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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 26018/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 1164/2025 CC - 17/06/2025 R.G.N. 14422/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione, richiamando a tal fine anche i motivi nuovi presentati in data 22/05/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 41458 del 17/10/2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, senza articolare specifici motivi di ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di errore di fatto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26018/2025 Roma, lì, 15/07/2025 (Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024; Sez. 5, n. 29240 del 25/06/2018) e deducendo complessivamente la ricorrenza di un errore di fatto con riferimento in particolare: - alla valutazione della responsabilità del ricorrente per il fatto associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ancorata esclusivamente alla valutazione dei c.d. reati fine o scopo, ovvero il narcotraffico concorsuale, facendo così discendere un concorso formale di reati (narcotraffico consortile e narcotraffico concorsuale per singoli episodi e così ponendo due volte la stessa condotta a carico del ricorrente; - alla omessa considerazione della intervenuta assoluzione del Giorgi, come emerge a pag. 71 della decisione della Sesta sezione penale, obliterando due profili e in particolare l’effetto trainante della assoluzione del Giorgi rispetto alla posizione del Mammoliti e la conseguente interruzione del vincolo posto a base del giudizio circa la sussistenza del narcotraffico organizzato; - all’aver posto a carico del ricorrente il rapporto con il Giorgi, mentre invece doveva essere riferito ad altri, come emerge chiaramente dal terzo capoverso di pag. 71;- all’avere la Sesta sezione obliterato la circostanza che “non era il [OSCURATO:PERSONA] il soggetto operativamente collocabile sullo scenario dei fatti“ (pag. 5 del ricorso); - al contraddittorio riferimento al ruolo dello Scarfone, che aveva ottenuto un annullamento quanto al capo a) della rubrica, mentre invece in sentenza si sostiene che lo Scarfone avrebbe fatto parte proprio dell’organigramma del quale era stato ritenuto parte anche il [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo una evidente “aporia tra il fatto e le sue conclusioni” (pag.6 del ricorso); - all’erroneo riferimento, senza motivazione alcuna nonostante gli specifici motivi con devoluzione del tema da parte del Mammoliti, al narcotraffico concorsuale quanto tenuto conto della brevità dei presunti rapporti con i correi, omettendo di indicare il “dato di merito (QUID) afferente il ruolo di organizzatore posto a carico del deducente” (pag. 6 del ricorso), senza alcun elemento da cui poter effettivamente ritenere riscontrata tale conclusione, senza che sia possibile comprendere come mai sul punto il ricorso del Mammoliti sia stato disatteso; - alla mancata considerazione delle “addotte sentenze assolutorie relative agli episodi di narcotraffico il cui utilizzo dialettico è stato il seguente: da un canto servivano a mantenere dialetticamente in vita gli addebiti mossi al ricorrente; dall’altro, ove caducati giudizialmente, non spiegavano alcun effetto (in positivo) nei confronti del deducente” (pag. 7 del ricorso); - all’ ”errore poi ampliatosi in ordine al rigetto della questione di inutilizzabilità delle captazioni e di cui al ricorso principale; e ciò poiché si sarebbero dovuti indicare gli elementi giustificativi della ritenta infondatezza” (pag. 7 del ricorso); - all’ ”errore degli errori” (pag. 7 del ricorso) che nella prospettazione della difesa si deve riscontrare a pag. 39 della sentenza quando la Corte di cassazione ha escluso la possibilità di uno scrutinio specifico su ogni intercettazione posta a carico del ricorrente “perché si sarebbe incorsi nel vizio del trascurando il contesto rivelato delle indagini” (pag.7 del ricorso), affermazione questa del tutto astratta poiché il contesto è un dato investigativo e non probatorio, né processuale e “poiché la disarticolazione del ragionamento che giunge alla delibazione sulla responsabilità non può mai essere generalizzato, estendendosi disinvoltamente da un ricorrente all’altro, essendo soggettiva la posizione, essendo soggettivo il ricorso, soggettiva la motivazione, soggettivo il vizio denunciato, soggettivo l’addebito, soggettiva la qualificazione degli elementi posti a carico del Mammoliti” (pagg. 7 e 8 del ricorso).

3. I difensori del ricorrente in data 22/05/2025 hanno depositato motivi nuovi, con i quali hanno richiamato: - l’intervenuta assoluzione del ricorrente dai singoli episodi di narcotraffico e ciò nonostante tali elementi, come già evidenziato con il motivo principale, venivano ritenuti indicativi della ricorrenza della ipotesi contestata ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; - il passaggio in giudicato dell’assoluzione nel merito per i singoli reati, sicché la Corte di cassazione ha errato nell’affermare la responsabilità del ricorrente sulla scorta di un presupposto di segno contrario a quello per cui è stato espresso il giudizio di condanna; - la prospettazione della difesa sul punto era stata completa, atteso che il Mammoliti aveva dedotto l’insussistenza degli elementi del narcotraffico associato e di quello meramente individuale ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990; - la necessità che in questa sede venga valutato “in che termini si ponga l’assoluzione di cui appena detto, rispetto alla casistica afferente il soggetto in esame“ (pag. 2 dei motivi nuovi); - l’accertamento incidentale in questione avrebbe dovuto condurre la Sesta sezione a trarne specifiche conseguenze.

In conclusione, la difesa ha sostenuto che è evidente sia l’errore percettivo che quello di giudizio atteso che: “viene infatti dato per scontato che il narcotraffico attribuito al ricorrente si sia evoluto in termini territoriali; sicché il Mammoliti è divenuto un associato grazie alla attività che, invece aveva escluso per tabulas, la sua personale responsabilità” (ag. 4 dei motivi nuovi); la aporia è visibile e immediata.

Infine, si è richiamato quanto già affermato in ordine “alle interlocuzioni e inferenze processuali tra la posizione del Deducente e quella degli altri suoi presunti correi”.

La Corte di cassazione non aveva tenuto conto del “devolutum impugnatorio, così costringendo anche i terzi a patire le conseguenze del presunto operato del deducente; una situazione paradossale, posto il breve periodo di tempo circa i fatti rubricati e l’assenza degli elementi costitutivi del narco traffico sociale“ (pag. 5 dei motivi nuovi).

4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto, in assenza tra l’altro di specifica articolazione per motivi puntuali, con argomentazioni manifestamente infondate.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con principio esattamente pertinente per il caso in esame che si intende ribadire, che, è inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], 273779-01).

2. [OSCURATO:PERSONA], non solo non ha articolato i motivi specificamente, evidenziando con puntualità e precisione le proprie doglianze, ma si è di fatto limitato a ripercorrere progressivamente la motivazione della sentenza della Corte di cassazione sostanzialmente lamentandosi, tra l’altro in modo del tutto generico e aspecifico, del mancato accoglimento dei motivi di ricorso e conseguentemente delle proprie argomentazioni difensive, senza mai realmente evidenziare la ricorrenza di un errore percettivo di fatto quale presupposto del ricorso straordinario proposto.

3. E’ bene sottolineare, in tal senso, che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, sui presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità.

Si deve, invece, escludere che il ricorso straordinario possa, anche se sfruttando la chiave di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità, come avvenuto nel caso in esame.

Per questa ragione, prima dell'approfondimento del contenuto di un ricorso formalmente presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'atto va interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, appunto, di un ricorso pieno contro la prima decisione di cassazione.

4. Se, come nel caso in esame, all'esito di tale delibazione, il ricorso in quanto tale risulta avere il contenuto di una piena impugnazione della originaria decisione di legittimità dovrà essere dichiarato del tutto inammissibile quale impugnazione non ammessa dall'ordinamento.

A fronte di tale radicale irricevibilità dell'atto, non rileva neanche che in esso possano esservi anche delle segnalazioni di errori che, di per sé, avrebbero potuto fondare un regolare ricorso straordinario, non venendo meno la caratterizzazione dell'atto quale nuova impugnazione.

Una tale previa delibazione, di norma, non ha un momento separato, ma finisce per corrispondere alla attività di verifica del contenuto del ricorso.

Invece, in un caso come quello di specie, la diversità dei due momenti, la qualificazione del ricorso e, poi, il suo esame in concreto, non può che essere del tutto evidente.

4.1. In tal senso assolutamente univoca è la modalità di articolazione del ricorso, in mancanza di un reale motivo di critica teso ad evidenziare la ricorrenza di un errore di fatto.

L’impugnazione, infatti, si caratterizza per avere semplicemente richiamato in esordio la ricorrenza di un errore di fatto, senza individuarne contenuto, conseguenze e portata, limitandosi a ripercorrere punto per punto la parte della motivazione relativa al Mammoliti sostanzialmente contestandone il contenuto e ritenendola erronea per non aver accolto le prospettazioni difensive quanto alla configurazione del concorso definito “sociale” ed alla valutazione probatoria dello stesso, ritenuta non corretta perché basata anche sui reati fine, senza considerare asseritamente la posizione di altri concorrenti o l’esito del giudizio rispetto agli stessi, che nella prospettazione della difesa, con argomentazione del tutto generica ed aspecifica, inciderebbe sulla distinta posizione del Mammoliti, senza tuttavia tener conto della più ampia ed approfondita considerazione della posizione dello stesso effettuata dalla sentenza impugnata e contro la quale si ricorre senza effettivamente evidenziare la ricorrenza di un errore di fatto.

4.2. L’esito della delibazione dimostra all’evidenza che si tratta di un nuovo ricorso "ordinario", peraltro ampiamente caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova (documentali e dichiarative), che di per sé non rientrerebbero neanche nei motivi ammessi dall'art. 606 cod. proc. pen. per il "primo" ricorso (come evidenziato, a mero titolo esemplificativo, nella motivazione della sentenza impugnata dalle pagg. 25 e segg., quanto alla ricorrente eccezione, riproposta anche in questa sede, quanto alla ricostruzione del reato associativo sulla base dei reati c.d. scopo ed alla utilizzabilità delle intercettazioni, temi ampiamente considerati dalla sentenza avverso la quale è stato proposto l’odierno ricorso).

4.3. In tal senso il Procuratore generale ha correttamente osservato che: ”I deficit così dedotti si traducono in asseriti errori di diritto ed errori nell’apprezzamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione ovvero in contestazioni delle valutazioni giuridiche, certamente dissonanti rispetto alle aspettative del ricorrente, ma che non paiono integrare le sviste o gli equivoci sensoriali che rendono esperibile il rimedio invocato”.

La non riconoscibilità dell'impugnazione quale ricorso straordinario la rende intrinsecamente inammissibile ed esime da una pedissequa parcellare valutazione dei suoi contenuti alla ricerca di eventuali deduzioni che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5.

Anche i motivi nuovi sono inammissibili; in tal senso deve essere applicato il principio già enunciato da questa Corte secondo il quale l’inammissibilità dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (ex multis, Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01).

6. Conseguentemente va disposta la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo tenuto conto dei motivi dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/06/2025. [OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 1164/2025 CC - 17/06/2025 R.G.N. 14422/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione, richiamando a tal fine anche i motivi nuovi presentati in data 22/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 41458 del 17/10/2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, senza articolare specifici motivi di ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di errore di fatto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26018/2025 Roma, lì, 15/07/2025 (Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024; Sez. 5, n. 29240 del 25/06/2018) e deducendo complessivamente la ricorrenza di un errore di fatto con riferimento in particolare: - alla valutazione della responsabilità del ricorrente per il fatto associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 ancorata esclusivamente alla valutazione dei c.d. reati fine o scopo, ovvero il narcotraffico concorsuale, facendo così discendere un concorso formale di reati (narcotraffico consortile e narcotraffico concorsuale per singoli episodi e così ponendo due volte la stessa condotta a carico del ricorrente; - alla omessa considerazione della intervenuta assoluzione del Giorgi, come emerge a pag. 71 della decisione della Sesta sezione penale, obliterando due profili e in particolare l’effetto trainante della assoluzione del Giorgi rispetto alla posizione del Mammoliti e la conseguente interruzione del vincolo posto a base del giudizio circa la sussistenza del narcotraffico organizzato; - all’aver posto a carico del ricorrente il rapporto con il Giorgi, mentre invece doveva essere riferito ad altri, come emerge chiaramente dal terzo capoverso di pag. 71;- all’avere la Sesta sezione obliterato la circostanza che “non era il [OSCURATO:PERSONA] il soggetto operativamente collocabile sullo scenario dei fatti“ (pag. 5 del ricorso); - al contraddittorio riferimento al ruolo dello Scarfone, che aveva ottenuto un annullamento quanto al capo a) della rubrica, mentre invece in sentenza si sostiene che lo Scarfone avrebbe fatto parte proprio dell’organigramma del quale era stato ritenuto parte anche il [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo una evidente “aporia tra il fatto e le sue conclusioni” (pag.6 del ricorso); - all’erroneo riferimento, senza motivazione alcuna nonostante gli specifici motivi con devoluzione del tema da parte del Mammoliti, al narcotraffico concorsuale quanto tenuto conto della brevità dei presunti rapporti con i correi, omettendo di indicare il “dato di merito (QUID) afferente il ruolo di organizzatore posto a carico del deducente” (pag. 6 del ricorso), senza alcun elemento da cui poter effettivamente ritenere riscontrata tale conclusione, senza che sia possibile comprendere come mai sul punto il ricorso del Mammoliti sia stato disatteso; - alla mancata considerazione delle “addotte sentenze assolutorie relative agli episodi di narcotraffico il cui utilizzo dialettico è stato il seguente: da un canto servivano a mantenere dialetticamente in vita gli addebiti mossi al ricorrente; dall’altro, ove caducati giudizialmente, non spiegavano alcun effetto (in positivo) nei confronti del deducente” (pag. 7 del ricorso); - all’ ”errore poi ampliatosi in ordine al rigetto della questione di inutilizzabilità delle captazioni e di cui al ricorso principale; e ciò poiché si sarebbero dovuti indicare gli elementi giustificativi della ritenta infondatezza” (pag. 7 del ricorso); - all’ ”errore degli errori” (pag. 7 del ricorso) che nella prospettazione della difesa si deve riscontrare a pag. 39 della sentenza quando la Corte di cassazione ha escluso la possibilità di uno scrutinio specifico su ogni intercettazione posta a carico del ricorrente “perché si sarebbe incorsi nel vizio del trascurando il contesto rivelato delle indagini” (pag.7 del ricorso), affermazione questa del tutto astratta poiché il contesto è un dato investigativo e non probatorio, né processuale e “poiché la disarticolazione del ragionamento che giunge alla delibazione sulla responsabilità non può mai essere generalizzato, estendendosi disinvoltamente da un ricorrente all’altro, essendo soggettiva la posizione, essendo soggettivo il ricorso, soggettiva la motivazione, soggettivo il vizio denunciato, soggettivo l’addebito, soggettiva la qualificazione degli elementi posti a carico del Mammoliti” (pagg. 7 e 8 del ricorso). 3. I difensori del ricorrente in data 22/05/2025 hanno depositato motivi nuovi, con i quali hanno richiamato: - l’intervenuta assoluzione del ricorrente dai singoli episodi di narcotraffico e ciò nonostante tali elementi, come già evidenziato con il motivo principale, venivano ritenuti indicativi della ricorrenza della ipotesi contestata ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; - il passaggio in giudicato dell’assoluzione nel merito per i singoli reati, sicché la Corte di cassazione ha errato nell’affermare la responsabilità del ricorrente sulla scorta di un presupposto di segno contrario a quello per cui è stato espresso il giudizio di condanna; - la prospettazione della difesa sul punto era stata completa, atteso che il Mammoliti aveva dedotto l’insussistenza degli elementi del narcotraffico associato e di quello meramente individuale ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990; - la necessità che in questa sede venga valutato “in che termini si ponga l’assoluzione di cui appena detto, rispetto alla casistica afferente il soggetto in esame“ (pag. 2 dei motivi nuovi); - l’accertamento incidentale in questione avrebbe dovuto condurre la Sesta sezione a trarne specifiche conseguenze. In conclusione, la difesa ha sostenuto che è evidente sia l’errore percettivo che quello di giudizio atteso che: “viene infatti dato per scontato che il narcotraffico attribuito al ricorrente si sia evoluto in termini territoriali; sicché il Mammoliti è divenuto un associato grazie alla attività che, invece aveva escluso per tabulas, la sua personale responsabilità” (ag. 4 dei motivi nuovi); la aporia è visibile e immediata. Infine, si è richiamato quanto già affermato in ordine “alle interlocuzioni e inferenze processuali tra la posizione del Deducente e quella degli altri suoi presunti correi”. La Corte di cassazione non aveva tenuto conto del “devolutum impugnatorio, così costringendo anche i terzi a patire le conseguenze del presunto operato del deducente; una situazione paradossale, posto il breve periodo di tempo circa i fatti rubricati e l’assenza degli elementi costitutivi del narco traffico sociale“ (pag. 5 dei motivi nuovi). 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto, in assenza tra l’altro di specifica articolazione per motivi puntuali, con argomentazioni manifestamente infondate. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con principio esattamente pertinente per il caso in esame che si intende ribadire, che, è inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], 273779-01). 2. [OSCURATO:PERSONA], non solo non ha articolato i motivi specificamente, evidenziando con puntualità e precisione le proprie doglianze, ma si è di fatto limitato a ripercorrere progressivamente la motivazione della sentenza della Corte di cassazione sostanzialmente lamentandosi, tra l’altro in modo del tutto generico e aspecifico, del mancato accoglimento dei motivi di ricorso e conseguentemente delle proprie argomentazioni difensive, senza mai realmente evidenziare la ricorrenza di un errore percettivo di fatto quale presupposto del ricorso straordinario proposto. 3. E’ bene sottolineare, in tal senso, che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. ha carattere di "straordinarietà" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, sui presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità. Si deve, invece, escludere che il ricorso straordinario possa, anche se sfruttando la chiave di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità, come avvenuto nel caso in esame. Per questa ragione, prima dell'approfondimento del contenuto di un ricorso formalmente presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'atto va interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, appunto, di un ricorso pieno contro la prima decisione di cassazione. 4. Se, come nel caso in esame, all'esito di tale delibazione, il ricorso in quanto tale risulta avere il contenuto di una piena impugnazione della originaria decisione di legittimità dovrà essere dichiarato del tutto inammissibile quale impugnazione non ammessa dall'ordinamento. A fronte di tale radicale irricevibilità dell'atto, non rileva neanche che in esso possano esservi anche delle segnalazioni di errori che, di per sé, avrebbero potuto fondare un regolare ricorso straordinario, non venendo meno la caratterizzazione dell'atto quale nuova impugnazione. Una tale previa delibazione, di norma, non ha un momento separato, ma finisce per corrispondere alla attività di verifica del contenuto del ricorso. Invece, in un caso come quello di specie, la diversità dei due momenti, la qualificazione del ricorso e, poi, il suo esame in concreto, non può che essere del tutto evidente. 4.1. In tal senso assolutamente univoca è la modalità di articolazione del ricorso, in mancanza di un reale motivo di critica teso ad evidenziare la ricorrenza di un errore di fatto. L’impugnazione, infatti, si caratterizza per avere semplicemente richiamato in esordio la ricorrenza di un errore di fatto, senza individuarne contenuto, conseguenze e portata, limitandosi a ripercorrere punto per punto la parte della motivazione relativa al Mammoliti sostanzialmente contestandone il contenuto e ritenendola erronea per non aver accolto le prospettazioni difensive quanto alla configurazione del concorso definito “sociale” ed alla valutazione probatoria dello stesso, ritenuta non corretta perché basata anche sui reati fine, senza considerare asseritamente la posizione di altri concorrenti o l’esito del giudizio rispetto agli stessi, che nella prospettazione della difesa, con argomentazione del tutto generica ed aspecifica, inciderebbe sulla distinta posizione del Mammoliti, senza tuttavia tener conto della più ampia ed approfondita considerazione della posizione dello stesso effettuata dalla sentenza impugnata e contro la quale si ricorre senza effettivamente evidenziare la ricorrenza di un errore di fatto. 4.2. L’esito della delibazione dimostra all’evidenza che si tratta di un nuovo ricorso "ordinario", peraltro ampiamente caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova (documentali e dichiarative), che di per sé non rientrerebbero neanche nei motivi ammessi dall'art. 606 cod. proc. pen. per il "primo" ricorso (come evidenziato, a mero titolo esemplificativo, nella motivazione della sentenza impugnata dalle pagg. 25 e segg., quanto alla ricorrente eccezione, riproposta anche in questa sede, quanto alla ricostruzione del reato associativo sulla base dei reati c.d. scopo ed alla utilizzabilità delle intercettazioni, temi ampiamente considerati dalla sentenza avverso la quale è stato proposto l’odierno ricorso). 4.3. In tal senso il Procuratore generale ha correttamente osservato che: ”I deficit così dedotti si traducono in asseriti errori di diritto ed errori nell’apprezzamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione ovvero in contestazioni delle valutazioni giuridiche, certamente dissonanti rispetto alle aspettative del ricorrente, ma che non paiono integrare le sviste o gli equivoci sensoriali che rendono esperibile il rimedio invocato”. La non riconoscibilità dell'impugnazione quale ricorso straordinario la rende intrinsecamente inammissibile ed esime da una pedissequa parcellare valutazione dei suoi contenuti alla ricerca di eventuali deduzioni che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Anche i motivi nuovi sono inammissibili; in tal senso deve essere applicato il principio già enunciato da questa Corte secondo il quale l’inammissibilità dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (ex multis, Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01). 6. Conseguentemente va disposta la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo tenuto conto dei motivi dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2025. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris