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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 09329/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 23335 - 2022 proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 2480/2022 depositata il 27/09/2022 nella causa tra: D'[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 23335 sez.

SU -ud. 04-04-2023 - 2 - -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostino, dipendente del Comune di Campagna dal 1.2.1989 con qualifica di collaboratore amministrativo inquadrato in categoria B3, già V^ qualifica funzionale, aveva adito il tribunale di Salerno per veder riconoscere il suo diritto ad essere inquadrato nella superiore categoria C a decorrere dal 1.4.1999, in ragione del disposto dell’art.3 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in virtù dei titoli di studio e professionali posseduti.

Il tribunale salernitano con sentenza n. 1910/2017 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Esponeva il giudice che secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Sez.

U. n. 26548/2014), il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore costituisce una progressione verticale che determina il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa ed in quanto tale assoggettata alla giurisdizione amministrativa, così dovendosi interpretare l’art. 63, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 con riferimento alle procedure concorsuali.

Queste ultime devono essere intese come riferite non soltanto alle assunzioni che determinano l’instaurazione ex novo dii un rapporto di lavoro con un ente pubblico, ma anche quelle che, a rapporto già instaurato, comportano il passaggio, all’interno dell’ente, da una posizione funzionale ad un’altra qualitativamente diversa.

Ric. 2022 n. 23335 sez.

SU -ud. 04-04-2023 - 3 - Successivamente adito in sede di riassunzione, il Tribunale amministrativo regionale della Campania con ordinanza del 27.9.2022 sollevava conflitto di giurisdizione chiedendo alle Sezioni Unite della Corte di cassazione la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.

Il giudice amministrativo riteneva che la posizione soggettiva rivendicata dal ricorrente si risolveva in una richiesta di corretto inquadramento alla luce del nuovo sistema classificatorio ed era pertanto estranea alla giurisdizione amministrativa.

La Procura generale depositava memoria concludendo perché fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto della domanda in origine azionata da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Comune di Campagna, è il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella superiore categoria C sin dal 1.4.1999 con le conseguenze risarcitorie.

Occorre premettere che l’inquadramento superiore è invocato quale effetto del novellato sistema di classificazione istituito dal CCNL 31.3.1999 che all’art. 7 comma 1, aveva disposto l’inserimento del personale già in servizio presso il Comune, dalla data di entrata in vigore della norna collettiva, nel nuovo sistema classificatorio in corrispondenza della qualifica funzionale posseduta in precedenza.

Sulla base di siffatta prospettazione della originaria domanda ( guardando al petitum sostanziale-Cass.

Sez.U. n. 10105/2021), deve escludersi che la fattispecie tratti di procedura concorsuale interna con progressione verticale per la acquisizione di una posizione qualitativamente diversa, trattando, invece, della corretta applicazione del nuovo inquadramento previsto dalle disposizioni collettive, in corrispondenza della posizione funzionale già rivestita dal dipendente.

Ric. 2022 n. 23335 sez.

SU -ud. 04-04-2023 - 4 - Questa Corte, ha evidenziato che “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati ex art. 97 Cost. dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) (Cass. Sez U. n. 26270/2016).

Anche di recente è stato ribadito che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di Ric. 2022 n. 23335 sez.

SU -ud. 04-04-2023 - 5 - inquadramento (Cass.Sez.

U n. 7218/2020; da ultimo Cass. Sez.

U.n.36027/2022) Nel caso di specie non soltanto non si controverte di una procedura concorsuale diretta alla instaurazione ex novo del rapporto di lavoro, ma neppure di una ipotesi selettiva interna, essendo in rilievo soltanto la corretta collocazione del lavoratore in una posizione classificatoria di nuova istituzione che sia adeguatamente rispettosa della posizione funzionale già acquisita nel contesto lavorativo.

La trasposizione da un sistema classificatorio ad altro di nuova istituzione può determinare errate valutazioni di corrispondenza incidenti sulle posizioni soggettive dei dipendenti che, in quanto tali, sono tutelabili dinanzi al giudice dei diritti.

Deve pertanto affermarsi, nella fattispecie all’esame, la giurisdizione del giudice ordinario.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività svolta dalle parti in questa sede.

PQM La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Cassa la pronuncia declinat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 23335 - 2022 proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 2480/2022 depositata il 27/09/2022 nella causa tra: D'[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 23335 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 2 - -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostino, dipendente del Comune di Campagna dal 1.2.1989 con qualifica di collaboratore amministrativo inquadrato in categoria B3, già V^ qualifica funzionale, aveva adito il tribunale di Salerno per veder riconoscere il suo diritto ad essere inquadrato nella superiore categoria C a decorrere dal 1.4.1999, in ragione del disposto dell’art.3 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in virtù dei titoli di studio e professionali posseduti. Il tribunale salernitano con sentenza n. 1910/2017 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Esponeva il giudice che secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. U. n. 26548/2014), il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore costituisce una progressione verticale che determina il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa ed in quanto tale assoggettata alla giurisdizione amministrativa, così dovendosi interpretare l’art. 63, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 con riferimento alle procedure concorsuali. Queste ultime devono essere intese come riferite non soltanto alle assunzioni che determinano l’instaurazione ex novo dii un rapporto di lavoro con un ente pubblico, ma anche quelle che, a rapporto già instaurato, comportano il passaggio, all’interno dell’ente, da una posizione funzionale ad un’altra qualitativamente diversa. Ric. 2022 n. 23335 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 3 - Successivamente adito in sede di riassunzione, il Tribunale amministrativo regionale della Campania con ordinanza del 27.9.2022 sollevava conflitto di giurisdizione chiedendo alle Sezioni Unite della Corte di cassazione la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo riteneva che la posizione soggettiva rivendicata dal ricorrente si risolveva in una richiesta di corretto inquadramento alla luce del nuovo sistema classificatorio ed era pertanto estranea alla giurisdizione amministrativa. La Procura generale depositava memoria concludendo perché fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto della domanda in origine azionata da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Comune di Campagna, è il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nella superiore categoria C sin dal 1.4.1999 con le conseguenze risarcitorie. Occorre premettere che l’inquadramento superiore è invocato quale effetto del novellato sistema di classificazione istituito dal CCNL 31.3.1999 che all’art. 7 comma 1, aveva disposto l’inserimento del personale già in servizio presso il Comune, dalla data di entrata in vigore della norna collettiva, nel nuovo sistema classificatorio in corrispondenza della qualifica funzionale posseduta in precedenza. Sulla base di siffatta prospettazione della originaria domanda ( guardando al petitum sostanziale-Cass. Sez.U. n. 10105/2021), deve escludersi che la fattispecie tratti di procedura concorsuale interna con progressione verticale per la acquisizione di una posizione qualitativamente diversa, trattando, invece, della corretta applicazione del nuovo inquadramento previsto dalle disposizioni collettive, in corrispondenza della posizione funzionale già rivestita dal dipendente. Ric. 2022 n. 23335 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 4 - Questa Corte, ha evidenziato che “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati ex art. 97 Cost. dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) (Cass. Sez U. n. 26270/2016). Anche di recente è stato ribadito che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di Ric. 2022 n. 23335 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 5 - inquadramento (Cass.Sez. U n. 7218/2020; da ultimo Cass. Sez. U.n.36027/2022) Nel caso di specie non soltanto non si controverte di una procedura concorsuale diretta alla instaurazione ex novo del rapporto di lavoro, ma neppure di una ipotesi selettiva interna, essendo in rilievo soltanto la corretta collocazione del lavoratore in una posizione classificatoria di nuova istituzione che sia adeguatamente rispettosa della posizione funzionale già acquisita nel contesto lavorativo. La trasposizione da un sistema classificatorio ad altro di nuova istituzione può determinare errate valutazioni di corrispondenza incidenti sulle posizioni soggettive dei dipendenti che, in quanto tali, sono tutelabili dinanzi al giudice dei diritti. Deve pertanto affermarsi, nella fattispecie all’esame, la giurisdizione del giudice ordinario. Non si provvede sulle spese in assenza di attività svolta dalle parti in questa sede. PQM La Corte a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la pronuncia declinat
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