Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34171/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti giì atti, ìi provvedimento impugnato e rìcorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso ( flegio-errOAta nugoirym i£,Fi,y B.U.L'Ar 2,5 ISqii-22/9 SzAi- trip09), [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., per avere - per peti dan7a n altro hiasimevole motivo - arrecato molestia P disturho a [OSCURATO:PERSONA], inviAnringii oltre cento che gli venivano recapitate ghl cellulare di servizio; per l'effetto, il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di seicento euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, concedendddli il henefirin della sospensione rondi7ionale.

Attenendosi alla ricostruzione rii carattere storico e OggPi-tik/0 CI ini-a nella decisione impugnata, nell'anno 2018 il Colautti lamentava come - dalla strada adiacente alla sua abitazione - provenissero continuamente rumori notturni, prodotti dal fatto che vi sta7ionassero dei camion frigorifero.

TI Ragattn - nella veste di agente rielia pni!7iAmiin icinaie- veniva 0, , MTPreccatn aiiA VirPOP P , dopo essersi incontrato con il Colautti, gli consigliava di chiedere l'intervento dell'ARPA.

Sempre stando alle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Gorizia, però, il Colautti non consentiva l'effettua7ione delle misura7ioni ad opera dell'ARPA; prendeva invece, mnpinetemente, iMplItArP prOphn ai Fsagattn ;MA inPr7iA, neiía adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni e, consequenzialmente, ricollegava a tale condotta - asseritamente omissiva - la mancata interruzione dei disturbi. (Thcsi, rimpi !tato ini7iava ad inviare al RAtyttn centinaia di mai!, corredate di epiteti offi.nsiv! e ri! Dostc,rnrnv., me-7o d,Il qtial! i2rnen1-nv2 prtesn incompetenza, da parte della polizia municipale.

La sentenza, infine, precisa come le mail incriminate siano state inviate all'indiri77n di posta elettronica istihi7ionale, che era - all'epoca - in uso alla pPrgona offesa; Rnatto ha rifPritn in dlhattiMPrltn, quindi, di PCCPrCì trM/Atrì costretto - appunto trattandosi di mail spedite alla casella istituzionale - ad aprirle e leggerle.

Da ciò, la contestazione ex art. 660 cod. pen. e la condanna a carico 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, entrambi caratterizzati da una matrice sostanzialmente unitaria e che vengono di seguito sinteti77ati. entro i limiti necessari per la rnOtIVP7innP,a normariPil 'Art.i 7s disp. att. cori. ptnr. pPn. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. pror pen.1 con riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie tipica non essendo la rea in caso di invio di pncta PiettrnnirA P, VIPpiÙ , essendo irrilevante il dato della conoscibilità delle e-mail da parte del destinatario, circostanza che, peraitro, non risuita affermai:mie con certezza nei caso di specie.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione dell'ad, 660 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per quanto inerisce al dato della conoscibilità delle e-mail da parte del destinatario, circostanza cne non può essere ritenuta provata con certezza, nena concreta fattispecie.

Si sostiene, altresì, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, desumibile dalla carenza di prova circa la consapevolezza della lettura delle nnail ad opera della persona offesa: è mancata, infatti, qualsiasi forma di interazione, tra ii mittente e n destinatario delle comunicazioni, a causa dall'adozione dello strumento della posta elettronica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano la contravvenzione ex art. 660 cod. pen. la condotta molesta del soggetto attivo e - in via fra loro alternativa - gli ulteriori elementi della pubblicità o dell'apertura al pubblico del luogo in cui si svolge l'azione, oppure l'utilizzazione del telefono, quale mezzo adoperato per la commissione dei reato.

Ti mezzo telefonico assume rilievo, allora, a causa dei carattere invasivo della comunicazione, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico.

Al mezzo telefonico vanno equiparati altri mezzi di trasmissione, che operano tramite la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni, purché essi vengano imposti al destinatario.

Il progresso tecnologico consente poi, mediante l'utilizzo di un telefono adatto, la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona; tali trasmissioni danno notizia al destinatario aeihnvio e della contestuale ricezione deiie Comunicazioni, si tratti di messaggi di testo (sms) o di messaggi whatsapp.

Al termine "telefono", espressivo dell'instrumentum della contravvenzione, deve essere equiparato - senza esondare dai confini della previsione normativa - qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare, di voci e di suoni, che vengano imposti ai destinatario.

Anche l'invio di un messaggio di posta elettronica può concretizzare, dunque, una diretta e non gradita intrusione del mittente nella sfera privata del destinatario.

Riveste importanza decisiva, in conclusione, l'analisi della manifestazione concreta della condotta criminosa.

4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; in particolare ha sottolineato - a confutazione di quanto dedotto dai Procuratore generale - come la condotta consistente nel mero invio di mali non possa integrare l'elemento oggettivo della fattispecie tipica, essendo comunque richiesto un quid piuris, rispetto a detto invio, rappresentato da un altro elemento fattuale, costituito da un segnale acustico o visivo, la cui percezione possa incidere negativamente sulla tranquillità del destinatario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La censura difensiva inerente alla asserita strutturale inadeguatezza deiie mail, a formare oggetto della condotta incriminata dall'art. 660 cod. pen., non si confronta in maniera consona con il capo di accusa, da ritenersi confermato dall'esito accertativo di merito, secondo cui queste mail confluivano come messaggi sul cellulare di servizio, che la persona offesa era tenuta ad.aprire e leggere.

In via preliminare, rispetto alla decisione del ricorso in esame, pare allora opportuno compiere un breve excursus, inerente alla evoluzione giurisprudenziale verificatasi, in ordine ai requisiti necessari per la configurabilità del contestato paradigma normativo.

2.1. Secondo una prima posizione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di legittimità, non può restare integrata la stretta materialità del contestato modello legale contravvenzionale, laddove la molestia o petulanza vengano poste in essere attraverso l'invio di posta elettronica.

Tale filone interpretativo si richiama essenzialmente ai dictum di Sez. 1, n. 24510 dei 17/06/2010, D'Alessandro, Rv. 247558, a mente della quale:«Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l'invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbaruento o fastidio nel destinatario» (nello stesso senso, si sono recentemente espresse Sez. i, n. 24670 del 07/06/2012, Cappuccio, Rv. 253339 e Sez. 1, n. 28959 del 04/05/2021, Scutti, Rv. 281755, la quale ultima ha ribadito la non configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, in caso di ripetuto invio di messaggi di posta elettronica).

Stando a tale posizione teorica, la pur avvertita necessità di ampliare lo spazio di protezione della tranquillità, assicurata al singolo, confligge con il perimetro ontologico e strutturale intrinseco della legge penale, che è rappresentato dai principio ai legalità e ai tipizzazione cielie condotte vietate, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. e dall'art. 1 cod. pen.

Il mezzo del telefono può svolgere la funzione di allargare l'alveo previsionale della figura tipica - che resterebbe, in assenza di tale specifica previsione codicistica, circoscritta al campo del disturbo posto in essere in luogo pubblico o aperto ai pubblico - in ragione del connotato di marcata invacivita della corni inira7inne; rinecta non consente, infatti, ai oestin2tario evitare la moiostia, 2 meno di non voler interrompere la funzionalità stessa dell'apparecchio telefonico. 2.2.

Altre pronunce della Corte di cassazione hanno spostato il fuoco dell'atterminne; dirottandola dal MP770 propriamente detto, adoperato dal coggetto attivo per arrecate la molestia, ai rAr2ttPre delle modalità intrilginrie nella sfera privata del destinatario.

Trattasi, in particolar modo, di pronunce nelle quali la Corte ha affrontato il tema della configurabilità della figura tipica de qua, nel caso di molestia che venga veicolata mediante l'invio di sms; ovvero di ~saggi viaggianti siill'Applir-Ativo wh.gtqA,o1.-).

Qiiecto ofierRTAMentn, invero, origina da una molto risalente decisione della Corte di cassazione, secondo la quale - nella generica dizione letterale, adoperata dal Legislatore nel testo dell'art. 660 cod, pen i laddove viene indicato che la molestia dehha essere arrecata "col me770 dei telefoon" - devono Intendersi ricompresp, parimenti, la MniPgtiA P dirti irho che viaggino grazie ad altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (quale può essere, ad esempio, il citofono); l'architrave di tale lettura della norma è rnpre~ttA dalla pprfptte cdvrnpddihiiità, ricontrahile fra il telefono P il citofono, mezzi equipollenti di tr>smiccione vor2iP riist2n7> (così ';'27. 6 1 n. x!'s.9 del 05/05/1978, Ciconi, Rv. 139560).

Un ulteriore sviluppo di tale impostazione si rinviene nella pronuncia Rallarino di questa Se7iOnP, secondo la quale - in punto di elementi atti a integrare reiemento nggettIVA figura tipizzata in anaiisi - vengono in rilievo tlitti gli strumenti diffusivi idonei alla trasmissione di voci e suoni, che abbiano un connotato di invasività tale da elidere la possibilità, in capo al destinatario, di cottrarci ama intpra7ione coartata . gi potrà vedere, glil plinto cperifiro, an7itiitto ii succitat: n. :<6//9 dei )//09 / 5(iii, Aaiiarino 2 mPnto Ciolìà • • quale: <<Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alla persona, al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi mezzo di trasmissione - tramite rete telefonica P rete nell'Ilare delle hande di frentien7a - di voci P SpOni imposti al rieStìn21:r0 sen7A alcuna poccihilità sottrArgl intPrA7inne con ii mittente, se non dismettendo l'uso del telefono (trattasi di fattispecie concreta attinente all'inoltro di numerosi messaggi di posta elettronica a mezzo di computer; nella quale la Suprema Corte ha escluso la sussisten7a del carattere riel me77o impiegato, attecn rne dectinatari - in agsen7a di cilialsivogiia modalità di avviso, circa l'arrivo di tali comunicazioni - avevano conservato la possibilità di leggere gli stessi, solo allorquando si fossero determinati a consultare la casella di posta elettronica) P poi - per una posi7inne sostan7ialmente equipArehile - SP7. , n. -si '- i i, i---mnato, Taie indirizzo esegetico si trova sussunto, da ultimo, nella decisione assunta da questa Sezione nel marzo 2021, così nriassimata: <<Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso attraverso il mezzo dei telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita; ne consegue che costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi di testo (sms) o messaggi whatsapp» (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021, D'Antoni, Rv. 282045).

3. Sotto il profilo dogmatico, pare allora utile evidenziare come il bene giuridico oggetto di tutela, ad opera della previsione incriminatrice in argomento, sia costituito dall'ordine pubblico, inquadrato sul peculiare versante della pubblica tranquillità.

La tutela assicurata dall'ordinamento all'interesse alla privata quiete, dunque, rappresenta il mezzo per conseguire il risultato della salvaguardia 401 bene della civile convivenza; quest'ultima potrebbe venire turbata, infatti, sia da una eventuale reazione della vittima dell'azione disturbatrice, sia dalla diminuzione di fiducia nella tutela assicurata dall'ordinamento, che sarebbe inevitabilmente correlata ad un eventuale vuoto di tutela nel campo specifico.

Precipitato logico di tale costruzione ideologica era - nella formulazione originaria della figura tipica - la perseguibilità d'ufficio della contravvenzione in analisi (l'art. 3, comma 1, lett. b) n. 1 d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30/12/2022, ai sensi del d.l. n. 162 del 31/10/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 19930/12/2022, ha previsto la procedibiiità a querela, con l'esclusione dei casi in cui il fatto sia commesso in danno di persona incapace, per età o per infermità; l'art. 85 del medesimo d.lgs 150 del 2022 ha poi dettato disposizioni transitorie, in materia di procedibilità”[OSCURATO:PERSONA] fn' ardtMIA i m auft4 ÙSC eDriezt-if9 Ci o ,prevytA Li (ydurti-d,fri\ 1 C9)Zi-i-i tv: MYSer,in 4.gfh:;i011.,

3.1. Quanto ai profilo inerente alla stretta materialità della condotta tipica, con il termine "molestia" si indica ogni agire che sia atto a incidere, provocando fastidio, sul normale equilibrio psichico della vittima; la dizione di "disturbo", invece, coincide con le indebite interferenze sulle normali condizioni di vita del destinatario.

Tale condotta molestatrice deve raggiungere obiettivi ben determinati, rivolgendosi ad uno o più destinatari ben individuati, non essendo bastevole che essa venga indirizzata verso una comunità indifferenziata di destinatari.

Molestia o disturbo rientrano nella cornice previsionale della figura tipica in esame, esclusivamente allorquando risultino arrecati per petuianza o altro biasimevole motivo ("petulante" è una condotta che possa essere qualificata tracotante, arrogante e caparbiamente invasiva; il motivo "biasimevole" ricorre laddove la condotta appaia intimamente riprovevole, in quanto magari strumentale ai dileggio dei destinatario, in correlazione a qualità o condizioni personali di quegrultimol.

Trattasi ; infine; di una rontravven7inne che presenta - quanto ai coefficiente psichico - una connotazione di chiara matrice intrinsecamente dolosa.

4. Tn for7a dei principi di diritto sopra eniirleti l prima doglian7a espressa dai ricorso non può che essere disattesa.

Ti substrato contenutistico della censura è rappresentato, appunto, dalla asserita impossibilità di configurare l'elemento oggettivo del modello legale de quo, allorquando la molestia risulti veicolata attraverso l'invio di posta elettronica ; restando ininfluente, comunque, il dato della possibile conoscenza delle mai', da parte dei destinatario.

4.1. [OSCURATO:PERSONA], come sopra sostanzialmente anticipato, intende rifarsi al filone esegetico originato dalla sopra citata sentenza Ballarino (Sez. 1, n. 36779 dl 97,mgeni 1, p.v. 7qnRn7; nolo CfPCGo CPnco, del reqtn, qi era già [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 28680 dei 26/06Ì2004, Modena, kv. 229464).

Integrando i'analisi sopra già effettuata in relazione a tale pronuncia, si può sottolineare come essa abbia elevato a criterio guida, in tema di elemento integrativo della fattispecie tipica, lo cnerifirn rannne invacività rnnrinti-A, nellA -- cfpra privata de! destinatane.

Ciò che davvero rileva, a! fini delia possibiiità di ritenere integrato !i modello legale in esame, è quindi l'idoneità della comunicazione ad introdursi nella sfera personale del destinatario.

Non dirimente i'aqpettry - P\fPntlIA!P eriPCFPMpOrArlPn - rnctitnitn dalla presenza di un segnale, che annunci l'arrivo dei messaggi.

ACI avviso deiia Corte, infatti, non sussiste in realtà alcuna differenza fenomenica e strutturale, fra la situazione del destinatario di comunicazioni di posta elettronica, che venga preavvertito dell'arrivo di una man ; gra7ie ad un avviso che rompang sulla schermata dei telefono (ovvero anche da un segnale acustico di aliarme) e quelia di colui che - non avendo preventivamente ricevuto avvisi di tal fatta - si risolva liberamente ad accedere ai contenuti della casella di posta, trovandovi romunica7ioni moleste_

4.3. In tale ottica, perde quota anche la tradizionale differenziazione adottata nella materia, fra la comunicazione a carattere istantaneo (che, quindi, appaia dotata della specifica attitudine ad attingere - in via immediata e diretta - !a qfpra privata dei deCtirlatrin) MPCCnrjPri (CMC) che pUÒ PntrAre neiia sfera di conoscenza dei destinatane, !n via esciusiVa, su base voiontanstica, ossia a seguito di una lettura effettuata da quest'ultimo.

In entrambi i casi, infatti, il mittente realizza una indebita ingerenza nella vita privata del destinatario.

4.4. ni grarqa gionifica7ione l'ininfluente argnmentn cernnein il nnale, nel caso di messaggeria teiematica, destinatane conserva ia facoltà di esciudere ie comunicazioni provenienti dal mittente che gli appaia fastidioso, attivando le varie funzionalità di hInrro consentite dalla ninderna ternongia (blocco contatto, ovvero esclusione delia teiefonata proveniente da utenza sgradita). vero che l'attivazione di tali modalità di estromissione, di variegata tipologia, non comprometterebbe la complessiva funzionalità dell'apparecchio della vittima; vero per?, nr-hp rhp giaI neressit [OSCURATO:PERSONA] rice7inne di romiinira7inni, inviete da un mittente non gradito, rappresenta niente aitro, se non una forma di già realizzato nocumento al bene giuridico protetto.

In altri termini: laddove il destinatario divenga vittima di comunicazioni moleste e si risolva, reagendo a tale intromissione, ad PSC!, IfiPMP la ripeti7inne ad opera del mittente fastidioso ; risulta - a ben vedere - già perfettamente reaìizzata i'azione perturbatrice e, quindi, consumato il reato (stante, peraltro, la connotazione non necessariamente abituale, che tale paradigma normativo presenta). 4.s.

Merita di PgSPrP definitivamente ahhandonato, pertanto ; il criterio rìiscretivo rigifin p fOrMAie, rnPrPgPnrAtrì trasmissiva deíia comunicazione molesta, criterio sposato dalla succitata sentenza D'Alessandro; si deve ritenere, al contrario, che anche l'invio di messaggi attraverso la posta elettronica rappresenti condotta conforme al modello legale ex art. 56n cod. nen. ; in A7i0r1P pienamente atta ari Arrecare ti irnanninntn n fActinin destinatario.

A tale conclusione si perviene - quale approdo concettuale obbligato e consequenziale - valorizzando l'intima essenza del bene giuridico tutelato dalla norma ge pArifirn, infatti, che la figura l-ipic ci pocta a presidio della tranquffiità pe hhnca, ce icrottitille (li nei Iltaro tip-tjata /la rnnrIntto MO noste perpetrate in danno di singoli, che siano tali da dare origine a reazioni idonee a turbare l'ordine pubblico, pare evidente che la linea di demarcazione, connotante condotta punita, dehha !i -v-entrarci non s'il mem) n ciglia mndalita comunicativa, bensì sufla specifica attitudine intrusiva.

4.6. La già richiamata sentenza D'Alessandro aveva posto una ulteriore quaestio jurís: se la interpretazione estensiva della figura tipica, in ordine al fatto che la molestia n il disturho dehhano essere portati con il MP770 del telefono, sia sligretriniie rii venire ampliata, finn inch inpre i'invin rii corricpnnripn7a A MP770 posta elettronica di carattere fastidioso, che arrechi turbamento o, almeno, fastidio.

Giova allnra precisare che l'interpreta7ione estensiva della previsione incriminrire at conc o ptt non govrapponihiiP A 1Piin ( i analogia, vietata in via di principio in ambito penale.

La prima, infatti, è il percorso concettuale che si pone in essere, allorquando il perimetro applicativo di una determinata fini irA tipi ca — A rai ica di linA nerPccità di ordine logico , CPmantirn, ovvero !n virtù d! un> cnst>n-7!>! ,nuiv>ion7>, riccontr>blio nc. ri>t! ompiric! - venga esteso ad un caso, che, sebbene non rientri nell'ambito previsionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo, si possa reputare ricompreso neìia sfera appiicativa deiia fattispecie stessa; operazione di "ricongiunzione", che può esser compiuta all'esito di ricollegamento ideale, del caso stesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettato dell'art. 12 delle Disposi7ioni della legge in generale.

I 'interpreta7inne estensiva, pertanto, non incorre neiie iirnitazioni di cui all'art 14 deiie Disposizioni sulla legge in generale: essa non dilata (impropriamente) il contenuto effettivo della previsione incriminatrice, bensì scongiura la possibilità che fattispecie, ad essa soggettp, regtino ingiustamente immuni dalla disciplina prerettiVa P sanzionatoria, a causa di un immotivato limite fissato da mere espressioni ietteraii.

Dovere specifico dell'interprete è, infatti, quello di applicare la norma in maniera anche più estesa, rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata della norma ctPcca con il pPnciPrn e !A VOfrIntà. dei I eriiclatore (cid niinto, ci potranno vedere le risalenti, ma mai rivisitate, Sez. 5, n. 3.29i dei 08/01/1980, Riva, Rv. 144606 e Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084).

4.7. Tanto precisato - e venendo più specificamente alla concreta vicenda per la TIMI= ci procede - ci ci accorgerà come la colii7ione della twectione ci dehha rinvenire sotto !i profiìo della (vorticosa, forse inarrestablie) evoluzione degii strumenti tecnologici che, ormai, sono a disposizione di una platea vastissima e indifferenziata di soggetti.

E quindi: - le corni inica7ioni di posta elettronica vengono ordinariamente ricevute e inviate ; addirittura quasi in maniera prevaiente, attraverso gli apparecchi telefonici, per cui non ha davvero più alcun senso porre distinzioni (incongrue e anacronistiche) incentrate sulla asserita non conformità dello strumento della posta telefonica al dettato normativn, che postilla l'invio della corniinira7ione sgradita "col MP770 del teiefono".

In realtà, proprio la dimensione muitifunzionaie - oltre che inclusiva di plurime forme di comunicazione - ormai raggiunta dallo strumento telefonico, che davvero non può più essere visto alla stregua di un semplice veicolo di trasmissione acustica, conduce a reputare elisa ogni distin7ione, fra IP diverse mociaiità trasmissive.

Con io strumento telefonico, in conclusioni-, possono riceversi e inviarsi messaggi di posta elettronica, similmente a quanto avviene attraverso i computer (siano essi portatili, ovvero dotati di postazioni fisse).

E a conferma di ci non potrà cfi unire come - nella concreta fatticperie - numerosissimi messaggi sgraditi siano stati ricevuti, daiia persona offesa, proprio sul cellulare di servizio.

4.8. Circa l'ulteriore caposaldo del difforme argomentare, rappresentato dalla modalità asincrone, che connoterehhe l comlinira7ione inviata a me770 della posta elettronica, diversamente daiia contestuaiità che caratterizzerebbe ia trasmissione vocale (propriamente attuata, secondo tale orientamento, "con il me77n del telpfnnn") ci cjcopra già ampiamente coffPrmati_ i a linea di rnnfinp fr2 ciò che rientra - l il CufO di i ina interpret?zione non naiogica, bensì doverosamente estensiva - nell 'alveo previsionale della norma e, invece, l'indifferente penale% è collocata sul crinale della attitudine intrusiva della condotta, piuttosto che sulla sincronia eventualmente risrontrahile, fra la molestia portata dai mittente P la ricezione della CTPCCR da parte rigai destinatario .

5. La seconda doglianza difensiva attiene al profilo della impossibilità di ritenere provato - rnn il runrpccarin grArin di affidahilita, atto a fondartz una pronuncia dt nonaìp rocnnncAhibrà - rho riPcteriatArin Ahhin avuto rnnto77a ripi contenuto delle mail.

La mancanza di interazione fra soggetto attivo e vittima dovrebbe anche rendere insussistente - in ipotesi difensiva - il necessario coefficiente psicologico.

I a censura si appalesa del ti itto inammissihile. .`;. i .

Pare brevemente utile rammentare come esuli dai poteri nPliA Corte di cassazione, quello di procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto posti alla base della decisione, la cui valutazione è - in via esclusiva demandata al Giudice di merito, CP!"17 che phccA integrare il vi7in di iegittirnit la rnera proqpetta7ione di una diversa (per ricorrente maggiormente propizia) vaiutazione deiie risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; si veda anche Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv 99ARAcT TI motivo, invpre‘ ts2 finalimtn proprio ad ottenere una inArrimiqihilP nuova ricostruzione dei tatti, mediante !adozione d canoni vaiutativi diversi, rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.

5.2. Quest'ultimo ha del resto esplicitato le ragioni del suo convincimento, con un apparato motiva7innale ampio e convincente; oltre che esente da Vi7i lOgiri P giuridici P, quindi, dpgtmAth A rimanere immune da qualsivogliastigma, m serie di legittimità.

Il Tribunale di Gorizia ha ben chiarito, infatti, come la persona offesa Bagatto si sia vista costretta a consultare la casella di posta elettronica - e, congerpien7ialmente, a prendere conoscen7a del contenuto delle comunica7ioni inviare CniAi itu - proprio percne cpIPCEP VPrliVAnn ìnVJAtP ad Hp inrilri77n e-maii di servizio; tale circostanza, del tutto comprensibilmente, in pratica obbligava il Bagatto a leggere tutti i messaggi.

S.3.

Ma anche con riferimento alla invocata insussisten7a dell 'elemento gnggettivn, non posgihiiP pPrvPnirP difformi [OSCURATO:PERSONA]. 1 'naie, infatti, ha motivato in modo adeguato e coerente, ricordando come sia emerso dagli atti che il Bagatto prese contatti e incontrò il Colautti, così rendendo perfettamente chiaro a questi come la casella di posta elettronica venisse regolarmente consultata.6.

Alla luce delle cnngidera7inni che nrecerInnn, il ricorse) deve PSSPrP rigettato; segue ex lege ia condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti giì atti, ìi provvedimento impugnato e rìcorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso ( flegio-errOAta nugoirym i£,Fi,y B.U.L'Ar 2,5 ISqii-22/9 SzAi- trip09), [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., per avere - per peti dan7a n altro hiasimevole motivo - arrecato molestia P disturho a [OSCURATO:PERSONA], inviAnringii oltre cento che gli venivano recapitate ghl cellulare di servizio; per l'effetto, il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di seicento euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, concedendddli il henefirin della sospensione rondi7ionale. Attenendosi alla ricostruzione rii carattere storico e OggPi-tik/0 CI ini-a nella decisione impugnata, nell'anno 2018 il Colautti lamentava come - dalla strada adiacente alla sua abitazione - provenissero continuamente rumori notturni, prodotti dal fatto che vi sta7ionassero dei camion frigorifero. TI Ragattn - nella veste di agente rielia pni!7iAmiin icinaie- veniva 0, , MTPreccatn aiiA VirPOP P , dopo essersi incontrato con il Colautti, gli consigliava di chiedere l'intervento dell'ARPA. Sempre stando alle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Gorizia, però, il Colautti non consentiva l'effettua7ione delle misura7ioni ad opera dell'ARPA; prendeva invece, mnpinetemente, iMplItArP prOphn ai Fsagattn ;MA inPr7iA, neiía adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni e, consequenzialmente, ricollegava a tale condotta - asseritamente omissiva - la mancata interruzione dei disturbi. (Thcsi, rimpi !tato ini7iava ad inviare al RAtyttn centinaia di mai!, corredate di epiteti offi.nsiv! e ri! Dostc,rnrnv., me-7o d,Il qtial! i2rnen1-nv2 prtesn incompetenza, da parte della polizia municipale. La sentenza, infine, precisa come le mail incriminate siano state inviate all'indiri77n di posta elettronica istihi7ionale, che era - all'epoca - in uso alla pPrgona offesa; Rnatto ha rifPritn in dlhattiMPrltn, quindi, di PCCPrCì trM/Atrì costretto - appunto trattandosi di mail spedite alla casella istituzionale - ad aprirle e leggerle. Da ciò, la contestazione ex art. 660 cod. pen. e la condanna a carico 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, entrambi caratterizzati da una matrice sostanzialmente unitaria e che vengono di seguito sinteti77ati. entro i limiti necessari per la rnOtIVP7innP,a normariPil 'Art.i 7s disp. att. cori. ptnr. pPn. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. pror pen.1 con riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie tipica non essendo la rea in caso di invio di pncta PiettrnnirA P, VIPpiÙ , essendo irrilevante il dato della conoscibilità delle e-mail da parte del destinatario, circostanza che, peraitro, non risuita affermai:mie con certezza nei caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione dell'ad, 660 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per quanto inerisce al dato della conoscibilità delle e-mail da parte del destinatario, circostanza cne non può essere ritenuta provata con certezza, nena concreta fattispecie. Si sostiene, altresì, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, desumibile dalla carenza di prova circa la consapevolezza della lettura delle nnail ad opera della persona offesa: è mancata, infatti, qualsiasi forma di interazione, tra ii mittente e n destinatario delle comunicazioni, a causa dall'adozione dello strumento della posta elettronica. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano la contravvenzione ex art. 660 cod. pen. la condotta molesta del soggetto attivo e - in via fra loro alternativa - gli ulteriori elementi della pubblicità o dell'apertura al pubblico del luogo in cui si svolge l'azione, oppure l'utilizzazione del telefono, quale mezzo adoperato per la commissione dei reato. Ti mezzo telefonico assume rilievo, allora, a causa dei carattere invasivo della comunicazione, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico. Al mezzo telefonico vanno equiparati altri mezzi di trasmissione, che operano tramite la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni, purché essi vengano imposti al destinatario. Il progresso tecnologico consente poi, mediante l'utilizzo di un telefono adatto, la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona; tali trasmissioni danno notizia al destinatario aeihnvio e della contestuale ricezione deiie Comunicazioni, si tratti di messaggi di testo (sms) o di messaggi whatsapp. Al termine "telefono", espressivo dell'instrumentum della contravvenzione, deve essere equiparato - senza esondare dai confini della previsione normativa - qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare, di voci e di suoni, che vengano imposti ai destinatario. Anche l'invio di un messaggio di posta elettronica può concretizzare, dunque, una diretta e non gradita intrusione del mittente nella sfera privata del destinatario. Riveste importanza decisiva, in conclusione, l'analisi della manifestazione concreta della condotta criminosa. 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; in particolare ha sottolineato - a confutazione di quanto dedotto dai Procuratore generale - come la condotta consistente nel mero invio di mali non possa integrare l'elemento oggettivo della fattispecie tipica, essendo comunque richiesto un quid piuris, rispetto a detto invio, rappresentato da un altro elemento fattuale, costituito da un segnale acustico o visivo, la cui percezione possa incidere negativamente sulla tranquillità del destinatario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La censura difensiva inerente alla asserita strutturale inadeguatezza deiie mail, a formare oggetto della condotta incriminata dall'art. 660 cod. pen., non si confronta in maniera consona con il capo di accusa, da ritenersi confermato dall'esito accertativo di merito, secondo cui queste mail confluivano come messaggi sul cellulare di servizio, che la persona offesa era tenuta ad.aprire e leggere. In via preliminare, rispetto alla decisione del ricorso in esame, pare allora opportuno compiere un breve excursus, inerente alla evoluzione giurisprudenziale verificatasi, in ordine ai requisiti necessari per la configurabilità del contestato paradigma normativo. 2.1. Secondo una prima posizione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di legittimità, non può restare integrata la stretta materialità del contestato modello legale contravvenzionale, laddove la molestia o petulanza vengano poste in essere attraverso l'invio di posta elettronica. Tale filone interpretativo si richiama essenzialmente ai dictum di Sez. 1, n. 24510 dei 17/06/2010, D'Alessandro, Rv. 247558, a mente della quale:«Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l'invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbaruento o fastidio nel destinatario» (nello stesso senso, si sono recentemente espresse Sez. i, n. 24670 del 07/06/2012, Cappuccio, Rv. 253339 e Sez. 1, n. 28959 del 04/05/2021, Scutti, Rv. 281755, la quale ultima ha ribadito la non configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, in caso di ripetuto invio di messaggi di posta elettronica). Stando a tale posizione teorica, la pur avvertita necessità di ampliare lo spazio di protezione della tranquillità, assicurata al singolo, confligge con il perimetro ontologico e strutturale intrinseco della legge penale, che è rappresentato dai principio ai legalità e ai tipizzazione cielie condotte vietate, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. e dall'art. 1 cod. pen. Il mezzo del telefono può svolgere la funzione di allargare l'alveo previsionale della figura tipica - che resterebbe, in assenza di tale specifica previsione codicistica, circoscritta al campo del disturbo posto in essere in luogo pubblico o aperto ai pubblico - in ragione del connotato di marcata invacivita della corni inira7inne; rinecta non consente, infatti, ai oestin2tario evitare la moiostia, 2 meno di non voler interrompere la funzionalità stessa dell'apparecchio telefonico. 2.2. Altre pronunce della Corte di cassazione hanno spostato il fuoco dell'atterminne; dirottandola dal MP770 propriamente detto, adoperato dal coggetto attivo per arrecate la molestia, ai rAr2ttPre delle modalità intrilginrie nella sfera privata del destinatario. Trattasi, in particolar modo, di pronunce nelle quali la Corte ha affrontato il tema della configurabilità della figura tipica de qua, nel caso di molestia che venga veicolata mediante l'invio di sms; ovvero di ~saggi viaggianti siill'Applir-Ativo wh.gtqA,o1.-). Qiiecto ofierRTAMentn, invero, origina da una molto risalente decisione della Corte di cassazione, secondo la quale - nella generica dizione letterale, adoperata dal Legislatore nel testo dell'art. 660 cod, pen i laddove viene indicato che la molestia dehha essere arrecata "col me770 dei telefoon" - devono Intendersi ricompresp, parimenti, la MniPgtiA P dirti irho che viaggino grazie ad altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (quale può essere, ad esempio, il citofono); l'architrave di tale lettura della norma è rnpre~ttA dalla pprfptte cdvrnpddihiiità, ricontrahile fra il telefono P il citofono, mezzi equipollenti di tr>smiccione vor2iP riist2n7> (così ';'27. 6 1 n. x!'s.9 del 05/05/1978, Ciconi, Rv. 139560). Un ulteriore sviluppo di tale impostazione si rinviene nella pronuncia Rallarino di questa Se7iOnP, secondo la quale - in punto di elementi atti a integrare reiemento nggettIVA figura tipizzata in anaiisi - vengono in rilievo tlitti gli strumenti diffusivi idonei alla trasmissione di voci e suoni, che abbiano un connotato di invasività tale da elidere la possibilità, in capo al destinatario, di cottrarci ama intpra7ione coartata . gi potrà vedere, glil plinto cperifiro, an7itiitto ii succitat: n. :<6//9 dei )//09 / 5(iii, Aaiiarino 2 mPnto Ciolìà • • quale: <<Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alla persona, al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi mezzo di trasmissione - tramite rete telefonica P rete nell'Ilare delle hande di frentien7a - di voci P SpOni imposti al rieStìn21:r0 sen7A alcuna poccihilità sottrArgl intPrA7inne con ii mittente, se non dismettendo l'uso del telefono (trattasi di fattispecie concreta attinente all'inoltro di numerosi messaggi di posta elettronica a mezzo di computer; nella quale la Suprema Corte ha escluso la sussisten7a del carattere riel me77o impiegato, attecn rne dectinatari - in agsen7a di cilialsivogiia modalità di avviso, circa l'arrivo di tali comunicazioni - avevano conservato la possibilità di leggere gli stessi, solo allorquando si fossero determinati a consultare la casella di posta elettronica) P poi - per una posi7inne sostan7ialmente equipArehile - SP7. , n. -si '- i i, i---mnato, Taie indirizzo esegetico si trova sussunto, da ultimo, nella decisione assunta da questa Sezione nel marzo 2021, così nriassimata: <<Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso attraverso il mezzo dei telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita; ne consegue che costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi di testo (sms) o messaggi whatsapp» (Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021, D'Antoni, Rv. 282045). 3. Sotto il profilo dogmatico, pare allora utile evidenziare come il bene giuridico oggetto di tutela, ad opera della previsione incriminatrice in argomento, sia costituito dall'ordine pubblico, inquadrato sul peculiare versante della pubblica tranquillità. La tutela assicurata dall'ordinamento all'interesse alla privata quiete, dunque, rappresenta il mezzo per conseguire il risultato della salvaguardia 401 bene della civile convivenza; quest'ultima potrebbe venire turbata, infatti, sia da una eventuale reazione della vittima dell'azione disturbatrice, sia dalla diminuzione di fiducia nella tutela assicurata dall'ordinamento, che sarebbe inevitabilmente correlata ad un eventuale vuoto di tutela nel campo specifico. Precipitato logico di tale costruzione ideologica era - nella formulazione originaria della figura tipica - la perseguibilità d'ufficio della contravvenzione in analisi (l'art. 3, comma 1, lett. b) n. 1 d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30/12/2022, ai sensi del d.l. n. 162 del 31/10/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 19930/12/2022, ha previsto la procedibiiità a querela, con l'esclusione dei casi in cui il fatto sia commesso in danno di persona incapace, per età o per infermità; l'art. 85 del medesimo d.lgs 150 del 2022 ha poi dettato disposizioni transitorie, in materia di procedibilità”[OSCURATO:PERSONA] fn' ardtMIA i m auft4 ÙSC eDriezt-if9 Ci o ,prevytA Li (ydurti-d,fri\ 1 C9)Zi-i-i tv: MYSer,in 4.gfh:;i011., 3.1. Quanto ai profilo inerente alla stretta materialità della condotta tipica, con il termine "molestia" si indica ogni agire che sia atto a incidere, provocando fastidio, sul normale equilibrio psichico della vittima; la dizione di "disturbo", invece, coincide con le indebite interferenze sulle normali condizioni di vita del destinatario. Tale condotta molestatrice deve raggiungere obiettivi ben determinati, rivolgendosi ad uno o più destinatari ben individuati, non essendo bastevole che essa venga indirizzata verso una comunità indifferenziata di destinatari. Molestia o disturbo rientrano nella cornice previsionale della figura tipica in esame, esclusivamente allorquando risultino arrecati per petuianza o altro biasimevole motivo ("petulante" è una condotta che possa essere qualificata tracotante, arrogante e caparbiamente invasiva; il motivo "biasimevole" ricorre laddove la condotta appaia intimamente riprovevole, in quanto magari strumentale ai dileggio dei destinatario, in correlazione a qualità o condizioni personali di quegrultimol. Trattasi ; infine; di una rontravven7inne che presenta - quanto ai coefficiente psichico - una connotazione di chiara matrice intrinsecamente dolosa. 4. Tn for7a dei principi di diritto sopra eniirleti l prima doglian7a espressa dai ricorso non può che essere disattesa. Ti substrato contenutistico della censura è rappresentato, appunto, dalla asserita impossibilità di configurare l'elemento oggettivo del modello legale de quo, allorquando la molestia risulti veicolata attraverso l'invio di posta elettronica ; restando ininfluente, comunque, il dato della possibile conoscenza delle mai', da parte dei destinatario. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], come sopra sostanzialmente anticipato, intende rifarsi al filone esegetico originato dalla sopra citata sentenza Ballarino (Sez. 1, n. 36779 dl 97,mgeni 1, p.v. 7qnRn7; nolo CfPCGo CPnco, del reqtn, qi era già [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 28680 dei 26/06Ì2004, Modena, kv. 229464). Integrando i'analisi sopra già effettuata in relazione a tale pronuncia, si può sottolineare come essa abbia elevato a criterio guida, in tema di elemento integrativo della fattispecie tipica, lo cnerifirn rannne invacività rnnrinti-A, nellA -- cfpra privata de! destinatane. Ciò che davvero rileva, a! fini delia possibiiità di ritenere integrato !i modello legale in esame, è quindi l'idoneità della comunicazione ad introdursi nella sfera personale del destinatario. Non dirimente i'aqpettry - P\fPntlIA!P eriPCFPMpOrArlPn - rnctitnitn dalla presenza di un segnale, che annunci l'arrivo dei messaggi. ACI avviso deiia Corte, infatti, non sussiste in realtà alcuna differenza fenomenica e strutturale, fra la situazione del destinatario di comunicazioni di posta elettronica, che venga preavvertito dell'arrivo di una man ; gra7ie ad un avviso che rompang sulla schermata dei telefono (ovvero anche da un segnale acustico di aliarme) e quelia di colui che - non avendo preventivamente ricevuto avvisi di tal fatta - si risolva liberamente ad accedere ai contenuti della casella di posta, trovandovi romunica7ioni moleste_ 4.3. In tale ottica, perde quota anche la tradizionale differenziazione adottata nella materia, fra la comunicazione a carattere istantaneo (che, quindi, appaia dotata della specifica attitudine ad attingere - in via immediata e diretta - !a qfpra privata dei deCtirlatrin) MPCCnrjPri (CMC) che pUÒ PntrAre neiia sfera di conoscenza dei destinatane, !n via esciusiVa, su base voiontanstica, ossia a seguito di una lettura effettuata da quest'ultimo. In entrambi i casi, infatti, il mittente realizza una indebita ingerenza nella vita privata del destinatario. 4.4. ni grarqa gionifica7ione l'ininfluente argnmentn cernnein il nnale, nel caso di messaggeria teiematica, destinatane conserva ia facoltà di esciudere ie comunicazioni provenienti dal mittente che gli appaia fastidioso, attivando le varie funzionalità di hInrro consentite dalla ninderna ternongia (blocco contatto, ovvero esclusione delia teiefonata proveniente da utenza sgradita). vero che l'attivazione di tali modalità di estromissione, di variegata tipologia, non comprometterebbe la complessiva funzionalità dell'apparecchio della vittima; vero per?, nr-hp rhp giaI neressit [OSCURATO:PERSONA] rice7inne di romiinira7inni, inviete da un mittente non gradito, rappresenta niente aitro, se non una forma di già realizzato nocumento al bene giuridico protetto. In altri termini: laddove il destinatario divenga vittima di comunicazioni moleste e si risolva, reagendo a tale intromissione, ad PSC!, IfiPMP la ripeti7inne ad opera del mittente fastidioso ; risulta - a ben vedere - già perfettamente reaìizzata i'azione perturbatrice e, quindi, consumato il reato (stante, peraltro, la connotazione non necessariamente abituale, che tale paradigma normativo presenta). 4.s. Merita di PgSPrP definitivamente ahhandonato, pertanto ; il criterio rìiscretivo rigifin p fOrMAie, rnPrPgPnrAtrì trasmissiva deíia comunicazione molesta, criterio sposato dalla succitata sentenza D'Alessandro; si deve ritenere, al contrario, che anche l'invio di messaggi attraverso la posta elettronica rappresenti condotta conforme al modello legale ex art. 56n cod. nen. ; in A7i0r1P pienamente atta ari Arrecare ti irnanninntn n fActinin destinatario. A tale conclusione si perviene - quale approdo concettuale obbligato e consequenziale - valorizzando l'intima essenza del bene giuridico tutelato dalla norma ge pArifirn, infatti, che la figura l-ipic ci pocta a presidio della tranquffiità pe hhnca, ce icrottitille (li nei Iltaro tip-tjata /la rnnrIntto MO noste perpetrate in danno di singoli, che siano tali da dare origine a reazioni idonee a turbare l'ordine pubblico, pare evidente che la linea di demarcazione, connotante condotta punita, dehha !i -v-entrarci non s'il mem) n ciglia mndalita comunicativa, bensì sufla specifica attitudine intrusiva. 4.6. La già richiamata sentenza D'Alessandro aveva posto una ulteriore quaestio jurís: se la interpretazione estensiva della figura tipica, in ordine al fatto che la molestia n il disturho dehhano essere portati con il MP770 del telefono, sia sligretriniie rii venire ampliata, finn inch inpre i'invin rii corricpnnripn7a A MP770 posta elettronica di carattere fastidioso, che arrechi turbamento o, almeno, fastidio. Giova allnra precisare che l'interpreta7ione estensiva della previsione incriminrire at conc o ptt non govrapponihiiP A 1Piin ( i analogia, vietata in via di principio in ambito penale. La prima, infatti, è il percorso concettuale che si pone in essere, allorquando il perimetro applicativo di una determinata fini irA tipi ca — A rai ica di linA nerPccità di ordine logico , CPmantirn, ovvero !n virtù d! un> cnst>n-7!>! ,nuiv>ion7>, riccontr>blio nc. ri>t! ompiric! - venga esteso ad un caso, che, sebbene non rientri nell'ambito previsionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo, si possa reputare ricompreso neìia sfera appiicativa deiia fattispecie stessa; operazione di "ricongiunzione", che può esser compiuta all'esito di ricollegamento ideale, del caso stesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettato dell'art. 12 delle Disposi7ioni della legge in generale. I 'interpreta7inne estensiva, pertanto, non incorre neiie iirnitazioni di cui all'art 14 deiie Disposizioni sulla legge in generale: essa non dilata (impropriamente) il contenuto effettivo della previsione incriminatrice, bensì scongiura la possibilità che fattispecie, ad essa soggettp, regtino ingiustamente immuni dalla disciplina prerettiVa P sanzionatoria, a causa di un immotivato limite fissato da mere espressioni ietteraii. Dovere specifico dell'interprete è, infatti, quello di applicare la norma in maniera anche più estesa, rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata della norma ctPcca con il pPnciPrn e !A VOfrIntà. dei I eriiclatore (cid niinto, ci potranno vedere le risalenti, ma mai rivisitate, Sez. 5, n. 3.29i dei 08/01/1980, Riva, Rv. 144606 e Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084). 4.7. Tanto precisato - e venendo più specificamente alla concreta vicenda per la TIMI= ci procede - ci ci accorgerà come la colii7ione della twectione ci dehha rinvenire sotto !i profiìo della (vorticosa, forse inarrestablie) evoluzione degii strumenti tecnologici che, ormai, sono a disposizione di una platea vastissima e indifferenziata di soggetti. E quindi: - le corni inica7ioni di posta elettronica vengono ordinariamente ricevute e inviate ; addirittura quasi in maniera prevaiente, attraverso gli apparecchi telefonici, per cui non ha davvero più alcun senso porre distinzioni (incongrue e anacronistiche) incentrate sulla asserita non conformità dello strumento della posta telefonica al dettato normativn, che postilla l'invio della corniinira7ione sgradita "col MP770 del teiefono". In realtà, proprio la dimensione muitifunzionaie - oltre che inclusiva di plurime forme di comunicazione - ormai raggiunta dallo strumento telefonico, che davvero non può più essere visto alla stregua di un semplice veicolo di trasmissione acustica, conduce a reputare elisa ogni distin7ione, fra IP diverse mociaiità trasmissive. Con io strumento telefonico, in conclusioni-, possono riceversi e inviarsi messaggi di posta elettronica, similmente a quanto avviene attraverso i computer (siano essi portatili, ovvero dotati di postazioni fisse). E a conferma di ci non potrà cfi unire come - nella concreta fatticperie - numerosissimi messaggi sgraditi siano stati ricevuti, daiia persona offesa, proprio sul cellulare di servizio. 4.8. Circa l'ulteriore caposaldo del difforme argomentare, rappresentato dalla modalità asincrone, che connoterehhe l comlinira7ione inviata a me770 della posta elettronica, diversamente daiia contestuaiità che caratterizzerebbe ia trasmissione vocale (propriamente attuata, secondo tale orientamento, "con il me77n del telpfnnn") ci cjcopra già ampiamente coffPrmati_ i a linea di rnnfinp fr2 ciò che rientra - l il CufO di i ina interpret?zione non naiogica, bensì doverosamente estensiva - nell 'alveo previsionale della norma e, invece, l'indifferente penale% è collocata sul crinale della attitudine intrusiva della condotta, piuttosto che sulla sincronia eventualmente risrontrahile, fra la molestia portata dai mittente P la ricezione della CTPCCR da parte rigai destinatario . 5. La seconda doglianza difensiva attiene al profilo della impossibilità di ritenere provato - rnn il runrpccarin grArin di affidahilita, atto a fondartz una pronuncia dt nonaìp rocnnncAhibrà - rho riPcteriatArin Ahhin avuto rnnto77a ripi contenuto delle mail. La mancanza di interazione fra soggetto attivo e vittima dovrebbe anche rendere insussistente - in ipotesi difensiva - il necessario coefficiente psicologico. I a censura si appalesa del ti itto inammissihile. .`;. i . Pare brevemente utile rammentare come esuli dai poteri nPliA Corte di cassazione, quello di procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto posti alla base della decisione, la cui valutazione è - in via esclusiva demandata al Giudice di merito, CP!"17 che phccA integrare il vi7in di iegittirnit la rnera proqpetta7ione di una diversa (per ricorrente maggiormente propizia) vaiutazione deiie risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; si veda anche Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv 99ARAcT TI motivo, invpre‘ ts2 finalimtn proprio ad ottenere una inArrimiqihilP nuova ricostruzione dei tatti, mediante !adozione d canoni vaiutativi diversi, rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. 5.2. Quest'ultimo ha del resto esplicitato le ragioni del suo convincimento, con un apparato motiva7innale ampio e convincente; oltre che esente da Vi7i lOgiri P giuridici P, quindi, dpgtmAth A rimanere immune da qualsivogliastigma, m serie di legittimità. Il Tribunale di Gorizia ha ben chiarito, infatti, come la persona offesa Bagatto si sia vista costretta a consultare la casella di posta elettronica - e, congerpien7ialmente, a prendere conoscen7a del contenuto delle comunica7ioni inviare CniAi itu - proprio percne cpIPCEP VPrliVAnn ìnVJAtP ad Hp inrilri77n e-maii di servizio; tale circostanza, del tutto comprensibilmente, in pratica obbligava il Bagatto a leggere tutti i messaggi. S.3. Ma anche con riferimento alla invocata insussisten7a dell 'elemento gnggettivn, non posgihiiP pPrvPnirP difformi [OSCURATO:PERSONA]. 1 'naie, infatti, ha motivato in modo adeguato e coerente, ricordando come sia emerso dagli atti che il Bagatto prese contatti e incontrò il Colautti, così rendendo perfettamente chiaro a questi come la casella di posta elettronica venisse regolarmente consultata.6. Alla luce delle cnngidera7inni che nrecerInnn, il ricorse) deve PSSPrP rigettato; segue ex lege ia condanna
Sentenza Cassazione n. 34171/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris