CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA su! ricorsz 9',C0 P1/11 -L .J .J I L 41 .L propc,•sto 4I l .• [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 197 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e ti !fondo -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] 13756881002, elettivamente rinm ir-i I i ai-n in Dn rri tIin noi Dnrl-nnhoci 1 9 nroccn l'A minrati ira . --,..—. . . — Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente - Contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4549 del 2018, CI I lebba II I (.7C11.43 .19 oi.Z.C.,bi e 2316, iluil i nitinLai.a Udita la relazione del cons. relatore [OSCURATO:PERSONA] 2csé [OSCURATO:PERSONA]: 1. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, notificato il 17 aprile 2019 ed illustrato da memoria, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], per la cassazione _ A o- A n .- 4 e — ii - - -i C I [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]°, CIlleC1 [OSCURATO:PERSONA] bb [OSCURATO:PERSONA]° dalla Corte d'Appello di Milano, non notificata. 2. Resiste con controricorso, notificato il 27 maggio 2019, L'ADER- Aaenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. aià [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] . 3. Questa la vicenda processuale: - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel 2015, riceveva una intimazione di pagamento a- palle o'i Equitaba n\;oro' s.p.a. reiatíVCI - t.le L'arteNe esattoriali indicate nella intimazione come in precedenza notificate; proponeva opposizione alla intimazione di pagamento davanti al Tribunale di Milano. ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle citate cartelle e di non conoscere la natura del credito; chiedeva preliminarmente al tribunale di dichiarare la propria giurisdizione e competenza a decidere limitatamente alle caitel:e [OSCURATO:PERSONA] i5Ori si riferissero ad imposte e tasse; - - si costituiva Equitalia, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto allegava trattarsi di crediti di natura esclusivamente tributaria: produceva. per illustrare e documentare la natura del credito azionato, le copie degli estratti di ruolo e le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di spedizione delle cartelle di pagamento; I_ I• I .1,• • l• I UppUl lel Ite dedULCVCI CI L.C11 [OSCURATO:PERSONA] legILLII I ICILIUI le pi ULebbUCI;C UI Equitalia per nullità della procura alle liti.4. L'opposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta in primo grado. Il [OSCURATO:PERSONA] 10IC t all [OSCURATO:PERSONA] la articolata ri-lotivazione (integraimente incorporata nella sentenza di appello oggetto di impugnazione), preliminarmente rigettava l'eccezione di nullità della procura sollevata dal Nola. quindi esaminava l'eccezione di difetto di giurisdizione : sollevata da Equitalia, e l'accoglieva, quindi passava ad esaminare i dedotti vizi formali delle cartelle, e provvedeva dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in riferimento alla intimazione di pagamento : -a- I riena Jua II eLLa bliSSIbLCIIU0 la i ylu le LI IUULal la. 5. [OSCURATO:PERSONA] in ricorso indica che: -proponeva appello, nel quale riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione e deduceva la nullità della sentenza di primo arado; chiedeva che si dichiarasse l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, la nullità dell'intimazione di pagamento e degli estratti di ruolo perché non sottoscritti dal legale rappresentante e che si UiLiIidIdSStz id pl CSLI iLiU1 IC dei LI edili.), - a fronte della costituzione in appello dell'Agenzia delle entrate, eccepiva la nullità della procura rilasciata al legale dell'Agenzia stessa per il giudizio di appello; - nella sua ricostruzione, la Corte d'appello di Milano con la sentenza qui impugnata riteneva valida la procura alle liti rilasciata al procuratore dell'appellata e rigettava l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite senza prendere in considerazione gli altri motivi proposti dall'appellante in quanto li riteneva assorbiti. U. [OSCURATO:PERSONA] LCI ILa U appellU LIL.11 11111-RA911C:t-CI Ualppl 1111Cl I Ipl [OSCURATO:PERSONA] LeJLU integrale della sentenza di primo grado, che si conclude con la declaratoria di giurisdizione del giudice tributario e la condanna alle spese dell'opponente. Indi richiama le conclusioni dell'atto di citazione L P-, in appello del Nola, volte innanzi tutto a far dichiarare la nullità della I ILI iz.ci pl •11 110 91 dl.h.) ildljtjUVe 11011 dV I CILAJC 1 •1111CSSU IC1 LdUbd dl giudice tributario, nonchè volte a riproporre le altre eccezioni già formulate in primo grado, ovvero la nullità della intimazione di pagamento; l'inesistenza della notifica delle cartelle, l 'omessa sottoscrizione degli estratti di ruolo. 6.1. Quindi, la sentenza di appello chiarisce che in effetti il difetto di giurisdizione è già stato dichiarato, all 'esito del giudizio di primo grado, e che tutti gli altri rilievi dell 'appellante, che presupporrebbero la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, rimangono assorbiti. • -o. - I. Il I [OSCURATO:PERSONA] eblCILU 0V VIGRA/ OlIO LI 0LLØLIUI [OSCURATO:PERSONA] 1432 LCII I ICI ClIC. [OSCURATO:PERSONA]: 8. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. perché il aiudice di appello non avrebbe riportato in sentenza, nè preso in considerazione, le sue conclusioni finali, contenute in un foglio di conclusioni depositato telematicamente. Sostiene LI ICoriginailarnente, iíeWatto o'l appello, aveva concluso 11Cl senso della illegittimità della sentenza di primo grado per carenza di giurisdizione, per non aver rimesso la causa al giudice tributario, auantomeno per le intimazioni di paaamento relative a imposte e tasse, mentre successivamente avrebbe modificato le conclusioni, contestando la legittimità della decisione di primo grado laddove il tribunale, pur avendo rilevato che l 'intera controversia apparteneva CIIICI ylUÌSUILIVI le UCI gIUUILC [OSCURATO:PERSONA], Il I VeLe UI I II I 'CLIC' C la causa allo stesso, decideva nel merito, esaminando e respingendo l'eccezione di carenza di legittimazione processuale avanzata dal Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre non prendeva affatto in considerazione le altre domande dell'opponente, attuale ricorrente : I l! - .J -11 Il I n11 -- - I 11 lebIbLel I IUL1111-0 Uelle 1..C11 Lelle, uelici 11111111CILIU1 IC, IC1 prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale. 9. Il motivo è inammissibile. La sentenza d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado laddove - in accoglimento della formale eccezione di difetto di giurisdizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e quindi IeyilIIlilclliieIlIC 11011 110 ebal I 111 1CILU I lel I I lel 1LU le culle UU11101 lUe proposte dall'attuale ricorrente. 10. Con il secondo motivo di ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'articolo 83 cod.proc.civ. e la nullità del procedimento e ripropone sia l'eccezione di difetto di procura alle liti proposta in primo grado, in relazione al legale nominato da Equitalia per il primo grado, sia l'eccezione proposta per il secondo grado, in relazione al diverso iegaie noi-i-di-la-t-o per l'appeiio. ricorrente cui I1CS10 direttamente l'accertamento in fatto presupposto alla sentenza di primo grado e all'eccezione da lui riproposta, quanto al secondo grado, procedendo alla illustrazione dei documenti prodotti nei gradi di merito. 11. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia del tutto genericamente la "violazione e falsa applicazione delle norme sulla •_" riOrm le Ul I lebJU ebell I le UI Ul I 10110 UCLIbiVU pei il yuljuiZiO. il ricorrente ritorna sulla eccezione di prescrizione formulata davanti al Tribunale di Milano e poi riproposta in appello, lamentando che le sue argomentazioni sul punto non siano state esaminate. Il secondo e il terzo motivo sono sostanzialmente assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del primo, a seguito della quale rimane ferma la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contenuta già nella sentenza di primo grado e confermata in appello. li SCL.U111/0 Il IULIVU Will C I IUI I Si LUI In UI dlleglidtdI I ICI ItC LUI I l; provvedimento impugnato: la corte d'appello non ha esaminato affatto la questione della validità o meno della procura rilasciata al difensore dell'appellata in appello, perché si è arrestata prima, alla conferma del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Così come formulato, peraltro, il motivo di ricorso esula dal possibile oggetto del giudizio di Cassazione sul punto della nullità della procura, che avrebbe potuto avere ad oggetto esclusivamente la corretta applicazione da parte della Corte d'appello delle norme in base alle quali aveva ritenuto le procure validamente rilasciate e non, i.-)i-escincierido dei tutto da ciò, eci i le Liti C11.0 [OSCURATO:PERSONA] I lenti depositati nel merito, ovvero delle procure stesse. A fronte di una eccezione processuale, la Corte avrebbe potuto e dovuto effettuare una verifica deali atti solo per riscontrare la sussistenza delle denunciate violazioni di legge. Il terzo motivo, oltre che sostanzialmente assorbito dalla declaratoria di inammmissibilità del primo, da un lato non esplicita neppure, né si CVil ILC Lidi wilielluLd dei mulivu, id V jUiciLiU1 IC di iegye dall'altro, laddove sia stato contestato il vizio di motivazione, il motivo di ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, né l'omesso esame di una eccezione di parte può essere ricondotto al vizio di motivazione: come già sottolineato a proposito del primo motivo, avendo la sentenza di appello confermato la decisione di primo grado là dove essa declinava la giurisdizione del g.o., come richiesto oltre che dall'Agenzia delle Entrate dallo stesso ricorrente (che chiedeva al giudice ordinario di pronunciarsi solo sulle pretese non aventi natura tributaria), la corte d'appello non è entrata nel merito delle contestazioni formulate dall'appellante, proprio perché su di esse non aveva giurisdizione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. • .-. :i [OSCURATO:PERSONA] ivai a molli' I IIJJILJIIC Il I !LUI U. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.100,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese aenerali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u