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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02532/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 28/09/2021 dalla Corte di appello di Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; Sentite, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; Sentite, nell'interesse degli imputati, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa 11 febbraio 2019 la Corte di Appello di Bologna, per quanto di interesse ai presenti fini, confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione, per il reato ascrittogli al capo 3, ex artt. 81, comma secondo, 110, 594, 612, commi primo e secondo, cod. pen., 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ascrittogli al capo 3, commesso a Brescello, nell'arco temporale compreso tra il dicembre del 2009 e il marzo del 2010.

I fatti di reato oggetto di contestazione riguardano le condotte intimidatorie poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla quale, in diverse occasioni, rivolgevano frasi di tenore minaccioso, tra cui "Ti incaprettiamo.

Vedrai quello che ti succede, vedrai cosa succederà quando esce [OSCURATO:PERSONA] dal carcere, leghista di merda, ti facciamo fuori", accompagnando tali minacce a gesti che mimavano il taglio della gola.

Secondo i Giudici di merito, questi comportamenti intimidatori traevano origine dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], nella veste di segretaria della sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brescello, aveva ispirato un articolo giornalistico e rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sulla stampa locale, dai toni fortemente allarmistici, che facevano riferimento alla presenza di gruppi 'ndranghetistici nel territorio in questione.

Da queste uscite pubbliche traevano origine le condotte minacciose oggetto di contestazione, che avevano avuto inizio quando [OSCURATO:PERSONA], trovandosi in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un bar di Brescello, minacciava di morte la persona offesa, dicendole che, se continuava a comportarsi in modo ostile, avrebbe ricevuto un colpo di pistola che nessuno avrebbe potuto evitarle.

A questo primo episodio intimidatorio avevano fatto seguito, senza soluzione di continuità, diversi altri comportamenti vessatori, di cui si erano resi protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, ogni volta che incontravano [OSCURATO:PERSONA] per le strade cittadine, la minacciavano, rinvolgendole frasi di tenore inequivocabile.

Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] venivano confermate dal coniuge, [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza, al contrario di quanto sostenuto nell'interesse dei ricorrenti, corroborava le accuse della consorte e consentiva di inquadrare il contesto nel quale le minacce degli imputati si concretizzavano, nell'arco temporale compreso tra il dicembre del 2009 e il marzo del 2010.

La sequenza degli accadimenti criminosi contestati al capo 3 veniva ricostruita anche attraverso le dichiarazioni rese dai carabinieri che avevano condotto le indagini scaturite dalle denunce presentate da [OSCURATO:PERSONA] - il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e il colonello [OSCURATO:PERSONA] -, che riferivano della particolare gravità delle intimidazioni subite dalla persona offesa e della condizione di profonda prostrazione psicologica nella quale era precipitata, in conseguenza delle minacce indirizzate nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Con sentenza emessa il 3 luglio 2020 la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, pronununciandosi sulle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione appellata, per quanto di interesse ai presenti fini, annullava il provvedimento impugnato, rinviando per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

L'annullamento della sentenza derivava dal fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, avendo la Corte di appello di Bologna eluso le censure difensive - incentrate sulle modalità con cui le minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si erano concretizzate e sull'individuazione dei soggetti che le avevano poste in essere - e formulato un giudizio di colpevolezza degli imputati svincolato dalle emergenze probatorie.

3. Con sentenza emessa il 28 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, confermava la decisione di primo grado e condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali.

La conferma del giudizio di colpevolezza espresso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza emessa il 29 marzo 2017 si fondava sulla rivalutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che venivano correlate alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], il coniuge della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Queste dichiarazioni, secondo il Giudice di appello, davano vita a un compendio probatorio pienamente convergente, idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3.Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano separatamente per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.

4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - desse esaustivamente conto dell'arco temporale nel quale si erano verificati i comportamenti intimidatori del ricorrente, che dovevano essere correlati alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] quale segretaria della sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brescello.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con cui il Giudice del rinvio non si era confrontato, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati con riferimento al ruolo svolto dal ricorrente secondo la ricostruzione effettuata dal coniuge di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 3, non essendosi dimostrato che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca 'ndraghetistica egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo di ricorso si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con il quale la Corte di appello di Bologna non si confrontava, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati nell'interesse del ricorrente, incentrati sull'inattendibilità delle accuse della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con cui la Corte di appello di Bologna non si era confrontata, eludendo i rilievi censori sollevati nell'interesse del ricorrente incentrati sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e formulando un giudizio di colpevolezza svincolato dalle emergenze probatorie.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti di impugnazione separati, sono infondati.

2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censure difensive.

2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - desse esaustivamente conto dell'arco temporale nel quale si erano verificati i comportamenti intimidatori del ricorrente, che dovevano essere correlati alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] quale segretaria della sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brescello.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, non essendo possibile prefigurare una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione veniva correttamente collegata, logicamente e cronologicamente, a un articolo giornalistico e ad alcune dichiarazioni pubbliche sulla stampa, rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], quale esponente politico locale, che facevano riferimento alla presenza di gruppi 'ndranghetístíci nel territorio brescellese.

Deve, invero, ritenersi incontroverso che le condotte minacciose oggetto di contestazione traevano origine dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate dalla stampa locale, in conseguenza delle quali, nell'ottobre del 2009, per la prima volta, [OSCURATO:PERSONA], trovandosi in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un bar di Brescello, minacciava di morte la persona offesa, dicendole che avrebbe ricevuto un colpo di pistola che nessuno avrebbe potuto evitarle; collocazione cronologica, questa, che impediva di ritenere sussistenti le discrasie temporali segnalate dalla difesa del ricorrente.

La condotta intimidatoria di [OSCURATO:PERSONA], del resto, era seguita, senza soluzione di continuità, dall'intervento di [OSCURATO:PERSONA], che, consapevole delle minacce appena subite da [OSCURATO:PERSONA], le si presentava come un suo potenziale protettore, invitandola insistentemente a manifestare pubblicamente il suo dissenso dagli interventi giornalistici sulle infiltrazioni 'ndranghetistíche nell'area brescellese che la persona offesa aveva promosso sulla stampa locale e che avevano infastidito i soggetti che, poco prima, l'avevano minacciata all'interno del locale pubblico.

Dopo avere ricevuto le minacce di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato a pagina 2 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] si era «recata alla Stazione dei Carabinieri di Brescello [...] ma di aver ricevuto il diniego del M.[OSCURATO:PERSONA] a verbalizzare la denuncia in quanto, secondo il militare, riguardava conflitti di natura politica [...]».

Sortivano esito negativo anche i tentativi della persona offesa di sporgere denuncia presso le Stazioni dei Carabinieri di Boretto e Gualtieri, con la conseguenza che solo il 24 aprile 2010, a distanza di diversi mesi dalle minacce di [OSCURATO:PERSONA] e Diletto, la vittima poteva denunciare i fatti alla Questura di [OSCURATO:PERSONA].

Tali, univoci, riferimenti cronologici, dunque, impongono di escludere che, nel caso di specie, si siano verificati pregiudizi alle garanzie del contraddittorio riconosciute all'imputato derivanti dalle discrasie temporali censurate, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo» (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, D., Rv. 271758-01; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866-01; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278-01).

Questa soluzione, a sua volta, trae conferma da un orientamento risalente nel tempo, affermatosi in tema di correlazione tra imputazione e sentenza - che impone di ribadire la manifesta infondatezza delle censure difensive prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con cui il Giudice del rinvio non si era confrontato, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati con riferimento al ruolo svolto dal ricorrente secondo la ricostruzione effettuata dal coniuge di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, assumono un rilievo pienamente corroborativo delle accuse rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 7 t e [OSCURATO:PERSONA], che, di per sé sole, costituivano un elemento probatorio idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità penale, per il delitto di cui al capo 3, rendendo, a prescindere dalla loro attendibilità, prive di decisività le dichiarazioni del coniuge.

Peraltro, sull'attendibilità delle accuse rivolte dalla persona offesa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si era già espressa positivamente la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 3 luglio 2020, osservava: «La sentenza impugnata, infatti, si è legittimamente riferita alla ampia e congrua giustificazione adottata dal Tribunale, che aveva ritenuto la credibilità soggettiva della persona offesa, pur dando atto delle modalità non propriamente consuete della denunzia, ritenute tuttavia, indice della genuinità della versione offerta ed aveva, inoltre, valutato la tesi difensiva della precostituzione di prove scarsamente conciliabile con le acquisizioni probatorie maturate nel corso del giudizio [...]».

Il narrato della persona offesa, del resto, veniva «convalidato dalle dichiarazioni del teste Arini, che pur non avendo [...] rapporti distesi con Silva, aveva dichiarato che la donna era allarmata dal clima vessatorio seguente alla pubblicazione degli articoli di stampa [...]» (Sez. 5, n. 25212 del 3 luglio 2020, Rondinelli, non mass.).

