CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 33190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 16 novembre 2023, la Corte d' Appello di Torino confermava la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Tribunale di Aosta in data 18 giugno 2020, per il reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v. cod. pen. e 73 DPR 309/1990, poiché veniva trovato all'interno della propria abitazione con una quantità significativa di stupefacenti del tipo hashish (17 ovuli per circa 162 grammi, piccoli panetti e spinelli per circa 22 grammi) e marijuana (essiccata, circa 5 grammi). Considerato che l'unico motivo, afferente alla manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 cod. proc. pen., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità, è meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, avendo la Corte d'appello evidenziato: che il fattokche la sostanza stupefacente fosse destinata alla cessione, si desumeva da una pluralità di elementi (la suddivisione in dosi, l'eterogeneità delle sostanze, la disponibilità di un bilancino di precisione, il dato ponderale)- che alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ostavano i numerosi precedenti penali e l'assenza di circostanze di segno positivo; che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria unitamente al lavoro di pubblica utilità non aveva una sufficiente idoneità special-preventiva nei confronti di un soggetto che aveva proseguito nella perpetuazione di reati; Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i