice, essendo inaccettabile attribuire l’intera potestà disciplinare(comprendente il potere inquirente, istruttorio e decisorio) ai Consiglidell’ordine. Per primi sono intervenuti i notai, con il D. Lgs. 1° agosto2006, n. 249, che ha rimodellato ampiamente la vecchia disciplinacontenuta nella legge notarile del 1913 e ha separato nettamente lefunzioni: il Consiglio notarile può promuovere il giudizio disciplinare,ma la decisione è affidata in primo grado alla CO.RE. DI. (laCommissione Amministrativa Distrettuale di Disciplina), che èpresieduta da un magistrato di Corte d’Appello, e quest’ultima decidedopo avere valutato le prove addotte nell’ambito del procedimento econ il contraddittorio più pieno, come riconosciuto dalla Cortemilanese con il provvedimento impugnato (Cass. n. 2526/2017; Sez.Un., n. 1415/291; n. 3458/2020).2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.50 CDFUE; art. 4 Prot. 7 CEDU; art.  649 c.p.; art. 2909 c.c. in viapreliminare, il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito davanti alla Corte d’appellodi Milano l’improcedibilità dell’azione disciplinare per ne bis in idem.L’odierno ricorrente, infatti, in relazione alle quietanze di surroga dimutuo fondiario autenticate nel biennio ispettivo 2014/2015, è statogià sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato per imedesimi comportamenti che formano oggetto del presenteprocedimento. Secondo il ricorrente le quietanze di surrogaautenticate dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nel biennio ispettivo 2016/2017,costituiscono espressione dei medesimi comportamenti del notaio, giàNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026valutati nella loro organizzazione e sistematicità nell’ambito di unprimo procedimento disciplinare.2.1. Il motivo è infondato. Sul tema disciplinare del cumulo giuridico,questa Corte, con orientamento costante, sostiene che il cumulogiuridico di sanzioni si applica solo nel caso in cui con un’unica azioneo omissione vengano più violate più disposizioni di legge, mentre incaso di una pluralità di condotte che comportino violazione dellamedesima norma o di disposizioni diverse si applicano tante sanzioniquante siano le infrazioni. La tesi secondo cui dovrebbe guardarsiall’unicità dell’errore comune alle diverse violazioni e mitigare iltrattamento sanzionatorio per esigenze di ragionevolezza, nonconsidera che l’unicità dell’errore non elimina sul piano oggettivo lapluralità delle azioni lesive, né incide sulla loro gravità: ciascuna diesse conserva il medesimo tasso di offensività e di disvalore pur segenerate da un errore iniziale, essendo indubbio che la diligenza delprofessionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento aciascuno degli atti compiuti, dovendosi sempre verificare la bontàdelle soluzioni accolte ed eventualmente emendarle, specie sedestinate ad essere applicate in un numero rilevantissimo di casi. Sultema si legge testualmente in Cass. n. 4527/2021, «[...] il Collegiointende assicurare continuità [alla costante giurisprudenza della Cortedecidente] secondo cui (Cass. n. 11507/2016) è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’operativitàdel regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell’ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute inalla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità diNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026trattamento rispetto ad altri settori dell’ordinamento in virtù dellespecificità della professione notarile, degli interessi protetti e deivalori di riferimento. La Corte in tale occasione, nel confermare a suavolta la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9177/2013), ha preso in esame gli argomenti qui proposti dallaricorrente, escludendo la possibilità di invocare per l’illecitodisciplinare regole dettate per altri settori dell’ordinamento, ed inparticolare per l’illecito penale, mancando le condizioni perun’applicazione in via analogica attesa la diversità morfologica tra ledue tipologie di illecito che ben giustificano un diverso trattamento sulpiano sanzionatorio. Va per l’effetto ribadito il principio secondo cui(Cass. n. 16519/2020) l’art. 135, comma 4, della legge notarile,secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di unostesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, siapplica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimoprevisto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazionicommesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiutein atti diversi , non potendo il giudice interferire nella discrezionalitàdel legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinariquanto previsto, in tema di continuazione, da altri settoridell’ordinamento».3. Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art.153, comma 2, legge n. 89/1913.Si sostiene che tanto l’Archivio notarile Milano, quanto il Consiglionotarile di Milano erano al corrente da anni del modus operandi delnotaio [OSCURATO:PERSONA] in materia di quietanze, anche con riferimento aquelle autenticate nel biennio 2016/2017. Nondimeno gli stessi organititolari dell’azione disciplinare hanno atteso la sottoscrizione delNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026verbale ispettivo relativo al biennio 2016/2017, avvenuta soltanto il26 luglio 2019, per rilevare le infrazioni oggetto del presenteprocedimento.I rilievi proposti dalla Corte d’appello al fine di giustificare il rigettodell’eccezione – e cioè a) che l’art. 153 legge n. 89/1913 non prevedeun termine perentorio per l’esercizio dell’azione disciplinare; b) e che,comunque, il ritardo nella richiesta di avvio del presenteprocedimento sarebbe giustificato da talune circostanze, quali ilperiodo epidemiologico, la sostituzione del responsabile delprocedimento e i precedenti del notaio [OSCURATO:PERSONA] – non considerano,quanto al rilievo sub a), il nuovo corso della giurisprudenza dilegittimità inaugurato dalla sentenza n. 7051 del 12 marzo 2021 e,quanto al rilievo sub b), che le relative circostanze si collocano in unlasso di tempo successivo alla sottoscrizione del verbale ispettivo2016/2017.3.1. Il motivo, nella parte in cui si dirige contro il rilievo sub a), èinfondato. Il nuovo corso di giurisprudenza cui allude il ricorrente, èrimasto isolato nella giurisprudenza questa Corte, la quale ha intesodare continuità al tradizionale principio secondo cui, pur disponendol’art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913 che il soggetto dotatodell'iniziativa disciplinare debba procedere senza indugio, tutti itermini della fase amministrativa del procedimento disciplinare neiconfronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un'espressaqualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabilealcuna decadenza o estinzione per intempestività dell'azionedisciplinare (Cass. n. 15963/2011; n. 9041/2016). Invero leprecisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, richiamata dal ricorrente -secondo la quale «la circostanza che i termini siano ordinatori nonNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata inogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall'avvenutaconoscenza del fatto disciplinarmente rilevante. Una tale estremainterpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con ildiritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersiben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata» - non sono stateritenute persuasive. La natura ordinatoria dei termini della faseamministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai,riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, non consente introdurrelimiti temporale all’avvio dell’azione disciplinare, salva la prescrizione(Cass. n. 20650/2025; n.22573/2025).Il motivo in esame, nella parte in cui si dirige contro l’affermazionesub b) della decisione, è invece inammissibile, in quanto le relativecensure investono  un’argomentazione aggiuntiva della decisione, giàautonomamente giustificata sulla base del riconoscimento dellanatura ordinatoria del termine. Costituisce principio acquisito che leaffermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, inquanto prive efficacia determinante sulla decisione, sono estraneealla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte,all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n.10420/2005).4. Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione delleseguenti norme di diritto: artt. 1202 e 2843 c.c.; art. 120-quater,comma 3, tub; art. 3, comma 2, decreto inter-dirigenziale 26 giugno2012 (modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto disurrogazione di cui all’art. 120-quater del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385); art. 72, comma 3, e 137, comma 1, leggen. 89/1913.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026La decisione è censurata nella parte in cui la Corte d’appellomilanese, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, ha fattopropria la tesi secondo la quale la quietanza autenticata dal notaiosarebbe indispensabile ai fini dell’annotazione ipotecaria di surroga.5. Il quinto motivo denunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione, sotto ulteriori, diversi eautonomi profili, degli artt. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n.89/1913. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità dellasentenza per omessa motivazione.Il ricorrente, in aggiunta alla censura riguardante l’interpretazionesecondo cui la quietanza di surroga sarebbe indispensabile perl’annotazione ipotecaria, aveva proposto ulteriori e autonomi rilievigiuridici, sui quali la Corte d’appello di Milano non ha speso neppureuna parola. I rilievi tendevano a negare la sussistenza dellaviolazione, in rapporto alle modalità seguite per la conservazionedegli atti, che rimasero per la pressoché totalità nella disponibilità delnotaio incolpato, seppure, quanto alle quietanze redatta in formatoelettronico, non messe a raccolta ai sensi dell’art. 62-bis della leggen. 89/1913.5.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati. Come si ammette anche da parte del ricorrente, questaCorte, già intervenuta in vicende del tutto analoghe, ha riconosciutoche la tesi giuridica, sottesa  al modus operandi seguito dal notaioGenghini (secondo il  quale  l’atto di quietanza non sarebbe soggettoa pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo ditrattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale) è priva difondamento, sia in considerazione delle singole disposizioni di legge,sia in ordine al sistema della pubblicità immobiliare. Infatti, laNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026quietanza è elemento necessario e imprescindibile della surrogazioneper volontà del debitore: in presenza di un atto portante solo il nuovomutuo, sottoscritto unicamente dal debitore/mutuatario e dalla‘nuova’ banca, in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario(la ‘vecchia’ banca) l’atto separato di quietanza, la surrogazione nonha effetto, la ‘portabilità’ del mutuo non può in alcun modo operare, eciò fino a quando non viene sottoscritto anche quest’ultimo atto (la‘quietanza’)”. Dal che scaturisce l’obbligo dell’annotamento neiRegistri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B.e 1202 c.c. e, per conseguenza, l’obbligo per il notaio, ex art. 72 L.N.,di conservare l’atto a raccolta (v. da ultimo Cass. n. 418/2025, cheha confermato i principi già espressi in ambito disciplinare da Cass. n.4526, n. 4527 e n. 4841 del 2021).Quanto all’obbligo di conservar a raccolta le scrittura private soggettea pubblicità commerciale o immobiliare (art. 72 della legge notarile)giova ulteriormente richiamare lo studio del Consiglio nazionale delnotariato n. 65/2006/C., il quale, in linea con gli approdi dellagiurisprudenza concludeva di legittimità riferite alle quietanze disurrogazione, chiarisce che «queste scritture autenticate, dato il lorooggetto e le formalità cui sono preordinate, debbano essereconservate a raccolta come gli atti pubblici, rispettando tutte le regoleprescritte per queste modalità di conservazione».6. Il sesto motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti. In relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti normedi diritto, comportanti la nullità del procedimento e della sentenza:art. 24 