CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 10809/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27864-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] MARTINOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L.; nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA n. 3552/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 13/3/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe , in parziale accoglimento dell’appello proposto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della Ric. 2017n.27864 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 somma di €. 41.316,55, nei limiti della rispettiva quota ereditaria, oltre accessori. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso trasmesso per la notifica il 24/11/2017, ha chiesto la cassazione della sentenza, assumendo la notifica della stessa a mezzo pec in data 26/9/2017. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La Corte ritiene che il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c.. 2.2. Il ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 24/8/2017, gli è stata notificata a mezzo pec in data 26/9/2017,si è limitato, tuttavia, a depositarne, nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione delle parti resistenti, rimaste intimate. 2.3. Ed è, in effetti, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017 ), depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione (come nel caso in esame) neppure la parte controricorrente ( Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017). 2.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della Ric. 2017n.27864 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386del 2019). 2.5. Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 24 / 8 /20 17 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 24/11/2017: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni(con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2.6. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il cd. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. 2.7. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni Ric. 2017n.27864 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso (che non ricorre, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (ovvero, come nel caso in esame, dal primo giorno successivo alla sospensione dei termini nel periodo feriale) ovvero il caso (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. n. 15832 del 2021). 2.8. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno affermato che: - la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” (e cioè la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, neltermine stabilito dal l’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo pec), senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai (come in precedenza osservato) tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; - nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione d’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. (solo) Ric. 2017n.27864 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 quando (ma, come detto, non è il caso in esame) l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3°, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU n. 21349 del 2022). 2.9. Il ricorso (del quale, peraltro, non è dimostrata neppure la notifica al curatore, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento che ne documenti la ricezione) è, dunque, improcedibile. 2.10. Nulla per le spese d el giudizio, in difetto di costituzione degli intimati. 2.11. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2017n.27864 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quel