CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tn) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 28/9/2020 della Corte di assise di appello di Trento esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'assise di Bolzano con sentenza dell'Il marzo 2017 condannava l'imputata per il reato di omicidio preterintenzionale alla pena di anni quattordici di reclusione. La Corte d'assise d'appello di Bolzano, con sentenza del 19 settembre 2018, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il delitto in omicidio volontario e, concesse le attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sedici di reclusione. La Corte di cassazione, con sentenza n. 51881 dell'8 novembre 2018, annullava la sentenza limitatamente alla qualificazione del fatto alla stregua di omicidio volontario anziché preterintenzionale e rinviava per nuovo giudizio per la determinazione della pena alla Corte d'assise d'appello di Trento che, con sentenza del 28/9/2020, qui impugnata, in riforma della sentenza della Corte d'assise di Bolzano dell'Il marzo 2017, e ferme le attenuanti generiche riconosciute con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Bolzano del 19 settembre 2018, rideterminava la pena inflitta all'imputata in anni nove e mesi quattro di reclusione. 2. Propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento e i difensori dell'imputata, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale articola un unico motivo di ricorso, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando l'inosservanza della legge penale sotto l'aspetto della determinazione della pena. Deduce, in particolare, che la Corte d'assise d'appello di Trento ha erroneamente applicato i principi generali imposti dal Giudice del rinvio e ha errato nel ritenere che l'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado, che per prima aveva qualificato il fatto alla stregua di omicidio preterintenzionale, fosse esclusivamente riferibile alla qualificazione del delitto e non anche alla determinazione della pena per l'ipotesi ritenuta meno grave. Censura, quindi, l'affermazione di cui alla sentenza impugnata secondo cui «l'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado ha investito esclusivamente il punto della qualificazione giuridica del fatto come omicidio volontario in luogo di omicidio preterintenzionale e, pertanto, al giudice di secondo grado è stata devoluta la cognizione con esclusivo riferimento a tale profilo" e che, quindi, non potendo che reputarsi la pena immodificabile in senso più gravatorio "questa Corte incontra un limite non valicabile del quantum di pena determinato nel.a sentenza di primo grado, non potendo così accedersi alla richiesta formulata "di nuova determinazione in peius della pena base originariamente applicata". Parimenti errata è, ad avviso del Procuratore ricorrente, la decisione in ordine alla non rivalutabilità della graduazione della riduzione della pena in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche operata in secondo grado e alla l(foyi conseguente formazione del giudicato anche sulla determinazione della riduzione da concedersi per le stesse. Ad avviso del ricorrente, dunque, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione della pena ex novo, ferma la qualificazione giuridica del fatto in omicidio preterintenzionale. Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza con ogni conseguente provvedimento. 4. I difensori dell'imputata lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione, da reputarsi mancante, illogica e contraddittoria in ordine alla determinazione della pena ben lontana dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo deve rilevarsi che è pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in epoca successiva alla tempestiva richiesta di discussione orale formulata dai difensori dell'imputata — e, precisamente, il giorno stesso dell'udienza — l'istanza di rinvio del nuovo difensore di fiducia dell'imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], nominato tale, con revoca dei precedenti difensori, solo il 6 ottobre 2021. La richiesta non può essere accolta dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la disposizione di cui all'art.108 cod. proc. pen. - che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa - non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, e ciò in considerazione della peculiarità di tale giudizio in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza, mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dalle disposizioni di cui all'art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, sia del difensore del ricorrente (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/ 2013, dep. 2014, Snopech, Rv. 258266; Sez. 6, n. 47533 del 14/11/ 2013, Fonzo, Rv. 257390). Come rilevato da questa Corte di legittimità (Sez.5, n. 10980 del 19 novembre 2020, Cirillo), per il legislatore, nei processi dinanzi alla Corte di cassazione, l'effettività del diritto di difesa è garantita attraverso la proposizione del ricorso e, nel caso in cui sia prevista, attraverso la partecipazione, peraltro eventuale, del difensore il quale espone le proprie difese a norma dell'art. 614, comma 4, cod. proc. pen. Da ciò discende che l'imputato può scegliere, tre giorni prima dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di cassazione, di mutare i! difensore, ma non può attendersi alcun differimento della trattazione del processo. 2. I ricorsi sono inammissibili. 3. Con riferimento al ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello, come evidenziato dal ricorrente medesimo, non ricorre un'ipotesi di illegalità della pena in quanto non è in questione un trattamento sanzionatorio per legge non irrogabile ossia una pena di specie diversa da quella che la legge stabilisce per quel reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2017, Iazouli), bensì una pena che, secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, risulta viziata essendo errato il ragionamento attraverso cui la Corte d'assise d'appello è giunta alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna. Ciò precisato, deve rilevarsi che il motivo, per come proposto, è generico e difetta di specificità in quanto il ricorrente si limita a contestare il percorso argomentativo attraverso il quale la Corte distrettuale è giunta alla determinazione della pena, ma tale contestazione rimane fine a se stessa in quanto è una premessa priva di conclusioni poiché il ricorrente non indica, poi, per quali motivi la pena irrogata in concreto dalla Corte — che ha fornito una motivazione logica, coerente e approfondita e immune da vizi rilevabili d'ufficio — sia da considerarsi inadeguata e irrispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e neanche specifica alcunché in ordine alla sussistenza di motivi per non concedere le attenuanti generiche o per disporre una riduzione diversa da quella applicata avuto riguardo, anche in questo caso, ai criteri del richiamato art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini dell'esclusione o della concessione. Ne deriva che, non essendo stati offerti a questa Corte elementi per poter valutare la fondatezza o meno delle doglianze, il motivo deve considerarsi aspecifico e il ricorso inammissibile. 4. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto dall'imputata. Ed invero, la graduazione del trattamento sanzionatorio e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. sicché è inammissibile la censura che, mediante il ricorso per cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di ragionamento illogico o di mero arbitrio (Sez. 2, n. 3614de1 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Olia, Rv. 238851) vizi che, nel caso di specie, come già rilevato, non ricorrono avendo la Corte distrettuale, nell'individuare la pena-base nella misura intermedia tra minimo e massimo, analizzato in modo approfondito, logico e non contraddittorio • i profili dell'oggettiva gravità della condotta lesiva e l'elevata intensità del dolo, nonché l'aspetto marginale della mancanza di resipiscenza. 5. All'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 a favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in fav