Cost.; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.;Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026artt. 3, 24, 25, comma 2, 97 e 111 Cost.; art. 3, comma 2, legge n.689/1981”. La Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto assolvere ilnotaio da ogni incolpazione in base al principio del legittimoaffidamento, in presenza di elemento positivi idonei ad ingenerarenell’autore la convinzione della liceità della propria condotta. Adimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’operatività delprincipio del legittimo affidamento il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha allegato ledichiarazioni rese dal dr. [OSCURATO:PERSONA], allora Sovrintendentedell’Archivio notarile, il dr. [OSCURATO:PERSONA], e confermate dal notaioVincenzo Rozza di Lodi, entrambi sentiti a sommarie informazioninell’ambito delle indagini svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano;  hainoltre chiesto l’escussione dello stesso Sovrintendente in ordine allecircostanze su cui si è formato e si è manifestato il suo convincimentoin merito alla liceità del modus operandi in materia di quietanze disurroga. La Corte d’appello, nonostante tali specifiche deduzioni, nonha preso in considerazione le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], né haammesso la prova per testimoni, incorrendo così nei vizi censuraticon il motivo.7. Il settimo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme didiritto: artt. 3, 25, comma 2, e 97 cost.; art. 1, commi 1 e 2, legge n.689/1981. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. In relazione all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti.In via subordinata il notaio andava assolto dall’addebito disciplinareper obiettiva incertezza delle norme in materia di quietanze disurroga di mutuo fondiario. Prima delle sentenze della Suprema CorteNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026del febbraio 2021, l’interpretazione e la prassi applicativa in materiadi quietanze, tanto dei notai italiani quanto degli Enti di vigilanza(Archivi notarili e Consigli notarili), erano assolutamente ondivaghe enon uniformi, come risultava dalle prove prodotte dal notaio sia inrelazione alla messa a raccolta, sia in riferimento alla tassazione, chela Corte d’appello ha ingiustamente ritenuto irrilevanti.7.1. Il sesto e il settimo motivo, da esaminare congiuntamente, sonoinfondati. In tema di responsabilità disciplinare dei notai, infatti, ènecessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpaall’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio,l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante)solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di noncolpevolezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità daparte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell’autoritàgiudiziaria), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’usodell’ordinaria diligenza (Cass. n. 6383/2001). Se quindi l’indaginesull’elemento oggettivo dell’illecito è focalizzata essenzialmentesull’accertamento della condotta inosservante, ne discende che,integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipicadell’illecito, grava sul trasgressore, ai sensi dell’art. 3, L. n.689/1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza(Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 13610/2007; Cass. n. 9862/2006).L’errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile,occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autoredell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità dellacondotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto ilpossibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possaessergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissivaNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass. n. 33441/2019). In questo senso, come già chiarito da questaCorte (Cass. n. 4527/2021), la dottrina formatasi in occasione dellanovella del 2007 in tema di c.d. portabilità dei mutui ed in ordine allanecessità di indicare i parametri repertoriali aveva optato per lesoluzioni contrarie a quelle adottate dal ricorrente e che l’opinioneespressa in proposito dal Capo dell’Archivio notarile era inidonea arassicurare i notai incolpati circa la bontà delle proprie tesi. In effetti,già la circ. n. 2007 9/T dell’Agenzia delle Entrate, diretta a darerisposta ai dubbi posti dal D.L. n. 7/2007, si era inequivocabilmenteespressa in favore della soluzione accolta dalla Co.Re.Di.,evidenziando che “ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione edell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificarela compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dalcreditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo conespressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate perl’estinzione di un precedente finanziamento”. In tale contesto nessunesimente poteva trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altreispezioni dell’Archivio notarile, non fossero stati mossi analoghi rilievi:il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude chel’inerzia dell’autorità investita del potere disciplinare possa far sorgereun legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessacontrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice dicomportamento o dalla contrattazione collettiva (così, in materia dilavoro subordinato, Cass. n. 8722/2017; n. 14245/2019).Conclusivamente, anche in ordine a tale aspetto, la decisioneimpugnata è esente dalle censure mosse dal ricorrente. La prova pertestimoni, di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, èpalesemente priva di decisività.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20268. L’ottavo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (sub specie del travisamento dellaprova). in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, leggen. 