CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato D'Alteri° Crescenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, investita dal giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione (sentenza Sez. 1, n. 18299, del 14/02/2020), ha escluso la configurabilità di un concorso di reati ex art. 23 L. 110/1975 nel caso di porto di tre armi clandestine nel medesimo contesto, rideterminando la pena per il singolo reato in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale si lamenta l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione in data 17 giugno 2020 (considerata la sospensione ex art. 83, comma 4, di n. 18 del 2020) successiva alla sentenza rescindente (14 febbraio 2020) ma antecedente a quella di rinvio (16 febbraio 2021) — è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate: - come risulta dalla sentenza rescindente, l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di condanna per il reato di cui all'art. 23 L. 110/1975 solo limitatamente ai seguenti punti: la contestata configurabilità di una pluralità di reati, che il giudice di merito aveva ritenuti avvinti dalla "continuazione interna"; la entità della pena pecuniaria, applicata in misura superiore al limite edittale massimale; il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; - l'imputato non aveva impugnato il punto sulla responsabilità per il reato (eventualmente unico) di detenzione delle tre armi clandestine; - al di là della generica formulata impiegata nel dispositivo della citata decisione («annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino») — è pacifico che, come risulta dal testo della sentenza, l'annullamento, disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 18299, del 14/02/2020, afferisce (e può afferire) solo ai punti devoluti con il ricorso; - ergo il punto della responsabilità non era in discussione e, come ha correttamente ritenuto il giudice di rinvio, su di esso è sceso il giudicato a mente dell'art. 624 cod. proc. pen. in forza delle regole dettate dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239): la nozione di capo della sentenza «è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato»; il concetto di punto della decisione, invece, ha una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione»; pertanto, «se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza».; in tale contesto, l'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. riconosce, ancorché nei soli casi di annullamento parziale, l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza che non abbiano connessione essenziale con la parte annullata; per questa ragione Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 - 21 ha chiarito che per "parti della sentenza" ex art. 624 cod. proc. pen. deve intendersi qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame.; - in sostanza nel caso di specie la sentenza rescindente ha stabilito che la condotta era unitaria e che pertanto integrava "un unico reato", con la conseguenza che il giudicato è sceso sul punto della responsabilità e anche sulla struttura del reato; in tale prospettiva il rinvio al giudice di merito si è reso necessario solo per determinare la pena per il suddetto unico reato (potendo il numero delle armi rilevare a tal fine): «I singoli atti detentivi delle tre pistole sequestrate a D'Alterio, pertanto, hanno costituito un'unica azione illegale, fatto che non avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad applicare la disciplina del vincolo della continuazione. Il numero delle armi doveva essere valutato solo ai fini della dosimetria della pena»; - opera il principio per cui: «Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale» (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; conf. tra le ultime Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M. Rv.278050); Ritenuto che la seconda doglianza proposta — che attiene al diniego della sospensione condizionale della pena — è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. laddove il giudice di rinvio esprime una prognosi negativa ex art. 164, comma primo, cod. pen. in ragione della gravità del fatto nella sua connotazione concreta); Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di