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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 09010/2026

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a dall’avv. dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti 11,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;ricorrentecontroCentro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legalerappresentante pro tempore;intimataavverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 860/2024,pubblicata il 27/02/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale diNapoli il 15/05/2014, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito,[OSCURATO:PERSONA]), società prima convenzionata poi accreditataprovvisoriamente presso il S.S.N. per l’erogazione di prestazionisanitarie afferenti alla branca di “cardiologia” in favore degli assistitidell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro (di seguito, ASL),chiedeva ingiungersi a tale Azienda il pagamento di € 41.448,15 oltreinteressi, quale importo della fattura n. 2472 del 05/11/2013 aventead oggetto le prestazioni sanitarie erogate nel mese di ottobre 2013.Il Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo per l’importorichiesto, oltre interessi al tasso legale dal 12/02/2014 sino al soddisfo.L’ASL proponeva opposizione e, costituitosi il CENTROCARDIOLOGICO, preso atto dell’intervenuto pagamento di una partedell’importo richiesto, insisteva per il pagamento dell’importo residuo.Con sentenza n. 483/2019, pubblicata il 14/01/2019, il Tribunaleaccoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocava ildecreto ingiuntivo opposto, condannando la ASL al pagamentodell’importo di € 21.866,81, oltre gli interessi legali dal 12/02/2014 alsoddisfo.In particolare, il Tribunale osservava quanto segue: il CENTRODIAGNOSTICO aveva riconosciuto il pagamento parziale, sicché lacontroversia riguardava il residuo importo di € 21.866,81, in relazioneal quale il creditore aveva dimostrato il diritto al pagamento deicompensi, depositando il contratto per l’anno 2013 le distinteriepilogative contabili e le fatture trasmesse, mentre nessuna prova erastata fornita dall’ASL in ordine al superamento della COM (capacitàoperativa massima); in ogni caso, dalla documentazione depositata dalCENTRO DIAGNOSTICO risultava che il numero delle prestazionieseguite era al di sotto della capacità operativa massima e che, dopoaver ricevuto dall’ASL la PEC del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale veniva2 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026indicata la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa, previstaper il 18/10/2013, a tale data aveva sospeso l’erogazione delleprestazioni in regime di accreditamento; con nota n. 541 del14/01/2014, l’ASL aveva rappresentato che il CENTRO DIAGNOSTICOaveva effettuato prestazioni oltre il 13/10/2013, data in cui era statoindividuato, a consuntivo, il raggiungimento del limite di spesa stabilitoper l’anno 2013 nella branca di Cardiologia, di guisa che invitava ilCentro ad emettere nota di credito per le prestazioni, pari a 317impegnative, effettuate dopo il 13/10/2013 per un importocomplessivo di € 21.866,81; il contratto, all’art. 5 prevedeva che perle prestazioni erogate dopo la data di esaurimento del tetto di spesaindividuata a consuntivo, ma prima di quella preventivamente indicata,il compenso andava determinato con l’applicazione della RTU(regressione tariffaria unitaria), determinata in proporzione alcontributo fornito da ciascun centro allo sforamento del tetto di spesadi macroarea, ma il comprovato inadempimento dell’ASL nelladeterminazione della RTU, non poteva costituire motivo idoneo aparalizzare tout court il diritto del Centro alla remunerazione delleprestazioni rese nel periodo intercorrente tra la data presunta diraggiungimento del tetto di spesa e quella effettiva anteriore allastessa; la documentazione prodotta dall’ASL solo unitamente allamemoria di replica (delibera n. 1202 del 21/7/2014 e relativi allegati)non poteva essere presa in considerazione in quanto tardivamentedepositata.Avverso tale sentenza proponeva appello la ASL e, costituitosil’appellato, la Corte territoriale respingeva l’impugnazione.In ordine al primo motivo di appello, relativo all’onere probatorio inmerito al superamento del tetto di spesa, la Corte d’appello confermavala decisione di merito, richiamando l’orientamento della giurisprudenzadi legittimità, secondo il quale il predetto onere grava sul debitore,3 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elementocostitutivo ma un fatto impeditivo della pretesa creditoria.La Corte d’appello esaminava, inoltre, in modo congiunto irimanenti motivi di gravame, riguardanti tutti gli effetti dellosforamento del tetto di spesa, rilevando che per l’anno 2013, nelcontratto, le parti avevano previsto, al comma 3 dell’art. 5 (rubricato“criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l’ASL dovessecomunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentualeconsuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile diraggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base allaproiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di uneventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodoestivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dettepercentuali di consumo”, stabilendo, poi, due soluzioni per leprestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.

Nell’ipotesicontemplata dal punto a) - ovvero riferita a quando l’esaurimento dellimite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data previstanell’ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall’ASL - per leprestazioni rese occorreva riportare la spesa sanitaria nei limitiinvalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica(RTU), prevista dall’allegato C) alla deliberazione della GiuntaRegionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008, in forza dellaquale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese venivanoridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per ilsuperamento del tetto di branca.

Nell’ipotesi contemplata dal punto b)- ovvero riferita a quando l’esaurimento del limite di spesa si verifichia consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (ecomunicata) dall’Asl di esaurimento del limite di spesa – nulla eradovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tettodi spesa.4 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026La stessa Corte evidenziava, poi, che, nel caso di specie, ricorreval’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 5 del contratto, inquanto il [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ricevutodall’ASL la nota in cui veniva comunicato che, sulla scorta dell’attivitàdi monitoraggio effettuata, la data “presuntiva” di superamento deltetto di spesa per la macroarea di Cardiologia sarebbe stata il18/10/2013.

Successivamente veniva accertato che l’effettivosuperamento del tetto di spesa si era verificato in data 13/10/2013,con la conseguenza che le prestazioni erogate dal CENTROCARDIOLOGICO tra il 13 e il 18 ottobre 2013, in base al contratto,dovevano essere remunerate secondo il criterio della regressionetariffaria unica (RTU).

L’ASL, invece, richiedeva l’integrale restituzionedegli importi corrisposti per le prestazioni rese dal CENTRODIAGNOSICO dal 13 al 18 ottobre 2013, senza procedere alladeterminazione del compenso spettante secondo il criterio dellaregressione tariffaria unica, che non si desumeva neppure dalladelibera n. 1202 del 21/7/2014 (con i relativi allegati), tardivamentedepositata nel giudizio di primo grado, che attestava solo la dataeffettiva del superamento del limite di spesa individuato a consuntivo.In mancanza del provvedimento di applicazione della regressionetariffaria, secondo la Corte d’appello, la remunerazione doveva esserericonosciuta integralmente.La Corte di merito aggiungeva che l’applicazione dell’art. 5 delcontratto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, noneludeva affatto i limiti di spesa, ma stabiliva solo le modalità con lequali quest’ultima doveva procedere per mantenere la spesa sanitariaentro tali limiti, rivelandosi ogni altra soluzione del tutto arbitraria.La Corte riteneva irrilevante anche il riferimento all’art. 5-bis delcontratto (ed alla giurisprudenza di merito che su tale previsione si erapronunciata), giacché quella clausola non si applicava all’anno 2013,5 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026essendo stata inserita solo per i contratti stipulati a partiredall’esercizio 2017, con la previsione dei tetti non più annuali matrimestrali.La stessa Corte evidenziava che l’ASL in comparsa conclusionaleaveva eccepito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erogato leprestazioni di cardiologia in assenza di contratto, sottoscritto soltantoa fine esercizio 2013 (il 04/11/2013), quindi in epoca successivarispetto all’erogazione delle stesse, con la conseguenza che prima dellasottoscrizione del contratto il CENTRO non poteva pretendere alcunchée, di certo, non la remunerazione delle prestazioni rese extra budget,con la conseguenza che non poteva ritenersi operante neppure ilmeccanismo della regressione tariffaria.

L’eccezione veniva, però,ritenuta inammissibile, in quanto il Tribunale si era espresso in ordinealla validità del contratto ed alla sua idoneità a fondare la pretesa delcentro, sicché sarebbe stato necessario formulare uno specifico motivodi appello per porre in dubbio la sua efficacia retroattiva e, comunque,non potendo la relativa questione essere sollevata per la prima voltasolo con la comparsa conclusionale che ha esclusivamente una funzioneriepilogativa.Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.L’intimato non si è difeso con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116,132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,avendo la Corte di Appello, con motivazione illogica, contraddittoria ederronea, rigettato il primo motivo di appello dell’ASL, ritenendo l’onereprobatorio a carico del debitore.

Violazione e/o falsa applicazione6 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.»Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116,132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,avendo la Corte di Appello, con motivazione illogica, contraddittoria ederronea, ritenuto infondati gli ulteriori motivi di appello dell’ASL.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 quinquies, 8 sexies e 8octies del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.»Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116,132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,avendo la Corte di Appello erroneamente ritenuto inammissibilel’eccezione dell’ASL di irretroattività del contratto sottoscritto il 4novembre 2013, con conseguente inammissibilità della domanda dipagamento della remunerazione relativa a prestazioni rese nel periodoantecedente.

Violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre1923, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.»2.

Il primo motivo di ricorso è in inammissibile.2.1.

