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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20021/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il difensore della parte civile, avv.Ruggeri, ha fatto pervenire memoria scritta, con cui n."," ha richiesto declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, conclusioni e nota spese.

Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito per un accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Messina del 25 marzo 2022, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Messina del 4 novembre 2021, che a sua volta aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv.,493 cod. pen. - in relazione all'art. 479 cod. pen. - e di cui agli artt. 81 cpv.,619 cod. pen., commessi ad Itala il 25 e il 31 ottobre 2018 in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Gli addebiti attengono alla falsa attestazione di aver affisso alla porta d'ingresso dello stabile d'indirizzo un avviso di mancato recapito di una raccomandata per temporanea assenza del destinatario, e, poi, di aver affisso alla porta d'ingresso la raccomandata medesima, nonché alla mancata consegna della corrispondenza diretta al destinatario stesso, [OSCURATO:PERSONA]. 1.Con un primo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto vizio di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e mancanza, apparenza, incongruità, inadeguatezza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto con l'atto di appello il Cacopardo, addetto ai recapiti postali, aveva invocato l'assoluzione per l'avvenuta dimostrazione dell'esistenza di una "prassi di consegna" della posta, concordata con il destinatario, [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva a sua volta riconosciuto, in virtù della quale la corrispondenza spedita a quest'ultimo avrebbe dovuto essere consegnata al di lui nipote [OSCURATO:PERSONA], presso la bottega di quest'ultimo, pur distante ma facilmente accessibile, a differenza del sito di destinazione, la casa del denunciante, ubicata in zona impervia.

Non solo, ma la Corte territoriale ha affermato che sussista comunque la commissione dei reati benchè sia emerso, per un verso, che il Maisano avesse convenuto tali modalità con l'imputato (e con i postini che lo avevano preceduto) per essere agevolato nel recapito della posta - salvo smentirlo in un secondo tempo - e, per altro verso, che il medesimo le avesse richieste in modo strumentale, al fine di eccepire successivamente di non aver ricevuto, senza sua colpa, la notifica di atti giudiziari, evidentemente attesi.

La pronuncia oggetto del gravame sarebbe dunque intrinsecamente contraddittoria ed illogica, anche perché il Procuratore generale di udienza aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo dei reati. 2.Con un secondo motivo, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della continuazione con riferimento ad altra sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 619 cod. pen., avendo la Corte di merito erroneamente sostenuto - con ciò incorrendo nel vizio di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - che si trattasse di un "fatto disomogeneo rispetto a quello oggetto del presente procedimento".

Al contrario, avrebbe dovuto essere riconosciuta la continuazione, trattandosi di una condanna intervenuta per il "medesimo reato che sarebbe stato commesso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sebbene in tempi diversi".

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. 1.1 motivi di ricorso - come sostanzialmente ammesso nel suo contenuto - sono pedissequamente reiterativi dei motivi d'appello, già respinti, peraltro in un contesto di c.d.

"doppia conforme".

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, e recepito dalla nuova formulazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».

Ebbene, con motivazione piana, logica e giuridicamente corretta, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi tradizionali in tema di dolo nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, che, in quanto generico, consiste nella coscienza e volontà delrimmutatio veri" a prescindere dalla sussistenza di un intento di favorire o di recare danno a chicchessia, dal momento che il bene giuridico della pubblica fede è di natura indisponibile (Cass. sez. 5, n. 12547 del 8/11/18, Sirianni; Sez. 5, n.35548 del 21/5/13, Ferraiuolo e altro).

Costituiscono, pertanto, aspetti irrilevanti quelli esaltati nel ricorso per cassazione e già esaminati nella sentenza impugnata, attinenti agli accordi intercorsi tra i portalettere e i destinatari - giustificati dalle difficoltà di raggiungere il luogo di destinazione - ovvero agli scopi perseguiti individualmente da [OSCURATO:PERSONA], tanto in ordine ad una più comoda ricezione della posta quanto in relazione alla decettiva precostituzione di un pretesto da opporre in sede giudiziaria, in caso di notificazione di atti di tale natura.

