CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 33144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di GENOVANel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna allacorresponsione degli interessiRITENUTO IN FATTO1. Con ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze haimpugnato l’ordinanza n. 7 del 12 marzo 2026, emessa dalla Corte di appellodi Genova, seconda sezione penale, nel procedimento di equa riparazionepromosso da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.2. Con domanda del 18 luglio 2024 la predetta istante aveva chiesto ilriconoscimento di un indennizzo pari a euro 214.455,94, a titolo diriparazione per l’ingiusta custodia cautelare in carcere sofferta per giorni867, dal 21 maggio 2019 al 4 ottobre 2021, in relazione all’imputazione dicui agli artt. 110, 81 e 280 cod. pen. La richiedente esponeva che ilprocedimento penale a suo carico, trasferito per competenza territoriale aGenova, si era concluso con sentenza di assoluzione pronunciata dalla Cortedi assise di Genova il 4 ottobre 2021, confermata dalla Corte di assise diappello di Genova con sentenza del 23 gennaio 2023, divenuta irrevocabileil 9 maggio 2023.3. Nel giudizio di riparazione si costituiva il Ministero dell’economia e dellefinanze, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigettodell’istanza sul rilievo della sussistenza della causa ostativa prevista dall’art.314 cod. proc. pen.4. All’esito dell’udienza del 10 marzo 2026, la Corte di appello di Genova,con ordinanza n. 7 del 12 marzo 2026, accoglieva la domanda e condannavail Ministero al pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro205.455,94, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.La Corte territoriale riteneva non sussistenti cause ostative al riconoscimentodell’indennizzo, liquidato secondo i parametri ordinari correlati alla duratadella detenzione.5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministerodell’economia e delle finanze.5.1. Con un primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale avrebbe pronunciatoultra petita, riconoscendo gli interessi legali in assenza di specifica domanda.5.2. Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt.314 e ss. cod. proc. pen., nonché degli artt. 1219, 1224 e 1282 cod. civ.,censurando la decorrenza degli interessi dalla data della pronuncia anzichédal passaggio in giudicato del provvedimento.6. L’Avvocatura ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’ordinanzalimitatamente alla statuizione relativa agli interessi legali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo ricorso è fondato e merita accoglimento.La decisione impugnata risulta, infatti, affetta da un duplice errore didiritto, strettamente connesso sul piano logico e giuridico: da un lato, laCorte territoriale ha riconosciuto gli interessi legali in assenza di una specificadomanda della parte istante; dall’altro, ne ha anticipato la decorrenza alladata della pronuncia, pur trattandosi di obbligazione accessoria riferita a uncredito che, in ragione della natura costitutiva del provvedimento attributivo,può dirsi certo, liquido ed esigibile soltanto con il passaggio in giudicatodell’ordinanza che lo riconosce.2. Deve essere preliminarmente ribadito che il procedimento di equariparazione per ingiusta detenzione, pur innestandosi nel sistemaprocessuale penale, presenta, con riguardo alla statuizione patrimonialefinale, un contenuto immediatamente traslabile nell’area delle obbligazioni edei diritti di credito, di talché, per il segmento decisorio che attiene alladomanda, nella sua proiezione codicistica di cui all’art. 112 cod. proc. civ.2.1. Ne deriva che il giudice della riparazione, nel definire il rapportoindennitario, non può attribuire alla parte beni della vita che non siano statioggetto di una specifica richiesta, non essendo consentito, neppure sotto laveste di automatica conseguenza della condanna, il riconoscimento d’ufficiodi accessori rispetto ai quali difetti una puntuale allegazione e unacorrispondente istanza.2.2. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, espresso unorientamento del tutto univoco, affermando che, in tema di riparazione peringiusta detenzione, gli interessi sulla somma attribuita a titolo di indennizzoai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. vanno riconosciuti solo qualoral’interessato abbia proposto la relativa domanda, in mancanza della quale lapronuncia deve considerarsi emessa ultra petita, in violazione del principiodi cui all’art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministerodell’economia e delle finanze, Rv. 265580; Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025,Ministero, Rv. 288270 – 01).2.3. Tale consolidato principio è pienamente applicabile al caso in esame.Dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio di equa riparazione, così comeriprodotto nella prospettazione del ricorrente e come emerge dal contenutodell’ordinanza impugnata, si evince che l’istante aveva domandato laliquidazione della somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo, senzaformulare alcuna espressa istanza circa la corresponsione degli interessilegali.2.4. La formula adoperata nell’atto di domanda — imperniata sullarichiesta della maggiore o minore somma ritenuta equa — non è suscettibiledi essere estensivamente interpretata sino a ricomprendere, in via implicita,una distinta pretesa relativa agli accessori del credito, giacché una similelettura finirebbe per svuotare di contenuto il principio della necessariacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e per trasformare una domandadi liquidazione dell’indennizzo in una domanda cumulativa riferita anche agliinteressi, in assenza di qualsiasi univoco elemento testuale in tal senso.2.5. Deve, pertanto, affermarsi che la Corte di appello, nel riconoscered’ufficio gli interessi legali sulla somma liquidata, ha oltrepassato i limitisegnati dalla domanda, incorrendo in vizio di ultrapetizione e,correlativamente, nella denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.3. Il secondo motivo è assorbito dalla fondatezza del primo motivo.Tuttavia è opportuno ribadire il principio stabilmente acquisito nellagiurisprudenza di questa Corte in forza del quale l’ordinanza con cui vienedefinito il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione hanatura costitutiva e non già meramente dichiarativa del diritto all’indennizzo.La qualificazione costitutiva del provvedimento implica, quale necessariaconseguenza, che il credito dell’istante non possa considerarsi perfetto, nésotto il profilo della certezza, né sotto quelli della liquidità e della esigibilità,prima che il provvedimento attributivo sia divenuto irrevocabile. Solo ilpassaggio in giudicato dell’ordinanza segna, infatti, il momento diconsolidamento del diritto alla prestazione indennitaria e, per riflesso, ilmomento a partire dal quale può venire in considerazione l’obbligazioneaccessoria degli interessi.E’ opportuno ribadire il principio per cui gli interessi al tasso legale sullasomma attribuita a titolo di indennizzo — non già moratori, bensì corrispettivi— vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato delprovvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito, aventenatura non risarcitoria, può ritenersi certo, liquido ed esigibile; ne consegueche il relativo obbligo non può essere rapportato né alla data della domanda,né a quella della pronuncia dell’ordinanza che liquida la somma a titolo diequo indennizzo, bensì alla data nella quale l’ordinanza sia divenutairrevocabile (Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero, Rv. 251595 - 01).Si tratta di un approdo interpretativo che trova diretto riscontro negli artt.1219, 1224 e 1282 cod. civ., i quali postulano, per la produzione degliinteressi, l’esistenza di un credito attuale, certo, liquido ed esigibile. Inmancanza di tali requisiti, e fintantoché la pronuncia non sia stabilizzata dalgiudicato, l’obbligazione accessoria non può ritenersi venuta a esistenza.3.1. L’ordinanza impugnata si pone in aperto contrasto con i richiamatiprincipi, poiché, oltre ad aver riconosciuto gli interessi in assenza didomanda, ne ha fissato il dies a quo nella data della pronuncia, anticipandoindebitamente gli effetti di una obbligazione accessoria che, per legge esecondo il diritto vivente, presuppone l’irrevocabilità del provvedimento3.2. Va, sul punto, rimarcato che l’errore commesso dal giudice di meritonon attiene a una mera improprietà formale della motivazione, ma investela stessa struttura giuridica della decisione, incidendo su un capo autonomodell’ordinanza, rispetto al quale il sindacato di legittimità deve tradursi in unapronuncia rescindente, idonea a ripristinare il corretto assetto normativodella materia.4. La duplice fondatezza delle censure comporta l’annullamentodell’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento degliinteressi, sulla base del principio di diritto per cui gli interessi legali sullasomma attribuita a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione possonoessere riconosciuti solo in presenza di una specifica domandadell’interessato, non essendo consentita la loro attribuzione d’ufficio e overichiesti e ritenuti spettanti, decorrono esclusivamente dal passaggio ingiudicato del provvedimento attributivo dell’indennizzo, momento nel qualeil credito acquista i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.5. In tale prospettiva, la decisione impugnata deve essere annullata senzarinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condannaalla corresponsione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], degli interessi legali dallapronuncia al saldo, statuizione che elimina.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBRUNO [OSCURATO:PERSONA]