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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11346/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a due gruppi di sentenze esecutive in essa specificamente indicate (da 1 a 10 e li.-12).

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti giudicati con le sentenze sub 3), 4) e 6), già unificati in sede esecutiva con ordinanza emessa in data 1/07/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa, e quelli di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10).

Si rileva che: - i fatti di cui a dette ultime sentenze venivano in primis realizzati in un periodo intermedio a quello segnato dalle sentenze sub 4) e 3), dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019 ( i fatti di cui alla sentenza sub 7) del 31 agosto 2018, i fatti di cui alla sentenza sub 8) del 6,7 e 22 novembre 2018, e i fatti di cui alla sentenza sub 10) dal 29 novembre 2018 al 2 dicembre 2018) e, inoltre, con la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente; - diversamente da come assunto dal Giudice dell'esecuzione, i fatti di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati perpetrati nel medesimo contesto geografico di cui alle sentenze sub 4) e 6) (cioè in territorio siciliano); - le modalità esecutive delle diverse ipotesi delittuose appaiono perfettamente analoghe ( telefonata alla vittima designata da parte di un finto avvocato o appartenente alle forze dell'ordine con cui la stessa vittima veniva informata dello stato di arresto di un congiunto per aver causato un grave incidente in pregiudizio di terzi, ingenerando nella suddetta la necessità di dover corrispondere una somma di denaro o degli oggetti preziosi a titolo di cauzione per evitare l'incarcerazione del congiunto).

Si insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.

L'ordinanza impugnata, invero, rileva che le condotte di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10), ancorché temporalmente collocate tra il mese di agosto e il mese di dicembre 2018, sono state 4poste in essere in contesti spaziali estremamente distanti (Siracusa, poi Genova e dintorni, e da ultimo Palermo), oltretutto diversi dal territorio d'origine (Napoli), in quanto tali richiedenti una precipua riorganizzazione in loco e, dunque, espressione di autonoma ideazione.

E, pur dando atto che i delitti giudicati con le sentenze sub 3), 4) e 6), sono già stati ritenuti, in fase esecutiva, avvinti dalla continuazione giusta ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa in data 1 luglio 2022, che li ha ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso sulla base del dato temporale, non considera che nella forbice temporale segnata dalle sentenze sub 4) e 3), e precisamente dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019, non solo rientrano i fatti sub 6), accertati in Ragusa dal 30 agosto 2018 al 4 dicembre 2018, tra cui una truffa aggravata commessa con modalità simili a quelle di cui altre due sentenze, ma anche le truffe continuate connotate da modalità analoghe di cui alla sentenza sub 7), commessa il 31 agosto 2018, di cui alla sentenza sub 8), accertata in Genova e Lavagna tra il 6 novembre e il 22 novembre 2018, e, infine, di cui alla sentenza sub 10), commessa in Palermo tra il 29 novembre e il 2 dicembre 2018.

E non considera non solo che i fatti di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati perpetrati nel medesimo contesto geografico di quelli oggetto delle sentenze sub 4) e 6) (cioè in territorio siciliano), ma che la stessa ordinanza che ha disposto l'unificazione ha ritenuto i diversi contesti geografici (Torino, Messina e Ragusa) recessivi rispetto alla contiguità temporale (fatti rispettivamente accertati il 13 febbraio 2019, il 31 luglio 2018 e dal 30 agosto 2018 al 4 dicembre 2018) e alle analoghe modalità truffaldine.

2. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali,derivanti proprio dal mancato confronto con l'ordinanza dell'i luglio 2022, impongono, pertanto, di procedere all'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte. 11346 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 36/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30203/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a due gruppi di sentenze esecutive in essa specificamente indicate (da 1 a 10 e li.-12).

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti giudicati con le sentenze sub 3), 4) e 6), già unificati in sede esecutiva con ordinanza emessa in data 1/07/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa, e quelli di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10).

Si rileva che: - i fatti di cui a dette ultime sentenze venivano in primis realizzati in un periodo intermedio a quello segnato dalle sentenze sub 4) e 3), dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019 ( i fatti di cui alla sentenza sub 7) del 31 agosto 2018, i fatti di cui alla sentenza sub 8) del 6,7 e 22 novembre 2018, e i fatti di cui alla sentenza sub 10) dal 29 novembre 2018 al 2 dicembre 2018) e, inoltre, con la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente; - diversamente da come assunto dal Giudice dell'esecuzione, i fatti di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati perpetrati nel medesimo contesto geografico di cui alle sentenze sub 4) e 6) (cioè in territorio siciliano); - le modalità esecutive delle diverse ipotesi delittuose appaiono perfettamente analoghe ( telefonata alla vittima designata da parte di un finto avvocato o appartenente alle forze dell'ordine con cui la stessa vittima veniva informata dello stato di arresto di un congiunto per aver causato un grave incidente in pregiudizio di terzi, ingenerando nella suddetta la necessità di dover corrispondere una somma di denaro o degli oggetti preziosi a titolo di cauzione per evitare l'incarcerazione del congiunto).

Si insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.

L'ordinanza impugnata, invero, rileva che le condotte di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10), ancorché temporalmente collocate tra il mese di agosto e il mese di dicembre 2018, sono state 4poste in essere in contesti spaziali estremamente distanti (Siracusa, poi Genova e dintorni, e da ultimo Palermo), oltretutto diversi dal territorio d'origine (Napoli), in quanto tali richiedenti una precipua riorganizzazione in loco e, dunque, espressione di autonoma ideazione.

E, pur dando atto che i delitti giudicati con le sentenze sub 3), 4) e 6), sono già stati ritenuti, in fase esecutiva, avvinti dalla continuazione giusta ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa in data 1 luglio 2022, che li ha ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso sulla base del dato temporale, non considera che nella forbice temporale segnata dalle sentenze sub 4) e 3), e precisamente dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019, non solo rientrano i fatti sub 6), accertati in Ragusa dal 30 agosto 2018 al 4 dicembre 2018, tra cui una truffa aggravata commessa con modalità simili a quelle di cui altre due sentenze, ma anche le truffe continuate connotate da modalità analoghe di cui alla sentenza sub 7), commessa il 31 agosto 2018, di cui alla sentenza sub 8), accertata in Genova e Lavagna tra il 6 novembre e il 22 novembre 2018, e, infine, di cui alla sentenza sub 10), commessa in Palermo tra il 29 novembre e il 2 dicembre 2018.

E non considera non solo che i fatti di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati perpetrati nel medesimo contesto geografico di quelli oggetto delle sentenze sub 4) e 6) (cioè in territorio siciliano), ma che la stessa ordinanza che ha disposto l'unificazione ha ritenuto i diversi contesti geografici (Torino, Messina e Ragusa) recessivi rispetto alla contiguità temporale (fatti rispettivamente accertati il 13 febbraio 2019, il 31 luglio 2018 e dal 30 agosto 2018 al 4 dicembre 2018) e alle analoghe modalità truffaldine.

2. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali,derivanti proprio dal mancato confronto con l'ordinanza dell'i luglio 2022, impongono, pertanto, di procedere all'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a due gruppi di sentenze esecutive in essa specificamente indicate (da 1 a 10 e li.-12). 2.  Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti giudicati con le sentenze sub 3), 4) e 6), già unificati in sede esecutiva con ordinanza emessa in data 1/07/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa, e quelli di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10). Si rileva che: - i fatti di cui a dette ultime sentenze venivano in primis realizzati in un periodo intermedio a quello segnato dalle sentenze sub 4) e 3), dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019 ( i fatti di cui alla sentenza sub 7) del 31 agosto 2018, i fatti di cui alla sentenza sub 8) del 6,7 e 22 novembre 2018, e i fatti di cui alla sentenza sub 10) dal 29 novembre 2018 al 2 dicembre 2018) e, inoltre, con la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente; - diversamente da come assunto dal Giudice dell'esecuzione, i fatti di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati perpetrati nel medesimo contesto geografico di cui alle sentenze sub 4) e 6) (cioè in territorio siciliano); - le modalità esecutive delle diverse ipotesi delittuose appaiono perfettamente analoghe ( telefonata alla vittima designata da parte di un finto avvocato o appartenente alle forze dell'ordine con cui la stessa vittima veniva informata dello stato di arresto di un congiunto per aver causato un grave incidente in pregiudizio di terzi, ingenerando nella suddetta la necessità di dover corrispondere una somma di denaro o degli oggetti preziosi a titolo di cauzione per evitare l'incarcerazione del congiunto). Si insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. L'ordinanza impugnata, invero, rileva che le condotte di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10), ancorché temporalmente collocate tra il mese di agosto e il mese di dicembre 2018, sono state 4poste in essere in contesti spaziali estremamente distanti (Siracusa, poi Genova e dintorni, e da ultimo Palermo), oltretutto diversi dal territorio d'origine (Napoli), in quanto tali richiedenti una precipua riorganizzazione in loco e, dunque, espressione di autonoma ideazione. E, pur dando atto che i delitti giudicati con le sentenze sub 3), 4) e 6), sono già stati ritenuti, in fase esecutiva, avvinti dalla continuazione giusta ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa in data 1 luglio 2022, che li ha ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso sulla base del dato temporale, non considera che nella forbice temporale segnata dalle sentenze sub 4) e 3), e precisamente dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019, non solo rientrano i fatti sub 6), accertati in Ragusa dal 30 agosto 2018 al 4 dicembre 2018, tra cui una truffa aggravata commessa con modalità simili a quelle di cui altre due sentenze, ma anche le truffe continuate connotate da modalità analoghe di cui alla sentenza sub 7), commessa il 31 agosto 2018, di cui alla sentenza sub 8), accertata in Genova e Lavagna tra il 6 novembre e il 22 novembre 2018, e, infine, di cui alla sentenza sub 10), commessa in Palermo tra il 29 novembre e il 2 dicembre 2018. E non considera non solo che i fatti di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati perpetrati nel medesimo contesto geografico di quelli oggetto delle sentenze sub 4) e 6) (cioè in territorio siciliano), ma che la stessa ordinanza che ha disposto l'unificazione ha ritenuto i diversi contesti geografici (Torino, Messina e Ragusa) recessivi rispetto alla contiguità temporale (fatti rispettivamente accertati il 13 febbraio 2019, il 31 luglio 2018 e dal 30 agosto 2018 al 4 dicembre 2018) e alle analoghe modalità truffaldine. 2. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali,derivanti proprio dal mancato confronto con l'ordinanza dell'i luglio 2022, impongono, pertanto, di procedere all'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.               11346 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                       -  Presidente -        Sent. n. sez. 36/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                 -  Relatore -          R.G.N. 30203/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a due gruppi di sentenze esecutive in essa specificamente indicate (da 1 a 10 e li.-12). 2.  Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti giudicati con le sentenze sub 3), 4) e 6), già unificati in sede esecutiva con ordinanza emessa in data 1/07/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa, e quelli di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10). Si rileva che: - i fatti di cui a dette ultime sentenze venivano in primis realizzati in un periodo intermedio a quello segnato dalle sentenze sub 4) e 3), dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019 ( i fatti di cui alla sentenza sub 7) del 31 agosto 2018, i fatti di cui alla sentenza sub 8) del 6,7 e 22 novembre 2018, e i fatti di cui alla sentenza sub 10) dal 29 novembre 2018 al 2 dicembre 2018) e, inoltre, con la compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente; - diversamente da come assunto dal Giudice dell'esecuzione, i fatti di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati perpetrati nel medesimo contesto geografico di cui alle sentenze sub 4) e 6) (cioè in territorio siciliano); - le modalità esecutive delle diverse ipotesi delittuose appaiono perfettamente analoghe ( telefonata alla vittima designata da parte di un finto avvocato o appartenente alle forze dell'ordine con cui la stessa vittima veniva informata dello stato di arresto di un congiunto per aver causato un grave incidente in pregiudizio di terzi, ingenerando nella suddetta la necessità di dover corrispondere una somma di denaro o degli oggetti preziosi a titolo di cauzione per evitare l'incarcerazione del congiunto). Si insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. L'ordinanza impugnata, invero, rileva che le condotte di cui alle sentenze sub 7), 8) e 10), ancorché temporalmente collocate tra il mese di agosto e il mese di dicembre 2018, sono state 4poste in essere in contesti spaziali estremamente distanti (Siracusa, poi Genova e dintorni, e da ultimo Palermo), oltretutto diversi dal territorio d'origine (Napoli), in quanto tali richiedenti una precipua riorganizzazione in loco e, dunque, espressione di autonoma ideazione. E, pur dando atto che i delitti giudicati con le sentenze sub 3), 4) e 6), sono già stati ritenuti, in fase esecutiva, avvinti dalla continuazione giusta ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa in data 1 luglio 2022, che li ha ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso sulla base del dato temporale, non considera che nella forbice temporale segnata dalle sentenze sub 4) e 3), e precisamente dal 31 luglio 2018 al 13 febbraio 2019, non solo rientrano i fatti sub 6), accertati in Ragusa dal 30 agosto 2018 al 4 dicembre 2018, tra cui una truffa aggravata commessa con modalità simili a quelle di cui altre due sentenze, ma anche le truffe continuate connotate da modalità analoghe di cui alla sentenza sub 7), commessa il 31 agosto 2018, di cui alla sentenza sub 8), accertata in Genova e Lavagna tra il 6 novembre e il 22 novembre 2018, e, infine, di cui alla sentenza sub 10), commessa in Palermo tra il 29 novembre e il 2 dicembre 2018. E non considera non solo che i fatti di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati perpetrati nel medesimo contesto geografico di quelli oggetto delle sentenze sub 4) e 6) (cioè in territorio siciliano), ma che la stessa ordinanza che ha disposto l'unificazione ha ritenuto i diversi contesti geografici (Torino, Messina e Ragusa) recessivi rispetto alla contiguità temporale (fatti rispettivamente accertati il 13 febbraio 2019, il 31 luglio 2018 e dal 30 agosto 2018 al 4 dicembre 2018) e alle analoghe modalità truffaldine. 2. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali,derivanti proprio dal mancato confronto con l'ordinanza dell'i luglio 2022, impongono, pertanto, di procedere all'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.                 P.Q.MP.Q.M
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