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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21998/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stanzione;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1289/2023depositata il 07/07/2023.Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la società [OSCURATO:SOCIETA]un contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa, mobile e dati per usoprofessionale.Nel corso dell’esecuzione del rapporto, la società telefonicainterrompeva improvvisamente e senza preavviso i servizi, determinandola prolungata inattività delle utenze intestate al professionista.Nel marzo 2016 il Loggia conveniva la [OSCURATO:SOCIETA]. avanti alTribunale di Agrigento, per ivi nei confronti della medesima sentiraccertare e dichiarare l’inadempimento del contratto tra di essiintercorrente con conseguente al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali subiti, deducendo che l’interruzione dei servizi aveva incisosull’esercizio dell’attività professionale.Con sentenza n. 619/2018 il Tribunale di Agrigento accoglieva ladomanda limitatamente al danno emergente, rigettando le domande dirisarcimento del lucro cessante, della perdita di chance e del danno nonpatrimoniale.2.

Con sentenza n. 1289 del 2023, la Corte d’Appello di Palermo rigettaval’appello del Loggia, confermando la decisione di primo grado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Loggia proponeora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.3.1.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che depositaanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 112, 115 e 167 c.p.c., nonché la nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026Si duole che la corte di merito abbia erroneamente negato ilrisarcimento del danno da lucro cessante applicando d’ufficio l’art. 1227, 1comma, c.c., senza che la relativa eccezione fosse stata tempestivamentesollevata dalla parte convenuta e senza instaurare il contraddittorio sulpunto.Lamenta, in particolare, che il giudice di secondo grado abbia imputatoal professionista una condotta colposa (mancata attivazione di modalitàalternative di contatto con la clientela) in assenza di una specificaeccezione di parte, pronunciando così ultra petita e in violazione delprincipio del contraddittorio.4.1.1.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.L’art. 1227, 1 comma, c.c. disciplina il concorso di colpa deldanneggiato quale fattispecie incidente sull’accertamento del nessocausale e sulla determinazione dell’entità del danno risarcibile.Giusta principio consolidato la relativa eccezione ha natura dieccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice, adifferenza dell’ipotesi prevista dal secondo comma della medesimadisposizione, che integra un’eccezione in senso stretto e richiede unaspecifica deduzione di parte (Cass., Sez.

Un., 9 marzo 2009, n. 5626;Cass., sez.

II, 11 luglio 2024, n. 19067; Cass., sez.

III, 3 aprile 2014, n.7777).Tale potere officioso non è tuttavia illimitato.Infatti, il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevatod’ufficio solo a condizione che i fatti storici dai quali desumere la condottacolposa siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti, nel rispettodel principio dispositivo e delle preclusioni processuali (Cass., Sez.

Un., 26giugno 2007, n. 14712; Cass., sez.

III, 18 luglio 2008, n. 19957; Cass.,sez.

III, 21 dicembre 2011, n. 27902; Cass., sez.

I, 17 maggio 2016, n.10079).Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il giudice non può, pertanto, fondare la decisione su fatti non dedottiné introdurre d’ufficio una base fattuale nuova, poiché ciò si risolverebbein una violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.In tale quadro, deve essere mantenuta ferma la distinzione traallegazione del fatto, che incombe sulla parte, e qualificazione giuridica,che spetta al giudice.Non è necessaria la proposizione formale di un’eccezione di concorsodi colpa, essendo sufficiente che la condotta del danneggiato,astrattamente idonea a incidere causalmente sull’evento, sia stataintrodotta nel processo come fatto storico (Cass., sez.

III, 21 dicembre2011, n. 27902).

Una volta che tali elementi siano entrati nel themadecidendum, il giudice può ricondurli d’ufficio alla previsione dell’art.1227, comma 1, c.c.Resta, tuttavia, imprescindibile il rispetto del principio delcontraddittorio.Qualora la questione del concorso di colpa non sia stata oggetto dispecifico dibattito tra le parti, il giudice che intenda porla a fondamentodella decisione deve previamente sottoporla al contraddittorio, ai sensidell’art. 101, comma 2, c.p.c., evitando decisioni “a sorpresa” (Cass., sez.III, 18 febbraio 2014, n. 3783; Cass., sez.

III, ord. 28 luglio 2022, n.23587; Cass., sez.

VI, ord. 19 maggio 2022, n. 16135).La violazione di tale obbligo determina la nullità della sentenza perviolazione del diritto di difesa, denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.Ne consegue che l’applicazione officiosa dell’art. 1227, 1 comma, c.c.è legittima solo quando concorrano cumulativamente tre condizioni:a) che i fatti integranti la condotta colposa del danneggiato siano statiritualmente allegati e provati;b) che la loro qualificazione giuridica non introduca elementi fattualinuovi;Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026c) che, in assenza di un previo dibattito, il contraddittorio sia statoespressamente attivato dal giudice.Orbene, nella specie la corte d’appello ha applicato d’ufficio l’art. 1227,1° comma, c.c., escludendo il risarcimento del danno da lucro cessante sulpresupposto che il danneggiato avrebbe potuto evitare il pregiudizioA tale stregua il giudice di merito ha ecceduto i limiti del potereofficioso delineati dalla giurisprudenza di legittimità.La decisione, infatti, si fonda su circostanze fattuali ( relative allaasserita inerzia del professionista ) che non risultano specificamenteallegate dalla parte convenuta come fatti costitutivi di un concorso causaledel danneggiato, in contrasto con il principio secondo cui il concorso dicolpa ex art. 1227, 1° comma, c.c., pur essendo eccezione in senso lato erilevabile d’ufficio, presuppone che i relativi fatti siano stati ritualmenteintrodotti nel processo (Cass., Sez.

Un., 9 marzo 2009, n. 5626; Cass.,sez.

III, 18 luglio 2008, n. 19957; Cass., sez.

III, 21 dicembre 2011, n.27902).Inoltre, la questione del concorso di colpa non risulta essere stataoggetto di contraddittorio tra le parti, essendo stata valorizzata per laprima volta dalla Corte territoriale quale ratio decisiva, senza previaviolazione del principio che vieta le decisioni “a sorpresa” (Cass., sez.

III,18 febbraio 2014, n. 3783; Cass., sez.

III, ord. 28 luglio 2022, n. 23587).Ne consegue la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 2°comma, 112 e 115 c.p.c., con conseguente accoglimento del motivo.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226,2043 e 2697 c.c.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso ilrisarcimento del danno da perdita di chance, nonostante la comprovataNumero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026interruzione prolungata dei servizi di telefonia funzionali all’attivitàprofessionale.Lamenta che la corte territoriale ha disatteso il principio affermato daquesta Corte di legittimità secondo cui la perdita di chance consiste nonnella perdita del risultato utile, ma della concreta possibilità di conseguirlo,la cui prova può essere fornita anche in via presuntiva o probabilistica e lacui liquidazione è equitativa (Cass. n. 14916/2018).Si duole che il giudice di merito abbia confuso tale figura con ilmancato risultato, richiedendo una prova certa della perdita di clientela enegando così tutela a una situazione ontologicamente connotata daincertezza.Lamenta che la corte d’appello ha erroneamente escluso la sussistenzadi una chance apprezzabile, valorizzando elementi irrilevanti (dimensionidel contesto territoriale e durata dell’interruzione di alcuni servizi) eomettendo di considerare che la prolungata indisponibilità dei servizitelefonici, strumentali all’attività forense, era idonea, quantomeno intermini probabilistici, a determinare la perdita di occasioni professionali, incontrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n. 19497/2017; Cass. n. 19342/2017; Cass. n. 12906/2020).4.2.1.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Giusta principio consolidato in tema di somministrazione del servizio ditelefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuovaclientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elencotelefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di"chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggioeconomico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosidi un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente chelo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttaviarispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne èconsentita la liquidazione in via equitativa ( v.

Cass. n. 9230/2026; Cass.Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/202614916/2018) E la liquidazione equitativa può essere fatta (Cass.,29/9/2023, n. 27633; Cass. n. 19497 del 2017), ed è ammessa non soloquando la prova del danno sia impossibile, ma anche quando sia difficile(Cass. 2831/2021).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero omessodi considerare che la lesione lamentata non attiene al mancatoconseguimento di un risultato certo, ma alla perdita della concretapossibilità di conseguirlo, configurabile quale autonoma voce di danno.A tale stregua, l’accertata condotta impeditiva avrebbe dovuto esserevalutata anche sotto il profilo della idoneità a determinare, secondo uncriterio di ragionevole probabilità, la perdita di occasioni professionali,rilevabile anche in via presuntiva e suscettibile di liquidazione equitativa,senza richiedere la prova certa del risultato utile finale.4.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso ilrisarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’inadempimentodel gestore telefonico.Lamenta che la corte territoriale abbia fatto erronea applicazione deiprincipi in materia, negando la sussistenza di una lesione di diritticostituzionalmente rilevanti e richiamando in senso ostativo il precedentedi legittimità che esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale per lamera impossibilità di utilizzare il telefono.

E che tale orientamento vasuperato alla luce dell’evoluzione tecnologica e della centralità, perl’attività professionale forense, dell’utenza telefonica e della connettività,strumenti ormai indispensabili anche per l’esercizio dei diritti dicomunicazione e difesa.Si duole che la corte d’appello abbia omesso di considerare che laprolungata interruzione dei servizi ha inciso non solo sull’attivitàprofessionale, ma anche su diritti fondamentali quali la libertà diNumero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026comunicazione, l’immagine e il libero esercizio della professione,determinando un pregiudizio non patrimoniale in termini di stress,turbamento e compromissione della sfera personale, suscettibile di ristoroai sensi dell’art. 2059 c.c.4.3.1.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.La sentenza impugnata si espone altresì a censura nella parte in cui lacorte di merito ha escluso il danno non patrimoniale sulla base di unalettura restrittiva dell’art. 2059 c.c., senza verificare se l’inadempimento,per durata e modalità, fosse idoneo a incidere su diritti della personacostituzionalmente rilevanti, quali la libertà di comunicazione e il liberoesercizio dell’attività professionale, con conseguente omessa applicazionedei principi che subordinano la risarcibilità del danno non patrimoniale allalesione di interessi di rango costituzionale.5.

Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteNumero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026Luigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stanzione;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1289/2023depositata il 07/07/2023.Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la società [OSCURATO:SOCIETA]un contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa, mobile e dati per usoprofessionale.Nel corso dell’esecuzione del rapporto, la società telefonicainterrompeva improvvisamente e senza preavviso i servizi, determinandola prolungata inattività delle utenze intestate al professionista.Nel marzo 2016 il Loggia conveniva la [OSCURATO:SOCIETA]. avanti alTribunale di Agrigento, per ivi nei confronti della medesima sentiraccertare e dichiarare l’inadempimento del contratto tra di essiintercorrente con conseguente al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali subiti, deducendo che l’interruzione dei servizi aveva incisosull’esercizio dell’attività professionale.Con sentenza n. 619/2018 il Tribunale di Agrigento accoglieva ladomanda limitatamente al danno emergente, rigettando le domande dirisarcimento del lucro cessante, della perdita di chance e del danno nonpatrimoniale.2. Con sentenza n. 1289 del 2023, la Corte d’Appello di Palermo rigettaval’appello del Loggia, confermando la decisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Loggia proponeora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.3.1. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che depositaanche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 112, 115 e 167 c.p.c., nonché la nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026Si duole che la corte di merito abbia erroneamente negato ilrisarcimento del danno da lucro cessante applicando d’ufficio l’art. 1227, 1comma, c.c., senza che la relativa eccezione fosse stata tempestivamentesollevata dalla parte convenuta e senza instaurare il contraddittorio sulpunto.Lamenta, in particolare, che il giudice di secondo grado abbia imputatoal professionista una condotta colposa (mancata attivazione di modalitàalternative di contatto con la clientela) in assenza di una specificaeccezione di parte, pronunciando così ultra petita e in violazione delprincipio del contraddittorio.4.1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.L’art. 1227, 1 comma, c.c. disciplina il concorso di colpa deldanneggiato quale fattispecie incidente sull’accertamento del nessocausale e sulla determinazione dell’entità del danno risarcibile.Giusta principio consolidato la relativa eccezione ha natura dieccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice, adifferenza dell’ipotesi prevista dal secondo comma della medesimadisposizione, che integra un’eccezione in senso stretto e richiede unaspecifica deduzione di parte (Cass., Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5626;Cass., sez. II, 11 luglio 2024, n. 19067; Cass., sez. III, 3 aprile 2014, n.7777).Tale potere officioso non è tuttavia illimitato.Infatti, il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevatod’ufficio solo a condizione che i fatti storici dai quali desumere la condottacolposa siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti, nel rispettodel principio dispositivo e delle preclusioni processuali (Cass., Sez. Un., 26giugno 2007, n. 14712; Cass., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19957; Cass.,sez. III, 21 dicembre 2011, n. 27902; Cass., sez. I, 17 maggio 2016, n.10079).Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il giudice non può, pertanto, fondare la decisione su fatti non dedottiné introdurre d’ufficio una base fattuale nuova, poiché ciò si risolverebbein una violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.In tale quadro, deve essere mantenuta ferma la distinzione traallegazione del fatto, che incombe sulla parte, e qualificazione giuridica,che spetta al giudice.Non è necessaria la proposizione formale di un’eccezione di concorsodi colpa, essendo sufficiente che la condotta del danneggiato,astrattamente idonea a incidere causalmente sull’evento, sia stataintrodotta nel processo come fatto storico (Cass., sez. III, 21 dicembre2011, n. 27902). Una volta che tali elementi siano entrati nel themadecidendum, il giudice può ricondurli d’ufficio alla previsione dell’art.1227, comma 1, c.c.Resta, tuttavia, imprescindibile il rispetto del principio delcontraddittorio.Qualora la questione del concorso di colpa non sia stata oggetto dispecifico dibattito tra le parti, il giudice che intenda porla a fondamentodella decisione deve previamente sottoporla al contraddittorio, ai sensidell’art. 101, comma 2, c.p.c., evitando decisioni “a sorpresa” (Cass., sez.III, 18 febbraio 2014, n. 3783; Cass., sez. III, ord. 28 luglio 2022, n.23587; Cass., sez. VI, ord. 19 maggio 2022, n. 16135).La violazione di tale obbligo determina la nullità della sentenza perviolazione del diritto di difesa, denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.Ne consegue che l’applicazione officiosa dell’art. 1227, 1 comma, c.c.è legittima solo quando concorrano cumulativamente tre condizioni:a) che i fatti integranti la condotta colposa del danneggiato siano statiritualmente allegati e provati;b) che la loro qualificazione giuridica non introduca elementi fattualinuovi;Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026c) che, in assenza di un previo dibattito, il contraddittorio sia statoespressamente attivato dal giudice.Orbene, nella specie la corte d’appello ha applicato d’ufficio l’art. 1227,1° comma, c.c., escludendo il risarcimento del danno da lucro cessante sulpresupposto che il danneggiato avrebbe potuto evitare il pregiudizioA tale stregua il giudice di merito ha ecceduto i limiti del potereofficioso delineati dalla giurisprudenza di legittimità.La decisione, infatti, si fonda su circostanze fattuali ( relative allaasserita inerzia del professionista ) che non risultano specificamenteallegate dalla parte convenuta come fatti costitutivi di un concorso causaledel danneggiato, in contrasto con il principio secondo cui il concorso dicolpa ex art. 1227, 1° comma, c.c., pur essendo eccezione in senso lato erilevabile d’ufficio, presuppone che i relativi fatti siano stati ritualmenteintrodotti nel processo (Cass., Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5626; Cass.,sez. III, 18 luglio 2008, n. 19957; Cass., sez. III, 21 dicembre 2011, n.27902).Inoltre, la questione del concorso di colpa non risulta essere stataoggetto di contraddittorio tra le parti, essendo stata valorizzata per laprima volta dalla Corte territoriale quale ratio decisiva, senza previaviolazione del principio che vieta le decisioni “a sorpresa” (Cass., sez. III,18 febbraio 2014, n. 3783; Cass., sez. III, ord. 28 luglio 2022, n. 23587).Ne consegue la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 2°comma, 112 e 115 c.p.c., con conseguente accoglimento del motivo.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226,2043 e 2697 c.c.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso ilrisarcimento del danno da perdita di chance, nonostante la comprovataNumero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026interruzione prolungata dei servizi di telefonia funzionali all’attivitàprofessionale.Lamenta che la corte territoriale ha disatteso il principio affermato daquesta Corte di legittimità secondo cui la perdita di chance consiste nonnella perdita del risultato utile, ma della concreta possibilità di conseguirlo,la cui prova può essere fornita anche in via presuntiva o probabilistica e lacui liquidazione è equitativa (Cass. n. 14916/2018).Si duole che il giudice di merito abbia confuso tale figura con ilmancato risultato, richiedendo una prova certa della perdita di clientela enegando così tutela a una situazione ontologicamente connotata daincertezza.Lamenta che la corte d’appello ha erroneamente escluso la sussistenzadi una chance apprezzabile, valorizzando elementi irrilevanti (dimensionidel contesto territoriale e durata dell’interruzione di alcuni servizi) eomettendo di considerare che la prolungata indisponibilità dei servizitelefonici, strumentali all’attività forense, era idonea, quantomeno intermini probabilistici, a determinare la perdita di occasioni professionali, incontrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n. 19497/2017; Cass. n. 19342/2017; Cass. n. 12906/2020).4.2.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Giusta principio consolidato in tema di somministrazione del servizio ditelefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuovaclientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elencotelefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di"chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggioeconomico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosidi un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente chelo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttaviarispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne èconsentita la liquidazione in via equitativa ( v. Cass. n. 9230/2026; Cass.Numero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/202614916/2018) E la liquidazione equitativa può essere fatta (Cass.,29/9/2023, n. 27633; Cass. n. 19497 del 2017), ed è ammessa non soloquando la prova del danno sia impossibile, ma anche quando sia difficile(Cass. 2831/2021).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero omessodi considerare che la lesione lamentata non attiene al mancatoconseguimento di un risultato certo, ma alla perdita della concretapossibilità di conseguirlo, configurabile quale autonoma voce di danno.A tale stregua, l’accertata condotta impeditiva avrebbe dovuto esserevalutata anche sotto il profilo della idoneità a determinare, secondo uncriterio di ragionevole probabilità, la perdita di occasioni professionali,rilevabile anche in via presuntiva e suscettibile di liquidazione equitativa,senza richiedere la prova certa del risultato utile finale.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso ilrisarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’inadempimentodel gestore telefonico.Lamenta che la corte territoriale abbia fatto erronea applicazione deiprincipi in materia, negando la sussistenza di una lesione di diritticostituzionalmente rilevanti e richiamando in senso ostativo il precedentedi legittimità che esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale per lamera impossibilità di utilizzare il telefono. E che tale orientamento vasuperato alla luce dell’evoluzione tecnologica e della centralità, perl’attività professionale forense, dell’utenza telefonica e della connettività,strumenti ormai indispensabili anche per l’esercizio dei diritti dicomunicazione e difesa.Si duole che la corte d’appello abbia omesso di considerare che laprolungata interruzione dei servizi ha inciso non solo sull’attivitàprofessionale, ma anche su diritti fondamentali quali la libertà diNumero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026comunicazione, l’immagine e il libero esercizio della professione,determinando un pregiudizio non patrimoniale in termini di stress,turbamento e compromissione della sfera personale, suscettibile di ristoroai sensi dell’art. 2059 c.c.4.3.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoindicati.La sentenza impugnata si espone altresì a censura nella parte in cui lacorte di merito ha escluso il danno non patrimoniale sulla base di unalettura restrittiva dell’art. 2059 c.c., senza verificare se l’inadempimento,per durata e modalità, fosse idoneo a incidere su diritti della personacostituzionalmente rilevanti, quali la libertà di comunicazione e il liberoesercizio dell’attività professionale, con conseguente omessa applicazionedei principi che subordinano la risarcibilità del danno non patrimoniale allalesione di interessi di rango costituzionale.5. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteNumero registro generale 2453/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 21998/2026Data pubblicazione 26/06/2026Luigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21998/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris