CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026
Cassazione n. 25852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 1556/2018 depositata il 12/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] emise un avviso d’accertamento per mancatopagamento dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittimeNumero registro generale 9412/2019Numero sezionale 5644/2026Numero di raccolta generale 25852/2026Data pubblicazione 26/09/2026per l’anno 2008 nei confronti del concessionario [OSCURATO:PERSONA] diNautica da Diporto, da Pesca e [OSCURATO:PERSONA] di Livorno.Quest’ultimo ricorse alla [OSCURATO:PERSONA] fiorentina che,con sentenza 1288/14, accolse il ricorso ritenendo che il presuppostooggettivo dell’imposta ricorresse solamente per le concessioni rilasciatedalle Regioni e non da altri enti. Affermò inoltre che non potevano essernesoggetti passivi i titolari di concessioni rilasciate dall’Autorità portuale, perle quali la determinazione dei canoni era fissata da normazionesecondaria. Rimarcò inoltre come il tributo sarebbe stato soppresso dallaRegione a partire dal 2013.Su appello della Regione e nel contraddittorio con il Consorzio, con lasentenza indicata in epigrafe la [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana ha respinto il gravame compensando le spese. La Corte di merito,pur respingendo le questioni formali inerenti alla notifica e alla specificitàdell’appello, ha rimarcato come il Consorzio, nelle more, fosse statosottoposto a procedura di scioglimento risultando interrotto ilprocedimento e successivamente riassunto nei confronti delle personefisiche che lo componevano (odierni intimati). Atteso che pacificamentequesti ultimi non avevano ricevuto alcunché dalla procedura diliquidazione, la Corte territoriale ha ritenuto che gli stessi non potesserorispondere delle imposte dovute dal Consorzio, ritenendo preferibile taleinterpretazione rispetto a quello della pronuncia n. 9094/17 di questaCorte, invocata dalla Regione.Ricorre per cassazione la Regione Toscana sulla base di un unico motivo.I resistenti, pur notificati del ricorso il 12/3/2019 presso i difensori che liassistevano in grado d’appello, sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la Regione si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 2313 e 2495 c.c. in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c.. Lamenta che la Corte di merito abbia escluso laNumero registro generale 9412/2019Numero sezionale 5644/2026Numero di raccolta generale 25852/2026Data pubblicazione 26/09/2026responsabilità per debiti sociali dei soci del disciolto Consorzio sopraccitatotenuto conto che:- non vi fu alcuna procedura di liquidazione, atteso che lo scioglimento fuimmediato il 30/6/2016 per volontà di tutti i soci, essendo l’entecancellato dal [OSCURATO:PERSONA] il 29/7/16;- i rapporti obbligatori, in caso di estinzione e cancellazione della società,si trasferiscono ai soci che ne rispondono limitatamente a quanto riscossoo illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali (SSUU6070/13);- nel caso specifico si tratta d’una s.a.s., cui non è applicabile ladisposizione dell’art. 2495, comma secondo, c.c. (vv. le richiamate SSUU6070/13, sez. 6-5 n. 11683/16 e sez. 5 n. 9094/17), restando gliaccomandatari illimitatamente responsabili indipendentemente dal bilanciofinale di liquidazione;- tale insegnamento non consegue a una pronuncia isolata comeaffermato dalla Corte territoriale;- le pronunce indicate da quest’ultima riguardavano società di capitalimentre alle società in accomandita semplice è applicabile l’art. 2313 cc,che prevede la responsabilità illimitata degli accomandatari.Atteso che il Consorzio era formato da un socio persona fisica, CarloMaver, e dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., gli stessi,quali socio il primo e accomandatario della società consorziata il secondo,dovrebbero rispondere illimitatamente dei debiti sociali, tra i quali quelliper l’imposta regionale sulle concessioni.2. Il motivo è infondato.2.1 Si tratta infatti di mero Consorzio con attività esterna, non costituito insocietà sicché il regime di responsabilità non va desunto dal modellosocietario-successorio, delineato dalle note sentenze di questa Corte aSezioni Unite nn. 6070-6071-6072 del 12/3/2013, bensì dallaregolamentazione di cui all’art. 2615 c.c., che attribuisce la responsabilitàNumero registro generale 9412/2019Numero sezionale 5644/2026Numero di raccolta generale 25852/2026Data pubblicazione 26/09/2026per le obbligazioni assunte al solo fondo consortile, salvi i casi previsti dalsecondo comma, qui non ricorrenti.Ne deriva che è irrilevante che il Consorzio fosse costituito da una personafisica e dall’accomandatario di una s.a.s. per conto di quest’ultima, attesoche non è in questione il regime di responsabilità patrimoniale dei singoliconsorziati bensì quello del Consorzio, da desumersi in base alladisposizione succitata.Ove, come nel caso specifico, il fondo consortile sia insussistente, non visia stato riparto di liquidazione e non ricorrano i presupposti di cui alsecondo comma dell’art. 2615 c.c., non vi è luogo per una responsabilitàdei singoli consorziati oggi intimati, benché essi siano illimitatamenteresponsabili, l’uno per le proprie obbligazioni personali e l’altro anche perquelle della società di persone da lui amministrata, trattandosi in tal casod’ipotetici debiti diversi da quelli del Consorzio di cui hanno fatto parte.3. Il ricorso va quindi respinto mentre la mancata costituzione degliintimati esclude la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.MRespinge il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteNumero registro generale 9412/2019Numero sezionale 5644/2026Numero di raccolta generale 25852/2026Data pubblicazione 26/09/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]