CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 27923/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, emessa in data 16/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari in data 19/11/2019, che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale, cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose, quale amministratore unico dal 19/12/2008 della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita in data 25/06/2010, con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di bancarotta distrattiva di cui ai punti c) e d), perché il fatto non sussiste, riducendo la pena e la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. 2. In data 23/08/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto lo stesso curatore aveva dato atto del ruolo fittizio dell'imputato, come chiarito dallo stesso nell'interrogatorio reso al pubblico ministero in data 18/06/2018 e riprodotto in ricorso nei passaggi essenziali, non essendovi alcun elemento che smentisca la ricostruzione dell'imputato, il quale ha chiarito come anche la sua partecipazione nell'altra compagine societaria, socia della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fosse del tutto formale; quanto al fitto di azienda, era stato [OSCURATO:PERSONA] a suggerire di affittare l'azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che ne avrebbe ripreso l'attività di macellazione inattiva da tempo, suggerimento a cui aveva aderito il Veggi, anche in considerazione del canone di fitto, pari a 200.000,00 euro annui ed oltre, abbattendo, peraltro, i costi sostenuti in passato per la macellazione; nel caso di specie, quindi, non si versava affatto nelle situazioni descritte dalle sentenze di legittimità citate, posto che il contratto prevedeva canoni di fitto suscettibili di incremento fino a 1.020.000,00 euro annui, essendo imprevedibile che la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe rimasta morosa ed essendo irrilevante che il Veggi fosse socio, peraltro solo formalmente, di una società che era, a sua volta, socia della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non risultando che detta società o l'imputato avessero percepito alcunché dall'operazione, non essendovi alcuna prova neanche della consapevolezza dell'imputato, che aveva sottoscritto il contratto di fitto di azienda solo perché gli avevano detto di farlo; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, 217, comma 1 n. 3, legge fallimentare, 157 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, in riferimento al punto e) dell'imputazione, al più la vicenda avrebbe potuto inquadrarsi in un'ipotesi di bancarotta semplice, con conseguente maturarsi del termine di prescrizione;2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il Veggi aveva chiarito, a proposito delle denunce di furto, che oggetto della sottrazione erano stati i computer della società, fatto che egli non avrebbe potuto, altrimenti, impedire, posto che aveva anche fatto installare delle telecamere di sorveglianza, essendosi reso disponibile a fornire le copie della contabilità, di cui aveva le copie di backup, avendo la sentenza omesso di motivare in tema di dolo specifico; 2.4 violazione di legge, in 'riferimento agli artt. 223, comma 2 n. 2, 216, comma 1, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto con i motivi di appello era stata chiesta l'assoluzione da tutti i capi di imputazione, per cui non è affatto vero che non vi fosse motivo di impugnazione in riferimento alla causazione del fallimento con operazioni dolose, reato di cui mancano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo, anche alla luce della carica formale e per breve tempo rivestita dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La sentenza impugnata ha ricordato come l'affitto di azienda in assenza della percezione dei canoni costituisca, per costante giurisprudenza di legittimità, una condotta distrattiva, posto che l'azienda viene ceduta a terzi con rinuncia ai ricavi da essa prodotti e, nel caso in esame, anche senza la percezione dei canoni di locazione; né il Veggi poteva essere ritenuto un soggetto inconsapevole, non in grado di rendersi conto del contenuto dell'atto d alui sottoscritto, posto che egli risultava titolare di partecipazioni in altre compagini societarie, tra cui anche quella che partecipava alla [OSCURATO:SOCIETA], a cui era stata affittata l'azienda della società poi fallita. Sulla base di tale motivazione il motivo di ricorso appare fondato su valutazioni in fatto, oltre che non rilevanti, posto che la sentenza impugnata non ha affatto ipotizzato che il Veggi o la società di cui egli era socio avesse percepito alcunché, utilizzando tale circostanza solo a sostegno della dimostrazione circa la consapevolezza, da parte del ricorrente, della natura distrattiva della stipulazione, alla luce della sua competenza ed esperienza nel settore societario. Peraltro, la circostanza che l'affitto potesse avere una sua astratta logica imprenditoriale nulla toglie al fatto che non sussisteva alcuna clausola di tutela del cedente in caso di inadempimento e che, in ogni caso, essendo il Veggi non del tutto estraneo alla compagine societaria della cessionaria, evidentemente era anche consapevole della situazione patrinnoniale della stessa.Tali argomentazioni della sentenza impugnata appaiono del tutto logicamente sviluppate e, come tali, incensurabili in sede di legittimità, sia quanto alla ricostruzione del fatto che alla sua qualificazione giuridica. Quanto alla bancarotta documentale, la relazione del curatore fallimentare aveva dato atto - per quanto si legge nella sentenza impugnata - che il Veggi aveva consegnato solo le schede contabili relative agli anni 2009 e 2010, i registri acquisti e vendite relativi al 2009, il libro giornale relativo al 2009 e le schede dei fornitori, per cui la sua disponibilità a consegnare i backup in suo possesso era rimasta una pura affermazione, ed i pochi documenti rinvenuti non avevano consentito affatto la ricostruzione patrimoniale della società; al contrario, le omissioni o soppressioni delle scritture più rilevanti avevano impedito la ricostruzione delle gravi irregolarità da cui era stata connotata la vita della società (emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffe in danno dello Stato), a tutto vantaggio dei precedenti amministratori, autori di tali illeciti. Con tale motivazione, adeguata anche in riferimento al dolo specifico, il motivo di ricorso sembra non confrontarsi affatto, con conseguente genericità dello stesso. Quanto, infine, alla condotta di causazione del fallimento, effettivamente, come emerge dall'atto di appello, il capo di imputazione non solo non risulta espressamente impugnato, ma non vi sono deduzioni difensive di alcun tipo né specifici motivi di impugnazione al riguardo. Peraltro, va osservato come l'imputazione si basi sul sistematico inadempimento delle obbligazioni assunte verso l'erario, le banche ed i creditori nel corso degli ultimi due anni di vita dell'impresa, circostanze per nulla contestate dalla difesa neanche in ricorso. I motivi, quindi, sono connotati, complessivamente, da genericità oltre che da deduzioni in fatto. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass