CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32859/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 2710 / 20 24 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E ALTRO 2014 r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA CAMPANIAn. 6364/2023, depositata in data 16/11/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 22 ottobre 2025 ; Fatti di causa La presente controversia muove dalla verifica fiscale svolta in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione per l’anno d’imposta 2014 e definita in adesione, da cui deriva il presente contenzioso afferente alla distribuzione di utili non contabilizzati in una società c.d. “ a ristretta base”. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli – [OSCURATO:PERSONA] esaminò la dichiarazione dei redditi Mod. Unico nonché la dichiarazione ai fini IRAP, entrambe presentate per l’anno di imposta 2014 aseguito del P.V.C. redatto in data 27 marzo 2018. Nederivò un debito erariale in capo alla società, da un accertamento analitico induttivo – induttivo contabile (art. 39, 1° c., lett. d, DPR 600/73, primo periodo, dovuto alla sussistenza di maggiori ricavi rispettoa quelli dichiarati), derivante da un maggior reddito ai fini IRES ed IRAP pariad € 834.845,00 ed IVA pari ad € 83.485,00. Tale attività accertativa ha condotto, dapprima, all’emissione dell’avviso diaccertamento n. TF503AI03985/2018 notificato in data 6 novembre 2018,oggetto di annullamento in autotutela in data 5 aprile r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2019, sostituito con l’avviso di accertamento n. TF503AI01059/2019 notificato in data 18 aprile 2019, che neha in sostanza confermato i dettagli. Sia in relazione al primo avviso che al secondo, la società propo se formale istanza di adesione. Nelle more del versamento delle rate derivanti dalla definizione dell’accertamento n. TF503AI01059/2019 avvenuto con formale atto di adesione n. TF5A3AI00435/2019, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ( “la contribuente”) riceve tte l’avviso di accertamento n. TF505AI04734/2019. Con l’avviso in contestazionel’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a ccertò in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] utiliextracontabili in proporzione della quota di spettanza nella società [OSCURATO:SOCIETA]pari al 30,75%, in virtù della ristretta base partecipativadella stessa. La contribuente proposericorso in [OSCURATO:PERSONA] diNapoli che, nel contraddittorio con l’Ufficio, accolse in parte il ricorso . Con atto d’appello del 9 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli chie se la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla corretta qualificazione degli utili extracontabili in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. 546/92. Nelle more, la contribuente in data 23.3.2023 provvidealla redazione edinvio della domanda di c.d. “Rottamazione- quater” per gli importi iscritti a ruolo e , come afferma in ricorso, defin ì la pretesa , non partecipandoal giudizio d’appello. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, all’udienza del 22 settembre 2023, con sentenza n. 6364/2023 depositata in data 16 novembre 2023, rilevata la contumacia della contribuente, accolsel’appello con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado affermò cheè pacifico l’orientamento della r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui "è legittima la presunzione di attribuzione ai socidegli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà delcontribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti" ( Cass. , nn. 2214/2011 e 6197/2007). In base a detto principio , l’accertamento effettuato nei confronti di una società a ristretta base societaria legittima la presunzione di attribuzione ai soci degliutili extracontabili accertati, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente. La sentenza d’appello è ora impugnata per cassazione dalla contribuente, con un ricorso articolato i quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. Att. C.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Motivazione apparente”, la contribuente censura la sentenza impugnata per illogicità della motivazione. Ella premette che non sarebbe stata fornita alcuna prova in ordine alla distribuzione dei c.d. utili extracontabili da parte dell’Ufficio. Sarebbe stata omessa ogni valutazione circa l’esistenza di perdite contabilizzate (ossia la base per una corretta rideterminazione del reddito). Non vi sarebbe stata alcuna distribuzione di utili extracontabili. r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sfuggito all’attenzione del Collegio che per “utile di esercizio” o “utile contabile” si intend e la differenza tra ricavi e costi di un’impresa. Ebbene, seppure l’utile civilistico è il risultato di bilancio determinato dalle regole del Codice civile, l’utile fiscale è il risultato della dichiarazione deiredditi, derivante dalle regole del TUIR, con le riprese in aumento e indiminuzione. Pertanto, si definisce più correttamente “utile d’esercizio” la differenza tra ricavi e costi che - secondo il principio della competenza economica - si riferiscono al periodo considerato. Sulla scorta di tale importante, quanto necessario, chiarimento è evidente che la presunzione di distribuzione di “utili” extracontabili sollevata dall’Ufficio nonpossa in alcun modo prescindere dalla sopra esposta definizione di utile. Qualora, invero, si intendesse applicare detta presunzione, in virtù della ristretta base partecipativa della società, di certo non potrà ignorarsi come la società abbia pacificamente determinato il proprio reddito sulla scorta dielementi reddituali (in particolare le perdite) mai di fatto contestati da codestoUfficio. Per cui non si comprende rebbe come tale esito reddituale (il quantum di “utili extracontabili”, eventualmente distribuiti) sia ancora in discussione postoche l’odierna ricorrente non sareb be legittimat a passivamente a fornire la dimostrazione delle perdite realizzate dalla società. [OSCURATO:PERSONA] d’appello avrebbe dovuto, viceversa, considerare che le valutazioniche ispirano il contraddittorio tra le parti in sede di tentativo di accertamento con adesione seguono, in genere, logiche, criteri e finalità diverse da quelle che devono necessariamente ispirare la valutazione giudiziale della pretesa erariale. L’istituto dell’accertamento con adesione di cui agli artt. 1 e segg. del D.lgs. n. 218/97 è un istituto deflattivo del contenzioso , al cui r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] perfezionamento puògiungersi attraverso valutazioni di opportunità o di diversa natura da quelle che caratterizzano il sindacato sulla legittimità e sul merito dell’atto, proprio della fase contenziosa, che deve, viceversa, ispirarsi ad un giudizio secondo regole proprie del diritto. L’istituto dell’accertamento con adesione, in attuazione dei principi e dei criteri contenuti nell’art. 3, comma 120, della L. delega n. 662/1996, nasceva con lo scopo di fornire all’Amministrazione finanziaria ed al contribuente uno “strumento snello ma, al tempo stesso, garantista, per giungere ad una rapidadefinizione della pretesa tributaria” e, per l’altro, “di incrementare il gettito fiscale e ridurre drasticamente il contenzioso tributario”. L’avviso di accertamento non ha mai perso la sua integrale efficacia, quindi la circostanza che in sede di “tentativo” di addivenire ad un accordo in sede diadesione, l’ufficio abbia eventualmente accettato di rideterminare la pretesa erariale (si ripete: nell’ambito delle logiche proprie di tale istituto) non avrebbe in ogni caso dovuto assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione, in quanto il giudice avrebbe dovuto esaminare la fattispecie secondo diritto ex. art. 113c.p.c. Evidenzia la contribuente che recentemente la Corte di Cassazione con una pronuncia di rilevanteimpatto ha ritenuto di non dover estendere al giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento del reddito di capitale notificatoal socio di società a ristretta base azionaria i termini dell’adesione perfezionata dalla società, poiché “nell’ipotesi dell’accertamento con adesione, diversamente, la finalità della procedura è raggiungere la definizione di una pretesa dell’Amministrazione finanziaria che possa essere condivisa da parte del contribuente, evitandosi il ricorso all’impugnativa giurisdizionale, servendosi anche di strumenti equitativi che importano una riduzione r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] degli importi che sarebbero altrimenti dovuti” (Corte di Cassazione, ord. n.20200/2020). 1.1.Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata è sufficientemente motivata sulla scorta del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nelle società di capitale a ristretta base partecipativa, i maggiori utili accertati in capo alla società si presumono essere stati distribuiti ai soci, che dal loro canto possono dare la prova di non averli ricevuti in quanto reinvestiti dalla società medesima o accantonati (tra le tante, cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv. 646282 -01). Con il motivo in esame, peraltro contenente censure eterogenee, esorbitanti rispetto al difetto di motivazione (sui limiti della ammissibilità delle censure eterogenee , cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425 -02), la contribuente si duole che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle perdite riportate nell’esercizio sociale, la cui considerazione avrebbe determinato un abbattimento dell’utile asseritamente distribuito. Senonché, detta censura impinge nel merito della valutazione operata dal giudice di appello, che ha ritenuto che per l’utile ripreso a tassazione nei confronti dell’odierna contribuente si dovesse far riferimento all’utile extracontabile accertato nei confronti della società, determinato in sede di accertamento con adesione. Inoltre, la doglianza della contribuente relativa al fatto che per determinare gli utili extracontabili distribuiti ai soci non potesse farsi riferimento all’atto di accertamento con adesione è parimenti inammissibile. Già con la sentenza di primo grado, infatti, la C.T.P. di Napoli, nel determinare la quota di utili assegnati alla contribuente secondo il principio della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, aveva assunto a r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presupposto l’atto di accertamento con adesione, sebbene interpretandolo, con riferimento agli utili effettivamente conseguiti dalla società, in maniera diversa da come ha fatto la CGT-2 della Campania con la sentenza qui impugnata. Orbene, l’assunzione di tale presupposto (atto di accertamento con adesione) nella determinazione degli utili imputati alla contribuente non è stata contestata da quest’ultima con appello incidentale, con la conseguenza che l’affermazione implicita della C.T.P., secondo la quale l’atto di accertamento con adesione sottoscritto dalla società rappresenta la base sulla quale determinare gli utili distribuiti (presuntivamente) alla contribuente, è coperta da giudicato interno. Tanto chiarito, la questione se il maggiore imponibile determinato dalla CGT-2 della Campania, rispetto a quello determinato dalla C.T.P. di Napoli, sia scaturito da una erronea interpretazione dell’atto di accertamento con adesione con riferimento alle perdite subìte dalla società è una questione di merito, che sfugge alla cognizione di questa Corte, vieppiù se si considera che nessuna censura la contribuente ha spiegato con riferimento ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. circa l’interpretazione dell’atto di accertamento con adesione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Error in iudicando per violazione dell’art. 6, co. 4, l. n. 212 del 2000, inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza d’appello in quanto, nell’accogliere il ricorso dell’Ufficio con cui è stata chiesta la conferma dell’avviso poiché “la determinazione dei maggiori utili accertati in capo alla socia [OSCURATO:PERSONA] risulta calcolata già in base all’atto di adesione n. TF5A3AI00435/2019, sottoscritto dalle parti in data11/07/2019, con il quale veniva definito un maggior reddito ai fini IRES pari ad euro 667.695,00 derivante dall’omessa tassazione di ricavi, distribuiti a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione”, in ragione di unaasserita assenza di prova contraria r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fornita dall’attuale Esponente, il Collegio d’appello sarebbe incorso in una violazione degli artt. 6, co. 4, l. n. 212 del 2000. Difatti, il Giudice d’appello avrebbe (erroneamente) ritenuto di condividere la tesi dell’Ufficio secondo la quale sarebbe legittima la presunzione di distribuzionedi utili extracontabili in società a ristretta base in ragione del solo fatto che l’attuale esponente non abbia prontamente fornito prova contraria. Si tratterebbedi una decisione assunta in violazione delle disposizioni indicate in epigrafe alla luce del chiaro disposto normativo di cui all’art. 6, comma 4, l. n. 212 del 2000, in forza del quale “al contribuente non possono, in ognicaso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicatedal contribuente”. Afferma la contribuente che la documentazione a lei richiesta (in via istruttoria) nella fase endoprocedimentale relativa all’emissione del provvedimento accertativo qui impugnato fosse già in possesso del l ’ Ufficio, sicché l’onere di provare di non aver percepito i maggiori utili accertati in capo alla società non avrebbe potuto essere posto a carico della contribuente. 2.1. Il motivo è inammissibilee, comunque, infondato. Innanzitutto, esso risultainammissibile in quanto nuovo: tra i quattro motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo di prime cure, non vi è quello della violazione dell’art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000. In ogni caso, il motivo è infondato perché non si possono sovrapporre il piano della richiesta documentale fatta alla contribuente, avente ad oggetto documenti già in possesso dell’amministrazione, ed il piano dell’onere della prova, in capo alla contribuente, di non aver percepito i maggiori utili accertati in capo alla società di cui la contribuente è socia. r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], con il motivo in esame, la contribuente presuppone, senza dimostrare affatto l’assunto, che l’amministrazione fosse in possesso di documenti che provassero che i maggiori utili accertati in capo alla società non fossero stati a lei distribuiti, in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale. Si tratta, all’evidenza, di una petizione di principio. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Error in iudicando per violazione degli artt. 7, co. 5-bis, d.lgs. n.546/1992, 109 e 110, co. 7, Tuir, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.”, la contribuente contesta il fondamento dogmatico della presunzione giurisprudenzialedi distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. 3.1. Il motivo è inammissibile. Già la sentenza di primo grado si fondava sulla presunzione, di matrice pretoria, della distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, e con essa la C.T.P. di Napoli si era limitata a ridurre il quantum ripreso a tassazione. La contribuente non ha interposto appello, né ha partecipato al giudizio di appello per difendersi dall’appello spiegato dall’Ufficio, con la conseguenza che la questione dell’avvenuta distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo alla società è coperta dal giudicato interno. 4. Con il quarto motivo, formulato in subordine e rubricato “Richiesta di cassazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., ai fini della rideterminazione delle sanzioni contestate in applicazione del principio del favor rei (ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997)”, la contribuente censura la sentenza di appello per non aver applicato la lex mitior con riferimento alle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento. 4.1. Il motivo è inammissibile. r.g. n. 12710/2024a.c.22 /10/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], esso è formulato in maniera generica, senza nemmeno indicare quale sarebbe la lex mitiorinvocata. Inoltre, non si confronta con l’avviso di accertamento, che aveva dato atto di aver applicato la lex mitiordi cui al d.lgs. n. 158 del 2015, come risulta dallo stralcio dell’atto impositivo riprodotto per estratto nel controricorso dell’Agenzia. Anzi, dall’ulteriore stralcio riprodotto in controricorso risulta che il minimo edittale considerato non era il 100% della maggiore imposta, come affermato dalla contribuente, bensì il 90%. Si deve ancora considerare, come ben eccepito dall’Agenzia delle Entrate, che il trattamento sanzionatorio non risulta essere stato contestato dalla contribuente con il ricorso introduttivo, sicché anche il motivo in esame è nuovo e, come tale, inammissibile. 5. In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto