CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 856/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Pescara per il reato di furto aggravato, concedendo le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui i ricorrenti lamentano inosservanza di legge penale e contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che lo stesso motivo non è consentito dalla legge anche perché teso ad ottenere da questa Corte un'inammissibile rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, la cui valutazione è stata adeguatamente affrontata alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]