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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 14695/2026

Testo disponibile della fonte

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el [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diRomavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;lette la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa il 30 gennaio 2026 ereiterata il 2 febbraio 2026 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ordinarel’immediata restituzione e/o distruzione della “copia forense mezzo” e della “copia forensefine” nelle more della decisione, ovvero, in subordine, di annullare l'ordinanza impugnata conrinvio per un nuovo giudizio da celebrarsi nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza didissequestro e restituzione, presentata, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. daDario [OSCURATO:PERSONA], della «copia forense mezzo» contenente indistintamente tutti i datipersonali estratti dai dispositivi sequestrati all’indagato, nei cui confronti si procede per idelitti di cui agli artt. 110-628 e 110-609 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendoun unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.In primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio, non essendo staterispettate le forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen.Si censura, altresì, il mancato dissequestro della cosiddetta “copia mezzo” (aprescindere dalla già avvenuta restituzione dei dispositivi), nonostante il lungo tempodecorso, già di per sé rivelatore della natura esplorativa del vincolo probatorio, amplificatadal difetto di proporzionalità.La vicenda investigativa, infine, evidenzierebbe l’inottemperanza della Poliziagiudiziaria alle prescrizioni del Pubblico Ministero, con evidente pregiudizio al diritto alladisponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, in particolare per quanto riguarda idati personali e riservati.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è ammissibile e fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.2.

In primo luogo, è infatti indubitabile l’ammissibilità del ricorso per cassazione, «pertutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il giudice, aisensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigetta l’opposizione contro il decreto delpubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione dei beni sequestrati.

Per comeriaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993-01(in motivazione a pagg. 10 e ss.), si è al cospetto di un modello processuale in cuil’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzionedelle cose sequestrate, sollecitando un controllo postumo sulla decisione, ha natura dimezzo di impugnazione (in termini, Sez.

U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507-01).Per come, peraltro, è confermato dalla forma con cui il giudice decide sull’opposizione,seguendosi, a norma del comma 5 dell’art. 263 cod. proc. pen., il rito camerale (nonnecessariamente partecipato) di cui all’art. 127 codice di rito che, come noto, al settimocomma prevede che la decisione venga adottata con ordinanza avverso cui è proponibilericorso per cassazione» (così, Sez. 2, n. 7469 del 23/01/2025, Ambrosi, non mass.).3.

Proprio il citato paradigma processuale dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127cod. proc. pen., evidenzia la fondatezza del primo profilo di censura.Il provvedimento qui impugnato è stato adottato senza formalità di procedura, puravendo contenuto e forma di un rigetto per infondatezza delle ragioni addotte dalla parte asostegno della propria richiesta (e, dunque, non limitandosi a ravvisare e dichiarareun’inammissibilità, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen.).Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, il provvedimento delgiudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decidesull’opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione dellecose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell’art. 127, comma 1, cod.proc. pen.; pertanto, ove adottato de plano, esso risulta affetto da nullità ai sensi dell’art.127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell’atto introduttivo(Sez. 2, n. 28499 del 10/07/2025, Tescione, non mass.; Sez. 5, n. 46273 del 2024, Giustino,non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 2024, Ferrante, non mass.; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023,Schinzari, Rv. 284933-01; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01).4.

Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullatasenza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma, perché proceda nuovamente sull’opposizione, nelle forme prescritte dallalegge.I residui motivi di impugnazione restano, in questa sede, assorbiti, in considerazionedelle ragioni dell’annullamento.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di Roma per l'ulteriore corso.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diRomavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;lette la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa il 30 gennaio 2026 ereiterata il 2 febbraio 2026 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ordinarel’immediata restituzione e/o distruzione della “copia forense mezzo” e della “copia forensefine” nelle more della decisione, ovvero, in subordine, di annullare l'ordinanza impugnata conrinvio per un nuovo giudizio da celebrarsi nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza didissequestro e restituzione, presentata, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. daDario [OSCURATO:PERSONA], della «copia forense mezzo» contenente indistintamente tutti i datipersonali estratti dai dispositivi sequestrati all’indagato, nei cui confronti si procede per idelitti di cui agli artt. 110-628 e 110-609 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendoun unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.In primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio, non essendo staterispettate le forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen.Si censura, altresì, il mancato dissequestro della cosiddetta “copia mezzo” (aprescindere dalla già avvenuta restituzione dei dispositivi), nonostante il lungo tempodecorso, già di per sé rivelatore della natura esplorativa del vincolo probatorio, amplificatadal difetto di proporzionalità.La vicenda investigativa, infine, evidenzierebbe l’inottemperanza della Poliziagiudiziaria alle prescrizioni del Pubblico Ministero, con evidente pregiudizio al diritto alladisponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, in particolare per quanto riguarda idati personali e riservati.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile e fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.2. In primo luogo, è infatti indubitabile l’ammissibilità del ricorso per cassazione, «pertutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il giudice, aisensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigetta l’opposizione contro il decreto delpubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione dei beni sequestrati. Per comeriaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993-01(in motivazione a pagg. 10 e ss.), si è al cospetto di un modello processuale in cuil’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzionedelle cose sequestrate, sollecitando un controllo postumo sulla decisione, ha natura dimezzo di impugnazione (in termini, Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507-01).Per come, peraltro, è confermato dalla forma con cui il giudice decide sull’opposizione,seguendosi, a norma del comma 5 dell’art. 263 cod. proc. pen., il rito camerale (nonnecessariamente partecipato) di cui all’art. 127 codice di rito che, come noto, al settimocomma prevede che la decisione venga adottata con ordinanza avverso cui è proponibilericorso per cassazione» (così, Sez. 2, n. 7469 del 23/01/2025, Ambrosi, non mass.).3. Proprio il citato paradigma processuale dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127cod. proc. pen., evidenzia la fondatezza del primo profilo di censura.Il provvedimento qui impugnato è stato adottato senza formalità di procedura, puravendo contenuto e forma di un rigetto per infondatezza delle ragioni addotte dalla parte asostegno della propria richiesta (e, dunque, non limitandosi a ravvisare e dichiarareun’inammissibilità, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen.).Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, il provvedimento delgiudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decidesull’opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione dellecose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell’art. 127, comma 1, cod.proc. pen.; pertanto, ove adottato de plano, esso risulta affetto da nullità ai sensi dell’art.127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell’atto introduttivo(Sez. 2, n. 28499 del 10/07/2025, Tescione, non mass.; Sez. 5, n. 46273 del 2024, Giustino,non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 2024, Ferrante, non mass.; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023,Schinzari, Rv. 284933-01; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01).4. Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullatasenza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma, perché proceda nuovamente sull’opposizione, nelle forme prescritte dallalegge.I residui motivi di impugnazione restano, in questa sede, assorbiti, in considerazionedelle ragioni dell’annullamento. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di Roma per l'ulteriore corso.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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