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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15512/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 533 cod. proc. pen. e 76, comma 4, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 - non sono consentite in sede di legittimità, perché in parte manifestamente infondate e in parte volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - ai sensi dell'art. 552, co. 1, lett. d) cod. proc. pen., nella formulazione vigente al momento di instaurazione del processo, l'indicazione del giudice competente per il giudizio deve intendersi quale individuazione dell'organo giudicante e non della persona fisica; - nel caso di specie, l'atto introduttivo risulta contenere complete indicazioni dell'ufficio giudiziario, del giorno e dell'orario dell'udienza fissata per la comparizione, nonché dell'aula destinata alla trattazione; - il mutamento della persona fisica del giudice, pertanto, non ha inciso in alcun modo sull'individuazione dell'autorità giudiziaria procedente, risultando che il processo fu trattato nel luogo e data indicati nel decreto di citazione; - quanto al versamento della cauzione, il comportamento inerte del ricorrente integra l'elemento materiale del reato di cui all'art. 76 comma 4, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, oltre a denotare la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, non essendosi il suddetto mai attivato per chiedere dilazioni del pagamento a cui egli era obbligato; - deve escludersi che Vadalà versasse in una condizione di impossibilità di provvedere al versamento della cauzione causata dalla mancanza di disponibilità economica, risultando dai documenti prodotti che nel periodo di riferimento egli ricevette aiuto economico da parte dei familiari, anche mediante dazione di somme di denaro superiori all'ammontare della cauzione impostagli.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 533 cod. proc. pen. e 76, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 - non sono consentite in sede di legittimità, perché in parte manifestamente infondate e in parte volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - ai sensi dell'art. 552, co. 1, lett. d) cod. proc. pen., nella formulazione vigente al momento di instaurazione del processo, l'indicazione del giudice competente per il giudizio deve intendersi quale individuazione dell'organo giudicante e non della persona fisica; - nel caso di specie, l'atto introduttivo risulta contenere complete indicazioni dell'ufficio giudiziario, del giorno e dell'orario dell'udienza fissata per la comparizione, nonché dell'aula destinata alla trattazione; - il mutamento della persona fisica del giudice, pertanto, non ha inciso in alcun modo sull'individuazione dell'autorità giudiziaria procedente, risultando che il processo fu trattato nel luogo e data indicati nel decreto di citazione; - quanto al versamento della cauzione, il comportamento inerte del ricorrente integra l'elemento materiale del reato di cui all'art. 76 comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, oltre a denotare la sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie, non essendosi il suddetto mai attivato per chiedere dilazioni del pagamento a cui egli era obbligato; - deve escludersi che Vadalà versasse in una condizione di impossibilità di provvedere al versamento della cauzione causata dalla mancanza di disponibilità economica, risultando dai documenti prodotti che nel periodo di riferimento egli ricevette aiuto economico da parte dei familiari, anche mediante dazione di somme di denaro superiori all'ammontare della cauzione impostagli. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 apr
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