CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1966
Cassazione n. 39058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1966 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazìone in relazione alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo richiesto dal reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, risulta non consentito in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, tra l'altro, con il medesimo motivo di ricorso, pur formalmente prospettando censure inerenti al vizio di motivazione, si è lamentata, invero, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ( in particolare delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente), non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, contrariamente a quanto contestato dalla difesa, la Corte territoriale con motivazione esente da vizi di contraddittorietà e logicítà ha chiaramente indicato (come emerge da pagg. 5-6) le ragioni del suo convincimento poste a fondamento della ritenuta sussistenza del reato de quo, sottolineando in base a quali elementi deve affermarsi l'esistenza del coefficiente psicologico doloso, anche eventualmente nella forma solo eventuale, in capo al ricorrente, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, (dep. 2010), Nocera, Rv. 246325 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembr