Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 34863/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26998/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

Lazio n. 3650/2018 depositata il 01/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, relativo ad avviso di accertamento per imposta provinciale di trascrizione (IPT) autoveicoli per l’anno 2009:

2. ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Roma con un unico motivo di ricorso;

3. resiste con controricorso la contribuente che chiede il rigetto del ricorso, anche in relazione all’assenza di un avviso bonario preventivo, alla violazione dell’affidamento ed alla violazione del principio di irretroattività della norma tributaria, come previsto dall’art. 3, l. 212 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi, con il rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 54, d. lgs. 446 del 1997 e dell’art. 12, del Regolamento in materia di I.P.T. della Provincia di Roma (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

Il motivo è fondato; la Corte di Cassazione ha già deciso la questione posta con il ricorso e l’indirizzo deve confermarsi: «In materia di imposta provinciale di trascrizione nel PRA ex art. 56 d.lgs. n. 446 del 1997, con riguardo alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni eseguite nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di riferimento e la data di pubblicazione del regolamento contenente variazioni della tariffa previgente che sia approvato entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, l. n. 388 del 2000, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, l. n. 448 del 2001, l'ente impositore è legittimato a notificare avvisi di accertamento ai richiedenti le predette formalità per il recupero della differenza tra l'imposta versata (in base al regolamento previgente) e l'imposta dovuta (in base al regolamento vigente con decorrenza ex tunc dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvato in epoca successiva all'esecuzione delle predette formalità), entro il termine all'uopo previsto a pena di decadenza, trattandosi di una peculiare ipotesi di retroattività disposta mediante regolamento in forza di una specifica ed espressa previsione di legge (in deroga all'art. 3 l. n. 212 del 2000), non essendo sufficiente il solo pagamento dell'imposta nel periodo antecedente all'aggiornamento della tariffa a consentire la definizione (o l'esaurimento) dei rapporti tributari ed a precludere l'esazione della residua imposta sulle formalità pubblicitarie precedenti»(Cass. Sez. 5, 11/07/2022, n. 21801, Rv. 665148 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/05/2022, n. 16691, Rv. 664861 –01 e Sez. 5 n. 17680 del 27/03/2024 ) .

La decadenza risulta di cinque anni per la notifica degli avvisi d’accertamento, come espressamente previsto dall’art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006 ([OSCURATO:PERSONA].

Sez.

Tributaria del 20 maggio 2016 n. 10489).

Cosa diversa è la decadenza,per i soli rimborsi e per l’imposta supplettiva,di tre anni, come previsto dall’art. 56, quarto comma, d. lgs. 446 del 1997,e dall’art. 12 del Regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma («entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui la formalità è stata eseguita»), come già osservato da questa Corte di Cassazione (Sez. 5- , Ordinanza n. 21801 del 11/07/2022, cit.).

Nel caso in giudizio l’avviso di accertamento è stato notificato il 13 dicembre 2012 , entro il termine di cinque anni di decadenza (pagamenti del 2009) previsto dall’art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006, per l’imposta ‘principale’.

La legislazione statale ha rimesso all’autonomia della Provincia la disciplina del termine di decadenza e della complessiva fase di accertamento dell’imposta provinciale di trascrizione; la Provincia ha disciplinato specificamente la decadenza triennale con il citato regolamento, ma solo per i rimborsi e l’imposta ‘supplettiva’, non per l’imposta ‘principale’ disciplinata specificamente dalla legge n. 286 del 2006, art. 1, comma 161, citata.

3. Nella decisione impugnata manca tuttavia un accertamento sul tipo di imposta, principale o supplettiva, al fine di applicare correttamente i rispettivi termini di decadenza, sopra richiamati.

L’imposta è principale quando si determina la stessa per la formalità, mentre è supplettiva quando è richiesta da parte dell’ente una integrazione, per errore di calcolo o incompletezza della liquidazione.

Sul punto (natura dell’imposta dedotta) manca un reale accertamento di merito, in considerazione dell’avviso di accertamento e del tipo di richiesta effettuata.

Qualora riferita al recupero successivo al ripristino della originaria tariffa, l’imposta dovrebbe ritenersi anch’essa di natura principale.

La decisione deve quindi cassarsi con rinvio al fine di verificare, in fatto, il tipo di pretesa in funzione dell’applicazione, come detto, del differente termine di decadenza.

P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26998/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. Lazio n. 3650/2018 depositata il 01/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, relativo ad avviso di accertamento per imposta provinciale di trascrizione (IPT) autoveicoli per l’anno 2009: 2. ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Roma con un unico motivo di ricorso; 3. resiste con controricorso la contribuente che chiede il rigetto del ricorso, anche in relazione all’assenza di un avviso bonario preventivo, alla violazione dell’affidamento ed alla violazione del principio di irretroattività della norma tributaria, come previsto dall’art. 3, l. 212 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi, con il rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio. 2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 54, d. lgs. 446 del 1997 e dell’art. 12, del Regolamento in materia di I.P.T. della Provincia di Roma (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Il motivo è fondato; la Corte di Cassazione ha già deciso la questione posta con il ricorso e l’indirizzo deve confermarsi: «In materia di imposta provinciale di trascrizione nel PRA ex art. 56 d.lgs. n. 446 del 1997, con riguardo alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni eseguite nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di riferimento e la data di pubblicazione del regolamento contenente variazioni della tariffa previgente che sia approvato entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, l. n. 388 del 2000, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, l. n. 448 del 2001, l'ente impositore è legittimato a notificare avvisi di accertamento ai richiedenti le predette formalità per il recupero della differenza tra l'imposta versata (in base al regolamento previgente) e l'imposta dovuta (in base al regolamento vigente con decorrenza ex tunc dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvato in epoca successiva all'esecuzione delle predette formalità), entro il termine all'uopo previsto a pena di decadenza, trattandosi di una peculiare ipotesi di retroattività disposta mediante regolamento in forza di una specifica ed espressa previsione di legge (in deroga all'art. 3 l. n. 212 del 2000), non essendo sufficiente il solo pagamento dell'imposta nel periodo antecedente all'aggiornamento della tariffa a consentire la definizione (o l'esaurimento) dei rapporti tributari ed a precludere l'esazione della residua imposta sulle formalità pubblicitarie precedenti»(Cass. Sez. 5, 11/07/2022, n. 21801, Rv. 665148 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 24/05/2022, n. 16691, Rv. 664861 –01 e Sez. 5 n. 17680 del 27/03/2024 ) . La decadenza risulta di cinque anni per la notifica degli avvisi d’accertamento, come espressamente previsto dall’art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006 ([OSCURATO:PERSONA]. Sez. Tributaria del 20 maggio 2016 n. 10489). Cosa diversa è la decadenza,per i soli rimborsi e per l’imposta supplettiva,di tre anni, come previsto dall’art. 56, quarto comma, d. lgs. 446 del 1997,e dall’art. 12 del Regolamento in materia di IPT della Provincia di Roma («entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui la formalità è stata eseguita»), come già osservato da questa Corte di Cassazione (Sez. 5- , Ordinanza n. 21801 del 11/07/2022, cit.). Nel caso in giudizio l’avviso di accertamento è stato notificato il 13 dicembre 2012 , entro il termine di cinque anni di decadenza (pagamenti del 2009) previsto dall’art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006, per l’imposta ‘principale’. La legislazione statale ha rimesso all’autonomia della Provincia la disciplina del termine di decadenza e della complessiva fase di accertamento dell’imposta provinciale di trascrizione; la Provincia ha disciplinato specificamente la decadenza triennale con il citato regolamento, ma solo per i rimborsi e l’imposta ‘supplettiva’, non per l’imposta ‘principale’ disciplinata specificamente dalla legge n. 286 del 2006, art. 1, comma 161, citata. 3. Nella decisione impugnata manca tuttavia un accertamento sul tipo di imposta, principale o supplettiva, al fine di applicare correttamente i rispettivi termini di decadenza, sopra richiamati. L’imposta è principale quando si determina la stessa per la formalità, mentre è supplettiva quando è richiesta da parte dell’ente una integrazione, per errore di calcolo o incompletezza della liquidazione. Sul punto (natura dell’imposta dedotta) manca un reale accertamento di merito, in considerazione dell’avviso di accertamento e del tipo di richiesta effettuata. Qualora riferita al recupero successivo al ripristino della originaria tariffa, l’imposta dovrebbe ritenersi anch’essa di natura principale. La decisione deve quindi cassarsi con rinvio al fine di verificare, in fatto, il tipo di pretesa in funzione dell’applicazione, come detto, del differente termine di decadenza. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si
Sentenza Cassazione n. 34863/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris