CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30326/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/02/2026 del TRIB. LIBERTA' di L'Aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'inammissibilità del ricorso;rilevata la tardività delle conclusioni depositata dal difensore del ricorrente inreplica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, in funzione diriesame, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, in riforma dell’ordinanzareiettiva della misura cautelare della custodia in carcere, ha applicato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, conpresidio elettronico, in relazione ai reati di cui agli artt. 423 cod. pen., indicati aln. 1 e al n. 2 del capo a) delle contestazioni provvisorie.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motividi ricorso, di seguito indicati.2.1. Con il primo articolato motivo, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 310, 274 e 275 cod. proc. pen., in relazione allacarenza di interesse all’appello da parte del Pubblico ministero, alla violazionedelle disposizioni in ordine al criterio di scelta della misura cautelare e allamancata valutazione della documentazione prodotta.In primo luogo, il ricorrente rileva che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminariha ritenuto la sussistenza di indizi gravi di colpevolezza con riferimento al soloepisodio di cui al punto 3 del capo A), fondando tale valutazione su elementi deltutto flebili, quali la mera amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino e ladisponibilità, in capo al ricorrente, di uno scooter di colore scuro.Secondo la difesa, tali elementi non sono idonei a fondare la gravitàindiziaria, tanto più in relazione agli ulteriori episodi contestati (punti 1 e 2 delcapo A), per i quali difetterebbero del tutto gli elementi di riscontro, non essendosufficiente che [OSCURATO:PERSONA] la sera dei fatti si trovasse in compagnia anche delD’Agostino.La decisione impugnata, pertanto, avrebbe finito per operare un’estensioneindebita del giudizio indiziario, in violazione dei principi che governano la materiacautelare.La difesa deduce, poi, che l’ordinanza non ha adeguatamente valutatoquanto emerso in sede di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il Leoneha fornito una versione dei fatti dettagliata, coerente e riscontrata dadocumentazione, in particolare dalle conversazioni intercorse con la personaoffesa poche ore prima degli episodi contestati.Tali elementi, ad avviso della difesa, dimostrerebbero l’insussistenzadell’elemento oggettivo dei reati contestati e avrebbero dovuto quantomenoindurre a una rivalutazione critica del quadro indiziario.La difesa, infine, sostiene che l’appello del Pubblico Ministero era affetto dacarenza di interesse, non essendo state dedotte l’attualità e la concretezza delleesigenze cautelari richieste per l’applicazione della misura.Inoltre, il Pubblico ministero sarebbe incorso nella violazione del principio delne bis in idem sostanziale, lì dove per gli stessi fatti ha notificato l’interrogatorioai sensi dell’art. 291-quater cod. proc. pen., richiedendo l’applicazione di unaulteriore misura cautelare nonostante la pendenza del giudizio di appello.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 125cod. proc. pen., nonché la mancanza la contraddittorietà e la manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.La difesa deduce altresì l’omessa motivazione in ordine alla scelta dellamisura cautelare applicata e alla sua adeguatezza e proporzionalità rispetto allagravità dei fatti contestati e alla pena presumibilmente irrogabile.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Occorre premettere che l’ordinanza impugnata ha ad oggetto due dei treepisodi contestati nel capo a) delle imputazioni provvisorie concernenti lecondotte consistite nell’incendiare sette autovetture situate in una strada dellacittà di Pescara intorno alle ore 3.35 del 4 gennaio 2026 e l’ulteriore analogacondotta commessa alle ore 3.40 in altra strada non lontana da quella indicata,in danno di ulteriori due autovetture; episodi per i quali il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari non ha ritenuto sussistere la gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, puravendo ritenuto sussistenti indizi a carico del ricorrente e del correo StefanoD’Agostino in relazione ai due episodi incendiari - atteso che entrambi sitrovavano insieme la sera dei fatti, che erano stati individuati quali autori deldanneggiamento mediante incendio della serranda del bar “Marcaurelio” (fattoper il quale l’originaria contestazione di cui all’art. 423 cod. pen. era statariqualificata ai sensi dell’art. 424 cod. pen.), che sussisteva un legame tra lepersone proprietarie delle autovetture oggetto di incendio con la persona offesaAccetta Vanessa (vittima di atti persecutori in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari aveva invece applicato la misura) - non li ha ritenuticonnotati dalla necessaria gravità ai fini dell’applicazione di una misura cautelare.3. Tanto precisato, va rilevato che l’ordinanza impugnata, accogliendol’appello del pubblico ministero, ha riconosciuto la gravità indiziaria anche per taliepisodi qualificati ai sensi dell’art. 423 cod. pen., sulla base di una valutazionenon atomistica degli indizi alla luce di un impianto argomentativo coerente erispettoso dei criteri propri della valutazione indiziaria in sede cautelare.3.1.Va in primo luogo rilevato che il Tribunale ha pienamente condiviso ilgiudizio di credibilità espresso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari in relazionealle dichiarazioni della persona offesa, riscontrandonecorrettamente la logicità ela linearità anche in considerazione degli ulteriori elementi oggettivi, quali ilmateriale video prodotto dalla vittima.Nell’ordinanza si è dato conto del narrato della persona offesa, la quale haevidenziato come il ricorrente abbia realizzato condotte caratterizzate daaggressività e da atteggiamenti controllanti, rimarcandone l’incapacità digovernare i propri impulsi e di accettare le scelte sentimentali e di frequentazionidella vittima.Il giudizio di piena attendibilità e credibilità della persona offesa haconsentito di valorizzare il riconoscimento dell’altro indagato D’Agostino, qualeautore materiale dell’incendio appiccato al bar Marcaurelio, riconoscimento che èrisultato attendibile anche alla luce della non integrale copertura del volto, dellaindividuazione del casco solitamente nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] e dello scooterutilizzato per la fuga, anch’esso riconducibile al ricorrente. A ciò si aggiunge lacircostanza, non contestata, che il ricorrente e D’Agostino erano insieme la seradei fatti, come emerge dalle immagini videoriprese, nonché dal significativocomportamento del [OSCURATO:PERSONA] consistito nell’invio, poco prima dei fatti, di messaggidi avvertimento ai familiari della vittima.3.2.Tanto premesso, la motivazione del Tribunale in ordine alla gravitàindiziaria concernente gli ulteriori episodi incendiari contestati si dimostracorretta perché conforme ai principi consolidati in tema di prova indiziaria, nonavendo effettuato una valutazione atomistica degli elementi, procedendo invecea una lettura complessiva e unitaria degli indizi acquisiti. In tale prospettiva,vengono correttamente valorizzati la stretta contiguità spazio-temporale dellecondotte, i messaggi di avvertimento inviati dal [OSCURATO:PERSONA] ai familiari della vittima,senza tralasciare la significativa circostanza che la persona offesa in sede didenuncia aveva mostrato un messaggio, inviatole in passato dal ricorrente, dalcontenuto “giuro io ti brucio”; e, ancora, la circostanza cheLeone, alla visione deicontenuti di filmati pubblicati sui social dall’ex compagna nei quali è incompagnia di altri ragazzi, li aveva immediatamente girati alla madre e allasorella della ragazza, così dimostrando secondo i Giudici un impulso di ira,verificandosi quasi nell’immediatezza gli episodi incendiari delle autovetture.La motivazione del provvedimento impugnato risponde, pertanto, a criteridi coerenza e logicità, avendo fondato la gravità indiziaria a carico del ricorrentesulla base dei molteplici elementi indicati, inferendo da tali plurimi e significativielementi, con ragionamento deduttivo privo di aporie logiche, che il ricorrenteabbia dato corso a una serie di azioni incendiarie dirette a colpire beniriconducibili al contesto familiare della persona offesa.L’ordinanza impugnata ha, dunque, correttamente posto in rilievo lacoincidenza del contesto spazio-temporale, l’omogeneità delle modalitàesecutive, l’identità delle vittime e l’unitarietà del fine perseguito, fornendo conchiarezza di ragionamento la spiegazione delle ragioni per le quali sia daescludere che solo uno degli episodi possa essere attribuito al [OSCURATO:PERSONA], risultandoevidente un legame teleologico tra tutte le condotte.3.3. Vi è stata, dunque, corretta applicazione dei principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della gravità indiziaria;secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in tema dimisure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione delprovvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica dellecensure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019 Rv. 276976 - 01; conf. Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 Rv.261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4,Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01). Tali pronunce hanno datocontinuità al principio affermato dalle Sezioni Unite, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».4. Il motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi motivazionali in ordinealle esigenze cautelari e al criterio si scelta della misura applicata, non è fondato.Va al riguardo ribadito il principio secondo cui in tema di misure cautelaripersonali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento didiniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizionirichieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta. (Inapplicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello con cui ilpubblico ministero si era limitato a contestare il mancato riconoscimento dellagravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelarirappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indaginipreliminari). (Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Pmt, Rv. 286061 -01).E si è altresì affermato che il Tribunale dell'appello cautelare dovrà, unavolta che abbia ritenuto esistenti i gravi indizi, esaminare le esigenze cautelariindicate nella richiesta e quindi decidere con gli stessi poteri attribuiti dall'art.292 cod. proc. pen. al primo [OSCURATO:PERSONA]” (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 17749 del01/03/2017 Rv. 269853 – 01).Alla luce di tal considerazioni va dunque rilevata la manifesta infondatezzadella doglianza della difesa con cui si è eccepita la carenza di interesse aproporre appello da parte del Pubblico Ministero, per non avere dedotto l’attualitàe la concretezza delle esigenze cautelari richieste per l’applicazione della misura.Il Tribunale, facendo corretta applicazione dei principi anzidetti, ha ritenutola sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione ex art. 274,comma 1, lett. c) c.p.p. che ha valutato, con motivazione coerente e puntuale,fronteggiabile unicamente attraverso la misura degli arresti domiciliari conpredisposizione del presidio elettronico.Contrariamente a quanto dedotta dalla difesa, il Tribunale, infatti, hapuntualmente valutato sia le modalità della condotta, ritenute tali da destareestrema preoccupazione anche in considerazione delle gravi conseguenze chesarebbero potute derivare in danno di altre persone; sia il movente e lapersonalità del ricorrente, ponendo in risalto che egli ha posto in essere attiritorsivi nei confronti della persona offesa, denotando una incapacità dicontrollare i propri impulsi. Ha quindi rilevato un significativo pericolo che ilricorrente possa commettere altri eclatanti gravi gesti.Si tratta di una motivazione attenta e approfondita, alla luce della quale ilTribunale ha affermato che la misura degli arresti domiciliari si dimostra l’unicaadeguata a perseguire il controllo dei movimenti del ricorrente, quale alternativaalla più grave misura della custodia in carcere.5. Infine, è manifestamente infondata la doglianza difensiva con la quale ilricorrente ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale,giacché il ricorso si è limitato a dare atto della circostanza che il ricorrente haricevuto per gli stessi fatti la notifica dell’interrogatorio ai sensi dell’art. 291-quater cod. proc. pen., allegando il relativo avviso, senza null’altro specificare inordine alle ragioni dell’avvenuta violazione del suddetto divieto, qualeconseguenza della ricezione dell’avviso a rendere interrogatorio.6. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]