CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dato conferma alla condanna pronunziata dal Giudice di pace per il delitto di percosse; 2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione di attendibilità della persona offesa, è inammissibile per genericità, avendo il giudicante di seconde cure confermato il giudizio di positiva valutazione del teste, in difetto di elementi idonei a dubitare della veridicità di quanto narrato; né è ammissibile in sede di legittimità prospettare alternative e più favorevoli letture delle risultanze processuali (ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio