CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 19307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. RG 29268-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 384/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 06/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29268/2021 Numero sezionale 5744/2022 Numero di raccolta generale 19307/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento necessario di competenza e l'annullamento dell'ordinanza impugnata, essendo competente il Tribunale in composizione monocratica; [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava ricorso innanzi al Tribunale di Salerno, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, per ottenere il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta, quale difensore di fiducia del signor [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale a carico di quest'ultimo, nella fase delle indagini preliminari, in quella di primo e secondo grado, nonché nel giudizio di legittimità. La parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. In data 6/10/2021 il Tribunale di Salerno emetteva ordinanza ex art.702 ter C.P.C. con cui dichiarava la propria incompetenza per essere competente a decidere la Corte d'Appello osservando che: a) secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 448512018, ribaditi con l'ordinanza delle stesse Sezioni Unite n. 25938/2018, il rito sommario collegiale ex art. 702 bis C.P.C. - art. 14 d.lgs. n. 150/2011 può essere utilizzato esclusivamente per le attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali; b) qualora le parti abbiano introdotto il giudizio con rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, le domande relative a prestazioni giudiziali in materia penale continuano ad essere soggette al rito ordinario e, pertanto, non vanno dichiarate Ric. 2021 n. 29268 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29268/2021 Numero sezionale 5744/2022 Numero di raccolta generale 19307/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 inammissibili, bensì trasformate e trattate nelle forme ordinarie; C) conseguentemente la presente controversia doveva essere riqualificata in termini di rito sommario codicistico, rimesso alla competenza monocratica; d) doveva inoltre essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. Su 19/2/2020 n. 42477), secondo cui, nel caso in cui il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa; e) nel caso di specie, la competenza a decidere spettava pertanto alla Corte d'appello quale ultimo ufficio giudiziario di merito ad aver conosciuto della controversia nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attività professionale. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di regolamento necessario di competenza (notificata l'11 novembre 2021) affidata ad un unico motivo, con la quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno. Parte resistente non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] Il collegio reputa necessario al fine di accertare la tempestività del regolamento di competenza acquisire la comunicazione fatta dalla cancelleria del Tribunale di Salerno al ricorrente dell’avvenuto deposito dell’ordinanza impugnata. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di richiedere al Tribunale di Salerno, prima sezione civile, copia della comunicazione di cancelleria dell’avvenuto Ric. 2021 n. 29268 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29268/2021 Numero sezionale 5744/2022 Numero di raccolta generale 19307/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 deposito del provvedimento impugnato o certificazione della data in cui tale comunicazione è avvenuta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 29268 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A