A fronte di un compendio probatorio univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA] e del giudizio di attendibilità espresso dalla Corte di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sopra richiamato, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, che possono, anche da sole e in assenza di riscontri esterni - peraltro al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame -, legittimare la formulazione di un giudizio di responsabilità, previa verifica della loro attendibilità.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez.

U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01).

2.2.1. In questa, pur univoca, cornice, peculiare rilievo probatorio deve essere attribuito alle dichiarazioni rese dal marito della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, corroboravano le accuse della consorte.

Si consideri, innanzitutto, che il teste Mori, sentito in dibattimento riferiva che [OSCURATO:PERSONA], che risultava collegato a [OSCURATO:PERSONA] - e il dato processuale non è controverso -, dopo le minacce profferite da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo del coniuge, aveva chiesto di appianare la situazione di conflitto che si era venuta a creare a causa delle dichiarazioni giornalistiche della moglie, confermando lo stato di tensione che le uscite pubbliche di [OSCURATO:PERSONA] avevano provocato nell'ambiente brescellese.

Si consideri, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] confermava lo stato di grave disagio emotivo patito dalla moglie, che era allarmata per il clima venutosi a creare in seguito alle sue uscite pubbliche contro le infiltrazioni 'ndranghetistiche nell'area brescellese.

La condizione di prostrazione psichica di [OSCURATO:PERSONA], del resto, è avvalorato dal verificarsi di alcuni episodi intimidatori subiti, regolarmente denunciati, pur con le difficoltà segnalate nel paragrafo 2.1, cui si rinvia, tra cui la spedizione di un messaggio minatorio raffigurante una bara; il recapito di un proiettile inesploso presso la sua abitazione; l'incendio di una bandiera esposta dalla persona offesa fuori dalla porta di casa; il danneggiamento dell'autovettura della vittima, al quale lo stesso teste Mori aveva assistito, pur non essendo stato in grado di fornire indicazioni utili all'individuazione degli autori del gesto intimidatorio.

Si consideri, in ultimo, che il valore corroborativo della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] appare ulteriormente avvalorato dalle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano la lunga sequenza di episodi intimidatori denunziati dalla persona offesa, corroborando ulteriormente le accuse rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si inseriscono in un più ampio contesto intimidatorio, che coinvolgeva anche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, l'assunto difensivo, secondo cui le dichiarazioni del teste Mori non corroboravano le accuse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è smentito dalle emergenze probatorie, che impongono di ribadire l'attendibilità della ricostruzione degli accadimenti criminosi fornita dalla persona offesa nei giudizi di merito e di ritenere esente da discrasie il percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente.

Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Bologna, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 9 della sentenza impugnata, giustificava le iniziali incertezze dichiarative della persona offesa, osservando che «la circostanza per cui ella abbia riferito solo in dibattimento della presenza di Frijo nell'episodio di intimidazione avvenuto nell'ottobre 2009 è dovuta processo di rielaborazione dei fatti che vede coinvolta qualsiasi persona offesa [...]».

Si evidenziava, al contempo, che la vicenda delittuosa di cui al capo 1 «rappresentava la prima della serie di aggressioni verbali che ella avrebbe successivamente subito ed allora risulta ben comprensibile che la vittima, non addetta ai lavori processual- penalistici, si sia limitata a denunciate, in un primo momento, l'episodio ed il protagonista per lei più rilevante, costituito dalla minaccia di morte da parte di [OSCURATO:PERSONA] [...], traslasciando di segnalare la presenza di altri soggetti che non l'avevano minacciata verbalmente [...]».

2.2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

2.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 3, non essendosi dimostrato che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca 'ndraghetistica egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio che l'infondatezza della censura difensiva discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.2.1, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante contestata ex art. 7 decreto- legge n. 152 del 1991, risultando l'attività intimidatoria posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria 'ndranghetistica egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA], attiva nell'area emiliana.

Le condotte minacciose poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dunque, appaiono inscindibilmente collegate alla sfera di operatività della cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], nella quale i ricorrenti gravitavano, essendo finalizzate a intimidire [OSCURATO:PERSONA] a causa delle sue uscite giornalistiche sulle infiltrazioni 'ndranghetistiche nell'area brescellese, nella quale la persona offesa operava, ricoprendo l'incarico di segretaria della sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brescello.

Peraltro, le modalità con cui Rondinelli e Frijo minacciavano di morte la vittima, così come descritte dalla persona offesa, non lasciano spazio per dubitare del richiamo a comportamenti minatori di impronta mafiosa, avvalorato dal collegamento, incontroverso, esistente tra gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui si è già detto.

Tali comportamenti criminosi costituiscono un elemento certamente idoneo a fare ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, risultando l'attività posta in essere dai ricorrente funzionalmente collegata al sodalizio indranghetistico egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA].

Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, Rv. 242686-01).

Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 2588868-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017, dep. 2018, Lamanna, Rv. 276150-01; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300-01; Sez. 6, n. 19300 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caliendo, Rv. 239556-01).

Le considerazioni esposte inducono a ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

2.4. Deve, infine, ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con il quale la Corte di appello di Bologna non si confrontava, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati nell'interesse del ricorrente, incentrati sull'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che veniva prospettata in termini assimilabili al secondo motivo di ricorso, che si è passato in rassegna nei paragrafi 2.2 e 2.2.1, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento la doglianza in esame.

Non si può, del resto, non ribadire che l'attendibilità della persona offesa derivava, oltre a discendere dalle emergenze processuali che si sono richiamate, era già stata sancita dalla Corte di legittimità, con la pronuncia del 3 luglio 2020, più volte citata (Sez. 5, n. 25212 del 3 luglio 2020, Rondinelli, cit.).

Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 11 della sentenza impugnata, in cui si osservava che «sull'attendibilità di Silvia si è già espressa la Suprema Corte con la sentenza rescindente, nella parte relativa ai capi ora in giudicato, potendosi nella presente sede ribadire che nessun vantaggio di tipo politico poteva sperare la Silva dal suo ruolo di vittima considerato che tanto l'ispirazione degli articoli di giornale editi nell'ottobre 2009 quanto le denunce delle minacce subite si collocano temporalmente in un periodo successivo alle elezioni del giugno 2009 [...]».

Occorre, in ogni caso, ribadire, che le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] erano, di per sé sole, idonee a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 3, ex artt. 81, comma secondo, 110, 594, 612, commi primo e secondo, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991.

Non si può, in proposito, non rilevare, in linea con la giurisprudenza richiamata nel paragrafo 2.2 (Sez.

U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, cit.), che, in tema di valutazione della prova testimoniale, a fondamento del libero convincimento del giudice, possono essere poste sia le dichiarazioni della persona offesa sia le dichiarazioni di un testimone legato da vincoli, variamente rilevanti, con la vittima del reato; ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur «se non può essere equiparata sic et simpliciter a quella del testimone estraneo ai fatti di reato, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità» (Sez. 4, n. 10513 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278609-01).

Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il quarto motivo di ricorso.

2.3. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il ricorso proposto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

3. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza, prospettata in termini assimilabili al secondo e al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con cui la Corte di appello di Bologna non si era confrontata, eludendo i rilievi censori sollevati nell'interesse del ricorrente incentrati sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e formulando un giudizio di colpevolezza svincolato dalle emergenze probatorie.

Si tratta, a ben vedere, di una doglianza il cui respingimento discende dalle considerazioni espresse per il secondo e il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai quali si deve rinviare, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla congruità del giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Si consideri, in ogni caso, che [OSCURATO:PERSONA] attribuiva le condotte intimidatorie congiuntamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato a pagina 38 la decisione di primo grado, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2017, in cui si citavano le dichiarazioni rese dalla persona offesa, che affermava che le minacce provenivano da entrambi gli imputati «a turno, nessuno escluso, ora l'uno ora l'altro»; il che conferma che le frasi minacciose all'indirizzo della persona offesa erano pronunciate dai due ricorrenti, che, operando in piena sintonia, ogni volta che incontravano la vittima, cercavano di intimidirla.

Occorre, pertanto, ribadire, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2.2, 2.2.1 e 2.4, cui si deve rinviare, che la Corte di appello di Bologna, in 13 (lr conformità con le conclusioni raggiunte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], valutava correttamente l'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] alle attività intimidatorie poste in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un fatto illecito, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla concretizzazione del reato, sulla base delle emergenze processuali, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose oggetto di vaglio.

Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01).

Non possono, pertanto, non condividersi le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Bologna, che riteneva dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di intirxidazione poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conseguenti alla campagna stampa provocata dalle sue uscite pubbliche sulle infiltrazioni 'ndranghetistiche nel territorio brescellese, alle quali partecipava d'intesa con [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni esposte a pagina 12 della sentenza impugnata, in cui si ribadiva la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti dell'odierno ricorrente, secondo cui in occasione delle condotte intimidatorie poste in essere nei suoi confronti «c'era [OSCURATO:PERSONA] e suo cognato Frijo [...]» Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

