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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1946

Cassazione n. 35546/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1946 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1983 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del nuovo difensore di fiducia della parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi dei ricorsi sono reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito; che, quanto al primo motivo, attraverso il quale si deduce l'omessa declaratoria di nullità della decisione di primo grado, giuridicamente ineccepibile risulta la motivazione della Corte territoriale che nel confutare la censura ha osservato come quelle utilizzate per la decisione fossero solo le dichiarazioni rese a dibattimento e non anche le sommarie informazioni neppure utilizzate (con riferimento al teste Spitaleri) per le contestazioni; che, quanto al secondo motivo, attraverso il quale si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la responsabilità dei ricorrenti, la deduzione risulta, oltre che generica in quanto non confuta gli argomenti espressamente indicati dalla sentenza, versata in fatto nella parte in cui, attraverso un parziale esame del compendio probatorio, assegna allo stesso un significato non corrispondente a quello adeguatamente apprezzato dalla Corte di appello, là dove ha ricostruito la vicenda svoltasi all'interno dei locali gremiti del Consiglio comunale di Acquedolci e le conseguenti offese dei ricorrenti nei confronti del Comandante della [OSCURATO:PERSONA] di detta amministrazione; che il terzo motivo, con cui si critica l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame e pertanto sottratto al vaglio della idonea sede di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non deve, invece, procedersi alla condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile; che secondo il consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie la parte civile che si è limitata a sollecitare la conferma della decisione impugnata e delle statuizioni civili, senza utilmente contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1946 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1983 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del nuovo difensore di fiducia della parte civile avvocato [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi dei ricorsi sono reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito; che, quanto al primo motivo, attraverso il quale si deduce l'omessa declaratoria di nullità della decisione di primo grado, giuridicamente ineccepibile risulta la motivazione della Corte territoriale che nel confutare la censura ha osservato come quelle utilizzate per la decisione fossero solo le dichiarazioni rese a dibattimento e non anche le sommarie informazioni neppure utilizzate (con riferimento al teste Spitaleri) per le contestazioni; che, quanto al secondo motivo, attraverso il quale si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la responsabilità dei ricorrenti, la deduzione risulta, oltre che generica in quanto non confuta gli argomenti espressamente indicati dalla sentenza, versata in fatto nella parte in cui, attraverso un parziale esame del compendio probatorio, assegna allo stesso un significato non corrispondente a quello adeguatamente apprezzato dalla Corte di appello, là dove ha ricostruito la vicenda svoltasi all'interno dei locali gremiti del Consiglio comunale di Acquedolci e le conseguenti offese dei ricorrenti nei confronti del Comandante della [OSCURATO:PERSONA] di detta amministrazione; che il terzo motivo, con cui si critica l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame e pertanto sottratto al vaglio della idonea sede di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non deve, invece, procedersi alla condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile; che secondo il consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie la parte civile che si è limitata a sollecitare la conferma della decisione impugnata e delle statuizioni civili, senza utilmente contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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