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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48594/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/12/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Pistoia che, in data 6/4/2017, aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. -Rilevato che il primo motivo che revoca in dubbio l'idoneità della condotta minatoria è strutturato in fatto, ponendosi in diretto rapporto con le deposizioni testimoniali delle pp.00., e trascura il puntuale scrutinio della Corte di merito a pag. 5 nonchè la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Rv. 276537 ; n. 12568 del 05/02/2013 , Rv. 255538 - 01); - considerato che il secondo motivo, che denunzia sotto più profili, la violazione di legge, è per molti aspetti generico e, comunque, manifestamente infondato.

Infatti la sentenza impugnata (pag. 5) ha escluso la possibilità di ravvisare la fattispecie di ragion fattasi in assenza di qualsivoglia allegazione circa una pretesa giuridicamente azionabile da parte dell'imputato e ha dato conto della ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite; considerato, inoltre, che la sussistenza di un'ipotesi di desistenza è meramente affermata, in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01); che appaiono, infine, manifestamente infondati i conclusivi rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, alla luce della congrua motivazione resa dalla Corte territoriale a pag. 6; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/12/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Pistoia che, in data 6/4/2017, aveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. -Rilevato che il primo motivo che revoca in dubbio l'idoneità della condotta minatoria è strutturato in fatto, ponendosi in diretto rapporto con le deposizioni testimoniali delle pp.00., e trascura il puntuale scrutinio della Corte di merito a pag. 5 nonchè la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Rv. 276537 ; n. 12568 del 05/02/2013 , Rv. 255538 - 01); - considerato che il secondo motivo, che denunzia sotto più profili, la violazione di legge, è per molti aspetti generico e, comunque, manifestamente infondato. Infatti la sentenza impugnata (pag. 5) ha escluso la possibilità di ravvisare la fattispecie di ragion fattasi in assenza di qualsivoglia allegazione circa una pretesa giuridicamente azionabile da parte dell'imputato e ha dato conto della ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite; considerato, inoltre, che la sussistenza di un'ipotesi di desistenza è meramente affermata, in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01); che appaiono, infine, manifestamente infondati i conclusivi rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena, alla luce della congrua motivazione resa dalla Corte territoriale a pag. 6; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore
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