CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38385/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1 Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di giudizio ad otto mesi di reclusione per il delitto di evasione, deduce: 1) estinzione del reato per intervenuta prescrizione (la recidiva reiterata è stata dichiarata equivalente alle attenuanti; comunque, anche considerando la recidiva, aumentata la pena massima (tre anni) di due terzi, si giunge a cinque anni, per cui il reato - commesso il 30 giugno 2017 - si è comunque prescritto decorsi sette anni e mezzo); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena nel minimo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la recidiva, che va comunque considerata ai fini del calcolo della prescrizione, incide non soltanto sul computo della pena, ma anche sul termine prorogato dopo l'interruzione per espresso disposto dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. Il secondo motivo è affatto generico. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]