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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 16401/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 07/01/2022 dal GUP presso il Tribunale di L.ecce, all'esito di giudizio abbreviato e con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, così qualificata l'originaria contestazione e con contestuale revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti.

La Corte territoriale ha osservato che la sentenza impugnata era stata emessa con motivazione contestuale, come ricavabile dall'attestazione apposta dal cancelliere e dell'indicazione riportata nel verbale di udienza, conseguendone che i quindici giorni per la proposizione dell'impugnazione decorrevano dal 07/01/2022; ragione per la quale l'impugnazione, depositata il 1°/02/2022, doveva ritenersi tardiva; né essendo ravvisabile un errore scusabile in capo al difensore derivante dalla trasmissione a mezzo PEC inviatagli lo stesso 07/01/2022, concernendo la stessa la sola revoca della misura custodiale applicata nei confronti dell'imputato.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dì norme processuali in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..

Ha argomentato che, in sede di dispositivo di sentenza, non vi era l'indicazione del deposito contestuale della motivazione e che - nel dispositivo notificato - vi era l'apposizione a penna della dicitura "letto e depositato in udienza", da riferire al solo dispositivo contenente la revoca della misura cautelare e non alla motivazione della sentenza; conseguendone che il termine per proporre l'impugnazione andava fissato in trenta giorni dal quindicesimo giorno successivo all'udienza, con conseguente tempestività dell'appello.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.5.

Va premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto mediante ricorso per cassazione - come nel caso di specie - un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

LI, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).

6. Nello specifico, risulta quindi dall'esame del fascicolo processuale - e, specificamente, del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che la motivazione della sentenza di primo grado è stata contestualmente redatta.

Conseguendone, in relazione al disposto dell'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. (in relazione all'art.544, comma 1, cod.proc.pen.), che il termine per la proposizione dell'impugnazione era quello di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza; con susseguente correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo l'appello, in quanto depositato alla sola data del 1°/02/2022.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 aprile 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 07/01/2022 dal GUP presso il Tribunale di L.ecce, all'esito di giudizio abbreviato e con la quale il suddetto imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, così qualificata l'originaria contestazione e con contestuale revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti. La Corte territoriale ha osservato che la sentenza impugnata era stata emessa con motivazione contestuale, come ricavabile dall'attestazione apposta dal cancelliere e dell'indicazione riportata nel verbale di udienza, conseguendone che i quindici giorni per la proposizione dell'impugnazione decorrevano dal 07/01/2022; ragione per la quale l'impugnazione, depositata il 1°/02/2022, doveva ritenersi tardiva; né essendo ravvisabile un errore scusabile in capo al difensore derivante dalla trasmissione a mezzo PEC inviatagli lo stesso 07/01/2022, concernendo la stessa la sola revoca della misura custodiale applicata nei confronti dell'imputato. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dì norme processuali in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Ha argomentato che, in sede di dispositivo di sentenza, non vi era l'indicazione del deposito contestuale della motivazione e che - nel dispositivo notificato - vi era l'apposizione a penna della dicitura "letto e depositato in udienza", da riferire al solo dispositivo contenente la revoca della misura cautelare e non alla motivazione della sentenza; conseguendone che il termine per proporre l'impugnazione andava fissato in trenta giorni dal quindicesimo giorno successivo all'udienza, con conseguente tempestività dell'appello. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.5. Va premesso che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto mediante ricorso per cassazione - come nel caso di specie - un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. LI, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525). 6. Nello specifico, risulta quindi dall'esame del fascicolo processuale - e, specificamente, del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che la motivazione della sentenza di primo grado è stata contestualmente redatta. Conseguendone, in relazione al disposto dell'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. (in relazione all'art.544, comma 1, cod.proc.pen.), che il termine per la proposizione dell'impugnazione era quello di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza; con susseguente correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo l'appello, in quanto depositato alla sola data del 1°/02/2022. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 aprile 2024 Il
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