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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30786/2026

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rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 18/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Torinoha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delMagistrato di Cuneo che aveva respinto l’istanza di permesso premio avanzatadal suddetto detenuto.Secondo il Tribunale di sorveglianza, poiché [OSCURATO:PERSONA] era ancora in espiazionedi pena per reati c.d. ostativi di prima fascia, e in particolare per quello di cuiall’art. 630 cod. pen., l’istanza era stata correttamente esaminata alla luce dellanuova formulazione dell’art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal decreto-leggen. 162/2022, conv. con mod. dalla legge n. 199/2022; secondo tale disposizione,l’ostatività al beneficio può essere superata ove il detenuto dimostri l’avvenutoadempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento, nonchéove alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condottacarceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione didissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, checonsentano sia di escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalitàorganizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è statocommesso, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti anche indiretti o tramiteterzi.[OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto agli oneri su di lui incombenti e l’esclusionedell’attualità dei collegamenti della criminalità non poteva discendere, come dacostui dedotto, dagli elementi relativi alla sua partecipazione al percorsorieducativo, né poteva essere sufficiente il richiamo al fatto che l’organizzazionedi cui aveva fatto parte non era mafiosa e alla presunzione che con l’arresto deisuoi componenti essa fosse stata disarticolata.Veniva anche ritenuta carente la prova dell’impossibilità all’adempimentodelle obbligazioni riparatorie, che secondo il detenuto doveva discendere dallamera difficoltà del tempo decorso e dalla lontananza dal territorio di origine.Infine, il provvedimento impugnato segnalava che non era emerso l’avvio diun processo critico da parte del detenuto, il quale manteneva un atteggiamentovittimistico che gli impediva di accedere ad una prospettiva che contemplasse laconsiderazione dell’altro.2.

Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diRaffaele [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato sette motivi.2.1.

Con il primo denuncia erronea applicazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis.1., Ord. pen. e dell’art. 30-ter Ord. pen., in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione circa le allegazionidell’istante in ordine all’insussistenza di collegamenti con la criminalitàorganizzata.Il provvedimento impugnato aveva taciuto su tutte le allegazioni, contenutenell’istanza, relative al suo contesto familiare e alla sua condotta di vita nelperiodo precedente alla detenzione, nonché al suo comportamento durantel’espiazione della pena.

Inoltre, in presenza di tali elementi fattuali che, anchesolo in chiave logica, sono idonei a contrastare la presunzione di perdurantepericolosità prevista dalla legge per negare il beneficio, il giudice avrebbe potutocompletare l’istruttoria d’ufficio.La mancata valutazione e la mancata attivazione di approfondimentiistruttori costituirebbero, pertanto, grave vizio del provvedimento.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 4-bis, comma 2,Ord. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. permancanza di motivazione circa l’omessa acquisizione di dettagliate informazioniin merito alla pericolosità del detenuto.La mancata attivazione di ulteriori accertamenti contrastava con ladisposizione di cui all’ art. 4-bis, comma 2, Ord. pen. e con i principi fissati dallagiurisprudenza di legittimità e non consentiva di decidere in mancanza diun’adeguata motivazione sulla ritenuta superfluità degli approfondimenti.2.3.

Con il terzo motivo si lamentano mancanza di motivazione etravisamento della prova per omesso esame del percorso rieducativo deldetenuto, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Dalle relazioni trattamentali emergeva il positivo percorso riabilitativo deldetenuto, confermato da numerosi benefici di liberazione anticipata concessi nelcorso dell’espiazione della pena per complessivi 1.170 giorni; la sua omessavalutazione finiva per disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva delpermesso premio quale strumento idoneo a consentire un iniziale reinserimentodel detenuto nella società in vista della concessione di misure alternative.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis.1,Ord. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., permancanza di motivazione e travisamento per omissione circa l’impossibilità diadempiere alle obbligazioni civili.Il tribunale di sorveglianza presuppone una possibilità di adempimento deltutto astratta e non tiene conto della condizione di assoluta indigenza delricorrente, detenuto da oltre quindici anni, privo di reddito, di proprietàimmobiliari e mobiliari e di una rete familiare di riferimento, per questo ancheammesso al beneficio del gratuito patrocinio.2.5.

Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 3, comma 2, d.l. n.162/2022, conv. con mod. dalla l. n. 199/2022, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordineall’impossibilità di collaborazione.Nulla viene spiegato dal Tribunale di sorveglianza circa l’impossibilità diapplicare le disposizioni transitorie indicata al comma 2 dell’art. 3 d.l. n.162/2022, in base alle quali il ricorrente non sarebbe nemmeno tenuto adintrodotto successivamente al reato stesso, più gravoso rispetto a quelliprevigenti.Non viene nemmeno chiarito per quali ragioni si possa escludere chesussiste un’ipotesi di collaborazione impossibile, benché con la condannadefinitiva e il tempo trascorso non poteva escludersi l’intervenuto integraleaccertamento dei fatti e delle responsabilità.2.6.

Con il sesto motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 30-ter Ord.pen. e dell’art. 27, comma 3, Cost., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione circa l’assenza direvisione critica.Il beneficio non può essere, difatti, precluso al condannato che continui adichiararsi innocente e non palesi intimo pentimento a fronte del comportamentointramurario effettivo e del tutto positivo.2.7.

Con il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 30-ter Ord. pen.,in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per manifestaillogicità della motivazione in merito al “fine pena lontano”.L’art. 30-ter, comma 4, lett. c),Ord. pen. prevede la possibilità di ottenere ilpermesso premio dopo l’espiazione di almeno la metà della pena e, comunque,decorsi i dieci anni.L’ordinanza impugnata non tiene conto che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha espiato 14 anni e 5 mesi, cui vanno aggiunti 1.260 giorni diliberazione anticipata e ulteriori 100 giorni riconosciuti ex art. 35-ter Ord. pen.per un totale complessivo di 18 anni e 10 giorni di pena espiata alla data dellapresentazione del reclamo (19/02/2025).Il Tribunale si limita ad evocare il riferimento al fine pena fissato ad agosto2034, definendolo lontano, e senza verificare l’elemento davvero essenziale aifini dell’applicazione della legge.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

I motivi sono strettamente connessi e possono essere congiuntamenteesaminati, poiché la loro complessiva infondatezza deriva dal fatto che mancavaab origine nella richiesta di permesso premio un’indicazione dettagliata e utiledegli elementi dimostrativi dei presupposti di legge che consentissero di superarela previsione di ostatività.2.1.

Afferma la giurisprudenza che «in tema di concessione del permessopremio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma1, Ord. pen., è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiaril'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di provaidonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo lasentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso ilbeneficio (vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata edel pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione dielementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori allacarcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'operarieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare lapresunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso,potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio» (Sez.1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01).Si spiega in motivazione che «allegazione specifica, in particolare, significache gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere una efficacia“indicativa”, anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema diprova.

Sul tema, tra le molte, Sez. 1, n. 4943 del 18/09/1997, Rv. 208509, ovesi è affermato che ai fini dell'ammissione a benefici penitenziari chepresuppongano la prova della collaborazione con la giustizia dell'interessato, glielementi qualificanti tale collaborazione devono essere accertati dal giudiceanche d'ufficio, ma alla parte incombe l'onere di allegazione e di prospettazionedi circostanze idonee a dimostrare l'impossibilità di un'utile collaborazione aisensi del combinato disposto artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975 n.354 (cd. ordinamento penitenziario)».2.2.

È la stessa parte ricorrente che ammette nel suo ricorso che le sueallegazioni all’originaria istanza erano relative al contesto familiare del detenutoe alla sua condotta di vita nel periodo precedente alla detenzione, nonché del suocomportamento durante l’espiazione della pena.Questi elementi, secondo la difesa, in linea con i principi giurisprudenzialisopra richiamati, avrebbero dovuto essere apprezzati dal magistrato disorveglianza come indicatori del venir meno dei collegamenti con la criminalitàorganizzata e sarebbero stati sufficienti ad imporre un ulteriore approfondimentoistruttorio, che non è stato disposto senza alcuna motivata giustificazione, cosìrendendo illegittimo il provvedimento impugnato.Va, tuttavia, ricordato che, a seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. – nella parte in cui, in difetto di collaborazione con lagiustizia, escludeva il riconoscimento dei benefici ai detenuti per delitti ostativi dicd. prima fascia, anche allorché fossero stati acquisiti elementi che escludesserosia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di unloro ripristino – la giurisprudenza aveva già affermato che «il giudice disorveglianza, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art.30-ter Ord. pen., è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi"individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, daiquali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminalimafiosi e a non riattivarli in futuro». (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022,Barranca, Rv. 283096 - 01)Ma, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. ad opera del d.l.31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre2022, n. 199, applicabile nel caso di specie, «le condizioni di accesso al beneficioin relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autoritàgiudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da unlato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda(l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e,codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativaconseguente al la mancata col laborazione che contempla, accantoall'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legaledell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, lapartecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione;vedi, in argomento, Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 – 01:in motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principicostituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non puòdisconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dalcondannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazioneadeguato alla concessione del beneficio)».2.3.

La difesa ha sostenuto l’inapplicabilità di questa modifica normativa achi sia stato condannato per delitti commessi prima dell'entrata in vigore deltesto modificato e ha lamentato che il provvedimento impugnato non contengaalcuna motivazione circa la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 3,comma 2, d.l. n. 162/2022, conv. con mod. dalla l. n. 199/2022.Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha già condivisibilmente esclusol’inapplicabilità del nuovo testo dell’art. 4-bis Ord. pen.Sez. 1, n. 28618 del 20/02/2024, Bruzzise, n.m., pronunciandosi inparticolare con riferimento all’incompatibilità tra i benefici penitenziari e il regimedi cui all’art. 41-bis Ord. pen. con un apparato argomentativo poi ripreso da Sez.1, n. 6766 del 05/02/2025, Forastefano, Rv. 287621 - 01, ha affermato la naturanon sostanziale della disciplina dei permessi che non consente di applicare laprevigente disciplina.Sez. 1, Forastefano cit. ha richiamato anche Sez. 1, n. 41549 del19/09/2024 Celona, n.m., resa con riferimento al diverso tema della disciplinaapplicabile ai detenuti e internati la cui collaborazione sia impossibile o inesigibilee che hanno commesso i reati ostativi prima dell'entrata in vigore della modificanormativa e, riprendo le sue motivazioni, ha ritenuto che la stessa Cortecostituzionale, con l'ordinanza n. 197 del 2021, ha posto l'accento sul legame trail regime di cui all'art. 41-bis e l'impossibilità di accesso ai benefici penitenziari,laddove ha precisato che l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bispresuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che incostanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari nonrisulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di 'sicuroravvedimento' ex art. 176 cod. pen.

In questo modo, la Corte costituzionale haofferto una nitida indicazione che il legislatore ha recepito, adattando la disciplinadell'istituto alle sue connotazioni strutturali sulle quali, va conclusivamenteribadito, la riforma del 2022 non ha inciso in misura significativa.Condividendo questi argomenti Sez. 1, Forastefano ha concluso che si deveritenere «che, attenendo le disposizioni in materia di permesso premio allesemplici modalità di esecuzione della pena, esse non hanno natura di normepenali sostanziali».Sulla stessa linea, d’altronde, inequivocabilmente si era pronunciata Sez. 1,n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 – 01, affermando che «in tema diconcessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd.

"diprima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili aiprocedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis Ord. pen. con d.l. 31ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai beneficipenitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiaccionoal principio del "tempus regit actum" (in applicazione del principio, la Corte, allaluce dello "ius superveniens" intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità,ha annullato con rinvio il rigetto del permesso premio, pronunciato nel vigoredella normativa antecedente alla modifica normativa)».2.4.

Quanto, poi, alla disposizione transitoria, di cui all’art. 3, comma 2, d.l.n. 162/2022, conv. con mod. dalla l. n. 199/2022, il ricorrente lamenta che ilprovvedimento non ha esplorato l’applicabilità di questa senza che nell’originariaistanza sia stato allegato alcun elemento riconducibile specificamente a questadisposizione.

Che tra l’altro non sarebbe applicabile al caso di specie perché nonsono stati dedotti specifici elementi per ravvisare né l’ipotesi di limitatapartecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, né quelladi integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenzairrevocabile, che renda comunque impossibile un'utile collaborazione con lagiustizia, né ipotesi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risultioggettivamente irrilevante, nei confronti del condannato sia stata applicata unadelle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6, anche qualora ilrisarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art.114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.In ogni caso, anche la disposizione transitoria sopra richiamata richiede chesiano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con lacriminalità organizzata.3.

Come anche di recente ha ribadito la giurisprudenza (Sez. 5, n. 16129 del24/02/2026, Lauria, Rv. 289998 – 01), il richiedente deve allegare gli elementi difatto in grado di dimostrare l'inesistenza di collegamenti attuali con la criminalitàorganizzata o del pericolo di un loro ripristino.Si è, in particolare, precisato che, trattandosi di prova negativa, siffattadimostrazione deve essere fornita in chiave logica allegando, a titoloesemplificativo: l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, dicorrispondenza epistolare o telefonica o di rapporti con altri detenuti delmedesimo sodalizio; la fattiva partecipazione all'opera rieducativa; la riflessionecritica rispetto ai propri trascorsi.Tali due ultimi profili sono stati compiutamente esaminati nel provvedimentoimpugnato e hanno fatto emergere che le condizioni per escludere l'attualità dicollegamenti del condannato con la criminalità organizzata non sussistono.Gli accertamenti relativi al suo percorso rieducativo segnalano l’assenza diun’adeguata revisione critica, che non è stata avviata verso la considerazionedelle ragioni altrui.

Il provvedimento non poggia le sue valutazioni sulla sceltadell’imputato di professarsi innocente, ma valuta il suo complessivocomportamento autocentrato e vittimistico, privo della necessaria apertura versole condizioni delle vittime.

Tale contegno è stato correttamente correlatoall’assenza di ogni iniziativa risarcitoria o riparativa (essenziale e prevista tra ipresupposti di legge per il superamento dell’ostatività) e anche in sede di ricorsola difesa, anziché fornire una precisa indicazione di eventuali iniziative chedessero consistenza e conferma della volontà di dare adempimento alleobbligazioni civili, si è limitata a ribadire circostanze già valutate e irrilevanti alfine di apprezzare l’assoluta impossibilità dell’adempimento, come l’ammissioneal beneficio del gratuito patrocinio.Come annota in motivazione Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv.286347 - 01, «spetta infatti, in ogni caso, all'interessato l'iniziativa dellaconsultazione con le vittime per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria(Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Tatò, Rv. 263782-01; Sez. 1, n. 43000 del23/10/2007, Ruggeri, Rv. 238122-01), giacché, da un lato, la mancata richiestadi risarcimento del danno da parte del soggetto legittimato non può essere di persé considerata equivalente ad una vera e propria rinuncia (Sez. 1, n. 35714 del10/10/2006, Liberatore, Rv. 234903-01); e, sotto altro aspetto, lamanifestazione di interesse per la vittima e gli intendimenti di riparazione, nonsolo sul piano materiale, ma anche su quello morale, sono indicativi dellasussistenza di quei necessari requisiti di revisione critica e di rieducazione, che lariforma del 2022 ha elevato, rispetto ai condannati per i reati già ostativi di cuiall'art. 4-bis Ord. pen., a primo fondamento della loro cessata pericolosità socialein caso di mancata utile collaborazione con la giustizia (così come le stessecondotte di fattivo interesse per le persone offese sono ritenute, rispetto allageneralità dei condannati, sintomatiche di ravvedimento ai fini dell'accesso allaliberazione condizionale: Sez. 1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 190107-01)».E di tale impegno del condannato il provvedimento impugnato dà atto chenon vi è traccia e il ricorrente si limita a prospettare asserite difficoltà del tuttosuperabili, che avrebbero reso vana, a suo dire, ogni iniziativa.4.

Anche le dedotte carenze argomentative del provvedimento impugnatocon riguardo ai profili per i quali la collaborazione possa effettivamente ritenersiimpossibile risultano del tutto secondarie rispetto agli altri elementi che sifrappongono come ostativi ai fini della verifica dei presupposti per la concessionedei benefici, perché impediscono di affermare l’insussistenza di attuali legami conla criminalità organizzata.5.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente deve esserecondannato alle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 18/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Torinoha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delMagistrato di Cuneo che aveva respinto l’istanza di permesso premio avanzatadal suddetto detenuto.Secondo il Tribunale di sorveglianza, poiché [OSCURATO:PERSONA] era ancora in espiazionedi pena per reati c.d. ostativi di prima fascia, e in particolare per quello di cuiall’art. 630 cod. pen., l’istanza era stata correttamente esaminata alla luce dellanuova formulazione dell’art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal decreto-leggen. 162/2022, conv. con mod. dalla legge n. 199/2022; secondo tale disposizione,l’ostatività al beneficio può essere superata ove il detenuto dimostri l’avvenutoadempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento, nonchéove alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condottacarceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione didissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, checonsentano sia di escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalitàorganizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è statocommesso, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti anche indiretti o tramiteterzi.[OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto agli oneri su di lui incombenti e l’esclusionedell’attualità dei collegamenti della criminalità non poteva discendere, come dacostui dedotto, dagli elementi relativi alla sua partecipazione al percorsorieducativo, né poteva essere sufficiente il richiamo al fatto che l’organizzazionedi cui aveva fatto parte non era mafiosa e alla presunzione che con l’arresto deisuoi componenti essa fosse stata disarticolata.Veniva anche ritenuta carente la prova dell’impossibilità all’adempimentodelle obbligazioni riparatorie, che secondo il detenuto doveva discendere dallamera difficoltà del tempo decorso e dalla lontananza dal territorio di origine.Infine, il provvedimento impugnato segnalava che non era emerso l’avvio diun processo critico da parte del detenuto, il quale manteneva un atteggiamentovittimistico che gli impediva di accedere ad una prospettiva che contemplasse laconsiderazione dell’altro.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diRaffaele [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato sette motivi.2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis.1., Ord. pen. e dell’art. 30-ter Ord. pen., in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione circa le allegazionidell’istante in ordine all’insussistenza di collegamenti con la criminalitàorganizzata.Il provvedimento impugnato aveva taciuto su tutte le allegazioni, contenutenell’istanza, relative al suo contesto familiare e alla sua condotta di vita nelperiodo precedente alla detenzione, nonché al suo comportamento durantel’espiazione della pena. Inoltre, in presenza di tali elementi fattuali che, anchesolo in chiave logica, sono idonei a contrastare la presunzione di perdurantepericolosità prevista dalla legge per negare il beneficio, il giudice avrebbe potutocompletare l’istruttoria d’ufficio.La mancata valutazione e la mancata attivazione di approfondimentiistruttori costituirebbero, pertanto, grave vizio del provvedimento.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 4-bis, comma 2,Ord. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. permancanza di motivazione circa l’omessa acquisizione di dettagliate informazioniin merito alla pericolosità del detenuto.La mancata attivazione di ulteriori accertamenti contrastava con ladisposizione di cui all’ art. 4-bis, comma 2, Ord. pen. e con i principi fissati dallagiurisprudenza di legittimità e non consentiva di decidere in mancanza diun’adeguata motivazione sulla ritenuta superfluità degli approfondimenti.2.3. Con il terzo motivo si lamentano mancanza di motivazione etravisamento della prova per omesso esame del percorso rieducativo deldetenuto, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Dalle relazioni trattamentali emergeva il positivo percorso riabilitativo deldetenuto, confermato da numerosi benefici di liberazione anticipata concessi nelcorso dell’espiazione della pena per complessivi 1.170 giorni; la sua omessavalutazione finiva per disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva delpermesso premio quale strumento idoneo a consentire un iniziale reinserimentodel detenuto nella società in vista della concessione di misure alternative.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis.1,Ord. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., permancanza di motivazione e travisamento per omissione circa l’impossibilità diadempiere alle obbligazioni civili.Il tribunale di sorveglianza presuppone una possibilità di adempimento deltutto astratta e non tiene conto della condizione di assoluta indigenza delricorrente, detenuto da oltre quindici anni, privo di reddito, di proprietàimmobiliari e mobiliari e di una rete familiare di riferimento, per questo ancheammesso al beneficio del gratuito patrocinio.2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 3, comma 2, d.l. n.162/2022, conv. con mod. dalla l. n. 199/2022, in relazione all’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordineall’impossibilità di collaborazione.Nulla viene spiegato dal Tribunale di sorveglianza circa l’impossibilità diapplicare le disposizioni transitorie indicata al comma 2 dell’art. 3 d.l. n.162/2022, in base alle quali il ricorrente non sarebbe nemmeno tenuto adintrodotto successivamente al reato stesso, più gravoso rispetto a quelliprevigenti.Non viene nemmeno chiarito per quali ragioni si possa escludere chesussiste un’ipotesi di collaborazione impossibile, benché con la condannadefinitiva e il tempo trascorso non poteva escludersi l’intervenuto integraleaccertamento dei fatti e delle responsabilità.2.6. Con il sesto motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 30-ter Ord.pen. e dell’art. 27, comma 3, Cost., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione circa l’assenza direvisione critica.Il beneficio non può essere, difatti, precluso al condannato che continui adichiararsi innocente e non palesi intimo pentimento a fronte del comportamentointramurario effettivo e del tutto positivo.2.7. Con il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 30-ter Ord. pen.,in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per manifestaillogicità della motivazione in merito al “fine pena lontano”.L’art. 30-ter, comma 4, lett. c),Ord. pen. prevede la possibilità di ottenere ilpermesso premio dopo l’espiazione di almeno la metà della pena e, comunque,decorsi i dieci anni.L’ordinanza impugnata non tiene conto che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha espiato 14 anni e 5 mesi, cui vanno aggiunti 1.260 giorni diliberazione anticipata e ulteriori 100 giorni riconosciuti ex art. 35-ter Ord. pen.per un totale complessivo di 18 anni e 10 giorni di pena espiata alla data dellapresentazione del reclamo (19/02/2025).Il Tribunale si limita ad evocare il riferimento al fine pena fissato ad agosto2034, definendolo lontano, e senza verificare l’elemento davvero essenziale aifini dell’applicazione della legge.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I motivi sono strettamente connessi e possono essere congiuntamenteesaminati, poiché la loro complessiva infondatezza deriva dal fatto che mancavaab origine nella richiesta di permesso premio un’indicazione dettagliata e utiledegli elementi dimostrativi dei presupposti di legge che consentissero di superarela previsione di ostatività.2.1. Afferma la giurisprudenza che «in tema di concessione del permessopremio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma1, Ord. pen., è illegittima l'ordinanza del giudice di sorveglianza che dichiaril'inammissibilità dell'istanza per omessa specifica allegazione di elementi di provaidonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo lasentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, può essere concesso ilbeneficio (vale a dire l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata edel pericolo del loro ripristino), essendo a tal fine sufficiente l'allegazione dielementi fattuali (quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori allacarcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'operarieducativa) che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare lapresunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso,potendo, eventualmente, il giudice completare l'istruttoria anche d'ufficio» (Sez.1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01).Si spiega in motivazione che «allegazione specifica, in particolare, significache gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere una efficacia“indicativa”, anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema diprova. Sul tema, tra le molte, Sez. 1, n. 4943 del 18/09/1997, Rv. 208509, ovesi è affermato che ai fini dell'ammissione a benefici penitenziari chepresuppongano la prova della collaborazione con la giustizia dell'interessato, glielementi qualificanti tale collaborazione devono essere accertati dal giudiceanche d'ufficio, ma alla parte incombe l'onere di allegazione e di prospettazionedi circostanze idonee a dimostrare l'impossibilità di un'utile collaborazione aisensi del combinato disposto artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975 n.354 (cd. ordinamento penitenziario)».2.2. È la stessa parte ricorrente che ammette nel suo ricorso che le sueallegazioni all’originaria istanza erano relative al contesto familiare del detenutoe alla sua condotta di vita nel periodo precedente alla detenzione, nonché del suocomportamento durante l’espiazione della pena.Questi elementi, secondo la difesa, in linea con i principi giurisprudenzialisopra richiamati, avrebbero dovuto essere apprezzati dal magistrato disorveglianza come indicatori del venir meno dei collegamenti con la criminalitàorganizzata e sarebbero stati sufficienti ad imporre un ulteriore approfondimentoistruttorio, che non è stato disposto senza alcuna motivata giustificazione, cosìrendendo illegittimo il provvedimento impugnato.Va, tuttavia, ricordato che, a seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. – nella parte in cui, in difetto di collaborazione con lagiustizia, escludeva il riconoscimento dei benefici ai detenuti per delitti ostativi dicd. prima fascia, anche allorché fossero stati acquisiti elementi che escludesserosia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di unloro ripristino – la giurisprudenza aveva già affermato che «il giudice disorveglianza, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art.30-ter Ord. pen., è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi"individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, daiquali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminalimafiosi e a non riattivarli in futuro». (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022,Barranca, Rv. 283096 - 01)Ma, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. ad opera del d.l.31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre2022, n. 199, applicabile nel caso di specie, «le condizioni di accesso al beneficioin relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autoritàgiudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da unlato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda(l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e,codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativaconseguente al la mancata col laborazione che contempla, accantoall'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legaledell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, lapartecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione;vedi, in argomento, Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 – 01:in motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principicostituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non puòdisconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dalcondannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazioneadeguato alla concessione del beneficio)».2.3. La difesa ha sostenuto l’inapplicabilità di questa modifica normativa achi sia stato condannato per delitti commessi prima dell'entrata in vigore deltesto modificato e ha lamentato che il provvedimento impugnato non contengaalcuna motivazione circa la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 3,comma 2, d.l. n. 162/2022, conv. con mod. dalla l. n. 199/2022.Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha già condivisibilmente esclusol’inapplicabilità del nuovo testo dell’art. 4-bis Ord. pen.Sez. 1, n. 28618 del 20/02/2024, Bruzzise, n.m., pronunciandosi inparticolare con riferimento all’incompatibilità tra i benefici penitenziari e il regimedi cui all’art. 41-bis Ord. pen. con un apparato argomentativo poi ripreso da Sez.1, n. 6766 del 05/02/2025, Forastefano, Rv. 287621 - 01, ha affermato la naturanon sostanziale della disciplina dei permessi che non consente di applicare laprevigente disciplina.Sez. 1, Forastefano cit. ha richiamato anche Sez. 1, n. 41549 del19/09/2024 Celona, n.m., resa con riferimento al diverso tema della disciplinaapplicabile ai detenuti e internati la cui collaborazione sia impossibile o inesigibilee che hanno commesso i reati ostativi prima dell'entrata in vigore della modificanormativa e, riprendo le sue motivazioni, ha ritenuto che la stessa Cortecostituzionale, con l'ordinanza n. 197 del 2021, ha posto l'accento sul legame trail regime di cui all'art. 41-bis e l'impossibilità di accesso ai benefici penitenziari,laddove ha precisato che l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bispresuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che incostanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari nonrisulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di 'sicuroravvedimento' ex art. 176 cod. pen. In questo modo, la Corte costituzionale haofferto una nitida indicazione che il legislatore ha recepito, adattando la disciplinadell'istituto alle sue connotazioni strutturali sulle quali, va conclusivamenteribadito, la riforma del 2022 non ha inciso in misura significativa.Condividendo questi argomenti Sez. 1, Forastefano ha concluso che si deveritenere «che, attenendo le disposizioni in materia di permesso premio allesemplici modalità di esecuzione della pena, esse non hanno natura di normepenali sostanziali».Sulla stessa linea, d’altronde, inequivocabilmente si era pronunciata Sez. 1,n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 – 01, affermando che «in tema diconcessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "diprima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili aiprocedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis Ord. pen. con d.l. 31ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai beneficipenitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiaccionoal principio del "tempus regit actum" (in applicazione del principio, la Corte, allaluce dello "ius superveniens" intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità,ha annullato con rinvio il rigetto del permesso premio, pronunciato nel vigoredella normativa antecedente alla modifica normativa)».2.4. Quanto, poi, alla disposizione transitoria, di cui all’art. 3, comma 2, d.l.n. 162/2022, conv. con mod. dalla l. n. 199/2022, il ricorrente lamenta che ilprovvedimento non ha esplorato l’applicabilità di questa senza che nell’originariaistanza sia stato allegato alcun elemento riconducibile specificamente a questadisposizione. Che tra l’altro non sarebbe applicabile al caso di specie perché nonsono stati dedotti specifici elementi per ravvisare né l’ipotesi di limitatapartecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, né quelladi integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenzairrevocabile, che renda comunque impossibile un'utile collaborazione con lagiustizia, né ipotesi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risultioggettivamente irrilevante, nei confronti del condannato sia stata applicata unadelle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6, anche qualora ilrisarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art.114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, cod. pen.In ogni caso, anche la disposizione transitoria sopra richiamata richiede chesiano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con lacriminalità organizzata.3. Come anche di recente ha ribadito la giurisprudenza (Sez. 5, n. 16129 del24/02/2026, Lauria, Rv. 289998 – 01), il richiedente deve allegare gli elementi difatto in grado di dimostrare l'inesistenza di collegamenti attuali con la criminalitàorganizzata o del pericolo di un loro ripristino.Si è, in particolare, precisato che, trattandosi di prova negativa, siffattadimostrazione deve essere fornita in chiave logica allegando, a titoloesemplificativo: l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, dicorrispondenza epistolare o telefonica o di rapporti con altri detenuti delmedesimo sodalizio; la fattiva partecipazione all'opera rieducativa; la riflessionecritica rispetto ai propri trascorsi.Tali due ultimi profili sono stati compiutamente esaminati nel provvedimentoimpugnato e hanno fatto emergere che le condizioni per escludere l'attualità dicollegamenti del condannato con la criminalità organizzata non sussistono.Gli accertamenti relativi al suo percorso rieducativo segnalano l’assenza diun’adeguata revisione critica, che non è stata avviata verso la considerazionedelle ragioni altrui. Il provvedimento non poggia le sue valutazioni sulla sceltadell’imputato di professarsi innocente, ma valuta il suo complessivocomportamento autocentrato e vittimistico, privo della necessaria apertura versole condizioni delle vittime. Tale contegno è stato correttamente correlatoall’assenza di ogni iniziativa risarcitoria o riparativa (essenziale e prevista tra ipresupposti di legge per il superamento dell’ostatività) e anche in sede di ricorsola difesa, anziché fornire una precisa indicazione di eventuali iniziative chedessero consistenza e conferma della volontà di dare adempimento alleobbligazioni civili, si è limitata a ribadire circostanze già valutate e irrilevanti alfine di apprezzare l’assoluta impossibilità dell’adempimento, come l’ammissioneal beneficio del gratuito patrocinio.Come annota in motivazione Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv.286347 - 01, «spetta infatti, in ogni caso, all'interessato l'iniziativa dellaconsultazione con le vittime per l'individuazione di un'adeguata offerta riparatoria(Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Tatò, Rv. 263782-01; Sez. 1, n. 43000 del23/10/2007, Ruggeri, Rv. 238122-01), giacché, da un lato, la mancata richiestadi risarcimento del danno da parte del soggetto legittimato non può essere di persé considerata equivalente ad una vera e propria rinuncia (Sez. 1, n. 35714 del10/10/2006, Liberatore, Rv. 234903-01); e, sotto altro aspetto, lamanifestazione di interesse per la vittima e gli intendimenti di riparazione, nonsolo sul piano materiale, ma anche su quello morale, sono indicativi dellasussistenza di quei necessari requisiti di revisione critica e di rieducazione, che lariforma del 2022 ha elevato, rispetto ai condannati per i reati già ostativi di cuiall'art. 4-bis Ord. pen., a primo fondamento della loro cessata pericolosità socialein caso di mancata utile collaborazione con la giustizia (così come le stessecondotte di fattivo interesse per le persone offese sono ritenute, rispetto allageneralità dei condannati, sintomatiche di ravvedimento ai fini dell'accesso allaliberazione condizionale: Sez. 1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 190107-01)».E di tale impegno del condannato il provvedimento impugnato dà atto chenon vi è traccia e il ricorrente si limita a prospettare asserite difficoltà del tuttosuperabili, che avrebbero reso vana, a suo dire, ogni iniziativa.4. Anche le dedotte carenze argomentative del provvedimento impugnatocon riguardo ai profili per i quali la collaborazione possa effettivamente ritenersiimpossibile risultano del tutto secondarie rispetto agli altri elementi che sifrappongono come ostativi ai fini della verifica dei presupposti per la concessionedei benefici, perché impediscono di affermare l’insussistenza di attuali legami conla criminalità organizzata.5. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente deve esserecondannato alle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30786/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris