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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13331/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare l'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento dell'immagine riprodotta nel fotogramma estrapolato, quale operato dal teste ascoltato e dallo stesso giudice, anche alla luce della nitidezza dell'immagine stessa, è inammissibile, in quanto, nella sostanza, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, quando non emergano profili di illogicità motivazionale.

Nel caso di specie, le conclusioni della Corte territoriale sono articolatamente argomentate; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare l'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento dell'immagine riprodotta nel fotogramma estrapolato, quale operato dal teste ascoltato e dallo stesso giudice, anche alla luce della nitidezza dell'immagine stessa, è inammissibile, in quanto, nella sostanza, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità, quando non emergano profili di illogicità motivazionale. Nel caso di specie, le conclusioni della Corte territoriale sono articolatamente argomentate; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris