CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00773/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIA1:tarrnVt577Nritr-naM. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta correttezza della qualificazione giuridica del contestato reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 - anziché del reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s. - in sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., errore che si ricaverebbe dal fatto che nei confronti di quasi tutti i coimputati di reati analoghi, giudicati con rito abbreviato, era in sentenza intervenuta la riqualificazione nell'ipotesi del fatto di lieve entità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, posto che, sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato (v. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep. 2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e a., Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) si è ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, dovendo la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252); Rilevato che nel caso di specie questa situazione eccezionale non ricorre, né può rilevare il fatto che, con riguardo a reati definiti analoghi - quindi, non identici - la riqualificazione sia intervenuta nei confronti di quasi tutti i coimputati, avendo il generico ricorso allegato, peraltro, soltanto il dispositivo della sentenza, ciò che neppure lascia comprendere le ragioni della decisione e le imputazioni nei confronti dei correi formulate; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ‘3ssa delle ammende. Così deciso i