89/1913.”Con riguardo all’addebito di mancata messa a raccolta dellequietanze, in subordine alla richiesta di assoluzione, il notaio Genghiniha chiesto anche il riconoscimento degli effetti della circostanzal’avvenuto caricamento di tutte le quietanze di surroga informaticheautenticate nel biennio 2016/2017 sulla piattaforma gestita dalConsiglio nazionale del notariato (Notartel), ai sensi dell’art. 62-bislegge n. 89/1913.La Corte d’appello ha disatteso la suddetta richiesta asserendo: a)che il notaio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito la prova dell’avvenutocaricamento sulla piattaforma gestita dal CNN, non di tutte lequietanze informatiche autenticate nel biennio 2016/2017, masoltanto di «poche decine di atti»; b) che, in ogni caso, il suoravvedimento operoso sarebbe tardivo rispetto alla contestazionedisciplinare.Secondo il ricorrente la sentenza è errata sotto entrambi i profili,tenuto conto, da un lato,   del reale contenuto dei documenti prodotti,che la Corte d’appello non avrebbe correttamente percepito,dall’altro, del principio di giurisprudenza in base al quale ilcomportamento integrante il ravvedimento operoso può essere tenutoanche dopo che la Co.Re.Di. abbia assunto la sua decisione.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20268. Il motivo è infondato. Non ricorre, sulla base della documentazioneprodotta, l’ipotesi della contraddizione fra l’informazione probatoriaindotta dal documento e l’affermazione della Corte d’appello, nellaparte in cui questa ha riconosciuto la “non completezza” della provadel preteso “ravvedimento”. In questo senso la censura finisce perintrodurre inammissibilmente in questa sede un nuovo accertamentodi merito. Si deve aggiungere che la più recente giurisprudenza haprecisato che l'attenuante non è compatibile con la sistematicità delleinfrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolarenegligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (Cass. n.8033/2015; n. 23947/2019). Merita di essere condiviso, quindi, ilrilievo del Procuratore generale, laddove sottolinea che l’attenuanteinvocata sarebbe comunque incompatibile che la riconosciutasistematicità delle infrazioni. Si ricorda infine che, secondo lagiurisprudenza di questa Suprema Corte, la concessione dellediscrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede dilegittimità (Cass. n. 1439/2023; n. 18578/2022; n. 2138/2020.9. Il ricorso va dunque rigettato, con addebito di spese.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per ilricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:PROFESSIONISTIGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMauro [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 10597/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello StatoConsiglio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcura Generale della Repubblica presso La Corte d'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 645/2023depositata il 24/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, ha conclusoper il rigetto del ricorsoUdito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrete e l'Avvocato e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] distrettuale di Milano.Il 26 luglio 2019, nel corso dell’attività ispettiva relativa al biennio2016/2017, sono stati verbalizzati gli esiti del controllo agli atti erepertori del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA].Sono state mosse al Notaio incolpato due contestazioni:1) la prima, relativa alla mancata tenuta a raccolta di n. 30.782 atti diquietanza di mutui che sono stati estinti anticipatamente rispetto altermine di scadenza per effetto del meccanismo della surrogazione,soggetti a pubblicità immobiliare;2) la seconda, relativa alla mancata annotazione a repertorio, inriferimento a n. 30.809 dei predetti atti di quietanza, dei parametrirepertoriali per il calcolo dei contributi da versare agli Enti dicategoria e per il calcolo della tassa da versare all’[OSCURATO:PERSONA], con conseguentemente omissione dei relativiversamenti; con riguardo alla scrittura privata autenticata n. 100669di repertorio era inoltre contestata la  mancata indicazione arepertorio del nome delle parti (per un totale di n. 30.810 atti).Per queste ragioni, l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano richiedeva allaCo.Re.Di.  Lombardia l’apertura di un procedimento disciplinare aNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026carico del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’operato dello stessointegrasse violazione degli artt. 72 e 62, 2° comma.Al riguardo, sono state formulate le seguenti richieste sanzionatorie:a) condannare il Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 137, 1°comma, l. not., per n. 30.782 violazioni dell’art. 72 della medesimalegge, alla sanzione pecuniaria nella misura di € 153.910,00 o nellamaggiore somma ritenuta congrua;b) condannare lo stesso Notaio, ai sensi dell’art. 137, 1° comma, l.not., per n. 30.810 violazioni dell’art. 62 della medesima legge, allasanzione pecuniaria nella misura di € 154.050,00 o nella maggioresomma ritenuta congrua.Il Consiglio notarile di Milano, intervenuto nel procedimento, facevapropri i capi di incolpazione formulati dall’Archivio notarile di Milano,ai quali aggiungeva, in via subordinata, rispetto al secondo capo diincolpazione, la violazione dell’art. 147, lett. a), l. not.Con decisione n. 242 emessa in data 8 ottobre 2021 e depositata incancelleria in data 20 gennaio 2022, la Co.Re.Di. Lombardia ritenevail Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione delle norme dicui agli artt. 72 e 62, 2° comma, l. not.Quanto alla misura della sanzione, veniva inflitta al Notaio incolpatola sanzione pecuniaria di € 153.910,00 per l’incolpazione di cui al n. 1e la sanzione pecuniaria di € 154.050,00 per l’incolpazione di cui al n.La decisione veniva impugnata con reclamo dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Milano e nel relativo procedimento sicostituivano sia l’Archivio notarile di Milano, sia il Consiglio notarile diMilano.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 645 del 24 febbraio2023, confermava integralmente la decisione della Co.Re.Di.Lombardia.Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, notificata in data28 febbraio 2019, ha proposto ora ricorso per Cassazione il notaioGenghini sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.Il Consiglio notarile di Milano ha resistito con controricorso.Ha depositato controricorso anche il Ministero della Giustizia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art.  47, comma2, CDFUE; art. 6, par. 1, CEDU; artt. 97 e 111, comma 2, Cost. insubordine: questione di legittimità costituzionale. Il motivo censura ladecisione nella parte in cui la Corte d’appello di Milano non ha datoseguito all’eccezione del notaio in ordine al difetto strutturale deirequisiti di terzietà, indipendenza e imparzialità in capo alla Co.Re.Di.,In  particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che, pereffetto delle modifiche apportate alla legge notarile successivamenteall’istituzione delle Co.Re.Di., «ormai v’è perfetta coincidenza tra laCircoscrizione territoriale di competenza della Co.Re.Di. e diprovenienza dei notai che la compongono, da un lato, e l’ambitoterritoriale in cui il notaio incolpato opera, dall’altro. Di conseguenza,il notaio incolpato è sempre giudicato da un Collegio composto perdue terzi da colleghi operanti nel suo stesso ambito territoriale».In via subordinata, per l’ipotesi che la Suprema corte non ritenesse dipoter fare applicazione diretta del citato art. 47, comma 2, CDFUE, ilricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 148 e 152 legge n. 89/1913, per contrastocon l’art. 6, par. 1, CEDU, e con gli artt. 97 e 111, comma 2, Cost.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Il motivo è infondato. Questa Corte è stata già investita di unacensura analoga, con la quale il notaio incolpato  lamentava laviolazione dell’art. 151, il quale prevede che i collegi giudicanti dellaCo.Re.Di. debbano essere formati, in quanto possibile, da notai chedevono appartenere a distretti notarili diversi al fine di rafforzare lagaranzia di imparzialità dell’organo giudicante. In quel caso la  Corteha ritenuto che quel “in quanto possibile” contenuto nel testo dell’art.151 l. not. riferito alla composizione omogenea del collegiogiudicante, mitigato dalla possibilità - sempre riconosciuta nella leggenotarile - di ricusare il notaio membro del collegio e dall’obbligo diastensione che grava sul membro Co.Re.Di. nei casi previsti dallenorme, non sia in grado di incidere sulla validità della decisione finale,fino al punto da determinarne una totale invalidità. «In assenza,quindi, di una diversa opzione normativa, deve ritenersi che ilmancato adeguamento alle direttive circa le modalità di composizionedel collegio giudicante della Co.Re.Di., in ragione della provenienzadel notaio coinvolto, non determini alcuna invalidità sulla decisionealla quale abbia concorso un notaio appartenente al medesimodistretto del notaio sub  iudice, le cui garanzie appaionoadeguatamente assicurate dagli istituti della ricusazione edell'astensione» (così testualmente Cass. n. 4527/2021).Le considerazioni, proposte con il motivo in esame, tese asottolineare coincidenza tra la Circoscrizione territoriale dicompetenza della Co.Re.Di. e di provenienza dei notai che lacompongono, da un lato, e l’ambito territoriale in cui il notaioincolpato opera, dall’altro, non giustificano una conclusione diversarispetto a quella fatta propria dal precedente di questa Corte.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026È noto che per rafforzare il loro ruolo e la loro funzione, le professionida tempo si sono confrontate con i principi costituzionali e hannocondiviso, ad esempio, la necessità di assicurare la terzietà delgiudice, essendo inaccettabile attribuire l’intera potestà disciplinare(comprendente il potere inquirente, istruttorio e decisorio) ai Consiglidell’ordine. Per primi sono intervenuti i notai, con il D. Lgs. 1° agosto2006, n. 249, che ha rimodellato ampiamente la vecchia disciplinacontenuta nella legge notarile del 1913 e ha separato nettamente lefunzioni: il Consiglio notarile può promuovere il giudizio disciplinare,ma la decisione è affidata in primo grado alla CO.RE. DI. (laCommissione Amministrativa Distrettuale di Disciplina), che èpresieduta da un magistrato di Corte d’Appello, e quest’ultima decidedopo avere valutato le prove addotte nell’ambito del procedimento econ il contraddittorio più pieno, come riconosciuto dalla Cortemilanese con il provvedimento impugnato (Cass. n. 2526/2017; Sez.Un., n. 1415/291; n. 3458/2020).2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.50 CDFUE; art. 4 Prot. 7 CEDU; art.  649 c.p.; art. 2909 c.c. in viapreliminare, il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito davanti alla Corte d’appellodi Milano l’improcedibilità dell’azione disciplinare per ne bis in idem.L’odierno ricorrente, infatti, in relazione alle quietanze di surroga dimutuo fondiario autenticate nel biennio ispettivo 2014/2015, è statogià sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato per imedesimi comportamenti che formano oggetto del presenteprocedimento. Secondo il ricorrente le quietanze di surrogaautenticate dal notaio [OSCURATO:PERSONA] nel biennio ispettivo 2016/2017,costituiscono espressione dei medesimi comportamenti del notaio, giàNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026valutati nella loro organizzazione e sistematicità nell’ambito di unprimo procedimento disciplinare.2.1. Il motivo è infondato. Sul tema disciplinare del cumulo giuridico,questa Corte, con orientamento costante, sostiene che il cumulogiuridico di sanzioni si applica solo nel caso in cui con un’unica azioneo omissione vengano più violate più disposizioni di legge, mentre incaso di una pluralità di condotte che comportino violazione dellamedesima norma o di disposizioni diverse si applicano tante sanzioniquante siano le infrazioni. La tesi secondo cui dovrebbe guardarsiall’unicità dell’errore comune alle diverse violazioni e mitigare iltrattamento sanzionatorio per esigenze di ragionevolezza, nonconsidera che l’unicità dell’errore non elimina sul piano oggettivo lapluralità delle azioni lesive, né incide sulla loro gravità: ciascuna diesse conserva il medesimo tasso di offensività e di disvalore pur segenerate da un errore iniziale, essendo indubbio che la diligenza delprofessionista deve essere profusa in ugual grado con riferimento aciascuno degli atti compiuti, dovendosi sempre verificare la bontàdelle soluzioni accolte ed eventualmente emendarle, specie sedestinate ad essere applicate in un numero rilevantissimo di casi. Sultema si legge testualmente in Cass. n. 4527/2021, «[...] il Collegiointende assicurare continuità [alla costante giurisprudenza della Cortedecidente] secondo cui (Cass. n. 11507/2016) è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’operativitàdel regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell’ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute inalla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità diNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026trattamento rispetto ad altri settori dell’ordinamento in virtù dellespecificità della professione notarile, degli interessi protetti e deivalori di riferimento. La Corte in tale occasione, nel confermare a suavolta la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.9177/2013), ha preso in esame gli argomenti qui proposti dallaricorrente, escludendo la possibilità di invocare per l’illecitodisciplinare regole dettate per altri settori dell’ordinamento, ed inparticolare per l’illecito penale, mancando le condizioni perun’applicazione in via analogica attesa la diversità morfologica tra ledue tipologie di illecito che ben giustificano un diverso trattamento sulpiano sanzionatorio. Va per l’effetto ribadito il principio secondo cui(Cass. n. 16519/2020) l’art. 135, comma 4, della legge notarile,secondo il quale se il notaio, in occasione della formazione di unostesso atto, contravviene più volte alla medesima disposizione, siapplica una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimoprevisto per tale infrazione tenendo conto del numero delle violazionicommesse, non opera in caso di plurime infrazioni identiche compiutein atti diversi , non potendo il giudice interferire nella discrezionalitàdel legislatore con l’estendere all’ambito degli illeciti disciplinariquanto previsto, in tema di continuazione, da altri settoridell’ordinamento».3. Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art.153, comma 2, legge n. 89/1913.Si sostiene che tanto l’Archivio notarile Milano, quanto il Consiglionotarile di Milano erano al corrente da anni del modus operandi delnotaio [OSCURATO:PERSONA] in materia di quietanze, anche con riferimento aquelle autenticate nel biennio 2016/2017. Nondimeno gli stessi organititolari dell’azione disciplinare hanno atteso la sottoscrizione delNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026verbale ispettivo relativo al biennio 2016/2017, avvenuta soltanto il26 luglio 2019, per rilevare le infrazioni oggetto del presenteprocedimento.I rilievi proposti dalla Corte d’appello al fine di giustificare il rigettodell’eccezione – e cioè a) che l’art. 153 legge n. 89/1913 non prevedeun termine perentorio per l’esercizio dell’azione disciplinare; b) e che,comunque, il ritardo nella richiesta di avvio del presenteprocedimento sarebbe giustificato da talune circostanze, quali ilperiodo epidemiologico, la sostituzione del responsabile delprocedimento e i precedenti del notaio [OSCURATO:PERSONA] – non considerano,quanto al rilievo sub a), il nuovo corso della giurisprudenza dilegittimità inaugurato dalla sentenza n. 7051 del 12 marzo 2021 e,quanto al rilievo sub b), che le relative circostanze si collocano in unlasso di tempo successivo alla sottoscrizione del verbale ispettivo2016/2017.3.1. Il motivo, nella parte in cui si dirige contro il rilievo sub a), èinfondato. Il nuovo corso di giurisprudenza cui allude il ricorrente, èrimasto isolato nella giurisprudenza questa Corte, la quale ha intesodare continuità al tradizionale principio secondo cui, pur disponendol’art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913 che il soggetto dotatodell'iniziativa disciplinare debba procedere senza indugio, tutti itermini della fase amministrativa del procedimento disciplinare neiconfronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un'espressaqualificazione legislativa di perentorietà, sicché non è ravvisabilealcuna decadenza o estinzione per intempestività dell'azionedisciplinare (Cass. n. 15963/2011; n. 9041/2016). Invero leprecisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, richiamata dal ricorrente -secondo la quale «la circostanza che i termini siano ordinatori nonNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata inogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall'avvenutaconoscenza del fatto disciplinarmente rilevante. Una tale estremainterpretazione, oltre a contrastare la ratio legis, colliderebbe con ildiritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersiben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata» - non sono stateritenute persuasive. La natura ordinatoria dei termini della faseamministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai,riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, non consente introdurrelimiti temporale all’avvio dell’azione disciplinare, salva la prescrizione(Cass. n. 20650/2025; n.22573/2025).Il motivo in esame, nella parte in cui si dirige contro l’affermazionesub b) della decisione, è invece inammissibile, in quanto le relativecensure investono  un’argomentazione aggiuntiva della decisione, giàautonomamente giustificata sulla base del riconoscimento dellanatura ordinatoria del termine. Costituisce principio acquisito che leaffermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, inquanto prive efficacia determinante sulla decisione, sono estraneealla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte,all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; n. 804/1972; n.10420/2005).4. Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione delleseguenti norme di diritto: artt. 1202 e 2843 c.c.; art. 120-quater,comma 3, tub; art. 3, comma 2, decreto inter-dirigenziale 26 giugno2012 (modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto disurrogazione di cui all’art. 120-quater del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385); art. 72, comma 3, e 137, comma 1, leggen. 89/1913.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026La decisione è censurata nella parte in cui la Corte d’appellomilanese, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, ha fattopropria la tesi secondo la quale la quietanza autenticata dal notaiosarebbe indispensabile ai fini dell’annotazione ipotecaria di surroga.5. Il quinto motivo denunzia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione, sotto ulteriori, diversi eautonomi profili, degli artt. 72, comma 3, e 137, comma 1, legge n.89/1913. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità dellasentenza per omessa motivazione.Il ricorrente, in aggiunta alla censura riguardante l’interpretazionesecondo cui la quietanza di surroga sarebbe indispensabile perl’annotazione ipotecaria, aveva proposto ulteriori e autonomi rilievigiuridici, sui quali la Corte d’appello di Milano non ha speso neppureuna parola. I rilievi tendevano a negare la sussistenza dellaviolazione, in rapporto alle modalità seguite per la conservazionedegli atti, che rimasero per la pressoché totalità nella disponibilità delnotaio incolpato, seppure, quanto alle quietanze redatta in formatoelettronico, non messe a raccolta ai sensi dell’art. 62-bis della leggen. 89/1913.5.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati. Come si ammette anche da parte del ricorrente, questaCorte, già intervenuta in vicende del tutto analoghe, ha riconosciutoche la tesi giuridica, sottesa  al modus operandi seguito dal notaioGenghini (secondo il  quale  l’atto di quietanza non sarebbe soggettoa pubblicità immobiliare e, per questo, non ci sarebbe obbligo ditrattenerlo a raccolta e lo si potrebbe rilasciare in originale) è priva difondamento, sia in considerazione delle singole disposizioni di legge,sia in ordine al sistema della pubblicità immobiliare. Infatti, laNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026quietanza è elemento necessario e imprescindibile della surrogazioneper volontà del debitore: in presenza di un atto portante solo il nuovomutuo, sottoscritto unicamente dal debitore/mutuatario e dalla‘nuova’ banca, in attesa che venga sottoscritto dal creditore originario(la ‘vecchia’ banca) l’atto separato di quietanza, la surrogazione nonha effetto, la ‘portabilità’ del mutuo non può in alcun modo operare, eciò fino a quando non viene sottoscritto anche quest’ultimo atto (la‘quietanza’)”. Dal che scaturisce l’obbligo dell’annotamento neiRegistri immobiliari, secondo gli articoli 161, comma 7 quater, T.U.B.e 1202 c.c. e, per conseguenza, l’obbligo per il notaio, ex art. 72 L.N.,di conservare l’atto a raccolta (v. da ultimo Cass. n. 418/2025, cheha confermato i principi già espressi in ambito disciplinare da Cass. n.4526, n. 4527 e n. 4841 del 2021).Quanto all’obbligo di conservar a raccolta le scrittura private soggettea pubblicità commerciale o immobiliare (art. 72 della legge notarile)giova ulteriormente richiamare lo studio del Consiglio nazionale delnotariato n. 65/2006/C., il quale, in linea con gli approdi dellagiurisprudenza concludeva di legittimità riferite alle quietanze disurrogazione, chiarisce che «queste scritture autenticate, dato il lorooggetto e le formalità cui sono preordinate, debbano essereconservate a raccolta come gli atti pubblici, rispettando tutte le regoleprescritte per queste modalità di conservazione».6. Il sesto motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti. In relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti normedi diritto, comportanti la nullità del procedimento e della sentenza:art. 24 Cost.; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.;Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026artt. 3, 24, 25, comma 2, 97 e 111 Cost.; art. 3, comma 2, legge n.689/1981”. La Corte d’appello di Milano avrebbe dovuto assolvere ilnotaio da ogni incolpazione in base al principio del legittimoaffidamento, in presenza di elemento positivi idonei ad ingenerarenell’autore la convinzione della liceità della propria condotta. Adimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’operatività delprincipio del legittimo affidamento il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha allegato ledichiarazioni rese dal dr. [OSCURATO:PERSONA], allora Sovrintendentedell’Archivio notarile, il dr. [OSCURATO:PERSONA], e confermate dal notaioVincenzo Rozza di Lodi, entrambi sentiti a sommarie informazioninell’ambito delle indagini svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano;  hainoltre chiesto l’escussione dello stesso Sovrintendente in ordine allecircostanze su cui si è formato e si è manifestato il suo convincimentoin merito alla liceità del modus operandi in materia di quietanze disurroga. La Corte d’appello, nonostante tali specifiche deduzioni, nonha preso in considerazione le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA], né haammesso la prova per testimoni, incorrendo così nei vizi censuraticon il motivo.7. Il settimo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme didiritto: artt. 3, 25, comma 2, e 97 cost.; art. 1, commi 1 e 2, legge n.689/1981. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. In relazione all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti.In via subordinata il notaio andava assolto dall’addebito disciplinareper obiettiva incertezza delle norme in materia di quietanze disurroga di mutuo fondiario. Prima delle sentenze della Suprema CorteNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026del febbraio 2021, l’interpretazione e la prassi applicativa in materiadi quietanze, tanto dei notai italiani quanto degli Enti di vigilanza(Archivi notarili e Consigli notarili), erano assolutamente ondivaghe enon uniformi, come risultava dalle prove prodotte dal notaio sia inrelazione alla messa a raccolta, sia in riferimento alla tassazione, chela Corte d’appello ha ingiustamente ritenuto irrilevanti.7.1. Il sesto e il settimo motivo, da esaminare congiuntamente, sonoinfondati. In tema di responsabilità disciplinare dei notai, infatti, ènecessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpaall’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio,l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante)solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di noncolpevolezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità daparte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell’autoritàgiudiziaria), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’usodell’ordinaria diligenza (Cass. n. 6383/2001). Se quindi l’indaginesull’elemento oggettivo dell’illecito è focalizzata essenzialmentesull’accertamento della condotta inosservante, ne discende che,integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipicadell’illecito, grava sul trasgressore, ai sensi dell’art. 3, L. n.689/1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza(Cass. n. 19759/2015; Cass. n. 13610/2007; Cass. n. 9862/2006).L’errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile,occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autoredell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità dellacondotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto ilpossibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possaessergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissivaNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass. n. 33441/2019). In questo senso, come già chiarito da questaCorte (Cass. n. 4527/2021), la dottrina formatasi in occasione dellanovella del 2007 in tema di c.d. portabilità dei mutui ed in ordine allanecessità di indicare i parametri repertoriali aveva optato per lesoluzioni contrarie a quelle adottate dal ricorrente e che l’opinioneespressa in proposito dal Capo dell’Archivio notarile era inidonea arassicurare i notai incolpati circa la bontà delle proprie tesi. In effetti,già la circ. n. 2007 9/T dell’Agenzia delle Entrate, diretta a darerisposta ai dubbi posti dal D.L. n. 7/2007, si era inequivocabilmenteespressa in favore della soluzione accolta dalla Co.Re.Di.,evidenziando che “ai fini dell’eseguibilità dell’annotazione edell’applicazione delle disposizioni da ultimo citate, occorre verificarela compresenza di entrambi i citati requisiti: la quietanza rilasciata dalcreditore originario e la stipulazione del contratto di mutuo conespressa indicazione della volontà di utilizzare le somme ricavate perl’estinzione di un precedente finanziamento”. In tale contesto nessunesimente poteva trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altreispezioni dell’Archivio notarile, non fossero stati mossi analoghi rilievi:il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude chel’inerzia dell’autorità investita del potere disciplinare possa far sorgereun legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessacontrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice dicomportamento o dalla contrattazione collettiva (così, in materia dilavoro subordinato, Cass. n. 8722/2017; n. 14245/2019).Conclusivamente, anche in ordine a tale aspetto, la decisioneimpugnata è esente dalle censure mosse dal ricorrente. La prova pertestimoni, di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione, èpalesemente priva di decisività.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20268. L’ottavo motivo denunzia “in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (sub specie del travisamento dellaprova). in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 144, comma 1, leggen. 89/1913.”Con riguardo all’addebito di mancata messa a raccolta dellequietanze, in subordine alla richiesta di assoluzione, il notaio Genghiniha chiesto anche il riconoscimento degli effetti della circostanzal’avvenuto caricamento di tutte le quietanze di surroga informaticheautenticate nel biennio 2016/2017 sulla piattaforma gestita dalConsiglio nazionale del notariato (Notartel), ai sensi dell’art. 62-bislegge n. 89/1913.La Corte d’appello ha disatteso la suddetta richiesta asserendo: a)che il notaio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito la prova dell’avvenutocaricamento sulla piattaforma gestita dal CNN, non di tutte lequietanze informatiche autenticate nel biennio 2016/2017, masoltanto di «poche decine di atti»; b) che, in ogni caso, il suoravvedimento operoso sarebbe tardivo rispetto alla contestazionedisciplinare.Secondo il ricorrente la sentenza è errata sotto entrambi i profili,tenuto conto, da un lato,   del reale contenuto dei documenti prodotti,che la Corte d’appello non avrebbe correttamente percepito,dall’altro, del principio di giurisprudenza in base al quale ilcomportamento integrante il ravvedimento operoso può essere tenutoanche dopo che la Co.Re.Di. abbia assunto la sua decisione.Numero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/20268. Il motivo è infondato. Non ricorre, sulla base della documentazioneprodotta, l’ipotesi della contraddizione fra l’informazione probatoriaindotta dal documento e l’affermazione della Corte d’appello, nellaparte in cui questa ha riconosciuto la “non completezza” della provadel preteso “ravvedimento”. In questo senso la censura finisce perintrodurre inammissibilmente in questa sede un nuovo accertamentodi merito. Si deve aggiungere che la più recente giurisprudenza haprecisato che l'attenuante non è compatibile con la sistematicità delleinfrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolarenegligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (Cass. n.8033/2015; n. 23947/2019). Merita di essere condiviso, quindi, ilrilievo del Procuratore generale, laddove sottolinea che l’attenuanteinvocata sarebbe comunque incompatibile che la riconosciutasistematicità delle infrazioni. Si ricorda infine che, secondo lagiurisprudenza di questa Suprema Corte, la concessione dellediscrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in sede dilegittimità (Cass. n. 1439/2023; n. 18578/2022; n. 2138/2020.9. Il ricorso va dunque rigettato, con addebito di spese.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per ilricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore                                                   PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in € 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliNumero registro generale 10597/2023Numero sezionale 3128/2025Numero di raccolta generale 7105/2026Data pubblicazione 25/03/2026esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellorichiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione il 18 dicembre 2025.Il giudice estensore                                                   PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris