CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi la Corte attenuta al principio per cui l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. non si fonda sul rientro spontaneo nell'abitazione ma sul fatto che il soggetto di presenti in carcere o si consegni ad autorità che abbia l'obbligo di condurlo in carcere (sul punto Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Comandatore, Rv. 26215); Considerato che il secondo motivo, incentrato sull'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso e più favorevole giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla non modesta offensività della condotta, essendosi il ricorrente allontanato dal luogo di restrizione per recarsi in località protetta dove si trovavano l'ex compagna e la figlia ed avendo poi desistito dal suo comportamento solo perché era imminente l'arrivo delle forze dell'ordine; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr91dénte [OSCURATO:PERSONA] cfriscuolo [OSCURATO:PERSONA] CANC7L1.7.PIA -8 it,0