Ciò tanto più che in caso di significative, concrete difficoltà di recapito della corrispondenza il Decreto ministeriale 9 aprile 2001 - relativo all' "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale", vigente all'epoca dei fatti - prevede agli artt. 36 e 37 che il portalettere abbia il dovere di segnalare la relativa criticità restituendo il plico all'ufficio postale di riferimento, affinchè il gestore del servizio possa concordare con il fruitore le modalità alternative di consegna della posta, vuoi attraverso la predisposizione di cassette di ricevimento in luoghi accessibili, vuoi attraverso il ritiro della corrispondenza, da parte del destinatario, presso il medesimo centro di distribuzione.E' dunque da escludere, sotto ogni profilo, che una "prassi di consegna", di natura "privatistica", del tipo di quella illustrata dalla sentenza impugnata possa essere ritenuta legittima e valga anche soltanto a far dubitare della coscienza e volontà di attestare un falso e di omettere il doveroso recapito della corrispondenza. 2.Analogamente, quanto al motivo riguardante il preteso riconoscimento della continuazione tra i reati contestati ed altra pronuncia di condanna, rimarcata la genericità della doglianza - tanto che non è stata neppure allegata, al ricorso, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 619 cod. pen. - va in ogni caso apprezzata la linearità e la logicità della risposta fornita dalla Corte d'appello, immune da censure, secondo la quale - pur trattandosi di analoga fattispecie di reato - difetti ogni elemento di riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso, che a monte deve connotare il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra reati.

E, pacificamente, grava sull'imputato l'onere di allegare la prova degli indicatori dai quali il giudice della cognizione possa desumere la riconducibilità dei fatti all'esecuzione del medesimo disegno criminoso, come da costante giurisprudenza di legittimità: "ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l'appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l'acquisizione della pronunzia al collegio)." (Cass. sez.2, 5/12/17 n. 2224, Pellicoro; conf.

Sez.5, n.18586 del 4/3/04; sez. 6, n. 43441 del 24/11/10; cfr. anche Cass. sez.

U, n.40983 del 2018, Giglia e altro, Rv. 273750).

A tale onere il ricorrente non ha assolto, tanto da limitarsi ad invocare la "medesimezza" del reato per il quale è intervenuta condanna, dato in sé del tutto insufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione.

In definitiva, il ricorrente in nulla si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e ripropone argomenti già affrontati, con motivazione incensurabile in sede di legittimità, da quest'ultima. 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne la colpa nella formulazione dei motivi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed altresì al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 4.L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3700, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore della parte civile, avv.Ruggeri, ha fatto pervenire memoria scritta, con cui n."," ha richiesto declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, conclusioni e nota spese. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito per un accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Messina del 25 marzo 2022, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Messina del 4 novembre 2021, che a sua volta aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv.,493 cod. pen. - in relazione all'art. 479 cod. pen. - e di cui agli artt. 81 cpv.,619 cod. pen., commessi ad Itala il 25 e il 31 ottobre 2018 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Gli addebiti attengono alla falsa attestazione di aver affisso alla porta d'ingresso dello stabile d'indirizzo un avviso di mancato recapito di una raccomandata per temporanea assenza del destinatario, e, poi, di aver affisso alla porta d'ingresso la raccomandata medesima, nonché alla mancata consegna della corrispondenza diretta al destinatario stesso, [OSCURATO:PERSONA]. 1.Con un primo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto vizio di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e mancanza, apparenza, incongruità, inadeguatezza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto con l'atto di appello il Cacopardo, addetto ai recapiti postali, aveva invocato l'assoluzione per l'avvenuta dimostrazione dell'esistenza di una "prassi di consegna" della posta, concordata con il destinatario, [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva a sua volta riconosciuto, in virtù della quale la corrispondenza spedita a quest'ultimo avrebbe dovuto essere consegnata al di lui nipote [OSCURATO:PERSONA], presso la bottega di quest'ultimo, pur distante ma facilmente accessibile, a differenza del sito di destinazione, la casa del denunciante, ubicata in zona impervia. Non solo, ma la Corte territoriale ha affermato che sussista comunque la commissione dei reati benchè sia emerso, per un verso, che il Maisano avesse convenuto tali modalità con l'imputato (e con i postini che lo avevano preceduto) per essere agevolato nel recapito della posta - salvo smentirlo in un secondo tempo - e, per altro verso, che il medesimo le avesse richieste in modo strumentale, al fine di eccepire successivamente di non aver ricevuto, senza sua colpa, la notifica di atti giudiziari, evidentemente attesi. La pronuncia oggetto del gravame sarebbe dunque intrinsecamente contraddittoria ed illogica, anche perché il Procuratore generale di udienza aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo dei reati. 2.Con un secondo motivo, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della continuazione con riferimento ad altra sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 619 cod. pen., avendo la Corte di merito erroneamente sostenuto - con ciò incorrendo nel vizio di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. - che si trattasse di un "fatto disomogeneo rispetto a quello oggetto del presente procedimento". Al contrario, avrebbe dovuto essere riconosciuta la continuazione, trattandosi di una condanna intervenuta per il "medesimo reato che sarebbe stato commesso dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sebbene in tempi diversi". Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. 1.1 motivi di ricorso - come sostanzialmente ammesso nel suo contenuto - sono pedissequamente reiterativi dei motivi d'appello, già respinti, peraltro in un contesto di c.d. "doppia conforme". Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, e recepito dalla nuova formulazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)». Ebbene, con motivazione piana, logica e giuridicamente corretta, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi tradizionali in tema di dolo nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, che, in quanto generico, consiste nella coscienza e volontà delrimmutatio veri" a prescindere dalla sussistenza di un intento di favorire o di recare danno a chicchessia, dal momento che il bene giuridico della pubblica fede è di natura indisponibile (Cass. sez. 5, n. 12547 del 8/11/18, Sirianni; Sez. 5, n.35548 del 21/5/13, Ferraiuolo e altro). Costituiscono, pertanto, aspetti irrilevanti quelli esaltati nel ricorso per cassazione e già esaminati nella sentenza impugnata, attinenti agli accordi intercorsi tra i portalettere e i destinatari - giustificati dalle difficoltà di raggiungere il luogo di destinazione - ovvero agli scopi perseguiti individualmente da [OSCURATO:PERSONA], tanto in ordine ad una più comoda ricezione della posta quanto in relazione alla decettiva precostituzione di un pretesto da opporre in sede giudiziaria, in caso di notificazione di atti di tale natura. Ciò tanto più che in caso di significative, concrete difficoltà di recapito della corrispondenza il Decreto ministeriale 9 aprile 2001 - relativo all' "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale", vigente all'epoca dei fatti - prevede agli artt. 36 e 37 che il portalettere abbia il dovere di segnalare la relativa criticità restituendo il plico all'ufficio postale di riferimento, affinchè il gestore del servizio possa concordare con il fruitore le modalità alternative di consegna della posta, vuoi attraverso la predisposizione di cassette di ricevimento in luoghi accessibili, vuoi attraverso il ritiro della corrispondenza, da parte del destinatario, presso il medesimo centro di distribuzione.E' dunque da escludere, sotto ogni profilo, che una "prassi di consegna", di natura "privatistica", del tipo di quella illustrata dalla sentenza impugnata possa essere ritenuta legittima e valga anche soltanto a far dubitare della coscienza e volontà di attestare un falso e di omettere il doveroso recapito della corrispondenza. 2.Analogamente, quanto al motivo riguardante il preteso riconoscimento della continuazione tra i reati contestati ed altra pronuncia di condanna, rimarcata la genericità della doglianza - tanto che non è stata neppure allegata, al ricorso, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 619 cod. pen. - va in ogni caso apprezzata la linearità e la logicità della risposta fornita dalla Corte d'appello, immune da censure, secondo la quale - pur trattandosi di analoga fattispecie di reato - difetti ogni elemento di riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso, che a monte deve connotare il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra reati. E, pacificamente, grava sull'imputato l'onere di allegare la prova degli indicatori dai quali il giudice della cognizione possa desumere la riconducibilità dei fatti all'esecuzione del medesimo disegno criminoso, come da costante giurisprudenza di legittimità: "ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di disattendere la richiesta volta al riconoscimento della continuazione non avendo l'appellante né prodotto la sentenza, né articolato alcun argomento circa la sussistenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a richiedere l'acquisizione della pronunzia al collegio)." (Cass. sez.2, 5/12/17 n. 2224, Pellicoro; conf. Sez.5, n.18586 del 4/3/04; sez. 6, n. 43441 del 24/11/10; cfr. anche Cass. sez. U, n.40983 del 2018, Giglia e altro, Rv. 273750). A tale onere il ricorrente non ha assolto, tanto da limitarsi ad invocare la "medesimezza" del reato per il quale è intervenuta condanna, dato in sé del tutto insufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione. In definitiva, il ricorrente in nulla si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata e ripropone argomenti già affrontati, con motivazione incensurabile in sede di legittimità, da quest'ultima. 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne la colpa nella formulazione dei motivi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed altresì al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 4.L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3700, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liqui
Sentenza Cassazione n. 20021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris