CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 33141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 11/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6020 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6020del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H02 A271J ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRD RML60T05 A271H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MATAS n. 40,ANCONA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’ammi- nistratore,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 67L28 G157O) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1300/2022, pubblicatain data 13 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’amministratore del condominio del fabbricato sito in Ancona, via Matas n. 40, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titoli esecutivi di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto della relativa opposizione ) . [OSCURATO:PERSONA]. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 19 Bugari ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ancona. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Bugari, sulla base di dieci motivi(numerati da 1 a 11, ma con omissione del n. 4). Resiste con controricorso l’amministratore del condominio del fabbricato sito in Ancona, via Matas n. 40. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Premessa È necessario premettere, per un corretto esame dei motivi di ricorso, che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.,opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti dall’amministratore del condominio del fabbricato sito in Ancona, via Matas n. 40, in virtù di un decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di contributi dovuti in base astati di ripartizione approvat i dall ’ as- sembleadel condominio (l’opposizione al quale decreto risulta definitivamente rigettata), sulla base di due motivi, in rapporto di logica e giuridica subordinazione: a) con il motivo principale (e potenzialmente assorbente) ha fatto valere la (pretesa) ca- ducazione del titolo esecutivo, per essere intervenuto l’annulla- mento, insede giurisdizionale, delle deliberazioni condominiali sulle quali si fondava l’ingiunzione; b) con il motivo subordinato (logicamente e giuridicamente avanzato per il solo caso di man- cato accoglimento del motivo principale) ha opposto la Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 19 compensazione dei crediti portati dal titolo esecutivo con alcuni propri controcrediti (per spese giudiziali liquidate in sentenze che avevano definito controversie con lo stesso condominio, nonché per un rimborso preteso in conseguenza della revisione delle tabelle millesimali). A sostegno di entrambi i motivi di opposizione, ha fatto valere sentenze emesse da uffici giudiziari (Tribunale e Corte d’ap- pello) di Ancona. All’esito del giudizio di merito, sono stati disattesi (sia in primo che in secondo grado) tanto il motivo principale che quello su- bordinato dell’opposizione. Alcuni dei motivi del presente ricorso (i quali sono numerati da 1 ad 11, anche se in realtà manca del tutto il motivo n. 4) hanno ad oggetto specificamente il motivo di opposizione principale (relativo alla caducazione del titolo esecutivo: segnatamente i motivi 7 e 8), mentre altri hanno ad oggetto specificamente quello subordinato (relativo alla dedotta compensazione: se- gnatamente i motivi 5, 6, 9, 10 e 11). I primi tre motivi del ricorso hanno, invece, ad oggetto una af- fermazione della corte d’appello che appare riferibile ad en- trambi i motivi di opposizione, in quanto riguardante la man- canza di prova del passaggio in giudicato di tutte le sentenze invocate asostegno dei medesimi. Tanto premesso, è, quindi, opportuno esaminare, in primo luogo, le censure riferibili al motivo di opposizione principale che, come già chiarito, ha portata potenzialmente assorbente. 2.Esame delle censure riferibili al motivo di opposizione principale 2.1Con il primo motivo del ricorso (n. 1 ) si denunzia « Art. 360 nn. 3-4 c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimentoper vio- lazionedegli artt. 112- 324 - 329 c.p.c. - 2909 c.c. ». Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 19 Il ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello se- condo la quale non sarebbe stato provato il passaggio in giudi- cato delle sentenze da lui invocate a sostegno dell’opposizione. Sostiene che tale passaggio in giudicato, in primo luogo, non necessitava di prova, in quanto non era contestato e, comun- que, era stato almeno implicitamente affermato dal tribunale in primo grado, con statuizione non specificamente censurata in appello. Con il secondo motivo(n. 2) si denunzia « Art. 360 c.p.c. co. 1 n.3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferi- mento all’art.101 co. 2 c.p.c.». Ilricorrente, sempre con riguardo alla questione del passaggio in giudicato delle sentenze da lui poste a base dell’opposizione, sostiene che la corte d’appello, avendo rilevato di ufficio la mancanza della prova formale di tale passaggio in giudicato, avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., prima di porla a base della sua statuizione. Con il terzo motivo(n. 3) si denunzia « Art. 360 nn. 4 - 5 c.p.c. - Nullità della sentenzaper violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att c.p.c., 111 Cost.». Ilricorrente deduce che l’affermazione della mancanza di prova del passaggio in giudicato delle sentenze poste a base della sua opposizione non sarebbe sostenuta da alcuna effettiva motiva- zione. Per le ragioni già chiarite nel precedente paragrafo, l’esame delle censure formulate con i motivi di ricorso appena esposti va effettuato, preliminarmente, esclusivamente con riguardo alla statuizione relativa al rigetto del motivo principale di oppo- sizione (relativo alla caducazione del titolo esecutivo). Orbene, con riguardo a tale statuizione le predette censure ri- sultano certamente inammissibili, per due distinte e concorrenti ragioni. Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 19 2.1.1In primo luogo, si tratta di una affermazione che non costituisce effettiva ratio decidendidella statuizione impugnata. La corte d’appello si è, infatti, limitata ad affermarequanto se- gue, nell’affrontare l’eccezione di avvenuta caducazione dell’in- giunzione posta a base dell’esecuzionein virtù del sopravve- nuto annullamento delle delibere condominiali su cui essa era fondata (al paragrafo 3.1 della motivazione), prima ancora di valutarne il merito: «conviene premettere che non risulta la prova del passaggio in giudicato delle sentenze citate dall’ap- pellante». A tale affermazione (sempre con riguardo alle sentenze di an- nullamento delle delibere condominiali), che avrebbe avuto ca- rattere assorbente se il giudicato fosse stato ritenuto necessa- rio ai fini dell’esito del giudizio, ha fatto invece seguire imme- diatamente quella secondo cui «tali pronunce sono in ogni caso inidonee a determinare l’illegittimità o inefficacia del titolo giu- diziale definitivo posto a fondamento dell’esecuzione, posto che esse si riferiscono a “fatti” anteriori alla formazione del titolo»: solo di questa seconda affermazione ha, poi, illustrato le ragioni (senza alcun ulteriore richiamo alla necessità del passaggio in giudicato delle sentenze invocate dall’opponente). Dunque, nella sentenza impugnata non vi è l’espressa afferma- zione per cui la mancata prova del passaggio in giudicato delle sentenze poste a suo fondamento costituirebbe la ragione del rigetto del motivo di opposizione principale: è solo enunciata una “premessa”, in proposito, dalla quale, però, non viene tratta alcuna conseguente conclusione, quanto meno con ri- guardo all’annullamento delle delibere condominiali. È, pertanto, ragionevole ritenere che quel rilievo preliminare (“conviene premettere …”) sia stato in realtà operato dalla corte d’appello quale mero obiter dictum e che l’effettiva ratio deci- dendidella statuizione sul motivo principale di opposizione sia quella successivamente formulata e sostenuta da una effettiva Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 19 motivazione, incentrata sul rilievo che si tratterebbe di fatti “an- teriori alla formazione del titolo”. Ciò sarebbe già di per sé sufficiente a determinare l’inammissi- bilità delle censure in esame, per difetto di interesse. 2.1.2In realtà risulta, comunque, in proposito, assorbente l’ul- teriore considerazione per cui il passaggio in giudicato delle sentenze invocate dall’opponente, di annullamento delle deli- berazioni condominiali su cui era fondata l’ingiunzione costi- tuente il titolo esecutivo, deveritenersi privo di effettivo rilievo ai fini dell’esito della presente controversia. È, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi con- dominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione qualora la de- libera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza so- pravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione» (cfr., tra le tante: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012, Rv. 624482 –01). Se ne deduce che non è necessario il passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui si fonda l’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. perdeterminare la caducazione della predetta ingiun- zione. Di conseguenza, tale passaggio in giudicato deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, essendo suf- ficiente a determinare la caducazione della predetta ingiunzione la mera perdita di efficacia della delibera posta a suo fonda- mento, anche in base a provvedimento giudiziario non defini- tivo. Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 19 Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure relative all’affer- mazione della corte d’appello relative al difetto di prova del pas- saggio in giudicato delle sentenze invocate dall’opponente, quanto meno con riguardo al motivo di opposizione da questi avanzato in via principale, devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse, avendo riguardo ad una questione irrile- vante ai fini dell’esito della controversia. 2.2 Con il settimo motivo si denunzia « Art. 360 n. 5 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti». Ilricorrente deduce che, nell’affermare che non era stato « de- dotto e tanto meno provato un contrasto di giudicati», con ri- guardo alle sentenze di annullamento delle delibere condomi- niali che costituivano il presupposto del decreto ingiuntivo fatto valere in via esecutiva, la corte d’appello non avrebbe conside- rato che, in realtà, erano state ampiamente e specificamente illustrate le ragioni per cui le richiamate sentenze avevano fatto venir meno il fondamento giuridico dell’ingiunzione, senza ne- cessità di far valere i mezzi straordinari di impugnazione per il caso di conflitto di giudicati. Con l’ottavo motivo si denunzia « Art. 360 n. 3 - 4 c.p.c. Viola- zione e falsa applicazione degli artt. 115 - 615 - 645 c.p.c. 63 disp. att. c.c.1137-1418 c.c.». Ilricorrente richiama l’indirizzo di questa Corte secondo il quale non è possibile disporre la sospensione del giudizio in cui si di- scuta dell’ingiunzione ottenuta dall’amministratore ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento del credito derivante dall’approvazione delle delibere condominiali di ripartizione dei contributi dovuti dai condòmini, in pendenza del giudizio di im- pugnazione di dette delibere, ferma restando la successiva ca- ducazione di quel titolo, in caso di accoglimento dell’impugna- zione. Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 19 Contesta, pertanto, l’affermazione della corte d’appello, se- condo la quale non sarebbe deducibile con l’opposizione all’ese- cuzione promossa sulla base di siffatto decreto ingiuntivo l’an- nullamento delle deliberazioni in questione, frattanto interve- nuto, quale fatto sopravvenuto alla formazione del titolo, do- vendo esso essere necessariamente fatto valere nell’ambito del giudizio in cui il titolo si è formato. Il settimo e l’ottavo motivo possono essere esaminati congiun- tamente, avendo ad oggetto censure connesse, sul piano logico e giuridico. Essi sono fondati. 2.2.1I principi di diritto richiamati dal ricorrente, in ordine alla insussistenza dei presupposti per lasospensione per pregiudi- zialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., della causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp.att . c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la deliberazionecondominiale su cui è fondata l’ingiunzione, ed alla conseguente possibilità di dedurre, di contro, in sede di op- posizione all’esecuzione, l’eventuale caducazione del decreto, in virtù del sopravvenuto annullamento della predetta delibera- zione, risultano effettivamente conformi all’indirizzo interpreta- tivo fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte oltre quin- dici anni fa e mantenuto fermo per almeno il decennio succes- sivo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 4421 del 27/02/2007, Rv. 596312 –01: «l a sospensione necessaria del processo ex art.295 c.p.c., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconosci- mento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accerta- mento della nullità –la quale impedisce all’atto di produrre “ab origine” qualunque effetto, sia pure interinale – si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pre- tesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 19 detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all’immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli di autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137,comma 2, c.c. , l ’ esecuzione della delibera ; n on osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugna- tiva della delibera, poiché le conseguenze possono essere su- perate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inef- ficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito»; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010, Rv. 614170 –01 ; Sez. 2, Sentenza n. 4672 del 23/02/2017, Rv. 643364 –02; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7741 del 24/03/2017, Rv. 643668 –01). È opportuno precisare che i principi di diritto appena esposti, quanto meno per quanto attiene alla possibilità di dedurre in sede di opposizione all’esecuzione l’avvenuta caducazione del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., in caso di sopravvenuto annullamento delle deliberazioni condo- miniali su cui lo stesso era fondato, non potendosi ravvisareun rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi in considerazione della specificità e dell’autonomia del rispettivo oggetto, in de- rogaai principi ordinari, non sono stati ritenuti in contrasto con l’altro principio di diritto, che si è consolidato nel medesimo pe- riodo, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 19 per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve ac- cogliere l’opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giu- dicato, annullato la deliberazione; né opera, con riferimento a detta sentenza, il divieto di produzione nel giudizio di cassa- zione, di cui all’art. 372 c.p.c., il quale si riferisce esclusiva- mente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito e non si estende a quelli, successivi, compro- vanti il venir meno dell’efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012, Rv. 624482 –01; conf.: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7741 del 24/03/2017, Rv. 643668 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021, Rv. 663280 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 5235 del 28/02/2024, Rv. 670274 -01). In base a tale ultimo indirizzo, l’avvenuto annullamento delle delibere poste a fondamento dell’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. può essere fatto valere nel giudizio di opposizione avverso quell’ingiunzione, anche se derivante da sentenze non passate in giudicato e sopravvenuto alla proposi- zione dell’opposizione, finanche in sede di impugnazione (per- sino per la prima volta in sede di legittimità e purché, ovvia- mente, l’annullamento stesso sia intervenuto prima della defi- nizione di quel giudizio). In effetti, in base a quanto affermato nell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte del 2007 sull’autonomia e sulla rigorosa distinzione dell’ambito dell’oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. e di quello del giudizio di annullamento delle deliberazioni con- dominiali su cui il decreto stesso si fonda, deve desumersi che –a differenza di quanto avviene nelle ipotesi “ordinarie” – in Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 19 tale particolare fattispecie il fatto che la sopravvenuta perdita di efficacia della delibera su cui si fonda il decreto ingiuntivo possaessere dedotta nel giudizio di opposizione al decreto in- giuntivo (anche al di fuori di ogni termine di preclusione e ad- dirittura in sede di legittimità, trattandosi, in tale ottica, di far valere una circostanza che viene in sostanza equiparata ad una ragione esterna all’oggetto del giudizio, analogamente a quanto avviene in caso di cessazione della materia del contendere), non implica che essa debba necessariamente esserlo e che si formi, in mancanza, il definitivo giudicato, non più controverti- bile, sulla validità della deliberazione e sull’esistenza del credito del condominio, in modo tale da impedire l’eventuale succes- siva contestazione di tale credito sulla base dell’avvenuto an- nullamento della deliberazione sottostante, che ne costituisce il titolo giuridico, ciò che porterebbe ad escludere non solo la pos- sibilità, per il condòmino, di opporre l’avvenuta caducazione del titolo esecutivo (cioè del decreto ingiuntivo) in sede di opposi- zione all’esecuzione, ma anche la sua stessa possibilità di espe- rire l’azione di ripetizione delle somme pagate in virtù del de- creto ingiuntivo fondato su una delibera condominiale succes- sivamente annullata. In realtà, il presupposto logico e sistematico alla base dell’indi- rizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte sin dal 2007 (il quale, ad oggi, non risulta superato in ogni sua impli- cazione,da successivi arresti, quanto meno in ordine tale spe- cifico punto), porta ad escludere tale ultima rigorosa conclu- sione, perché esso è fondato sulla peculiarità della materia con- dominialee sulla specialità della relativa disciplina, anche pro- cessuale, nonché, verosimilmente, sulle esigenze di corren- tezza dell’escussione dei crediti deliberati dalle assemblee, pre- valente sulle esigenze di coordinamento delle relative contesta- zioni con quelle sui loro presupposti, integrati dalle delibere stesse, oltre che sulla radicale diversità e autonomia di oggetto Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 19 dei due giudizi (quello di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., da una parte,e quello inerente alla validità delle deliberazioni condominiali su cui il decreto stesso si fonda, dall’altra). In tale ottica, il giudicato che si forma all’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivoper la riscossione dei crediti condominiali, non estendendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l’ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall’esterno, in caso di annullamento di tali delibera- zioni. Da un lato,ciò impedisce che si determini un conflitto di giudi- cati che renda necessario esperire i mezzi straordinari di impu- gnazione, potendo essere risolto l’apparente contrasto delle pronunzie tra condominio e condòmino sulla base di altri prin- cipi (in particolare, quello della automatica caducazione dei provvedimenti dipendenti da una sentenza che sia oggetto di annullamento in sede di impugnazione) e di altri strumenti pro- cessuali, operanti nella fase dell’esecuzione forzata, ovvero, in mancanza, attraverso una successiva autonoma azione di ripe- tizione di indebito. Dall’altro lato, l’annullamento della deliberazione su cui si fonda l’ingiunzione emessaai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. rappre- senta un fatto sopravvenuto all’emissione del decreto ingiuntivo che, con riguardo al giudizio di opposizione avverso il mede- simo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedottoe il deducibile: tale regola opera, del resto, esclusivamente con riguardo al rapporto che costituisce oggetto specifico del giudizio all’esito del quale si è formato il giudicato (ed il titolo esecutivo), ma non con riguardo a fatti relativi a questioni estranee a tale rap- porto e, quindi, all’oggetto del giudizio. L’eventuale formazione del giudicato formale sul decreto in- giuntivo pronunciato in base ad una deliberazione condominiale Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 19 di ripartizione della spesa, dunque, nella ricostruzione sistema- tica fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte a partire dal 2007, non può in nessun caso impedire all’eventuale annul- lamento di tale delibera di determinare la caducazione del de- creto(anche in base a sentenza non passata in giudicato, come già ampiamente chiarito e coerentemente, del resto, con i prin- cipi processuali di cui agli artt. 336 e 337 c.p.c.), quale provve- dimento da essa dipendente, a prescindere dal fatto che in quel giudizio potesse essere –eccezionalmente, in virtù del partico- lare regime giuridico dei rapporti condominiali –dedotto il venir meno dell’efficacia della delibera stessa, quale causa idonea ad incidere, esclusivamente ab externo, sulla materia del conten- dere. In questo senso depone il fondamento logico-giuridico dell’indi- rizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite nel 2007, nonché dalla successiva giurisprudenza conforme di questa stessa Corte, che esclude, altresì, in radice il possibile formale conflitto di giudi- cati tra i due giudizi in esame e che ammette, sostanzialmente senza limiti processuali, la possibilità di proporre l’opposizione all’esecuzione per dedurre la avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., nonché l’azione di ripetizione, laddove l’opposi- zione all’esecuzione non sia possibile. 2.2.2Va certamente considerato che i presupposti logici e si- stematici dell’indirizzo interpretativo di cui si è sin qui dato conto hannosubito, negli anni più recenti, una sorta di progres- siva “erosione”, culminata con una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, pur senza espressamente contraddire tale indirizzoo dichiarare il superamento di tutte le sue implicazioni concrete, ha affermato che «nel giudizio di opposizione al de- creto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condo- miniali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 19 fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale delibera- zione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di ecce- zione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 – 02 ; in precedenza, del resto, già in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020, Rv. 658949 –01, era stato affermatoil principio per cui «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l’intera si- tuazione giuridica controversa, sicché è al momento della deci- sione che occorre avere riguardo per la verifica della sussi- stenza delle condizioni dell’azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda di condanna del debi- tore; ne consegue che l’annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell’opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emet- tendo una sentenza favorevole ove l’amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.»). Una volta che si ammetta l’estensione dell’oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. anche alla verifica dei presupposti di validità delle deliberazioni su cui si fonda l’ingiunzione (e, addirittura, al cre- dito sottostante, quanto meno per i contributi per le spese cd. ordinarie; per la distinzione tra contributi per lavori straordinari o innovazioni econtributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o l’esercizio dei servizi comuni, cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25839 del 14/10/2019, Rv. 655467 -01), in effetti, pare difficile continuare a sostenere l’insussistenza dei presup- posti per la sospensione di detto giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., laddove sia pendente quello di impugnativa delle delibe- razioni sottostanti e, comunque, in generale, per la necessaria Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 19 attivazione degli altri strumenti processuali che assicurano il coordinamento preventivotra tali giudizi, quali la riunione dei procedimenti ovvero la sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c. (o anche l’eventuale rilievo della continenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., laddove la si ritenga configurabile), in quanto, in definitiva, viene ad essere compromessa la stessa premessa sistematica della differenza ed autonomia di oggetto tra i due giudizi, che ne costituisce la base. 2.2.3Potrebbe, in verità, anche dubitarsi della assoluta inelut- tabilità delle ulteriori conseguenze della descritta evoluzione degli indirizzi di questa Corte in materia di oggetto dei giudizi sui contributi dovuti dai condòmini e di quelli di impugnativa delle relative deliberazioni dell’assemblea, quanto meno con ri- guardo alla riconosciuta possibilità di far valere, in ogni caso, gli strumenti di coordinamento successivotra le rispettive pro- nunzie, vale a dire l’opposizione all’esecuzione e/o l’azione di ripetizione di indebito, nel caso in cui gli strumenti processuali di coordinamento preventivotra i giudizi in questione non siano stati attivati e ciò abbia dato luogo a pronunzie contrastanti, quanto meno in considerazione delle ragioni che nell’arresto delle Sezioni Unite del 2007 erano state considerate idonee a giustificare un regime speciale, attinenti alla peculiarità della materia condominiale , alla specialità della relativa disciplina, anche processualeed alle esigenze di correntezza dell’escus- sione dei crediti deliberati dalle assemblee, prevalente sulle esi- genze di preventivo (ma più complesso e impegnativo, sul piano processuale) coordinamento delle relative contestazioni con quelle sui loro presupposti, integrati dalle delibere stesse. In ogni caso, ritiene la Corte che la indicata questione non possa, in definitiva,assumere concreto rilievo nel presente giu- dizio, che va decisosulla base dei principi affermati nella giuri- sprudenza di questa Corte a partire dal 2007 e, quale diritto vivente, pacificamente applicati fino ai recenti arresti richiamati Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 19 nel paragrafo precedente, in base ai quali, sul presupposto della autonomia dell’oggetto del giudizio di opposizione all’ingiun- zione emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. e di quello di impugnativa della deliberazione condominiale sottostante, eranogarantiti al condòmino (cui erano negati gli strumenti di coordinamento preventivo, in primo luogo la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c.) gli indicati strumenti di coordinamento suc- cessivodi eventuali pronunzie contrastanti (opposizione all’ese- cuzione; azione di ripetizione di indebito). Deve, infatti, quanto meno considerarsi, in proposito, che il pro- cesso all’esito del quale si è formato il giudicato sul rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Bugari si è svolto tra il 2007 ed il 2012, quando, sulla base del predetto indirizzo, all’epoca certamente costituente “diritto vivente”, non era possibile né ottenere la sospensione del giudizio di opposi- zione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., né introdurre in tale giudizio questioni attinenti alla validità della deliberazione sulla base del quale era stata emessa l’in- giunzione. Anzi, per quanto emerge dagli atti, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il Bugari aveva anche posto la questione della validità delle deliberazioni condominiali alla base del de- creto ingiuntivo opposto, ma il tribunale l’aveva espressamente considerata irrilevante e, come tale, inammissibile, proprio sulla base della coerente applicazione dell’indicato “diritto vi- vente”, che garantiva al condòmino, peraltro, la possibilità di dedurre l’eventuale annullamento delle deliberazioni stesse medianteuna successiva opposizione all’esecuzione (ovvero, in mancanza, una successiva azione di ripetizione di indebito), senza preclusioni di sorta, come sin qui chiarito. Ciò, quanto meno, porta ad escludere che il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, proprio per gli stessi assunti sistematici e concreti su cui è espressamente Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 17 di 19 fondata la decisione che ha definito quel giudizio, possa esten- dersi alla questione della validità delle deliberazioni in base alle quali era stata emessa l’ingiunzione e, al tempo stesso, impone di ammettere che la decisione sulla suddetta validità, pronun- ciata in altro giudizio, possa essere fatta valere in sede di op- posizione all’esecuzione dal condòmino debitore. Di conseguenza, l’odierna fattispecie resta insensibile ad ogni eventuale evoluzione dell’indirizzo tradizionale. 2.2.4In base a quanto sin qui esposto, la statuizione della sen- tenza impugnata di rigetto del motivo principale dell’opposi- zione proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve essere cassata. In sede di rinvio, la corte d’appello dovrà rivalutare, sulla base dei principi di diritto sin qui esposti e ritenuti applicabili alla fattispecie, se le deliberazioni condominiali di cui è stato docu- mentato l’annullamento (indipendentemente dalla definitività dei provvedimenti giudiziari che hanno disposto tale annulla- mento), costituiscono effettivamente il fondamento del decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione e se, quindi, il loro an- nullamento ha effettivamente determinato la caducazione del titolo esecutivo. 3.Esame delle censure riferibili al motivo di opposizione subordinato Tutte le censure formulate con i motivi di ricorso indicati con i numeri 5, 6, 9, 10 e 11 (il cui contenuto, per quanto si dirà, non è necessario richiamare), hanno ad oggetto la statuizione sul motivo di opposizione con cui è stata dedotta la compensa- zione (altrettanto è a dirsi con riguardo alle censure di cui ai primi tre motivi del ricorso, in quanto riferibili al medesimo mo- tivo di opposizione). L’accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla statuizione di rigetto del motivo principale dell’opposizione all’esecuzione pro- posta dal Bugari determina, peraltro, l’assorbimento di tali mo- tivi di ricorso, relativi all’altro, logicamente subordinato, motivo Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 18 di 19 di opposizione, con il quale, per l’ipotesi che fosse respinta la principale ed assorbente allegazione della radicale caducazione del titolo esecutivo (con conseguente esclusione della sussi- stenza del relativo debito del Bugari), è stata fatta valere la compensazione dei crediti portati dal titolo esecutivo con pre- tesi controcrediti del debitore esecutato. È, del resto, evidente che se, all’esito del giudizio di rinvio, do- vesse risultare fondato il primo motivo di opposizione, relativo alla caducazione del titolo esecutivo, il secondo, relativo alla dedotta compensazione, resterebbe assorbito e non potrebbe neanche essere esaminato. In effetti, in tutti i casi in cui siano proposte una domanda prin- cipale e una domanda subordinata ed il giudice di merito ritenga infondata la principale, di conseguenza procedendo all’esame della domanda subordinata e rigettando anch’essa, ma la deci- sione sulla domanda principale venga cassata con rinvio, l’esame della domanda subordinata si porrà come solo even- tuale nel giudizio di rinvio. Peraltro, la cassazione della decisione sulla domanda principale determina il venir meno del presupposto necessario per l’esame della subordinata e, quindi, determina, altresì, l’automatica ca- ducazione anche della decisione su quest’ultima (essendo tale decisione indefettibilmente condizionata alla statuizione di ri- getto della domanda principale, che però è venuta meno). Di conseguenza, in tal caso si determina l’automatico assorbi- mento, nel giudizio di legittimità, anche dei motivi di ricorso relativi alla domanda subordinata, essendo venuta meno la re- lativa pronuncia, che ne costituisce l’oggetto. Il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare sia la domanda principale, sia (ma solo in caso di rigetto di quest’ultima), la domanda subordinata, senza, naturalmente che si possa ipotiz- zare alcuna preclusione derivante dalla precedente pronuncia emessa in relazione alla medesima (che, quindi, ovviamente Ric. n. 6020/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 19 di 19 non passa in giudicato, perché è anch’essa caducata, in conse- guenza della cassazione della decisione sulla domanda princi- pale),ogni questione relativa alla quale ultima dovendo quali- ficarsi impregiudicata. 4.[OSCURATO:PERSONA] accolti i motivi del ricorso indicati con i numeri 7 e 8, dichiarati inammissibili quelli indicati con i numeri da 1 a 3 (nella parte in cui le relative censure si riferiscono al primo e