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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33149/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 novembre 2021 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato parzialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 76, comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e 624 cod. pen., in relazione, quest'ultimo, ad un paio di scarpe da uomo del valore di 129 euro.

La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione in ordine al primo reato, con conseguente rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio.

2. Entrambi gli imputati, con due atti distinti, hanno proposto ricorso per cassazione con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso della Banu si compone di tre motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

La motivazione del diniego si è risolta nel riferimento alla non occasionalità della condotta legata ai precedenti per reati contro il patrimonio, senza tuttavia specificarne il numero e l'epoca.

3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiesta fondata sulle condizioni personali e sociali dell'imputata, sulla sua giovane età e sulla ridotta offensività del fatto.

A dispetto di tali indicatori positivi, la Corte di merito si è limitata a fare riferimento ai soli precedenti penali della prevenuta, senza neanche analizzarli nel dettaglio.

3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., denunziando violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte di merito si è riferita, per negare l'attenuante, al valore delle scarpe sottratte, restando in una prospettiva astratta, senza fare riferimento al caso concreto ovvero all'Effettivo pregiudizio subito dalla persona offesa.

In altri termini — sostiene la ricorrente — il valore non oggettivamente rilevante dal maltolto avrebbe imposto di applicare il criterio sussidiario delle condizioni economiche della persona offesa.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi.

4.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di molteplici norme processuali.

In particolare, il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado perché il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato all'imputato presso il domicilio eletto, che coincideva con lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Successivamente l'imputato aveva nominato quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non aveva modificato l'elezione di domicilio, che era rimasta presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Qualora si ritenesse che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio statuale non avesse rilevanza al di là del subprocedimento per detta ammissione — prosegue il ricorrente — comunque sarebbe stato necessario considerare quella presso lo studio del difensore che aveva preceduto l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cioè l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

A dispetto di queste elezioni di domicilio, il decreto di citazione in appello era invece stato notificato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

Si tratterebbe — conclude il ricorrente — di una nullità assoluta e sarebbero nulli tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di appello.

4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 1:31-bis cod. pen. e sviluppa argomentazioni del tutto sovrapponibili al primo motivo del ricorso della coimputata, alla cui illustrazione (cfr. supra § 3.1.) si rinvia.

3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sviluppando argomenti di censura analoghi a quelli della coimputata, cui si rinvia (cfr. supra § 3.2.).

4.4. Anche il quarto motivo di ricorso — che concerne il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — può essere illustrato richiamando quello corrispondente della Banu (cfr. supra § 3.3.). [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

Per il resto, il ricorso della Banu è inammissibile, mentre è integralmente inammissibile quello di [OSCURATO:PERSONA].

1. Il ricorso della Banu è parzialmente fondato.

1.1. In particolare, esso ha fondamento quando contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ex art. 131-bis cod. pen. giacché, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, dal suo certificato penale, risulta un solo precedente per furto ed altri due per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il che non può fondare un giudizio di abitualità della condotta.

A questo proposito, va ricordato, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).Ne consegue che la sentenza va, in parte qua, annullata con rinvio affinché la Corte di appello rivaluti la praticabilità del proscioglimento invocato dalla ricorrente.

1.2. Riguardo la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è, invece, inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale costituiti dai precedenti penali.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/05/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

1.3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — è manifestamente infondato giacché il valore del bene sottratto non è irrisorio e, contrariamente a quanto assume l'imputata, non ha rilievo la condizione economica della persona offesa, che può valere solo in negativo per l'imputato, qualora, in presenza di un danno oggettivamente di minima entità, occorra comunque riguardarlo alla luce dell'impatto pregiudizievole che esso può pur sempre avere rispetto alla vittima (Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669; Sez. 5, n. 20729 del 24.3.2010, rv 247475).

2. Al giudizio di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il Collegio è giunto sulla scorta delle considerazioni che seguono.

2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità del giudizio di secondo grado perché il relativo decreto di citazione non era stato notificato all'imputato presso il domicilio eletto — che coincideva con lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato — ma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

Ebbene, per vagliare la doglianza in esame/ questa Corte, trattandosi di questione processuale, ha potuto verificare gli atti, ricostruendo che: l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'imputato, con elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata il 18 marzo 2019;la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per lo Zouabi, con revoca di ogni altra precedente nomina fiduciaria, è stata depositata in udienza il 22 marzo 2019 e non reca una nuova elezione di domicilio; il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per lo Zouabi, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., mentre il medesimo decreto è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore della Banu; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni scritte rassegnate nel giudizio di appello, non ha eccepito il difetto di notifica all'imputato.

Orbene, detto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la nullità determinatasi è di ordine generale a regime intermedio, come sancito ripetutamente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396).

Nella seconda delle due decisioni evocate, il massimo Consesso ha affermato che tale nullità è priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilita di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

Quanto a questi ultimi, prendendo spunto da quanto sostenuto da un'altra pronunzia delle Sezioni Unite a proposito di tema analogo (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe', Rv. 249651), Sez 6 n. 45409 del 9.12.21, n.m. (che ha richiamato Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano, Rv. 278002) le Sezioni Unite hanno condivisibilmente sostenuto che il termine ultimo di deducibilità è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati.

Si è affermato, a sostegno di tale conclusione, che la questione da risolvere concerne la perimetrazione dei due segmenti temporali individuati dall art. 180 cod. proc. pen., che distingue tra nullità verificatesi nel corso del giudizio e quelle verificatesi anteriormente.

Ad avviso delle Sezioni Unite, la nullità concernente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (sia dibattimentale che camerale), al pari di quella relativa alla notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di primo grado, si colloca nel segmento temporale che va dall'emissione dell'atto alla prima udienza di comparizione davanti al giudice, cosicché non può considerarsi quale nullità verificatasi nel corso del giudizio.

Ne consegue che il termine di deducibilità della nullità concernente la notifica del decreto clii citazione per il giudizio di appello, riguardando "gli atti preliminari al giudizio" (art. 601 cod. proc. pen.) è quello della deliberazione della sentenza di appello„ Calati questi principi nel caso oggi sub iudice, va, dunque, affermato che la nullità a regime intermedio conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dallo Zouabi, doveva essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello e ciò non è accaduto, giacché, nelle conclusioni scritte depositate per il giudizio di appello dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] mancava qualsiasi osservazione sul punto.

La parte è, quindi, decaduta dalla possibilità di dolersi dell'anomalia procedimentale lamentata, che non può essere dedotta — c:ome accaduto ella specie — per la prima volta in sede di legittimità.

2.2. Il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato prosciogliimento ex art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile siccome manifestamente infondato, dal momento che l'imputato è gravato da due precedenti per rapina per fatti recenti, il che costituisce un indice di abitualità che esclude l'applicazione dell'istituto di favore.

2.3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione alla posizione della Banu, cui si rinvia (cfr. supra § 1.2.).

2.4. Anche il quarto motivo di ricorso, concernente il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen è inammissibile per le medesime ragioni già illustrate a proposito della posizione della coimputata (cfr. supra § 1.3.).

3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.m. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della Banu.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 novembre 2021 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato parzialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 76, comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e 624 cod. pen., in relazione, quest'ultimo, ad un paio di scarpe da uomo del valore di 129 euro. La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione in ordine al primo reato, con conseguente rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio. 2. Entrambi gli imputati, con due atti distinti, hanno proposto ricorso per cassazione con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso della Banu si compone di tre motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. La motivazione del diniego si è risolta nel riferimento alla non occasionalità della condotta legata ai precedenti per reati contro il patrimonio, senza tuttavia specificarne il numero e l'epoca. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiesta fondata sulle condizioni personali e sociali dell'imputata, sulla sua giovane età e sulla ridotta offensività del fatto. A dispetto di tali indicatori positivi, la Corte di merito si è limitata a fare riferimento ai soli precedenti penali della prevenuta, senza neanche analizzarli nel dettaglio. 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., denunziando violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di merito si è riferita, per negare l'attenuante, al valore delle scarpe sottratte, restando in una prospettiva astratta, senza fare riferimento al caso concreto ovvero all'Effettivo pregiudizio subito dalla persona offesa. In altri termini — sostiene la ricorrente — il valore non oggettivamente rilevante dal maltolto avrebbe imposto di applicare il criterio sussidiario delle condizioni economiche della persona offesa. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di molteplici norme processuali. In particolare, il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado perché il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato all'imputato presso il domicilio eletto, che coincideva con lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente l'imputato aveva nominato quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non aveva modificato l'elezione di domicilio, che era rimasta presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Qualora si ritenesse che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio statuale non avesse rilevanza al di là del subprocedimento per detta ammissione — prosegue il ricorrente — comunque sarebbe stato necessario considerare quella presso lo studio del difensore che aveva preceduto l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cioè l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. A dispetto di queste elezioni di domicilio, il decreto di citazione in appello era invece stato notificato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Si tratterebbe — conclude il ricorrente — di una nullità assoluta e sarebbero nulli tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di appello. 4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 1:31-bis cod. pen. e sviluppa argomentazioni del tutto sovrapponibili al primo motivo del ricorso della coimputata, alla cui illustrazione (cfr. supra § 3.1.) si rinvia. 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sviluppando argomenti di censura analoghi a quelli della coimputata, cui si rinvia (cfr. supra § 3.2.). 4.4. Anche il quarto motivo di ricorso — che concerne il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — può essere illustrato richiamando quello corrispondente della Banu (cfr. supra § 3.3.). [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Per il resto, il ricorso della Banu è inammissibile, mentre è integralmente inammissibile quello di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso della Banu è parzialmente fondato. 1.1. In particolare, esso ha fondamento quando contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ex art. 131-bis cod. pen. giacché, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, dal suo certificato penale, risulta un solo precedente per furto ed altri due per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il che non può fondare un giudizio di abitualità della condotta. A questo proposito, va ricordato, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).Ne consegue che la sentenza va, in parte qua, annullata con rinvio affinché la Corte di appello rivaluti la praticabilità del proscioglimento invocato dalla ricorrente. 1.2. Riguardo la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è, invece, inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale costituiti dai precedenti penali. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/05/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 1.3. Il terzo motivo di ricorso — che lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — è manifestamente infondato giacché il valore del bene sottratto non è irrisorio e, contrariamente a quanto assume l'imputata, non ha rilievo la condizione economica della persona offesa, che può valere solo in negativo per l'imputato, qualora, in presenza di un danno oggettivamente di minima entità, occorra comunque riguardarlo alla luce dell'impatto pregiudizievole che esso può pur sempre avere rispetto alla vittima (Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669; Sez. 5, n. 20729 del 24.3.2010, rv 247475). 2. Al giudizio di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il Collegio è giunto sulla scorta delle considerazioni che seguono. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità del giudizio di secondo grado perché il relativo decreto di citazione non era stato notificato all'imputato presso il domicilio eletto — che coincideva con lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato — ma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. Ebbene, per vagliare la doglianza in esame/ questa Corte, trattandosi di questione processuale, ha potuto verificare gli atti, ricostruendo che: l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'imputato, con elezione di domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata il 18 marzo 2019;la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per lo Zouabi, con revoca di ogni altra precedente nomina fiduciaria, è stata depositata in udienza il 22 marzo 2019 e non reca una nuova elezione di domicilio; il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per lo Zouabi, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., mentre il medesimo decreto è stato notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore della Banu; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni scritte rassegnate nel giudizio di appello, non ha eccepito il difetto di notifica all'imputato. Orbene, detto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la nullità determinatasi è di ordine generale a regime intermedio, come sancito ripetutamente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396). Nella seconda delle due decisioni evocate, il massimo Consesso ha affermato che tale nullità è priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilita di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Quanto a questi ultimi, prendendo spunto da quanto sostenuto da un'altra pronunzia delle Sezioni Unite a proposito di tema analogo (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe', Rv. 249651), Sez 6 n. 45409 del 9.12.21, n.m. (che ha richiamato Sez. 2, n. 46638 del 13/9/2019, D'Ano, Rv. 278002) le Sezioni Unite hanno condivisibilmente sostenuto che il termine ultimo di deducibilità è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. Si è affermato, a sostegno di tale conclusione, che la questione da risolvere concerne la perimetrazione dei due segmenti temporali individuati dall art. 180 cod. proc. pen., che distingue tra nullità verificatesi nel corso del giudizio e quelle verificatesi anteriormente. Ad avviso delle Sezioni Unite, la nullità concernente la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (sia dibattimentale che camerale), al pari di quella relativa alla notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di primo grado, si colloca nel segmento temporale che va dall'emissione dell'atto alla prima udienza di comparizione davanti al giudice, cosicché non può considerarsi quale nullità verificatasi nel corso del giudizio. Ne consegue che il termine di deducibilità della nullità concernente la notifica del decreto clii citazione per il giudizio di appello, riguardando "gli atti preliminari al giudizio" (art. 601 cod. proc. pen.) è quello della deliberazione della sentenza di appello„ Calati questi principi nel caso oggi sub iudice, va, dunque, affermato che la nullità a regime intermedio conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dallo Zouabi, doveva essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello e ciò non è accaduto, giacché, nelle conclusioni scritte depositate per il giudizio di appello dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] mancava qualsiasi osservazione sul punto. La parte è, quindi, decaduta dalla possibilità di dolersi dell'anomalia procedimentale lamentata, che non può essere dedotta — c:ome accaduto ella specie — per la prima volta in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato prosciogliimento ex art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile siccome manifestamente infondato, dal momento che l'imputato è gravato da due precedenti per rapina per fatti recenti, il che costituisce un indice di abitualità che esclude l'applicazione dell'istituto di favore. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione alla posizione della Banu, cui si rinvia (cfr. supra § 1.2.). 2.4. Anche il quarto motivo di ricorso, concernente il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen è inammissibile per le medesime ragioni già illustrate a proposito della posizione della coimputata (cfr. supra § 1.3.). 3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.m. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della Banu. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33149/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris