CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avvi alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato tardivamente da [OSCURATO:PERSONA], in data 13 maggio 2022, ancorché il termine per impugnare fosse scaduto in data 10 maggio 2022; Rilevato, peraltro, che l'unico motivo proposto, relativo all'asserito vizio della motivazione, è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la sentenza impugnata e si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire a un nuovo giudizio di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 202