Com’è noto, in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito o per una errata distribuzione dell’oneredella prova, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo7 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).2.2.

Anche il dedotto vizio di motivazione contiene una censurainammissibile.2.2.1.

Com’è noto, in virtù della formulazione dell'art. 360 c.p.c.introdotta dalla novella del 2012 non è più consentita l'impugnazioneai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

«per omessa insufficienteo contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto8 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez.

U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.,Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, anche quando la decisione,benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamentodella decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,9 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).2.2.2.

Nel caso di specie, nessun vizio di motivazione, come soprainteso, è stato rappresentato dal ricorrente, che ha criticato ladecisione della Corte d’appello, in una parte in cui è chiaramenteaffermato che il mancato superamento del tesso di spesa non è unelemento costitutivo del credito, ma un fatto impeditivo della pretesacreditoria, con l’indicazione, a supporto dell’opinione espressa dellaconforme giurisprudenza di legittimità.

Assume rilievo, in tal senso,quanto riportato a p. 6 della sentenza impugnata, ove si legge: «Inordine al primo motivo, relativo all’onere probatorio in merito alsuperamento del tetto di spesa, va rilevato che, secondo l’orientamentoormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il predetto oneregrava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa nonun elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesacreditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass.23324/2018).»2.3.

Anche con riferimento alla dedotta violazione delle regole diriparto dell’onere della prova, la censura è da ritenersi inammissibile,essendosi il giudice di merito adeguato all’orientamento di questaCorte, condiviso dal Collegio, senza che la doglianza abbia offertoargomenti per rivedere l’orientamento maturato.In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditataper le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA],il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme dilegge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cuiprova deve essere posta a carico della parte creditrice (strutturasanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suoavvenuto superamento, con conseguente onere della prova ex art.2697 c.c. a carico della parte debitrice e cioè dell’ASL (Cass., Sez. 3,10 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23324del 27/09/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26234 del 16/10/2019; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021; Cass., Sez. 6-2, Ordinanzan. 10182 del 16/04/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29474 del14/11/2024).3.

Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.3.1.

Come evidenziato nell’esaminare il primo motivo di ricorso,devono ritenersi inammissibili le censure riferite agli artt. 115 e 116c.p.c., riferibili alle diverse ipotesi in cui il giudice abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficioal di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).3.2.

Nessun vizio di motivazione, da intendersi nei termini sopraevidenziati, è, poi, stato rappresentato, con riferimento alle ragioni chehanno portato la Corte d’appello a ritenere che la fattispecie fossericonducibile all’ipotesi descritta nella prima parte dell’art. 5, comma 3,del contratto stipulato dalle parti.La menzionata Corte ha chiaramente illustrato la ricostruzione nellaspecie operata, statuendo come segue: «A tal proposito, è opportunoribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l’anno 2013, èprevisto, al comma 3 dell’art. 5 (rubricato “criteri di remunerazionedelle prestazioni”), che l’ASL deve comunicare mensilmente a ciascuncentro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti dispesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumodel limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi,ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle struttureerogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di11 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026raggiungimento di dette percentuali di consumo”.

Sono poi stabilite duesoluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa:nell’ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l’esaurimento dellimite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data previstanell’ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall’Asl, per leprestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabilidel tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale icompensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, perciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamentodel tetto di branca.

Nell’ipotesi contemplata dal punto b), ovveroquando l’esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivoin una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata)dall’Asl di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per leprestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.

Inaltri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in dataanteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso delmonitoraggio previsto dall’art. 5 del contratto comporta per l’ASL ildiritto e l’obbligo di applicare la regressione tariffaria; sino a quandoperò il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativaprocedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al qualepartecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria deicentri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere ilpagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.

Nel caso di speciericorre l’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 5 comma 3° del contratto,in quanto il [OSCURATO:PERSONA], in data 9 ottobre 2013, avevaricevuto tramite p.e.c. dall’Asl nota recante prot. n. 51528/13 in cuiveniva affermato che, sulla scorta dell’attività di monitoraggioeffettuata, la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa perla macroarea “cardiologia” sarebbe stata il 18 ottobre 2013, con laconseguenza che tutte le prestazioni erogate dopo quella data non12 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026sarebbero state remunerate.

Solo successivamente si è accertato chel’effettivo superamento si era invece verificato in data 13 ottobre 2013,come si desume dalla circolare prot. n. 60675 del 20.11.2013.

Quindi,le prestazioni erogate dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 13 ed il 18ottobre 2013, in base all’art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulatotra le parti per l’anno 2013, andavano remunerate, salva l’applicazione,“a tutte le prestazioni di quella ASL/branca erogate dall’inizio dell’annofino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”,della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall’allegato C)alla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1268 del24 luglio 2008. …»La disciplina negoziale ritenuta applicabile alla fattispecie èchiaramente indicata in modo da far comprendere in modo inequivocole ragioni della decisione sul punto assunta.3.3.

La ritenuta violazione di legge, infine, è affermata sulla basedi tre ordini di valutazioni (prestazioni erogate dopo l’esaurimento deltetto di spesa, assenza per l’ASL dell’onere di deliberare la misura dellaregressione tariffaria, rilevanza della delibera n. 1202/2014 con laquale si è deciso di non retribuire le prestazioni oltre la data del18/10/2013), fondate tutte sul presupposto in fatto, semplicementeaffermato, che le prestazioni oggetto di giudizio fossero riguardanti ilperiodo successivo alla data di superamento del tetto di spesa previstoper il 2013, ricondotta dal ricorrente al 18/10/2013, mentre invece lasentenza impugnata ha affermato che dalla documentazione offertaemergeva che le prestazioni in questioni riguardavano il periodocompreso tra il 13/10/2013, data di effettivo superamento del tetto dispesa come accertato a consuntivo, e il 18/10/2013, data di presuntosuperamento del tetto di spesa presuntivamente indicato dalla ASL.La censura, dunque, non critica l’interpretazione delle norme o delleclausole contrattuali operata dalla Corte d’appello, ma prospetta una13 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026diversa situazione di fatto rispetto a quella accertata dal giudice dimerito, peraltro sulla base di mere asserzioni, come tali generiche eindimostrate.La doglianza, dunque, non attinge la ratio decidendi, ma sulla basedi una diversa ricostruzione in fatto, genericamente dedotta,contrappone alla decisione impugnata una diversa soluzione dellacontroversia, così operando una censura che si rivela in un “nonmotivo”, privo del requisito di specificità, richiesto dall’art. 366, comma1, n. 4, c.p.c.4.

Anche le censure veicolate dal terzo motivo di ricorso sonoinammissibili.4.1.

Valgono gli stessi argomenti sopra illustrati in ordine allainammissibilità delle censure riferite agli artt. 115 e 116 c.p.c., riferibilialle diverse ipotesi in cui il giudice abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementidi prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774del 01/03/2022).4.2.

Nessun vizio di motivazione è, poi ravvisabile, nella decisioneimpugnata, con riferimento alle ragioni che hanno portato la Corted’appello a ritenere inammissibile la doglianza riferita alla nullità dellepattuizioni contenute nel contratto stipulato dalle partisuccessivamente all’erogazione delle prestazioni, avendo la Cortechiaramente illustrato i motivi posti a fondamento di tale conclusione,nei termini di seguito riportati: «Tale questione è inammissibile inquanto il Tribunale si è espresso in ordine alla validità del contratto edalla sua idoneità a fondare la pretesa del centro, sicché sarebbe statonecessario formulare uno specifico motivo di appello per porre in14 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026dubbio la sua efficacia retroattiva e, comunque, non potendo la relativaquestione essere sollevata per la prima volta solo con la comparsaconclusionale che ha esclusivamente una funzione riepilogativa.»4.3.

Ove ha dedotto la violazione di legge, in ragione della ritenutanullità del contratto, il [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato inordine alla ritenuta nullità, senza tenere conto che la Corte d’appelloha fondato la decisione sulla base di un’altra constatazione, dalmomento che ha ritenuto che il Tribunale avesse ritenuto la validità delcontratto con una statuizione oramai passata in giudicato perché nonoggetto di alcun motivo di gravame.

In ordine a tale questione la parteha solo assertivamente affermato che non vi era stata alcuna pronunciadel Tribunale in merito alla validità del contratto e alla sua idoneità afondare la pretesa del [OSCURATO:PERSONA].La doglianza, dunque, non ha attinto specificamente la ratiodecidendi, poiché ha affrontato questioni diverse da quelle che hannofondato la decisione della Corte d’appello, presentandosi, poi, del tuttogenerica ed assertiva, nella parte in cui ha escluso la formazione delgiudicato, senza addure argomenti che potessero contrastare quellidella Corte d’appello e senza neppure riportare il contenuto delladecisione del Tribunale, ritenuta priva di statuizioni sulla validità delcontratto, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.6.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenutoconto che l’intimato non si è difeso con controricorso.7.

In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto.

P.Q.M15 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026la Cortedichiara inammissibile il ricorso;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civileil 07/01/2026Il PresidenteLuigi Abete16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’avv. dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti 11,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;ricorrentecontroCentro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legalerappresentante pro tempore;intimataavverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 860/2024,pubblicata il 27/02/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale diNapoli il 15/05/2014, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito,[OSCURATO:PERSONA]), società prima convenzionata poi accreditataprovvisoriamente presso il S.S.N. per l’erogazione di prestazionisanitarie afferenti alla branca di “cardiologia” in favore degli assistitidell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro (di seguito, ASL),chiedeva ingiungersi a tale Azienda il pagamento di € 41.448,15 oltreinteressi, quale importo della fattura n. 2472 del 05/11/2013 aventead oggetto le prestazioni sanitarie erogate nel mese di ottobre 2013.Il Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo per l’importorichiesto, oltre interessi al tasso legale dal 12/02/2014 sino al soddisfo.L’ASL proponeva opposizione e, costituitosi il CENTROCARDIOLOGICO, preso atto dell’intervenuto pagamento di una partedell’importo richiesto, insisteva per il pagamento dell’importo residuo.Con sentenza n. 483/2019, pubblicata il 14/01/2019, il Tribunaleaccoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocava ildecreto ingiuntivo opposto, condannando la ASL al pagamentodell’importo di € 21.866,81, oltre gli interessi legali dal 12/02/2014 alsoddisfo.In particolare, il Tribunale osservava quanto segue: il CENTRODIAGNOSTICO aveva riconosciuto il pagamento parziale, sicché lacontroversia riguardava il residuo importo di € 21.866,81, in relazioneal quale il creditore aveva dimostrato il diritto al pagamento deicompensi, depositando il contratto per l’anno 2013 le distinteriepilogative contabili e le fatture trasmesse, mentre nessuna prova erastata fornita dall’ASL in ordine al superamento della COM (capacitàoperativa massima); in ogni caso, dalla documentazione depositata dalCENTRO DIAGNOSTICO risultava che il numero delle prestazionieseguite era al di sotto della capacità operativa massima e che, dopoaver ricevuto dall’ASL la PEC del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale veniva2 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026indicata la data presuntiva di esaurimento del tetto di spesa, previstaper il 18/10/2013, a tale data aveva sospeso l’erogazione delleprestazioni in regime di accreditamento; con nota n. 541 del14/01/2014, l’ASL aveva rappresentato che il CENTRO DIAGNOSTICOaveva effettuato prestazioni oltre il 13/10/2013, data in cui era statoindividuato, a consuntivo, il raggiungimento del limite di spesa stabilitoper l’anno 2013 nella branca di Cardiologia, di guisa che invitava ilCentro ad emettere nota di credito per le prestazioni, pari a 317impegnative, effettuate dopo il 13/10/2013 per un importocomplessivo di € 21.866,81; il contratto, all’art. 5 prevedeva che perle prestazioni erogate dopo la data di esaurimento del tetto di spesaindividuata a consuntivo, ma prima di quella preventivamente indicata,il compenso andava determinato con l’applicazione della RTU(regressione tariffaria unitaria), determinata in proporzione alcontributo fornito da ciascun centro allo sforamento del tetto di spesadi macroarea, ma il comprovato inadempimento dell’ASL nelladeterminazione della RTU, non poteva costituire motivo idoneo aparalizzare tout court il diritto del Centro alla remunerazione delleprestazioni rese nel periodo intercorrente tra la data presunta diraggiungimento del tetto di spesa e quella effettiva anteriore allastessa; la documentazione prodotta dall’ASL solo unitamente allamemoria di replica (delibera n. 1202 del 21/7/2014 e relativi allegati)non poteva essere presa in considerazione in quanto tardivamentedepositata.Avverso tale sentenza proponeva appello la ASL e, costituitosil’appellato, la Corte territoriale respingeva l’impugnazione.In ordine al primo motivo di appello, relativo all’onere probatorio inmerito al superamento del tetto di spesa, la Corte d’appello confermavala decisione di merito, richiamando l’orientamento della giurisprudenzadi legittimità, secondo il quale il predetto onere grava sul debitore,3 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elementocostitutivo ma un fatto impeditivo della pretesa creditoria.La Corte d’appello esaminava, inoltre, in modo congiunto irimanenti motivi di gravame, riguardanti tutti gli effetti dellosforamento del tetto di spesa, rilevando che per l’anno 2013, nelcontratto, le parti avevano previsto, al comma 3 dell’art. 5 (rubricato“criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l’ASL dovessecomunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentualeconsuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile diraggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base allaproiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di uneventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodoestivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dettepercentuali di consumo”, stabilendo, poi, due soluzioni per leprestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa. Nell’ipotesicontemplata dal punto a) - ovvero riferita a quando l’esaurimento dellimite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data previstanell’ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall’ASL - per leprestazioni rese occorreva riportare la spesa sanitaria nei limitiinvalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica(RTU), prevista dall’allegato C) alla deliberazione della GiuntaRegionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008, in forza dellaquale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese venivanoridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per ilsuperamento del tetto di branca. Nell’ipotesi contemplata dal punto b)- ovvero riferita a quando l’esaurimento del limite di spesa si verifichia consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (ecomunicata) dall’Asl di esaurimento del limite di spesa – nulla eradovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tettodi spesa.4 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026La stessa Corte evidenziava, poi, che, nel caso di specie, ricorreval’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 5 del contratto, inquanto il [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ricevutodall’ASL la nota in cui veniva comunicato che, sulla scorta dell’attivitàdi monitoraggio effettuata, la data “presuntiva” di superamento deltetto di spesa per la macroarea di Cardiologia sarebbe stata il18/10/2013. Successivamente veniva accertato che l’effettivosuperamento del tetto di spesa si era verificato in data 13/10/2013,con la conseguenza che le prestazioni erogate dal CENTROCARDIOLOGICO tra il 13 e il 18 ottobre 2013, in base al contratto,dovevano essere remunerate secondo il criterio della regressionetariffaria unica (RTU). L’ASL, invece, richiedeva l’integrale restituzionedegli importi corrisposti per le prestazioni rese dal CENTRODIAGNOSICO dal 13 al 18 ottobre 2013, senza procedere alladeterminazione del compenso spettante secondo il criterio dellaregressione tariffaria unica, che non si desumeva neppure dalladelibera n. 1202 del 21/7/2014 (con i relativi allegati), tardivamentedepositata nel giudizio di primo grado, che attestava solo la dataeffettiva del superamento del limite di spesa individuato a consuntivo.In mancanza del provvedimento di applicazione della regressionetariffaria, secondo la Corte d’appello, la remunerazione doveva esserericonosciuta integralmente.La Corte di merito aggiungeva che l’applicazione dell’art. 5 delcontratto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, noneludeva affatto i limiti di spesa, ma stabiliva solo le modalità con lequali quest’ultima doveva procedere per mantenere la spesa sanitariaentro tali limiti, rivelandosi ogni altra soluzione del tutto arbitraria.La Corte riteneva irrilevante anche il riferimento all’art. 5-bis delcontratto (ed alla giurisprudenza di merito che su tale previsione si erapronunciata), giacché quella clausola non si applicava all’anno 2013,5 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026essendo stata inserita solo per i contratti stipulati a partiredall’esercizio 2017, con la previsione dei tetti non più annuali matrimestrali.La stessa Corte evidenziava che l’ASL in comparsa conclusionaleaveva eccepito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva erogato leprestazioni di cardiologia in assenza di contratto, sottoscritto soltantoa fine esercizio 2013 (il 04/11/2013), quindi in epoca successivarispetto all’erogazione delle stesse, con la conseguenza che prima dellasottoscrizione del contratto il CENTRO non poteva pretendere alcunchée, di certo, non la remunerazione delle prestazioni rese extra budget,con la conseguenza che non poteva ritenersi operante neppure ilmeccanismo della regressione tariffaria. L’eccezione veniva, però,ritenuta inammissibile, in quanto il Tribunale si era espresso in ordinealla validità del contratto ed alla sua idoneità a fondare la pretesa delcentro, sicché sarebbe stato necessario formulare uno specifico motivodi appello per porre in dubbio la sua efficacia retroattiva e, comunque,non potendo la relativa questione essere sollevata per la prima voltasolo con la comparsa conclusionale che ha esclusivamente una funzioneriepilogativa.Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.L’intimato non si è difeso con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116,132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,avendo la Corte di Appello, con motivazione illogica, contraddittoria ederronea, rigettato il primo motivo di appello dell’ASL, ritenendo l’onereprobatorio a carico del debitore. Violazione e/o falsa applicazione6 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.»Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116,132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,avendo la Corte di Appello, con motivazione illogica, contraddittoria ederronea, ritenuto infondati gli ulteriori motivi di appello dell’ASL.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 quinquies, 8 sexies e 8octies del D.Lgs. n. 502/1992, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.»Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116,132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,avendo la Corte di Appello erroneamente ritenuto inammissibilel’eccezione dell’ASL di irretroattività del contratto sottoscritto il 4novembre 2013, con conseguente inammissibilità della domanda dipagamento della remunerazione relativa a prestazioni rese nel periodoantecedente. Violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre1923, n. 2440, artt. 16 e 17, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.»2. Il primo motivo di ricorso è in inammissibile.2.1. Com’è noto, in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito o per una errata distribuzione dell’oneredella prova, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo7 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).2.2. Anche il dedotto vizio di motivazione contiene una censurainammissibile.2.2.1. Com’è noto, in virtù della formulazione dell'art. 360 c.p.c.introdotta dalla novella del 2012 non è più consentita l'impugnazioneai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficienteo contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo peril giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto8 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, anche quando la decisione,benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamentodella decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,9 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).2.2.2. Nel caso di specie, nessun vizio di motivazione, come soprainteso, è stato rappresentato dal ricorrente, che ha criticato ladecisione della Corte d’appello, in una parte in cui è chiaramenteaffermato che il mancato superamento del tesso di spesa non è unelemento costitutivo del credito, ma un fatto impeditivo della pretesacreditoria, con l’indicazione, a supporto dell’opinione espressa dellaconforme giurisprudenza di legittimità. Assume rilievo, in tal senso,quanto riportato a p. 6 della sentenza impugnata, ove si legge: «Inordine al primo motivo, relativo all’onere probatorio in merito alsuperamento del tetto di spesa, va rilevato che, secondo l’orientamentoormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il predetto oneregrava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa nonun elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesacreditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass.23324/2018).»2.3. Anche con riferimento alla dedotta violazione delle regole diriparto dell’onere della prova, la censura è da ritenersi inammissibile,essendosi il giudice di merito adeguato all’orientamento di questaCorte, condiviso dal Collegio, senza che la doglianza abbia offertoargomenti per rivedere l’orientamento maturato.In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditataper le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA],il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme dilegge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cuiprova deve essere posta a carico della parte creditrice (strutturasanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suoavvenuto superamento, con conseguente onere della prova ex art.2697 c.c. a carico della parte debitrice e cioè dell’ASL (Cass., Sez. 3,10 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23324del 27/09/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26234 del 16/10/2019; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021; Cass., Sez. 6-2, Ordinanzan. 10182 del 16/04/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29474 del14/11/2024).3. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.3.1. Come evidenziato nell’esaminare il primo motivo di ricorso,devono ritenersi inammissibili le censure riferite agli artt. 115 e 116c.p.c., riferibili alle diverse ipotesi in cui il giudice abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficioal di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).3.2. Nessun vizio di motivazione, da intendersi nei termini sopraevidenziati, è, poi, stato rappresentato, con riferimento alle ragioni chehanno portato la Corte d’appello a ritenere che la fattispecie fossericonducibile all’ipotesi descritta nella prima parte dell’art. 5, comma 3,del contratto stipulato dalle parti.La menzionata Corte ha chiaramente illustrato la ricostruzione nellaspecie operata, statuendo come segue: «A tal proposito, è opportunoribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l’anno 2013, èprevisto, al comma 3 dell’art. 5 (rubricato “criteri di remunerazionedelle prestazioni”), che l’ASL deve comunicare mensilmente a ciascuncentro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti dispesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumodel limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi,ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle struttureerogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di11 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite duesoluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa:nell’ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l’esaurimento dellimite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data previstanell’ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall’Asl, per leprestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabilidel tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale icompensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, perciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamentodel tetto di branca. Nell’ipotesi contemplata dal punto b), ovveroquando l’esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivoin una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata)dall’Asl di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per leprestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa. Inaltri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in dataanteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso delmonitoraggio previsto dall’art. 5 del contratto comporta per l’ASL ildiritto e l’obbligo di applicare la regressione tariffaria; sino a quandoperò il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativaprocedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al qualepartecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria deicentri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere ilpagamento del corrispettivo delle prestazioni rese. Nel caso di speciericorre l’ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 5 comma 3° del contratto,in quanto il [OSCURATO:PERSONA], in data 9 ottobre 2013, avevaricevuto tramite p.e.c. dall’Asl nota recante prot. n. 51528/13 in cuiveniva affermato che, sulla scorta dell’attività di monitoraggioeffettuata, la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa perla macroarea “cardiologia” sarebbe stata il 18 ottobre 2013, con laconseguenza che tutte le prestazioni erogate dopo quella data non12 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026sarebbero state remunerate. Solo successivamente si è accertato chel’effettivo superamento si era invece verificato in data 13 ottobre 2013,come si desume dalla circolare prot. n. 60675 del 20.11.2013. Quindi,le prestazioni erogate dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 13 ed il 18ottobre 2013, in base all’art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulatotra le parti per l’anno 2013, andavano remunerate, salva l’applicazione,“a tutte le prestazioni di quella ASL/branca erogate dall’inizio dell’annofino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”,della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall’allegato C)alla deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1268 del24 luglio 2008. …»La disciplina negoziale ritenuta applicabile alla fattispecie èchiaramente indicata in modo da far comprendere in modo inequivocole ragioni della decisione sul punto assunta.3.3. La ritenuta violazione di legge, infine, è affermata sulla basedi tre ordini di valutazioni (prestazioni erogate dopo l’esaurimento deltetto di spesa, assenza per l’ASL dell’onere di deliberare la misura dellaregressione tariffaria, rilevanza della delibera n. 1202/2014 con laquale si è deciso di non retribuire le prestazioni oltre la data del18/10/2013), fondate tutte sul presupposto in fatto, semplicementeaffermato, che le prestazioni oggetto di giudizio fossero riguardanti ilperiodo successivo alla data di superamento del tetto di spesa previstoper il 2013, ricondotta dal ricorrente al 18/10/2013, mentre invece lasentenza impugnata ha affermato che dalla documentazione offertaemergeva che le prestazioni in questioni riguardavano il periodocompreso tra il 13/10/2013, data di effettivo superamento del tetto dispesa come accertato a consuntivo, e il 18/10/2013, data di presuntosuperamento del tetto di spesa presuntivamente indicato dalla ASL.La censura, dunque, non critica l’interpretazione delle norme o delleclausole contrattuali operata dalla Corte d’appello, ma prospetta una13 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026diversa situazione di fatto rispetto a quella accertata dal giudice dimerito, peraltro sulla base di mere asserzioni, come tali generiche eindimostrate.La doglianza, dunque, non attinge la ratio decidendi, ma sulla basedi una diversa ricostruzione in fatto, genericamente dedotta,contrappone alla decisione impugnata una diversa soluzione dellacontroversia, così operando una censura che si rivela in un “nonmotivo”, privo del requisito di specificità, richiesto dall’art. 366, comma1, n. 4, c.p.c.4. Anche le censure veicolate dal terzo motivo di ricorso sonoinammissibili.4.1. Valgono gli stessi argomenti sopra illustrati in ordine allainammissibilità delle censure riferite agli artt. 115 e 116 c.p.c., riferibilialle diverse ipotesi in cui il giudice abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementidi prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774del 01/03/2022).4.2. Nessun vizio di motivazione è, poi ravvisabile, nella decisioneimpugnata, con riferimento alle ragioni che hanno portato la Corted’appello a ritenere inammissibile la doglianza riferita alla nullità dellepattuizioni contenute nel contratto stipulato dalle partisuccessivamente all’erogazione delle prestazioni, avendo la Cortechiaramente illustrato i motivi posti a fondamento di tale conclusione,nei termini di seguito riportati: «Tale questione è inammissibile inquanto il Tribunale si è espresso in ordine alla validità del contratto edalla sua idoneità a fondare la pretesa del centro, sicché sarebbe statonecessario formulare uno specifico motivo di appello per porre in14 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026dubbio la sua efficacia retroattiva e, comunque, non potendo la relativaquestione essere sollevata per la prima volta solo con la comparsaconclusionale che ha esclusivamente una funzione riepilogativa.»4.3. Ove ha dedotto la violazione di legge, in ragione della ritenutanullità del contratto, il [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato inordine alla ritenuta nullità, senza tenere conto che la Corte d’appelloha fondato la decisione sulla base di un’altra constatazione, dalmomento che ha ritenuto che il Tribunale avesse ritenuto la validità delcontratto con una statuizione oramai passata in giudicato perché nonoggetto di alcun motivo di gravame. In ordine a tale questione la parteha solo assertivamente affermato che non vi era stata alcuna pronunciadel Tribunale in merito alla validità del contratto e alla sua idoneità afondare la pretesa del [OSCURATO:PERSONA].La doglianza, dunque, non ha attinto specificamente la ratiodecidendi, poiché ha affrontato questioni diverse da quelle che hannofondato la decisione della Corte d’appello, presentandosi, poi, del tuttogenerica ed assertiva, nella parte in cui ha escluso la formazione delgiudicato, senza addure argomenti che potessero contrastare quellidella Corte d’appello e senza neppure riportare il contenuto delladecisione del Tribunale, ritenuta priva di statuizioni sulla validità delcontratto, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenutoconto che l’intimato non si è difeso con controricorso.7. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto. P.Q.M15 di 16Numero registro generale 21614/2024Numero sezionale 15/2026Numero di raccolta generale 9010/2026Data pubblicazione 10/04/2026la Cortedichiara inammissibile il ricorso;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civileil 07/01/2026Il PresidenteLuigi Abete16 di 16
Decreto Cassazione n. 09010/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris