CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 30845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel.Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 13777/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] NPL 2017, società a responsabilità limitata unipersonale e per essa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) elettivamente domiciliati in Roma al [OSCURATO:PERSONA] 16 ,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr.312/2019 della Corte d’ Appello di Palermo depositata in data 19/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’ Appello di Palermo, con sentenza del 19/2/2019, ha rigettato il gravane proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla società e dai soci in proprio al decreto ingiuntivo nr 1905/12 del 01/6/1012 con il quale era stato ingiunto agli appellanti il pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] spa (successivamente incorporato in [OSCURATO:PERSONA]) della somma di € 66.498,64, oltre interessi, quale saldo negativo del conto affidato nr.5447. 1.1. La Corte ha osservato: a) che non poteva configurarsi la litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello promosso dagli appellanti davanti al Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello, avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito relativo al rapporto di conto corrente nr 5447 tenendo conto dell’applicazione degli interessi ultralegali, competenze e cms in assenza di pattuizioni e interessi usurari, essendo stato quest’ultimo procedimento definito con sentenza passata in giudicato; b) che in punto di accertamento del contratto di conto corrente, della pattuizione degli interessi ultralegali, delle competenze e della CMS si era formato il giudicato con la sentenza del Tribunale di Patti che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito della Banca; c) che il disconoscimento, contenuto nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, del contratto allegato dalla Banca nel ricorso non era stato espresso in modo chiaro e specifico ed in ogni caso i documenti erano già stati riconosciuti ex art 219, 2° comma cpc nel procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Patti; d) che il [OSCURATO:PERSONA] spa aveva in quel giudizio rinunciato alla sola domanda riconvenzionale sicché, essendosi realizzata una causa di estinzione, ben poteva agire nuovamente per ottenere il pagamento del saldo del c/c 5447. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi; Enrold NPL 2017 e [OSCURATO:PERSONA] spa hanno svolto difese mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc , 189, 190 cpc, 11 e ss preleggi e art. 1362 cc e segg. cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 e 4 cpc , per non avere la Corte territoriale, preso atto della rinuncia da parte della Banca della domanda riconvenzionale nell’ambito del giudizio promosso dai correntisti presso il Tribunale di Patti, dichiarato l’improcedibilità della stessa domanda, proposta attraverso la richiesta di provvedimento monitorio, per ottenere il pagamento del saldo del c/c 5447. 2.I motivi sono infondati. 2.1 Risulta dagli atti (e le circostanze sono pacifiche): a) che gli odierni ricorrenti adirono il Tribunale di Patti per ottenere l’accertamento dell’insussistenza di alcun debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in dipendenza del rapporto di conto corrente nr 5447, con condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e in subordine alla riduzione delle pretese; b) che in quel giudizio si costituì il [OSCURATO:PERSONA] contestando le avverse domande e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento della somma di € 54.512 quale saldo maturato sul c/c nr 5447; c) che il Tribunale di Patti con sentenza, poi passata in giudicato, del 15/4/2013 rigettò la domanda di accertamento negativo del credito proposta dai correntisti ed, in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca, dichiarò cessata la materia del contendere in conseguenza della ritenuta rinuncia implicita della domanda desunta dalla mancata riproposizione della stessa nelle comparse conclusionali; d) che nelle more del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Patti il [OSCURATO:PERSONA] spa chiese ed ottenne decreto ingiuntivo per le medesime causali della domanda riconvenzionale che ha dato origine al contenzioso giunto in Cassazione. 2.2. Ciò premesso , appare opportuno rimarcare che , secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass.28146/2013 e 4837/2019). 2.3. E’ stato, quindi, precisato che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art.306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (cfr. Cass. 1439/2002, 140/2002 e 2572/1998). 2.4.L’accertamento se oggetto della dichiarazione di rinuncia siano gli atti, l’azione o la domanda è incensurabile in Cassazione ove logicamente e congruamente motivato (cfr. Cass nr 2647/2003 e 21685/2005). 2.5. Sotto altro profilo va puntualizzato che la giurisprudenza di questa Corte è chiarissima nell'escludere l'efficacia di giudicato sostanziale alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere: fin da Cass. Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048 (richiamata nel controricorso) è stato composto un contrasto tra le sezioni semplici con affermazione del principio per il quale, nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere - la quale costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione dei giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio - determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo ed appunto sul venire meno dell'interesse a proseguire quello specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa(cfr. 12887/2009, 7185/2010 e 17312/2015). 2.6. Nel caso di specie la Corte, nel ritenere che la condotta processuale del [OSCURATO:PERSONA] fosse da ricondurre alla rinuncia alla domanda che ha dato luogo ad una pronuncia, sostanzialmente estintiva, di cessazione della materia del contendere riconoscendo al rinunciante la possibilità di agire nuovamente per il recupero del proprio credito, ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi. 3 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.112, 39, 324 e 2909 cpc in relazione all’art 324 cpc per non avere la Corte applicato la disciplina della litispendenza che è preesistente al giudicato. 3.1. La censura è infondata in quanto la dichiarazione di litispendenza presuppone che due procedimenti siano in corso anche in gradi diversi, mentre non può parlarsi di litispendenza, come correttamente evidenziato dall’impugnata sentenza, che quindi ha espressamente statuito sulla questione, quando uno dei due procedimenti sia stato definito; è configurabile in tal caso l’exeptio rei iudicatae. 4. Il quarto motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cc, 11 e ss preleggi e art. 1362, 1832 e segg. cc, 2697 cc e segg. cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 e 4, per avere la Corte distrettuale ritenuto coperte da giudicato le questioni in fatto e in diritto oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto sovrapponibili a quelle fatte valere nel precedente giudizio di accertamento quando invece gli opponenti avevano chiesto il ricalcolo del saldo tenendo conto non solo della esclusione degli interessi ultralegali e della CMS ma anche di atti di disposizioni non autorizzate. 4.1.Il motivo è inammissibile. 4.2. La Corte ha ritenuto essersi formato il giudicato esterno su tutte le questioni sollevate dalla società e dai soci nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, anche sui dedotti atti di disposizione non autorizzati, affermando che “ … Nell’appello non viene in alcun modo chiarito in cosa consisterebbe la diversità tra le questioni trattate nei due giudizi, giacchè anche il petitum è il medesimo, avendo gli appellanti riproposto persino la domanda subordinata di riduzione del credito vantato dalla banca attraverso l’eliminazione di operazioni asseritamente non autorizzate”. 4.3. La censura è aspecifica in quanto non si confronta con tale ratio decidendi. 5.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cc, 11 e ss preleggi e art. 1362,112, 114 115 214 cpc , 2697 cc e segg. cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 e 4; argomentano che, da un lato, la Corte non aveva accertato che i documenti allegati alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo corrispondessero a quelli versati nel processo di accertamento negativo del credito e, dall’altro lato, il disconoscimento dei documenti nel libello introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, presentava i caratteri della determinatezza e specificità. 5.1.Anche tale motivo è inammissibile. 5.2. Va fatta applicazione del principio secondo cui, ove la motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione inutilmente impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4738/2022, 22697 / 2021; Cass. SU, n. 10012/2021; 3194 / 2021;15075 / 2018;18641 / 2017; 15350/2017). 5.3. Nella fattispecie una delle ragioni fondanti la decisione della Corte distrettuale è l’accertata formazione del giudicato anche sulla esistenza del contratto di conto corrente, oggetto di disconoscimento, nel quale risultavano pattuiti gli interessi ultralegali, le competenze e la cms. 5.4.Il mancato accoglimento della censura concernente il giudicato rende inammissibile, per carenza di interesse, la doglianza che investe la diversa ratio decidendi del disconoscimento dei contratti prodotti dalla banca. 6.Il sesto motivo, che denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cpc è inammissibile in quanto non si traduce in una vera e propria censura ma è un semplice auspicio alla revisione del regime delle spese in caso di accoglimento degli altri motivi. 7.Conclusivamente il ricorso va rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in € 5.200 di cui € 200 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da par