CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24194/2021 R.G. e sul ricorso riunito iscritto al n. 24576/2021, propostida: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. CILENTO 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato. - controricorrente - Nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata - controricorrente - avverso SENTENZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 967/2021 depositata il15/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 967 del 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: - si era opposta a una cartella di pagamento eccependo il vizio di notifica e l’illegittimità della pretesa avanzata a séguito d’illegittima revoca di un contributo del Ministero dell’istruzione; - il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione formale e inammissibile quella ex art. 615, cod. proc. civ., per avere ad oggetto fatti anteriori o coevi al titolo esecutivo; il ricorso con numero di RG 24576 del 2021 è stato riunito al ricorso iscritto al numero RG 24194 del 2021, in quanto proposti dal medesimo soggetto ricorrente nei confronti della stessa sentenza; si tratta di un’iscrizione doppia, del medesimo ricorso, effettuata erroneamente, come indicato in memoria dalla stessa s.r.l. istante; l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il MIUR ha nno proposto controricorso nel procedimento riunito; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, 112, 360, n. 5, cod. proc. civ., 2964, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato qualificando l’opposizione quale svolta agli atti esecutivi, avendo invece ad oggetto anche l’inesistenza del diritto di procedere coattivamente per illegittimità della revoca delle agevolazioni concesse e non più erogate; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle ulteriori conclusioni svolte nel giudizio di merito, compresa quella subordinata risarcitoria; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 6-bis, del d.l. n. 35 del 2005, quale convertito, e degli artt. 2964, cod. civ., 161, 474, 615, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il titolo esecutivo esercitato quale giudiziale, concludendo, per quest’infondata ragione, nel senso dell’inammissibilità delle deduzioni spiegate con l’opposizione all’esecuzione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di ammettere i mezzi istruttori volti a dimostrare l’inadempimento del Ministero revocante; Consideratoche i ricorsi riuniti sono inammissibili; la parte non censura l’affermata tardività dell’opposizione formale; allega, invece, di aver proposto anche opposizione all’esecuzione, non scrutinata e comunque esperibile senza il limite dei fatti opposti successivi al titolo, stante la natura stragiudiziale di quest’ultimo; costituisce pacifica giurisprudenza quella per cui, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.e ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. , ove vengano decisi solo i motivi qualificati come opposizione agli a tti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione(Cass., 14/02/2020, n. 3722); ciò posto, è la stessa parte che, con la terza censura, offre conto del fatto che il Tribunale ha deciso, esplicitamente (pag. 3, in fine, e pag. 4 della sentenza gravata) anche l’opposizione all’esecuzione, tale qualificata, contestandosi, con l’odierno ricorso, la qualificazione del titolo quale giudiziale ai fini della scrutinabilità dei motivi dedotti; pertanto, non impugnata la statuizione di tardività dell’opposizione formale, quanto al resto avrebbe dovuto proporsi, in tesi, appello; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibil i e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 10.000,00 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte rico