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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 27108/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 4.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ottemperava all'ordine di lasciare il territorio dello Stato in violazione della statuizione del [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1971 del 2022 che dichiarava irricevibile il suo ricorso.

Il giudice dà atto, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata nel giudizio n. 83 del 2019, ha dichiarato la irricevibilità del ricorso 1((proposto dall'imputato avverso il decreto con cui il 20.4.2016 il Questore di Milano aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Nella sentenza del Tar, si dà atto che l'istanza era stata rigettata perché [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato una condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con cui, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace - lamenta il ricorso - ha condannato l'imputato sulla base di un provvedimento del Questore di Milano, con cui era stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno, che tuttavia non è mai stato acquisito agli atti e che viene soltanto citato nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, non è dato conoscere il contenuto del decreto e, dunque, se si trattasse effettivamente di un decreto di espulsione e sulla base di quale violazione fosse stato disposto, ciò che farebbe la differenza anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.

Non solo, ma il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] afferma che il decreto del Questore era stato impugnato tempestivamente dall'imputato con ricorso notificato il 30 giugno 2016, che risultava ancora pendente.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso anche che il teste Giunta, a precisa domanda del difensore, ha riferito di non avere verificato se [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato richiesta di protezione internazionale e ha aggiunto che la Questura non aveva trasmesso il provvedimento di espulsione perché l'ufficio era chiuso quando era stata avanzata la richiesta. [OSCURATO:PERSONA], dunque, è stato condannato per il reato contestato, sulla base di una mera presunzione e di un pregiudizio fondato sull'esistenza di un unico procedimento penale, per il quale peraltro egli ha ottenuto la riabilitazione.

3. Con requisitoria scritta del 30.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'esistenza dell'ordine di espulsione può desumersi da elementi emergenti dal contenuto della pronunzia del T.A.R. e che il ricorso non ha allegato la sentenza al ricorso, così venendo meno all'onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.

4. In data 10.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 è integrato dalla violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.

Nel caso di specie, il capo di imputazione è estremamente generico perché non individua l'ordine del questore violato, ma richiama la sentenza del Tar della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe respinto il ricorso dello straniero avverso il decreto del questore di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Peraltro, l'ordine la cui violazione è sanzionata dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, viene emesso dal questore quando non sia stato possibile trattenere lo straniero espulso in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero quando la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale.

E l'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che l'espulsione, nel caso di straniero già titolare del permesso di soggiorno, è disposta dal prefetto (non dal questore) quando il permesso di soggiorno è revocato, annullato o rifiutato ovvero quando è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo.

Ciò nondimeno, agli atti del processo - che il tenore dell'imputazione e della sentenza, unitamente al contenuto del ricorso, hanno imposto di consultare - non sono compresi né il provvedimento di espulsione del prefetto, né il conseguente ordine del questore di lasciare il territorio italiano.

Il compendio probatorio su cui si è fondata la condanna è costituito, sotto il profilo documentale, dalla sola sentenza resa dal Tar della [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'annullamento del provvedimento del questore di Milano del 20.4.2016, che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Di conseguenza, l'accertamento della responsabilità dell'imputato è mancato del substrato probatorio che consentisse di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (provvedimento di espulsione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello stato), il quale presuppone una situazione di soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato.

Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi in diversa persona fisica, per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati.

P. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi in diversa persona fisica.

Così deciso il 17.4.2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente le,olo [OSCURATO:PERSONA] ntefanti \ CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE Pri _:33 ulo ig e_ r 92239,. rr1-)..n9,-3i1919. (1 2b2h ..

IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 4.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ottemperava all'ordine di lasciare il territorio dello Stato in violazione della statuizione del [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1971 del 2022 che dichiarava irricevibile il suo ricorso. Il giudice dà atto, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata nel giudizio n. 83 del 2019, ha dichiarato la irricevibilità del ricorso 1((proposto dall'imputato avverso il decreto con cui il 20.4.2016 il Questore di Milano aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Nella sentenza del Tar, si dà atto che l'istanza era stata rigettata perché [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato una condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con cui, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace - lamenta il ricorso - ha condannato l'imputato sulla base di un provvedimento del Questore di Milano, con cui era stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno, che tuttavia non è mai stato acquisito agli atti e che viene soltanto citato nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, non è dato conoscere il contenuto del decreto e, dunque, se si trattasse effettivamente di un decreto di espulsione e sulla base di quale violazione fosse stato disposto, ciò che farebbe la differenza anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Non solo, ma il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] afferma che il decreto del Questore era stato impugnato tempestivamente dall'imputato con ricorso notificato il 30 giugno 2016, che risultava ancora pendente. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso anche che il teste Giunta, a precisa domanda del difensore, ha riferito di non avere verificato se [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato richiesta di protezione internazionale e ha aggiunto che la Questura non aveva trasmesso il provvedimento di espulsione perché l'ufficio era chiuso quando era stata avanzata la richiesta. [OSCURATO:PERSONA], dunque, è stato condannato per il reato contestato, sulla base di una mera presunzione e di un pregiudizio fondato sull'esistenza di un unico procedimento penale, per il quale peraltro egli ha ottenuto la riabilitazione. 3. Con requisitoria scritta del 30.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che l'esistenza dell'ordine di espulsione può desumersi da elementi emergenti dal contenuto della pronunzia del T.A.R. e che il ricorso non ha allegato la sentenza al ricorso, così venendo meno all'onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie. 4. In data 10.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 è integrato dalla violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. Nel caso di specie, il capo di imputazione è estremamente generico perché non individua l'ordine del questore violato, ma richiama la sentenza del Tar della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe respinto il ricorso dello straniero avverso il decreto del questore di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Peraltro, l'ordine la cui violazione è sanzionata dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, viene emesso dal questore quando non sia stato possibile trattenere lo straniero espulso in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero quando la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. E l'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che l'espulsione, nel caso di straniero già titolare del permesso di soggiorno, è disposta dal prefetto (non dal questore) quando il permesso di soggiorno è revocato, annullato o rifiutato ovvero quando è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo. Ciò nondimeno, agli atti del processo - che il tenore dell'imputazione e della sentenza, unitamente al contenuto del ricorso, hanno imposto di consultare - non sono compresi né il provvedimento di espulsione del prefetto, né il conseguente ordine del questore di lasciare il territorio italiano. Il compendio probatorio su cui si è fondata la condanna è costituito, sotto il profilo documentale, dalla sola sentenza resa dal Tar della [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'annullamento del provvedimento del questore di Milano del 20.4.2016, che aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Di conseguenza, l'accertamento della responsabilità dell'imputato è mancato del substrato probatorio che consentisse di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (provvedimento di espulsione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello stato), il quale presuppone una situazione di soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi in diversa persona fisica, per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati. P. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lodi in diversa persona fisica. Così deciso il 17.4.2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente le,olo [OSCURATO:PERSONA] ntefanti \ CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE Pri _:33 ulo ig e_ r 92239,. rr1-)..n9,-3i1919. (1 2b2h .. IL
Decreto Cassazione n. 27108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris