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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19597/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02YOQL8), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/03/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed iii ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha - per quanto qui rileva - parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche e applicando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici„ con conferma nel resto) la sentenza emessa in data 13/03/2019 dal Tribunale di Padova, con la quale OKORO [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita importazione di eroina.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'OKORO, deducendo:

2.1. Istanza preliminare di rimessione in termini con riferimento alla violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.

Si evidenzia che la sentenza della Corte territoriale, emessa in assenza dell'imputato (alloglotta), non era stata tradotta in una lingua da lui conosciuta, con conseguente mancata consumazione del suo diritto a proporre impugnazione autonoma da quella del difensore.

Si deduce che quest'ultimo è legittimato ad eccepire la mancata traduzione, proprio perché l'imputato non è in grado di esercitare i propri diritti in relazione ad una sentenza redatta in una lingua a lui ignota.

2.2. Omessa notifica del decreto di citazione in grado di appello.

Si deduce che la notifica era stata effettuata dalla Questura di Padova solo in data 22/04/2022, ovvero oltre un anno dopo la sentenza di secondo grado, e si lamenta la conseguente nullità assoluta ed insanabile.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso ritenendo manifestamente infondate le censure proposte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento alla prima questione prospettata, deve osservarsi che il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana non risulta adeguatamente comprovato.

Al di là delle risultanze del certificato penale (da cui emerge una condanna per fatti commessi in Cortona nel 2005, ovvero otto anni prima di quelli per cui è causa), viene in rilievo la documentazione acquisita al processo, relativa sia alla notifica dell'ordinanza cautelare in data 08/06/2014 (nel relativo verbale, gli operanti danno atto che l'OKORO "parla e comprende sommariamente la lingua italiana), sia alla richiesta di sostituzione della misura custodiale cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sollecitata il 19/06/2015 non solo allegando il permesso dii soggiorno del ricorrente, ma anche ponendo in evidenza che il titolo per la regolare permanenza in Italia costituiva dimostrazione del radicamento dell'OKORO nel territorio nazionale (cfr. l'istanza e la documentazione allegata).

A fronte di tali univoche emergenze processuali, di alcuni anni anteriori all'emissione della sentenza della Corte territoriale, la mera deduzione relativa alla mancata conoscenza della lingua italiana appare del tutto inconsistente.

3. Manifestamente infondata è la residua censura.

Deve invero ritenersi rituale la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello, effettuata presso il difensore ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen. (a seguito dell'impossibilità di notifica presso il domicilio eletto, per irreperibilità del destinatario), laddove si consideri che l'OKORO aveva presenziato, con l'assistenza di un difensore di fiducia, all'udienza preliminare definitasi con il rinvio a giudizio (cfr. il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Si tratta di una circostanza idonea ad escludere radicalmente l'ipotesi di una mancata conoscenza del processo, con conseguente piena ritualità della notifica per l giudizio di appello.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02YOQL8), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/03/2021 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed iii ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha - per quanto qui rileva - parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche e applicando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici„ con conferma nel resto) la sentenza emessa in data 13/03/2019 dal Tribunale di Padova, con la quale OKORO [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita importazione di eroina. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'OKORO, deducendo: 2.1. Istanza preliminare di rimessione in termini con riferimento alla violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. Si evidenzia che la sentenza della Corte territoriale, emessa in assenza dell'imputato (alloglotta), non era stata tradotta in una lingua da lui conosciuta, con conseguente mancata consumazione del suo diritto a proporre impugnazione autonoma da quella del difensore. Si deduce che quest'ultimo è legittimato ad eccepire la mancata traduzione, proprio perché l'imputato non è in grado di esercitare i propri diritti in relazione ad una sentenza redatta in una lingua a lui ignota. 2.2. Omessa notifica del decreto di citazione in grado di appello. Si deduce che la notifica era stata effettuata dalla Questura di Padova solo in data 22/04/2022, ovvero oltre un anno dopo la sentenza di secondo grado, e si lamenta la conseguente nullità assoluta ed insanabile. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso ritenendo manifestamente infondate le censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento alla prima questione prospettata, deve osservarsi che il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana non risulta adeguatamente comprovato. Al di là delle risultanze del certificato penale (da cui emerge una condanna per fatti commessi in Cortona nel 2005, ovvero otto anni prima di quelli per cui è causa), viene in rilievo la documentazione acquisita al processo, relativa sia alla notifica dell'ordinanza cautelare in data 08/06/2014 (nel relativo verbale, gli operanti danno atto che l'OKORO "parla e comprende sommariamente la lingua italiana), sia alla richiesta di sostituzione della misura custodiale cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sollecitata il 19/06/2015 non solo allegando il permesso dii soggiorno del ricorrente, ma anche ponendo in evidenza che il titolo per la regolare permanenza in Italia costituiva dimostrazione del radicamento dell'OKORO nel territorio nazionale (cfr. l'istanza e la documentazione allegata). A fronte di tali univoche emergenze processuali, di alcuni anni anteriori all'emissione della sentenza della Corte territoriale, la mera deduzione relativa alla mancata conoscenza della lingua italiana appare del tutto inconsistente. 3. Manifestamente infondata è la residua censura. Deve invero ritenersi rituale la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello, effettuata presso il difensore ai sensi del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen. (a seguito dell'impossibilità di notifica presso il domicilio eletto, per irreperibilità del destinatario), laddove si consideri che l'OKORO aveva presenziato, con l'assistenza di un difensore di fiducia, all'udienza preliminare definitasi con il rinvio a giudizio (cfr. il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si tratta di una circostanza idonea ad escludere radicalmente l'ipotesi di una mancata conoscenza del processo, con conseguente piena ritualità della notifica per l giudizio di appello. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 april
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