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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06478/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Locri con cui era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.

Fatto commesso il 30/3/2011.

2. A motivi di ricorso la difesa lamenta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 420-ter, comma 1 cod. proc. pen.; 24 Cost.Si duole dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nei riguardi del proprio assistito.

Lamenta che la predetta notifica fu effettuata a mani di un familiare convivente, benché l'imputato fosse in stato di detenzione.

Il giudice innanzi al quale fu eccepito il vizio di notificazione, acclarato lo stato detentivo, non rinnovò la notificazione, incorrendo nelle violazioni di legge sopra indicate.

3. Osserva la Corte come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo ampiamente maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione.

Anche valutando il periodo di sospensione intervenuto nel corso del giudizio, pari a mesi tre e giorni uno, il reato risulta estinto alla data del 31/12/18.

Ricorrono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rilevi la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01).

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]., .ria [OSCURATO:PERSONA] 11-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Locri con cui era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Fatto commesso il 30/3/2011. 2. A motivi di ricorso la difesa lamenta violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 420-ter, comma 1 cod. proc. pen.; 24 Cost.Si duole dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nei riguardi del proprio assistito. Lamenta che la predetta notifica fu effettuata a mani di un familiare convivente, benché l'imputato fosse in stato di detenzione. Il giudice innanzi al quale fu eccepito il vizio di notificazione, acclarato lo stato detentivo, non rinnovò la notificazione, incorrendo nelle violazioni di legge sopra indicate. 3. Osserva la Corte come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo ampiamente maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Anche valutando il periodo di sospensione intervenuto nel corso del giudizio, pari a mesi tre e giorni uno, il reato risulta estinto alla data del 31/12/18. Ricorrono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rilevi la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]., .ria [OSCURATO:PERSONA] 11-
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