4. Le considerazioni che si sono esposte impongono di ritenere infondati i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 28/09/2021 dalla Corte di appello di Bologna; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; Sentite, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; Sentite, nell'interesse degli imputati, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa 11 febbraio 2019 la Corte di Appello di Bologna, per quanto di interesse ai presenti fini, confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza di primo grado gli imputati erano stati condannati alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione, per il reato ascrittogli al capo 3, ex artt. 81, comma secondo, 110, 594, 612, commi primo e secondo, cod. pen., 7 decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ascrittogli al capo 3, commesso a Brescello, nell'arco temporale compreso tra il dicembre del 2009 e il marzo del 2010. I fatti di reato oggetto di contestazione riguardano le condotte intimidatorie poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla quale, in diverse occasioni, rivolgevano frasi di tenore minaccioso, tra cui "Ti incaprettiamo. Vedrai quello che ti succede, vedrai cosa succederà quando esce [OSCURATO:PERSONA] dal carcere, leghista di merda, ti facciamo fuori", accompagnando tali minacce a gesti che mimavano il taglio della gola. Secondo i Giudici di merito, questi comportamenti intimidatori traevano origine dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], nella veste di segretaria della sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brescello, aveva ispirato un articolo giornalistico e rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sulla stampa locale, dai toni fortemente allarmistici, che facevano riferimento alla presenza di gruppi 'ndranghetistici nel territorio in questione. Da queste uscite pubbliche traevano origine le condotte minacciose oggetto di contestazione, che avevano avuto inizio quando [OSCURATO:PERSONA], trovandosi in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un bar di Brescello, minacciava di morte la persona offesa, dicendole che, se continuava a comportarsi in modo ostile, avrebbe ricevuto un colpo di pistola che nessuno avrebbe potuto evitarle. A questo primo episodio intimidatorio avevano fatto seguito, senza soluzione di continuità, diversi altri comportamenti vessatori, di cui si erano resi protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, ogni volta che incontravano [OSCURATO:PERSONA] per le strade cittadine, la minacciavano, rinvolgendole frasi di tenore inequivocabile. Le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] venivano confermate dal coniuge, [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza, al contrario di quanto sostenuto nell'interesse dei ricorrenti, corroborava le accuse della consorte e consentiva di inquadrare il contesto nel quale le minacce degli imputati si concretizzavano, nell'arco temporale compreso tra il dicembre del 2009 e il marzo del 2010. La sequenza degli accadimenti criminosi contestati al capo 3 veniva ricostruita anche attraverso le dichiarazioni rese dai carabinieri che avevano condotto le indagini scaturite dalle denunce presentate da [OSCURATO:PERSONA] - il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e il colonello [OSCURATO:PERSONA] -, che riferivano della particolare gravità delle intimidazioni subite dalla persona offesa e della condizione di profonda prostrazione psicologica nella quale era precipitata, in conseguenza delle minacce indirizzate nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza emessa il 3 luglio 2020 la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, pronununciandosi sulle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione appellata, per quanto di interesse ai presenti fini, annullava il provvedimento impugnato, rinviando per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. L'annullamento della sentenza derivava dal fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, avendo la Corte di appello di Bologna eluso le censure difensive - incentrate sulle modalità con cui le minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si erano concretizzate e sull'individuazione dei soggetti che le avevano poste in essere - e formulato un giudizio di colpevolezza degli imputati svincolato dalle emergenze probatorie. 3. Con sentenza emessa il 28 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, confermava la decisione di primo grado e condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali. La conferma del giudizio di colpevolezza espresso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza emessa il 29 marzo 2017 si fondava sulla rivalutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che venivano correlate alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], il coniuge della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Queste dichiarazioni, secondo il Giudice di appello, davano vita a un compendio probatorio pienamente convergente, idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3.Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano separatamente per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - desse esaustivamente conto dell'arco temporale nel quale si erano verificati i comportamenti intimidatori del ricorrente, che dovevano essere correlati alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] quale segretaria della sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brescello. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con cui il Giudice del rinvio non si era confrontato, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati con riferimento al ruolo svolto dal ricorrente secondo la ricostruzione effettuata dal coniuge di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 3, non essendosi dimostrato che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca 'ndraghetistica egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo di ricorso si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con il quale la Corte di appello di Bologna non si confrontava, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati nell'interesse del ricorrente, incentrati sull'inattendibilità delle accuse della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con cui la Corte di appello di Bologna non si era confrontata, eludendo i rilievi censori sollevati nell'interesse del ricorrente incentrati sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e formulando un giudizio di colpevolezza svincolato dalle emergenze probatorie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti di impugnazione separati, sono infondati. 2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censure difensive. 2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - desse esaustivamente conto dell'arco temporale nel quale si erano verificati i comportamenti intimidatori del ricorrente, che dovevano essere correlati alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] quale segretaria della sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brescello. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, non essendo possibile prefigurare una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione veniva correttamente collegata, logicamente e cronologicamente, a un articolo giornalistico e ad alcune dichiarazioni pubbliche sulla stampa, rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], quale esponente politico locale, che facevano riferimento alla presenza di gruppi 'ndranghetístíci nel territorio brescellese. Deve, invero, ritenersi incontroverso che le condotte minacciose oggetto di contestazione traevano origine dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate dalla stampa locale, in conseguenza delle quali, nell'ottobre del 2009, per la prima volta, [OSCURATO:PERSONA], trovandosi in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un bar di Brescello, minacciava di morte la persona offesa, dicendole che avrebbe ricevuto un colpo di pistola che nessuno avrebbe potuto evitarle; collocazione cronologica, questa, che impediva di ritenere sussistenti le discrasie temporali segnalate dalla difesa del ricorrente. La condotta intimidatoria di [OSCURATO:PERSONA], del resto, era seguita, senza soluzione di continuità, dall'intervento di [OSCURATO:PERSONA], che, consapevole delle minacce appena subite da [OSCURATO:PERSONA], le si presentava come un suo potenziale protettore, invitandola insistentemente a manifestare pubblicamente il suo dissenso dagli interventi giornalistici sulle infiltrazioni 'ndranghetistíche nell'area brescellese che la persona offesa aveva promosso sulla stampa locale e che avevano infastidito i soggetti che, poco prima, l'avevano minacciata all'interno del locale pubblico. Dopo avere ricevuto le minacce di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato a pagina 2 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] si era «recata alla Stazione dei Carabinieri di Brescello [...] ma di aver ricevuto il diniego del M.[OSCURATO:PERSONA] a verbalizzare la denuncia in quanto, secondo il militare, riguardava conflitti di natura politica [...]». Sortivano esito negativo anche i tentativi della persona offesa di sporgere denuncia presso le Stazioni dei Carabinieri di Boretto e Gualtieri, con la conseguenza che solo il 24 aprile 2010, a distanza di diversi mesi dalle minacce di [OSCURATO:PERSONA] e Diletto, la vittima poteva denunciare i fatti alla Questura di [OSCURATO:PERSONA]. Tali, univoci, riferimenti cronologici, dunque, impongono di escludere che, nel caso di specie, si siano verificati pregiudizi alle garanzie del contraddittorio riconosciute all'imputato derivanti dalle discrasie temporali censurate, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo» (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, D., Rv. 271758-01; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866-01; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278-01). Questa soluzione, a sua volta, trae conferma da un orientamento risalente nel tempo, affermatosi in tema di correlazione tra imputazione e sentenza - che impone di ribadire la manifesta infondatezza delle censure difensive prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con cui il Giudice del rinvio non si era confrontato, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati con riferimento al ruolo svolto dal ricorrente secondo la ricostruzione effettuata dal coniuge di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, assumono un rilievo pienamente corroborativo delle accuse rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 7 t e [OSCURATO:PERSONA], che, di per sé sole, costituivano un elemento probatorio idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità penale, per il delitto di cui al capo 3, rendendo, a prescindere dalla loro attendibilità, prive di decisività le dichiarazioni del coniuge. Peraltro, sull'attendibilità delle accuse rivolte dalla persona offesa a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si era già espressa positivamente la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 3 luglio 2020, osservava: «La sentenza impugnata, infatti, si è legittimamente riferita alla ampia e congrua giustificazione adottata dal Tribunale, che aveva ritenuto la credibilità soggettiva della persona offesa, pur dando atto delle modalità non propriamente consuete della denunzia, ritenute tuttavia, indice della genuinità della versione offerta ed aveva, inoltre, valutato la tesi difensiva della precostituzione di prove scarsamente conciliabile con le acquisizioni probatorie maturate nel corso del giudizio [...]». Il narrato della persona offesa, del resto, veniva «convalidato dalle dichiarazioni del teste Arini, che pur non avendo [...] rapporti distesi con Silva, aveva dichiarato che la donna era allarmata dal clima vessatorio seguente alla pubblicazione degli articoli di stampa [...]» (Sez. 5, n. 25212 del 3 luglio 2020, Rondinelli, non mass.). A fronte di un compendio probatorio univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA] e del giudizio di attendibilità espresso dalla Corte di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sopra richiamato, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, che possono, anche da sole e in assenza di riscontri esterni - peraltro al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame -, legittimare la formulazione di un giudizio di responsabilità, previa verifica della loro attendibilità. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01). 2.2.1. In questa, pur univoca, cornice, peculiare rilievo probatorio deve essere attribuito alle dichiarazioni rese dal marito della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, corroboravano le accuse della consorte. Si consideri, innanzitutto, che il teste Mori, sentito in dibattimento riferiva che [OSCURATO:PERSONA], che risultava collegato a [OSCURATO:PERSONA] - e il dato processuale non è controverso -, dopo le minacce profferite da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo del coniuge, aveva chiesto di appianare la situazione di conflitto che si era venuta a creare a causa delle dichiarazioni giornalistiche della moglie, confermando lo stato di tensione che le uscite pubbliche di [OSCURATO:PERSONA] avevano provocato nell'ambiente brescellese. Si consideri, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] confermava lo stato di grave disagio emotivo patito dalla moglie, che era allarmata per il clima venutosi a creare in seguito alle sue uscite pubbliche contro le infiltrazioni 'ndranghetistiche nell'area brescellese. La condizione di prostrazione psichica di [OSCURATO:PERSONA], del resto, è avvalorato dal verificarsi di alcuni episodi intimidatori subiti, regolarmente denunciati, pur con le difficoltà segnalate nel paragrafo 2.1, cui si rinvia, tra cui la spedizione di un messaggio minatorio raffigurante una bara; il recapito di un proiettile inesploso presso la sua abitazione; l'incendio di una bandiera esposta dalla persona offesa fuori dalla porta di casa; il danneggiamento dell'autovettura della vittima, al quale lo stesso teste Mori aveva assistito, pur non essendo stato in grado di fornire indicazioni utili all'individuazione degli autori del gesto intimidatorio. Si consideri, in ultimo, che il valore corroborativo della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] appare ulteriormente avvalorato dalle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano la lunga sequenza di episodi intimidatori denunziati dalla persona offesa, corroborando ulteriormente le accuse rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si inseriscono in un più ampio contesto intimidatorio, che coinvolgeva anche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, l'assunto difensivo, secondo cui le dichiarazioni del teste Mori non corroboravano le accuse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è smentito dalle emergenze probatorie, che impongono di ribadire l'attendibilità della ricostruzione degli accadimenti criminosi fornita dalla persona offesa nei giudizi di merito e di ritenere esente da discrasie il percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Bologna, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 9 della sentenza impugnata, giustificava le iniziali incertezze dichiarative della persona offesa, osservando che «la circostanza per cui ella abbia riferito solo in dibattimento della presenza di Frijo nell'episodio di intimidazione avvenuto nell'ottobre 2009 è dovuta processo di rielaborazione dei fatti che vede coinvolta qualsiasi persona offesa [...]». Si evidenziava, al contempo, che la vicenda delittuosa di cui al capo 1 «rappresentava la prima della serie di aggressioni verbali che ella avrebbe successivamente subito ed allora risulta ben comprensibile che la vittima, non addetta ai lavori processual- penalistici, si sia limitata a denunciate, in un primo momento, l'episodio ed il protagonista per lei più rilevante, costituito dalla minaccia di morte da parte di [OSCURATO:PERSONA] [...], traslasciando di segnalare la presenza di altri soggetti che non l'avevano minacciata verbalmente [...]». 2.2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 2.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 3, non essendosi dimostrato che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente, quand'anche si ritenessero provate, fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca 'ndraghetistica egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che l'infondatezza della censura difensiva discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.2.1, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante contestata ex art. 7 decreto- legge n. 152 del 1991, risultando l'attività intimidatoria posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] in stretto collegamento con l'operatività della consorteria 'ndranghetistica egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA], attiva nell'area emiliana. Le condotte minacciose poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dunque, appaiono inscindibilmente collegate alla sfera di operatività della cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], nella quale i ricorrenti gravitavano, essendo finalizzate a intimidire [OSCURATO:PERSONA] a causa delle sue uscite giornalistiche sulle infiltrazioni 'ndranghetistiche nell'area brescellese, nella quale la persona offesa operava, ricoprendo l'incarico di segretaria della sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brescello. Peraltro, le modalità con cui Rondinelli e Frijo minacciavano di morte la vittima, così come descritte dalla persona offesa, non lasciano spazio per dubitare del richiamo a comportamenti minatori di impronta mafiosa, avvalorato dal collegamento, incontroverso, esistente tra gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui si è già detto. Tali comportamenti criminosi costituiscono un elemento certamente idoneo a fare ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, risultando l'attività posta in essere dai ricorrente funzionalmente collegata al sodalizio indranghetistico egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA]. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, Rv. 242686-01). Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il seguente principio di diritto: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 2588868-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017, dep. 2018, Lamanna, Rv. 276150-01; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300-01; Sez. 6, n. 19300 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caliendo, Rv. 239556-01). Le considerazioni esposte inducono a ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 2.4. Deve, infine, ritenersi infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con il quale la Corte di appello di Bologna non si confrontava, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati nell'interesse del ricorrente, incentrati sull'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che veniva prospettata in termini assimilabili al secondo motivo di ricorso, che si è passato in rassegna nei paragrafi 2.2 e 2.2.1, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento la doglianza in esame. Non si può, del resto, non ribadire che l'attendibilità della persona offesa derivava, oltre a discendere dalle emergenze processuali che si sono richiamate, era già stata sancita dalla Corte di legittimità, con la pronuncia del 3 luglio 2020, più volte citata (Sez. 5, n. 25212 del 3 luglio 2020, Rondinelli, cit.). Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 11 della sentenza impugnata, in cui si osservava che «sull'attendibilità di Silvia si è già espressa la Suprema Corte con la sentenza rescindente, nella parte relativa ai capi ora in giudicato, potendosi nella presente sede ribadire che nessun vantaggio di tipo politico poteva sperare la Silva dal suo ruolo di vittima considerato che tanto l'ispirazione degli articoli di giornale editi nell'ottobre 2009 quanto le denunce delle minacce subite si collocano temporalmente in un periodo successivo alle elezioni del giugno 2009 [...]». Occorre, in ogni caso, ribadire, che le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] erano, di per sé sole, idonee a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli al capo 3, ex artt. 81, comma secondo, 110, 594, 612, commi primo e secondo, cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991. Non si può, in proposito, non rilevare, in linea con la giurisprudenza richiamata nel paragrafo 2.2 (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell'Arte, cit.), che, in tema di valutazione della prova testimoniale, a fondamento del libero convincimento del giudice, possono essere poste sia le dichiarazioni della persona offesa sia le dichiarazioni di un testimone legato da vincoli, variamente rilevanti, con la vittima del reato; ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur «se non può essere equiparata sic et simpliciter a quella del testimone estraneo ai fatti di reato, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità» (Sez. 4, n. 10513 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278609-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il quarto motivo di ricorso. 2.3. Queste ragioni impongono di ritenere infondato il ricorso proposto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica censura difensiva. Con questa doglianza, prospettata in termini assimilabili al secondo e al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 3, con cui la Corte di appello di Bologna non si era confrontata, eludendo i rilievi censori sollevati nell'interesse del ricorrente incentrati sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e formulando un giudizio di colpevolezza svincolato dalle emergenze probatorie. Si tratta, a ben vedere, di una doglianza il cui respingimento discende dalle considerazioni espresse per il secondo e il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai quali si deve rinviare, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla congruità del giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri, in ogni caso, che [OSCURATO:PERSONA] attribuiva le condotte intimidatorie congiuntamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato a pagina 38 la decisione di primo grado, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2017, in cui si citavano le dichiarazioni rese dalla persona offesa, che affermava che le minacce provenivano da entrambi gli imputati «a turno, nessuno escluso, ora l'uno ora l'altro»; il che conferma che le frasi minacciose all'indirizzo della persona offesa erano pronunciate dai due ricorrenti, che, operando in piena sintonia, ogni volta che incontravano la vittima, cercavano di intimidirla. Occorre, pertanto, ribadire, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 2.2, 2.2.1 e 2.4, cui si deve rinviare, che la Corte di appello di Bologna, in 13 (lr conformità con le conclusioni raggiunte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], valutava correttamente l'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] alle attività intimidatorie poste in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto alla commissione di un fatto illecito, il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione alla concretizzazione del reato, sulla base delle emergenze processuali, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose oggetto di vaglio. Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). Non possono, pertanto, non condividersi le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Bologna, che riteneva dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di intirxidazione poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conseguenti alla campagna stampa provocata dalle sue uscite pubbliche sulle infiltrazioni 'ndranghetistiche nel territorio brescellese, alle quali partecipava d'intesa con [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni esposte a pagina 12 della sentenza impugnata, in cui si ribadiva la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti dell'odierno ricorrente, secondo cui in occasione delle condotte intimidatorie poste in essere nei suoi confronti «c'era [OSCURATO:PERSONA] e suo cognato Frijo [...]» Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le considerazioni che si sono esposte impongono di ritenere infondati i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
Decreto Cassazione n. 02532/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris