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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26103/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza - nella parte in cui quest'ultima aveva ritenuto attuale la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e aveva ordinato darsi corso alla libertà vigilata (previa unificazione, ex art. 209 cod. pen., delle omologhe misure di sicurezza inflitte in distinte sentenze divenute irrevocabili) - e si limitava a ridurne, ad un anno, il tempo minimo di applicazione.

2. Il Tribunale richiamava «il lungo passato criminale» del condannato e il percorso rieducativo «non del tutto lineare», avendo egli beneficiato dell'affidamento in prova, tuttavia revocato, nell'aprile 2022, per condotte non conformi.

Il medesimo giudice dava atto della rinnovata ammissione del condannato alla medesima misura alternativa e della ultimazione positiva della prova, essendo intervenuta declaratoria di estinzione della pena, ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., in data 17 dicembre 2025, ma valorizzava tale dato solo ai fini del contenimento della durata minima della misura di sicurezza.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo.

Tre i motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 202, 203 e 207 cod. pen.; con il secondo motivo, il vizio della motivazione; con il terzo motivo, la violazione dei principi di proporzionalità e funzione rieducativa della pena.

Le censure sono tra loro connesse.

Il ricorrente si duole del fatto che sarebbe mancato un accertamento rigoroso in termini di attualità della pericolosità sociale, quale quello imposto dalla legge.

Sarebbe stato, infatti, attribuito rilievo dirimente ai precedenti penali e non agli indici successivi di segno contrario - l'esito favorevole dell'affidamento in prova, la stabile attività lavorativa da lui intrapresa, la sua partecipazione ad iniziative sociali e solidaristiche - contraddittoriamente richiamati solo ai fini del dimensionamento temporale di una misura di rigore, che non avrebbe dovuto, bensì, essere applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato.

22. E' pacifico che il giudice di sorveglianza, nel disporre l'esecuzione della misura di sicurezza inflitta in sentenza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, riferita al momento di applicazione della misura stessa (tra le molte, Sez. 1, n. 40801 del 19/05/2021, Aiello, Rv. 282149- 01), e che il relativo apprezzamento di merito è insindacabile in sede di legittimità, a patto che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione logica e adeguata, preceduta da congrua ricognizione degli elementi incidenti di giudizio.

3. L'ordinanza impugnata non è conforme a questi canoni.

Essa appare sbrigativamente succinta, nel cogliere il rilievo della pregressa devianza di [OSCURATO:PERSONA], e nel parametrare tale dato agli esiti del trattamento rieducativo svolto sulla persona del condannato, onde poter formulare un giudizio solido e affidabile in tema di attualità della pericolosità sociale.

I reati da lui in passato commessi non sono compiutamente identificati.

Il percorso penitenziario del soggetto, pur articolato, non è illustrato.

Sono richiamati la reiterata concessione dell'affidamento in prova e, da ultimo, l'esito positivo dell'esperimento - fattore certamente non irrilevante ai fini della possibile esclusione del futuro rischio di recidiva delittuosa - ma senza alcun approfondimento delle relative vicende e senza che siano ripercorse, neppure in sintesi, le motivazioni del provvedimento giudiziale, pur molto recente, che ha messo capo a quell'esito.

Sono menzionate le deduzioni difensive circa gli ulteriori fattori di asserita risocializzazione, ma non ci si confronta realmente con esse ai fini del giudizio sull'an della pericolosità sociale.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio in merito.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza - nella parte in cui quest'ultima aveva ritenuto attuale la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e aveva ordinato darsi corso alla libertà vigilata (previa unificazione, ex art. 209 cod. pen., delle omologhe misure di sicurezza inflitte in distinte sentenze divenute irrevocabili) - e si limitava a ridurne, ad un anno, il tempo minimo di applicazione. 2. Il Tribunale richiamava «il lungo passato criminale» del condannato e il percorso rieducativo «non del tutto lineare», avendo egli beneficiato dell'affidamento in prova, tuttavia revocato, nell'aprile 2022, per condotte non conformi. Il medesimo giudice dava atto della rinnovata ammissione del condannato alla medesima misura alternativa e della ultimazione positiva della prova, essendo intervenuta declaratoria di estinzione della pena, ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., in data 17 dicembre 2025, ma valorizzava tale dato solo ai fini del contenimento della durata minima della misura di sicurezza. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo. Tre i motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 202, 203 e 207 cod. pen.; con il secondo motivo, il vizio della motivazione; con il terzo motivo, la violazione dei principi di proporzionalità e funzione rieducativa della pena. Le censure sono tra loro connesse. Il ricorrente si duole del fatto che sarebbe mancato un accertamento rigoroso in termini di attualità della pericolosità sociale, quale quello imposto dalla legge. Sarebbe stato, infatti, attribuito rilievo dirimente ai precedenti penali e non agli indici successivi di segno contrario - l'esito favorevole dell'affidamento in prova, la stabile attività lavorativa da lui intrapresa, la sua partecipazione ad iniziative sociali e solidaristiche - contraddittoriamente richiamati solo ai fini del dimensionamento temporale di una misura di rigore, che non avrebbe dovuto, bensì, essere applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato. 22. E' pacifico che il giudice di sorveglianza, nel disporre l'esecuzione della misura di sicurezza inflitta in sentenza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, riferita al momento di applicazione della misura stessa (tra le molte, Sez. 1, n. 40801 del 19/05/2021, Aiello, Rv. 282149- 01), e che il relativo apprezzamento di merito è insindacabile in sede di legittimità, a patto che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione logica e adeguata, preceduta da congrua ricognizione degli elementi incidenti di giudizio. 3. L'ordinanza impugnata non è conforme a questi canoni. Essa appare sbrigativamente succinta, nel cogliere il rilievo della pregressa devianza di [OSCURATO:PERSONA], e nel parametrare tale dato agli esiti del trattamento rieducativo svolto sulla persona del condannato, onde poter formulare un giudizio solido e affidabile in tema di attualità della pericolosità sociale. I reati da lui in passato commessi non sono compiutamente identificati. Il percorso penitenziario del soggetto, pur articolato, non è illustrato. Sono richiamati la reiterata concessione dell'affidamento in prova e, da ultimo, l'esito positivo dell'esperimento - fattore certamente non irrilevante ai fini della possibile esclusione del futuro rischio di recidiva delittuosa - ma senza alcun approfondimento delle relative vicende e senza che siano ripercorse, neppure in sintesi, le motivazioni del provvedimento giudiziale, pur molto recente, che ha messo capo a quell'esito. Sono menzionate le deduzioni difensive circa gli ulteriori fattori di asserita risocializzazione, ma non ci si confronta realmente con esse ai fini del giudizio sull'an della pericolosità sociale. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per nuovo giudizio in merito. P.Q P.Q.M
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